Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1 giugno 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1 giugno 1954.