Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilita' di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nonche' le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall' articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259 , e successive modificazioni.
E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilita' di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nonche' le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall' articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259 , e successive modificazioni.