Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10880/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VI SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10880/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza con ordinanza del 12.11.2024 previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparsa conclusionale e delle memoria di replica
TRA
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
elett.te dom.ti in Bacoli (NA) alla via G.De Rosa 38, con e C.F._2
nello studio dell'Avv. Antonio Salemme(C.F.: ) che li C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- RICORRENTI
E
C.F. elett.te dom.ta in Arzano (NA)- Controparte_1 C.F._2
Via V. Tavernola n.8 presso lo studio degli Avvti. Controparte_2
dalle quali è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti
[...]
RESISTENTE/ RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
azione di manutenzione;
merito possessorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso ex art. 1170 c.c. depositato il 24.06.2020 i coniugi Pt_1
e hanno rappresentato di accedere al box
[...] Parte_2 donato a quest'ultima dalla madre tramite Persona_1
una strada della larghezza di 2,50 m. che si diparte dalla quarta traversa di via Cappella in Monte di Procida sino a raggiungere il predetto cespite;
hanno poi riferito che al fine di eseguire con l'auto le necessarie manovre di entrata e di uscita dal box, ed anche per effettuare delle temporanee soste, avevano da sempre utilizzato l'area posta sul lato sinistro del viale in comproprietà tra e la Parte_2
sorella . Controparte_1
Nella prospettazione dei ricorrenti IG da alcuni mesi Pt_2
aveva iniziato a molestare gli istanti nel godimento di detta area scoperta tentando di impedire l'esecuzione delle manovre e delle brevi soste ivi effettuate. In particolare nel mese di settembre 2019
[...]
aveva posizionato nell'area dei laterizi esclusivamente volti ad CP_1
impedirne l'uso ( materiale edile immediatamente rimosso dagli esponenti) e nel maggio del 2020 aveva abbandonato sul posto un cancello che gli istanti avevano alzato da terra e posto in posizione verticale per rendere accessibile l'area.
I ricorrenti qualificando queste condotte come molestie di fatto, hanno quindi chiesto al Tribunale di ordinare a IG di non porre Pt_2 in essere ulteriori azioni volte ad impedire il godimento della superficie scoperta posta alla sinistra della strada di accesso al box astenendosi per il futuro dalla sua occupazione con materiali di qualsiasi genere.
Nella fase interdittale si costituiva IG la quale nel Pt_2
chiedere in primo luogo il rigetto della domanda eccepivano che i ricorrenti non avevano mai avuto il possesso dell'area oggetto dell'azione ed evidenziando che su tale area prospettavano due locali di proprietà della stessa concessi in locazione dal 1980 al dicembre del
2018 a;
quest'ultimo, riferiva la resistente, aveva sempre Parte_3
2 utilizzato l'area per la sua attività, in particolare per le operazioni di carico e scarico delle merci e per la sosta di mezzi destinati alla distribuzione di prodotti alimentari. Inoltre questa area, sin dal 1989, era stata inoltre occupata da un autocarro con banco frigo, indicato dagli stessi ricorrenti nella missiva del 23.09.2019 che il utilizzava per la Pt_3 vendita ambulante nel mercatino rionale di Bacoli e che, dietro autorizzazione della resistente, era stato lasciato sul posto anche dopo la cessazione della locazione venendo rimosso dal proprietario solo nel mese di ottobre del 2019. IG evidenziava inoltre che in Pt_2
adiacenza a tale area vi erano atri due locali utilizzati come deposito di botti, bottiglie e torchi funzionali alla gestione della cantina del marito e di suo fratello;
peraltro rappresentava anche che nell'anno 2007 aveva anche tentato di delimitare l'area, separandola con un cancello da quella di 2,50 m. su cui la sorella vantava una servitù di passaggio per raggiungere il proprio box, senza tuttavia poter realizzare l'intervento in quanto bloccata dal CP_3
Sempre con l'intento di preservare la sua proprietà, la resistente aveva deciso di posizionare nell'area il materiale che i ricorrenti dichiaravano di aver spostato.
Inoltre la resistente esponeva che dopo la notifica del ricorso, con evidente intento spoliativo, i coniugi ricorrenti avevano collocato stabilmente sull'area un'auto Chevrolet Captiva di colore nero che le impediva l'accesso . Per tali ragioni IG chiedeva, in via riconvenzionale, di ordinare ai Pt_2
ricorrenti la rimozione dall'area di tutti i veicoli ivi parcheggiati e di ogni altro materiale nonché di astenersi dall'accesso alla stessa e dal compimento di ogni altro atto costituente turbativa o molestia.
Il ricorso proposto da e , sentite le parti e Parte_1 Parte_2
l'informatore dai medesimi indicato ( ), è stato respinto con Controparte_4
ordinanza del 16.11.2020 che ha invece accolto la domanda riconvenzionale ordinando a di rimuovere l'auto di sua proprietà dall'area in Parte_1
3 contestazione e ad entrambi i ricorrenti di astenersi per il futuro dal parcheggiare nella stessa veicoli propri o di terzi, come pure di posizionarvi altri oggetti.
2. I coniugi hanno chiesto nel termine di cui all'art. 703, Parte_4
co. IV c.p.c., la prosecuzione a cognizione piena del giudizio evidenziando che la vicenda portata all'attenzione di Tribunale meritava un approfondimento istruttorio.
IG si è costituita anche nella presente fase di merito Pt_2 reinterando le argomentazioni tutte già svolte nella fase interdittale.
Nella comparsa di risposta ha reiterato anche la domanda svolta in via riconvenzionale in quanto i ricorrenti non avevano dato spontanea attuazione ai provvedimenti giudiziali resi nel procedimento sommario tanto in primo primo che in fase di reclamo.
3. Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che l'azione di manutenzione svolta dai ricorrenti non possa trovare accoglimento in quanto gli stessi prima ancora che provare non hanno allegato di esercitare sull'area in contestazione poteri di fatto corrispondenti a quelli che fanno capo al proprietario (o comproprietario) .
Gli stessi assumono di avere sempre usato l'area per le manovre di entrata e di uscita dal proprio box e per brevi soste e tali comportamenti sono insufficienti a ritenere che si sono comportati rispetto all'area in esame come se ne fossero i proprietari.
Lo stesso in sede di interrogatorio libero, nel riferirsi Parte_1 all'utilizzo dell'area da parte del ha in particolare dichiarato: “Ricordo che Pt_3 spesso dovevamo chiedergli di lasciare libero un po' di spazio per poter parcheggiare e far sostare i nostri mezzi”.
Ed allora già valutando la sola prospettazione dei fatti fornita nel ricorso e le dichiarazioni del ricorrente si delinea in modo chiaro un esercizio di singoli e limitati atti di godimenti di portata modesta nella sostanza sovente rimessi al
4 permesso del conduttore dei locali deposito, o comunque alla sua collaborazione e tolleranza.
Vengono in rilievo in buona sostanza atti di godimento che si spiegano nell'ambito di rapporti di buon vicinato, di cortesia e di opportunità e che inducono più che ragionevolmente ad escludere la sottostante posizione possessoria.
Anche l'informatore portato dai ricorrenti nella fase sommaria Controparte_4
ha fornito elementi che confermano questo limitato utilizzo ( Rispetto all'utilizzo dell'area in questione, quest'ultima è stata utilizzata dai signori locatari dei due Pt_3 depositi che entrando dal cancello si trovano alla destra dello stesso. I sig.ri Pt_3 finivano per occupare quasi tutta l'area in quanto la usavano per il carico e lo scarico delle merci. Il mio utilizzo dell'area era limitato all'accesso ai depositi in cui tengo il vino . . . In questi casi chiedevo ai sig.ri di spostare i camion e i cesti). Pt_3
Come è noto le attività di godimento dotate delle caratteristiche ora descritte non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre di essa, senza che altri abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo, né la disposizione materiale di un bene rileva se non corrisponde, nelle sue modalità di esercizio, all'attività tipica del proprietario o del titolare di altro diritto reale (ex multis cass. n. 8799/1999).
La limitata e condizionata utilizzazione dell'area da parte dei ricorrenti è confermata anche da altri elementi dati dalla modalità di fruizione dell'area in oggetto da parte del conduttore dei due locali aventi accesso dall'area, modalità che appaiono incompatibili con ogni altra continua e significativa utilizzazione.
Peraltro è anche emerso che una parte rilevante dell'area era occupata in maniera quasi permanente dal camion(cfr foto allegate dalla resistente) per cui la occupazione della porzione rimanente a ridosso dei due locali avrebbe di fatto impedito di compiere il carico e lo scarico delle merci.
Anche la locazione del dimostra la piena disponibilità dell'area da parte Pt_3
di la quale, avendo acquisito la proprietà dei due locali Controparte_1
5 deposito condotti in locazione dal , IG è subentrata ex lege Pt_3 Pt_2
nel rapporto locativo.
Il possesso può essere esercitato anche per il tramite del locatario poiché nel rapporto tra locatore e conduttore, il primo possiede animo direttamente e corpore tramite il secondo.
era evidentemente estranea alla locazione come si ricava dalla Parte_2
missiva del 23.09.2019 con cui ella ha chiesto alla sorella IG di far rimuovere dall'area in contestazione il camion di proprietà del . Pt_3
Se nella sostanza il rapporto di locazione fosse stato effettivamente riferibile ad entrambe le sorelle in quanto il possesso dell'area era sempre stato comune,
non avrebbe avuto la necessità di chiedere l'intervento della Parte_2
sorella per far liberare l'area ed avrebbe contattato direttamente il conduttore per chiedergli di rimuovere il camion.
Quindi alla luce di questi elementi molto chiari il Tribunale ha ritenuto ultroneo l'ascolto di altri informatori invece richiesti dai ricorrenti (e solo in via gradata dalla resistente) su circostanze che, come si è detto, non sono volte a dimostrare una modalità di godimento dell'area e dunque un potere di fatto continuato, significativo ed incondizionato ad immagine del diritto di proprietà.
Passando alla domanda riconvenzionale va rilevato che nella memoria di cui all'art. 183 comma secondo c.p.c. depositata il 9.5.2022 (rito ante Cartabia) la difesa di ha rappresentato che già da alcuni mesi antecedenti Controparte_1
al deposito, ma dopo la notifica delle ordinanze possessorie e del ricorso per la prosecuzione nel merito, i ricorrenti hanno dato spontanea esecuzione all'ordine rimuovendo i veicoli parcheggiati nell'area oggetto di causa. Così che la comparente ha potuto apporre una catena a delimitazione dell'area di sua proprietà.
Tali circostanze in fatto non sono contestate dai ricorrenti.
Pertanto certamente in relazione a tale domanda riconvenzionale di manutenzione va pronunciata la cessazione della materia del contendere.,
6 residuando in ogni caso la valutazione di fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale.
La domanda avrebbe trovato accoglimento in quanto gli elementi raccolti dall'istruttoria della fase interdittale hanno adeguatamente dimostrato che la resistente ha esercitato sull'area in esame la signoria tipica del proprietario in quanto ha potuto concederne l'uso ad un terzo. E' poi incontestato che
, dopo il deposito del ricorso possessorio, ha occupato con la Parte_1
sua vettura una porzione dell'area in contestazione e che la presenza di tale auto ha impedito alla resistente la possibilità di usare una parte dello spazio di cui in precedenza aveva la piena disponibilità.
Gli elementi in fatto rappresentati dagli stessi ricorrenti nel ricorso possessorio e descrittivi della loro condotta integrano l'elemento oggettivo e quello soggettivo, da intendersi come consapevolezza di agire in contrasto con la volontà del possessore, dello spoglio previsto e tutelato dall'art. 1168 c.c..
I ricorrenti hanno riportato in ricorso di avere usato l'area anche per la sosta di altre auto e motocicli proprie e dei figli, sicché in tal modo hanno posto in essere molestie e turbative del possesso esercitato dalla resistente giacchè tenuto conto della dimensione dello spazio in esame in questo modo hanno compromesso sensibilmente la possibilità di utilizzazione dell'area.
La resistente ha poi proposto anche una connessa domanda risarcitoria per i danni che sarebbero derivati dall'illecito possessorio perpetrato dai ricorrenti nei suoi confronti. Ha chiesto di “condannare i ricorrenti, in solido, al risarcimento dei danni cagionati, in primis del costo dei laterizi irreversibilmente danneggiati, dei danni procurati all'autovettura della resistente e di ogni altro pregiudizio procurato nella misura ad accertarsi in corso di causa ovvero a liquidarsi in via equitativa dal Sig.
Giudice adito”.
Siffatta richiesta è rimasta una mera allegazione in quanto la resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a quantificare il pregiudizio patito ovvero per procedere ad una valutazione equitativa.
Questa domanda riconvenzionale va respinta.
7 Concludendo la domanda dei ricorrenti deve essere rigettata. Va invece dichiarata cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la cessazione della condotta molesta dei ricorrenti, con soccombenza virtuale dei ricorrenti.
Infine, la richiesta risarcitoria sempre avanzata in via riconvenzionale va respinta.
Non ricorrono i presupposti per affermare che i ricorrenti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave richiesti per l'adozione di una condanna risarcitoria da lite temeraria.
Le spese di lite sono regolate dal principio della soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in favore della resistente IG e liquidate come Pt_2
in dispositivo in base al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1
IG con ricorso depositato il 25.6.2021, così provvede: Pt_2
1) rigetta la domanda di manutenzione svolta dai ricorrenti;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di manutenzione svolta dalla resistente in via riconvenzionale
3)respinge la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale;
4) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.250,00 Controparte_1 per compensi oltre l'importo del contributo unificato, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23.5.2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Conforti )
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