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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 523/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Oggiono, via Al Bavarico 24/1 con il patrocinio dell'avv. CORTESI MARZIA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Oggiono, via Al Bavarico 24/1 con il patrocinio dell'avv. CORTESI MARZIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
3. Il padre terrà con sé Per_1
a) un week end al mese dal sabato mattina alle 11.30 alla domenica pomeriggio prima di cena alle
18,30, con prelievo e riconsegna presso la madre (o pressi i nonni con i quali in quel momento Per_1
è collocata); il week end dovrà essere stabilito con anticipo all'inizio del mese, salvo che le parti concordino che sia sempre il primo l'ultimo del mese;
b) un pomeriggio infrasettimanale, con cena e pernotto, indicativamente a cavallo tra il martedì ed il mercoledì, con prelievo all'uscita da scuola (o presso la madre o pressi i nonni con i quali in quel momento è collocata) ed accompagnamento a scuola l'indomani mattina;
una sera Per_1 infrasettimanale a cena, senza pernotto, con prelievo presso la madre (o pressi i nonni con i quali in quel momento è collocata) e riaccompagnamento presso la madre entro le 21,00; Per_1
c) durante le vacanze estive scolastiche, intese dalla fine della scuola (giugno) alla ripresa delle lezioni
(settembre), due settimane da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo nella scelta dei periodi, negli anni dispari prevarranno le necessità della madre, negli anni pari quelle del padre;
s'intende in ogni caso che in assenza di comunicazione entro tale data da parte di uno dei genitori, il genitore che invece vi avrà provveduto avrà priorità nella scelta;
le parti hanno già convenuto che per l'estate 2025, trascorrerà con il padre 4/5 giorni a giugno - indicativamente Per_1 dal 23 al 26 (salvo modifiche che verranno concordate con la madre entro il 31 marzo) -, nonché la settimana dal 23 al 30 Agosto;
per gli anni successivi il padre trascorrerà con una settimana Per_1 che verrà indifferentemente scelta tra giugno ed agosto e comunque sempre una settimana ad agosto;
d) durante le vacanze natalizie scolastiche il pranzo della Vigilia e la giornata del 26/12 con pernotto;
eventuali modifiche a tale disciplina di base relativa alle giornate del 24- 25 e 26 dicembre verranno concordate di anno in anno tra i genitori entro il 31 ottobre ed in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le necessità della madre, negli anni dispari quelli del padre;
e) durante le vacanze pasquali scolastiche e le festività e giornate nazionali le parti si accorderanno di anno in anno affinché il padre possa trascorrere con una o più giornate con rientro dopo cena Per_1 entro le 21,00, salvo che la madre non abbia pianificato per tali periodi eventuali vacanze o viaggi;
in ogni caso le parti concordano che durante le vacanze natalizie e pasquali scolastiche di Per_1 potranno essere concordati tra i genitori di anno in anno periodi più lunghi – fino ad un massimo di
10 giorni consecutivi - nel caso di viaggi o vacanze che il padre organizzerà con la figlia, anche in base alla crescita di Per_1
f) il giorno della Festa del PÀ (così come trascorrerà con la mamma la Festa della Mamma); Per_1
durante i predetti periodi di vacanza, la disciplina sarà quella prevista nello specifico per tali periodi, rimanendo sospesa la frequentazione ordinaria di cui ai punti a e b;
g) il giorno del compleanno di con le seguenti modalità: dal pomeriggio all'uscita da scuola (o Per_1 comunque con prelievo presso il genitore/nonni con il quale in quel momento è collocata), Per_1 compresa la merenda, con un genitore;
la sera, alle 19:00, compresa la cena, con l'altro, con accompagnamento presso il domicilio della madre entro le 21,00, alternandosi di anno in anno;
s'intende che per il 2025 la prima parte della giornata sarà goduta dalla sig.ra Parte_1
h) qualora una delle Parti avesse necessità, per impegni personali o lavorativi, di una provvisoria variazione dello schema concordato, essa avrà l'onere di avvisare l'altra, anche a mezzo sms o whatsapp, almeno una settimana prima, per organizzarsi, salvo il caso in cui l'impegno sia improvviso ed imminente, e l'altra parte, in base ai propri impegni personali e lavorativi, avrà cura di dare il proprio assenso o il proprio diniego alla modifica, entro 48 ore;
in caso di impossibilità alla modifica, il genitore che ne avrà la necessità avrà cura di organizzarsi con un/una baby-sitter, a sue spese;
i) entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali della figlia, tenendo conto delle sue future capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
essi si impegnano a rispettare le esigenze e gli eventuali impegni di natura scolastica, religiosa, ludica, ricreativa e sportiva di nei periodi di permanenza della medesima presso di sé; le decisioni Per_1 concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore;
verranno assunte, invece, di comune accordo le decisioni di maggiore importanza, che riguardano la minore, in merito all'istruzione, all'educazione, alla cura e salute della medesima, con impegno a consultarsi per tutte le relative scelte ed informando tempestivamente l'altro in merito ad eventuali problemi scolastici, di relazione e/o di salute che dovessero sorgere, per condividerne la soluzione, ed in merito all'esito di eventuali colloqui e/o esami cui non abbia preso parte l'altro genitore;
a tal fine, il genitore dovrà comunicare all'altro, con almeno una settimana di preavviso, giorni e ore delle visite mediche e/o esami e/o accertamenti a cui dovrà essere sottoposta, Per_1 mettendo il giorno stesso a disposizione dell'altro genitore certificati e/o esiti ricevuti;
l) i genitori si impegnano, altresì, a comunicare, sempre, il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, di più giorni consecutivi, in altre località, quando abbia con sé la minore;
m) sono fatti salvi accordi differenti tra i genitori, con possibilità di variare l'organizzazione in qualsiasi momento alla luce di sopravvenuti mutamenti nella gestione dei tempi di lavoro degli stessi o dei tempi di scuola e/o ricreativi di Per_1
4. Entrambi i genitori si impegnano:
a) a comunicarsi reciprocamente le destinazioni di soggiorno/villeggiatura ove si recheranno con la figlia, nonché a consentire all'altro genitore di raggiungere telefonicamente la minore, una volta al giorno;
b) al reciproco rispetto, in presenza ed in assenza di al fine di garantire il benessere psico - Per_1 fisico della stessa, nel precipuo obiettivo di tutela del loro diritto alla bigenitorialità;
c) a risolvere eventuali dissidi che dovessero insorgere nell'interpretazione degli accordi qui siglati, nel precipuo interesse di ed evitando in ogni modo di coinvolgerla nelle eventuali discussioni, Per_1 ed in ogni caso di non denigrare o sminuire l'altra figura genitoriale, in presenza della figlia;
d) a garantire e favorire il rapporto della figlia con le rispettive reti familiari, anche per il futuro.
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario di l'importo di € 1.000,00, per 12 mensilità; tale importo sarà soggetto Per_1
a rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire da febbraio 2026 (indice base febbraio 2025).
6. Il sig. sosterrà altresì il 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e CP_1 ricreative per per la relativa disciplina e distinzione fra spese straordinarie che non richiedono Per_1 il preventivo consenso e spese straordinarie che chiedono il preventivo consenso le parti si atterranno al Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno in uso presso il Tribunale di Lecco, che s'intendono qui integralmente riprodotte.
I genitori si impegnano a sostenere, a proprio esclusivo carico ed in base alle rispettive possibilità economiche, i costi relativi all'espletamento della vita sociale e di relazione di nei periodi di Per_1 permanenza presso di sé.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7. Entrambi i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di e per l'iscrizione della figlia minore sui propri documenti. Per_1
8. I signori e dichiarano di non avere nessun'altra questione patrimoniale irrisolta. Parte_1 CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Controparte_1 dalla quale è nata a [...] in data [...] la figlia minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07.04.2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 523/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Oggiono, via Al Bavarico 24/1 con il patrocinio dell'avv. CORTESI MARZIA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Oggiono, via Al Bavarico 24/1 con il patrocinio dell'avv. CORTESI MARZIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
3. Il padre terrà con sé Per_1
a) un week end al mese dal sabato mattina alle 11.30 alla domenica pomeriggio prima di cena alle
18,30, con prelievo e riconsegna presso la madre (o pressi i nonni con i quali in quel momento Per_1
è collocata); il week end dovrà essere stabilito con anticipo all'inizio del mese, salvo che le parti concordino che sia sempre il primo l'ultimo del mese;
b) un pomeriggio infrasettimanale, con cena e pernotto, indicativamente a cavallo tra il martedì ed il mercoledì, con prelievo all'uscita da scuola (o presso la madre o pressi i nonni con i quali in quel momento è collocata) ed accompagnamento a scuola l'indomani mattina;
una sera Per_1 infrasettimanale a cena, senza pernotto, con prelievo presso la madre (o pressi i nonni con i quali in quel momento è collocata) e riaccompagnamento presso la madre entro le 21,00; Per_1
c) durante le vacanze estive scolastiche, intese dalla fine della scuola (giugno) alla ripresa delle lezioni
(settembre), due settimane da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo nella scelta dei periodi, negli anni dispari prevarranno le necessità della madre, negli anni pari quelle del padre;
s'intende in ogni caso che in assenza di comunicazione entro tale data da parte di uno dei genitori, il genitore che invece vi avrà provveduto avrà priorità nella scelta;
le parti hanno già convenuto che per l'estate 2025, trascorrerà con il padre 4/5 giorni a giugno - indicativamente Per_1 dal 23 al 26 (salvo modifiche che verranno concordate con la madre entro il 31 marzo) -, nonché la settimana dal 23 al 30 Agosto;
per gli anni successivi il padre trascorrerà con una settimana Per_1 che verrà indifferentemente scelta tra giugno ed agosto e comunque sempre una settimana ad agosto;
d) durante le vacanze natalizie scolastiche il pranzo della Vigilia e la giornata del 26/12 con pernotto;
eventuali modifiche a tale disciplina di base relativa alle giornate del 24- 25 e 26 dicembre verranno concordate di anno in anno tra i genitori entro il 31 ottobre ed in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le necessità della madre, negli anni dispari quelli del padre;
e) durante le vacanze pasquali scolastiche e le festività e giornate nazionali le parti si accorderanno di anno in anno affinché il padre possa trascorrere con una o più giornate con rientro dopo cena Per_1 entro le 21,00, salvo che la madre non abbia pianificato per tali periodi eventuali vacanze o viaggi;
in ogni caso le parti concordano che durante le vacanze natalizie e pasquali scolastiche di Per_1 potranno essere concordati tra i genitori di anno in anno periodi più lunghi – fino ad un massimo di
10 giorni consecutivi - nel caso di viaggi o vacanze che il padre organizzerà con la figlia, anche in base alla crescita di Per_1
f) il giorno della Festa del PÀ (così come trascorrerà con la mamma la Festa della Mamma); Per_1
durante i predetti periodi di vacanza, la disciplina sarà quella prevista nello specifico per tali periodi, rimanendo sospesa la frequentazione ordinaria di cui ai punti a e b;
g) il giorno del compleanno di con le seguenti modalità: dal pomeriggio all'uscita da scuola (o Per_1 comunque con prelievo presso il genitore/nonni con il quale in quel momento è collocata), Per_1 compresa la merenda, con un genitore;
la sera, alle 19:00, compresa la cena, con l'altro, con accompagnamento presso il domicilio della madre entro le 21,00, alternandosi di anno in anno;
s'intende che per il 2025 la prima parte della giornata sarà goduta dalla sig.ra Parte_1
h) qualora una delle Parti avesse necessità, per impegni personali o lavorativi, di una provvisoria variazione dello schema concordato, essa avrà l'onere di avvisare l'altra, anche a mezzo sms o whatsapp, almeno una settimana prima, per organizzarsi, salvo il caso in cui l'impegno sia improvviso ed imminente, e l'altra parte, in base ai propri impegni personali e lavorativi, avrà cura di dare il proprio assenso o il proprio diniego alla modifica, entro 48 ore;
in caso di impossibilità alla modifica, il genitore che ne avrà la necessità avrà cura di organizzarsi con un/una baby-sitter, a sue spese;
i) entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali della figlia, tenendo conto delle sue future capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
essi si impegnano a rispettare le esigenze e gli eventuali impegni di natura scolastica, religiosa, ludica, ricreativa e sportiva di nei periodi di permanenza della medesima presso di sé; le decisioni Per_1 concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore;
verranno assunte, invece, di comune accordo le decisioni di maggiore importanza, che riguardano la minore, in merito all'istruzione, all'educazione, alla cura e salute della medesima, con impegno a consultarsi per tutte le relative scelte ed informando tempestivamente l'altro in merito ad eventuali problemi scolastici, di relazione e/o di salute che dovessero sorgere, per condividerne la soluzione, ed in merito all'esito di eventuali colloqui e/o esami cui non abbia preso parte l'altro genitore;
a tal fine, il genitore dovrà comunicare all'altro, con almeno una settimana di preavviso, giorni e ore delle visite mediche e/o esami e/o accertamenti a cui dovrà essere sottoposta, Per_1 mettendo il giorno stesso a disposizione dell'altro genitore certificati e/o esiti ricevuti;
l) i genitori si impegnano, altresì, a comunicare, sempre, il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, di più giorni consecutivi, in altre località, quando abbia con sé la minore;
m) sono fatti salvi accordi differenti tra i genitori, con possibilità di variare l'organizzazione in qualsiasi momento alla luce di sopravvenuti mutamenti nella gestione dei tempi di lavoro degli stessi o dei tempi di scuola e/o ricreativi di Per_1
4. Entrambi i genitori si impegnano:
a) a comunicarsi reciprocamente le destinazioni di soggiorno/villeggiatura ove si recheranno con la figlia, nonché a consentire all'altro genitore di raggiungere telefonicamente la minore, una volta al giorno;
b) al reciproco rispetto, in presenza ed in assenza di al fine di garantire il benessere psico - Per_1 fisico della stessa, nel precipuo obiettivo di tutela del loro diritto alla bigenitorialità;
c) a risolvere eventuali dissidi che dovessero insorgere nell'interpretazione degli accordi qui siglati, nel precipuo interesse di ed evitando in ogni modo di coinvolgerla nelle eventuali discussioni, Per_1 ed in ogni caso di non denigrare o sminuire l'altra figura genitoriale, in presenza della figlia;
d) a garantire e favorire il rapporto della figlia con le rispettive reti familiari, anche per il futuro.
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario di l'importo di € 1.000,00, per 12 mensilità; tale importo sarà soggetto Per_1
a rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire da febbraio 2026 (indice base febbraio 2025).
6. Il sig. sosterrà altresì il 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e CP_1 ricreative per per la relativa disciplina e distinzione fra spese straordinarie che non richiedono Per_1 il preventivo consenso e spese straordinarie che chiedono il preventivo consenso le parti si atterranno al Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno in uso presso il Tribunale di Lecco, che s'intendono qui integralmente riprodotte.
I genitori si impegnano a sostenere, a proprio esclusivo carico ed in base alle rispettive possibilità economiche, i costi relativi all'espletamento della vita sociale e di relazione di nei periodi di Per_1 permanenza presso di sé.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7. Entrambi i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di e per l'iscrizione della figlia minore sui propri documenti. Per_1
8. I signori e dichiarano di non avere nessun'altra questione patrimoniale irrisolta. Parte_1 CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Controparte_1 dalla quale è nata a [...] in data [...] la figlia minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07.04.2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada