Articolo 2 della Legge 29 aprile 1950, n. 286
Articolo 1
Versione
8 giugno 1950
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1950.

Entrata in vigore il 8 giugno 1950