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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1390/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione” e vertente
[...]
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosario Guglielmotti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Sabato Sorrentino;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 18/12/2020, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiarare il riconoscimento, a favore della SI.ra , Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità civile ex L. 118/71 dalla presentazione della domanda amministrativa del 27.04.2017 in conseguenza del riconoscimento sanitario nella misura del 76% da parte del dott. Consulente Persona_1
Tecnico di Ufficio nominato nel giudizio per ATP iscritto al R.G. n. 884/18 del
Tribunale di Vallo della Lucania”; 2) “Condannare l'
[...]
- al pagamento in Controparte_2 favore della SI.ra , dell'assegno ordinario di invalidità civile a Parte_1 far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 27.04.2017, ed agli arretrati maturati dalla maturazione del diritto oltre interessi legali maturati dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...] dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 La domanda deve essere rigettata.
L'originale ricorso per omologa, visionabile in quanto allegato (impropriamente, atteso che il presente giudizio non è opposizione ad ATPO), era richiesto per il solo riconoscimento della pensione di invalidità e non anche per l'assegno mensile d'assistenza. Infatti, le misure previdenziali di cui all'artt. 12 e 13, pur condividendo i medesimi principi valutativi riguardo alla valutazione del presupposto sanitario, differiscono in maniera sostanziale in relazione al requisito economico.
Se tale aspetto non è rilevante nella fase amministrativa della valutazione del grado di invalidità, diventa essenziale in sede di accertamento tecnico preventivo cristallizzare il petitum, allorquando il giudice è investito del potere-dovere di valutare, anche incidentalmente e d'ufficio, il ricorrere dei presupposti non sanitari.
Ebbene, una espressa limitazione da parte del ricorrente in originario ricorso per accertamento tecnico preventivo ha, naturalmente, escluso dal contradditorio eventuali eccezioni in relazione al requisito reddituale dell'assegno mensile di assistenza (che richiede una condizione specifica, quella dell'inoccupazione, che si concretizza in limiti reddituali più stringenti). Requisito che non risultava, per inciso, provato né in sede di ATPO né nell'odierno giudizio.
Il giudice in sede di accertamento tecnico preventivo ha pertanto, correttamente, omologato la consulenza nel senso di NON riconoscere i presupposti sanitari della chiesta provvidenza, e né l'aver riportato l'effettiva percentuale d'invalidità presuppone il riconoscimento del beneficio non richiesto.
2.2 Tale considerazione porta ad ulteriore determinazione ad ulteriore elemento di convincimento in senso avverso alla tesi del ricorrente: infatti, come detto, il decreto in questione non omologa la (inesistente) richiesta e non fa riferimento
Pag. 2 di 4 alla misura assistenziale oggi invocata.
Il provvedimento stesso (si ripete, ritenuto corretto) è intrinsecamente improduttivo di effetti sotto questo aspetto. Lo stesso è, inoltre, non impugnabile e ricorribile in cassazione solo in determinate, specifiche, circostanze.
Se tale poi improduttività di effetti è indiscutibile sotto il profilo del diritto, si aggiunge ulteriore considerazione: lo stesso decreto di omologa manca di un preciso elemento, strutturalmente necessario ai fini del riconoscimento di qualsiasi beneficio, ovvero quello della decorrenza: la stessa non viene riportata in omologa né si può presumere.
Infatti dalla stessa consulenza in atti si rileva la presenza di numerosi certificati medici depositati successivamente alla visita medica del 2017: ebbene, in mancanza di indicazione di decorrenza in consulenza ed in omologa (che pure sarebbe potuta essere ovviata, per mera ipotesi, con istanza di correzione e/o contestazione tempestiva), il giudicante non può operare alcuna determinazione.
Il provvedimento oggi invocato è ininfluente ai fini del riconoscimento della chiesta provvidenza, in primo luogo perché non omologata sotto questo aspetto.
2.3 È pertanto chiaro che il giudice abbia ritenuto non omologabile il beneficio dell'assegno mensile d'assistenza. Il giudice oggi adito non può entrare nel merito di tale provvedimento, non impugnabile, né può operare alcun riconoscimento “estensivo” del diritto sulla scorta dello stesso.
3.1 Nulla per le spese di lite, sopportate da parte resistente , stante la CP_1 presenza in atti di dichiarazione autocertificativa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite, sopportata da parte vittoriosa . CP_1
Si comunichi.
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1390/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione” e vertente
[...]
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosario Guglielmotti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Sabato Sorrentino;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 18/12/2020, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Dichiarare il riconoscimento, a favore della SI.ra , Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità civile ex L. 118/71 dalla presentazione della domanda amministrativa del 27.04.2017 in conseguenza del riconoscimento sanitario nella misura del 76% da parte del dott. Consulente Persona_1
Tecnico di Ufficio nominato nel giudizio per ATP iscritto al R.G. n. 884/18 del
Tribunale di Vallo della Lucania”; 2) “Condannare l'
[...]
- al pagamento in Controparte_2 favore della SI.ra , dell'assegno ordinario di invalidità civile a Parte_1 far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 27.04.2017, ed agli arretrati maturati dalla maturazione del diritto oltre interessi legali maturati dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...] dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 La domanda deve essere rigettata.
L'originale ricorso per omologa, visionabile in quanto allegato (impropriamente, atteso che il presente giudizio non è opposizione ad ATPO), era richiesto per il solo riconoscimento della pensione di invalidità e non anche per l'assegno mensile d'assistenza. Infatti, le misure previdenziali di cui all'artt. 12 e 13, pur condividendo i medesimi principi valutativi riguardo alla valutazione del presupposto sanitario, differiscono in maniera sostanziale in relazione al requisito economico.
Se tale aspetto non è rilevante nella fase amministrativa della valutazione del grado di invalidità, diventa essenziale in sede di accertamento tecnico preventivo cristallizzare il petitum, allorquando il giudice è investito del potere-dovere di valutare, anche incidentalmente e d'ufficio, il ricorrere dei presupposti non sanitari.
Ebbene, una espressa limitazione da parte del ricorrente in originario ricorso per accertamento tecnico preventivo ha, naturalmente, escluso dal contradditorio eventuali eccezioni in relazione al requisito reddituale dell'assegno mensile di assistenza (che richiede una condizione specifica, quella dell'inoccupazione, che si concretizza in limiti reddituali più stringenti). Requisito che non risultava, per inciso, provato né in sede di ATPO né nell'odierno giudizio.
Il giudice in sede di accertamento tecnico preventivo ha pertanto, correttamente, omologato la consulenza nel senso di NON riconoscere i presupposti sanitari della chiesta provvidenza, e né l'aver riportato l'effettiva percentuale d'invalidità presuppone il riconoscimento del beneficio non richiesto.
2.2 Tale considerazione porta ad ulteriore determinazione ad ulteriore elemento di convincimento in senso avverso alla tesi del ricorrente: infatti, come detto, il decreto in questione non omologa la (inesistente) richiesta e non fa riferimento
Pag. 2 di 4 alla misura assistenziale oggi invocata.
Il provvedimento stesso (si ripete, ritenuto corretto) è intrinsecamente improduttivo di effetti sotto questo aspetto. Lo stesso è, inoltre, non impugnabile e ricorribile in cassazione solo in determinate, specifiche, circostanze.
Se tale poi improduttività di effetti è indiscutibile sotto il profilo del diritto, si aggiunge ulteriore considerazione: lo stesso decreto di omologa manca di un preciso elemento, strutturalmente necessario ai fini del riconoscimento di qualsiasi beneficio, ovvero quello della decorrenza: la stessa non viene riportata in omologa né si può presumere.
Infatti dalla stessa consulenza in atti si rileva la presenza di numerosi certificati medici depositati successivamente alla visita medica del 2017: ebbene, in mancanza di indicazione di decorrenza in consulenza ed in omologa (che pure sarebbe potuta essere ovviata, per mera ipotesi, con istanza di correzione e/o contestazione tempestiva), il giudicante non può operare alcuna determinazione.
Il provvedimento oggi invocato è ininfluente ai fini del riconoscimento della chiesta provvidenza, in primo luogo perché non omologata sotto questo aspetto.
2.3 È pertanto chiaro che il giudice abbia ritenuto non omologabile il beneficio dell'assegno mensile d'assistenza. Il giudice oggi adito non può entrare nel merito di tale provvedimento, non impugnabile, né può operare alcun riconoscimento “estensivo” del diritto sulla scorta dello stesso.
3.1 Nulla per le spese di lite, sopportate da parte resistente , stante la CP_1 presenza in atti di dichiarazione autocertificativa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite, sopportata da parte vittoriosa . CP_1
Si comunichi.
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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