Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 15/04/2019 al numero 4014/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 507/2019 nel giudizio recante R.G. 2410/2014, pubblicata il 04/02/2019;
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Matteo;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vicinanza;
CP_1
APPELLATA
NONCHE' quale titolare EL DITTA INDIVIDUALE OPEL DELLA Controparte_2
ROCCA, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Lodato;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 03.02.2014 la sig.ra conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Salerno il sig. titolare dell'omonima autofficina al Parte_1
fine di sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del convenuto e, per
l'effetto, ex artt. 1223 e 1226 c.c., condannarlo al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella complessiva misura di €5.000,00 o nella minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo di CTU tecnica. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato che ne ha fatto anticipo.
Assumeva, al riguardo, l'attrice che all'epoca dei fatti per cui è causa era proprietaria dell'auto Opel
IV 1.7 CDTI, tg. DG268VY e che alla fine del mese di agosto del 2013 a causa di una lieve
1
22 alla quale in passato era già stata affidata per l'ordinaria manutenzione. In tale occasione, dopo una sommaria ispezione, l' aveva rassicurato la che si trattava di un'anomalia Pt_1 CP_1
agevolmente risolvibile e che, pertanto, la riconsegna del veicolo sarebbe avvenuta in breve tempo.
Tuttavia, così non fu, ma anzi ogniqualvolta , ex coniuge dell'attrice, si era Persona_1 recato presso l'officina per ritirare il veicolo aveva ricevuto solamente risposte evasive fino a quando, alla fine del mese di ottobre, dopo vari solleciti, gli comunicava di aver Parte_1 trasferito il veicolo presso l'Officina “Opel LA CA” di Cava de'Tirreni dove era in attesa di essere riparato chiedendogli, inoltre, il pagamento anticipato di €350,00. Persona_1 recatosi presso l'Officina LA CA appurava che l'autovettura giaceva in gran parte smontato, non era stato riparato e non era marciante per cui, tramite carro attrezzi pagato a proprie spese, il veicolo veniva trasportato presso l'Officina di fiducia di Fisciano la quale, a Controparte_3
seguito di una minuziosa ispezione, rilevava che erano stati smontati e danneggiati gli iniettori ormai da sostituire al pari EL centralina elettronica manomessa e non più riparabile e del filtro antiparticolato (FAP) aperto e svuotato dei corpi ceramici. Per il ripristino del veicolo a regola d'arte la aveva preventivato una spesa complessiva di €5.130,22 Iva inclusa per cui, CP_3 considerata la gravosità EL riparazione, l'attrice decideva di dare in permuta la vettura ad un prezzo irrisorio rispetto a quello di mercato, acquistandone un'altra EL stessa marca ma di modello differente già disponibile in pronta consegna presso l'officina . Controparte_3
Sicché, dopo vari solleciti verbali e telefonici, con lettera raccomandata a/r del 02.12.2013 l'istante costituiva formalmente in mora al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti Parte_1
ma decorsi infruttuosamente i termini per provvedere si vedeva costretta ad adire l'Autorità
Giudiziaria dinanzi alla quale conveniva in giudizio ritenuto responsabile Parte_1 dell'accaduto, per sentirlo condannare al risarcimento complessivamente quantificato in €5.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 19.05.2014 Parte_1
instava per il rigetto EL domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna di
[...]
parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In particolare, il convenuto asseriva di non aver mai riferito ad che le CP_1
riparazioni sarebbero state effettuate in tempi brevi ma si era riservato di sottoporre il veicolo a scrupolosa perizia onde stabilire gli interventi da eseguire, preventivare i costi e i tempi necessari precisando, inoltre, che, su richiesta dell'attrice, aveva autorizzato il trasporto del veicolo presso l'autofficina Opel LA CA poiché le riparazioni richiedevano l'intervento di un'officina maggiormente specializzata soprattutto in campo elettronico per cui alcuna pretesa risarcitoria
2 poteva essere avanzata nei propri confronti ma, semmai, nei confronti dell'autofficina Opel LA
CA di Cava de' Tirreni che pertanto con atto del 25.03.2015 veniva chiamata in causa dal convenuto al fine di manlevarlo in caso di accoglimento EL domanda attorea ma, pur ritualmente citata, non si costituiva.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e disposta la CTU ai fini del decidere il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2017 ove veniva trattenuta in decisione.
Tuttavia, con ordinanza dell'08.01.2018 il Gdp ritenuti necessari chiarimenti in merito alla quantificazione e all'imputazione dei danni rimetteva la causa sul ruolo per la riconvocazione del
CTU rinviando la causa all'udienza del 23.04.2018. Solamente a seguito EL Persona_2
rimessione EL causa sul ruolo disposta dal Giudice, ad istruttoria oramai conclusa, all'udienza del
03/07/2018 si costituiva l'autofficina Opel LA CA in persona del legale rappresentante p.t.
, la quale, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa Controparte_2
per omissione o assoluta incertezza del petitum e la propria carenza di legittimazione passiva, instava, nel merito, per il rigetto EL domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto atteso che l'autovettura in questione era stata condotta presso l'officina Opel LA CA soltanto per una diagnosi dalla quale era emerso che la centralina andava sostituita per un difetto e che quindi nessun intervento/riparazione era stato eseguito sull'auto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 507 del 2019 del 31.01.2019 depositata il 04.02.2019 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2410/2014, il Giudice di Pace di Salerno dichiarando la responsabilità per inadempimento contrattuale del convenuto e EL terza chiamata condannava, per l'effetto, in Parte_1
solido con Opel LA CA in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di EL somma di €1.810,76, già rivalutata, a titolo di risarcimento del danno patito CP_1
oltre interessi al tasso legale annuo dalla domanda al soddisfo;
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute e liquidate in €160,00 per esborsi e €1.205,00 per competenze oltre il rimborso spese generali, Iva e Cna come per legge, mediante attribuzione al procuratore antistatario;
ed infine, al pagamento EL Ctu liquidata in €390,00 oltre accessori.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 03.04.2019, conveniva in appello Parte_1
innanzi al Tribunale di Salerno e Opel LA CA per sentire riformare la sentenza CP_1
su indicata poiché viziata sul piano logico-giuridico e per sentir dichiarare la ditta Opel LA CA di Cava de' Tirreni in persona del legale rapp.te p.t. esclusiva responsabile nella causazione dei danni subiti dall'auto Opel IV di proprietà di e, per l'effetto, condannarla CP_1 all'integrale risarcimento quantificato dal Giudice di prime cure nella misura di €1.810,76 oltre
3 spese di Ctu e di causa;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore di In particolare, l'appellante censurando l'impugnata sentenza si doleva Parte_1 dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure il quale non solo aveva basato il proprio convincimento unicamente sulle dichiarazioni dei testi attorei così discriminando quelle rese da parte convenuta, nella specie dal teste ma aveva, altresì, Testimone_1
ritenuto utile ai fini del decidere una Ctu basata esclusivamente su alcune fotografie, non avendo potuto il consulente periziare il veicolo oggetto di causa.
Con comparsa di risposta depositata il 18.11.2019 si costituiva la Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t. , la quale
[...] Controparte_2 rilevando, in primis, l'inammissibilità e l'improcedibilità del proposto gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso non essendo emersa dall'espletata istruttoria alcuna prova del danno che la TA EL CA avrebbe causato, instava per il rigetto del gravame infondato in fatto e in diritto. Inoltre, in considerazione dell'ingiusta declaratoria di responsabilità a suo carico in solido con da parte del Giudice di prime cure, la Parte_1
TA LA CA spiegava appello incidentale affinché il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettasse la domanda attorea e/o, in subordine, ascrivesse la responsabilità dei danni unicamente ad non essendo stata raggiunta né la prova del danno né del Parte_1 nesso causale né dell'eventuale responsabile con condanna delle parti in solido tra loro alla refusione di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del procuratore antistatario. Il 09.12.2019 si costituiva per la TA individuale Opel LA CA il nuovo difensore nella persona dell'avv. Angela Lodato, la quale si riportava integralmente a tutte le argomentazioni, conclusioni, richieste istruttorie e documentazione, prodotte dalla precedente difesa.
Con comparsa di costituzione depositata il 05.12.2019 , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello principale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. contestava, nel merito, l'avverso atto di appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto ed insistendo nelle proprie difese chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale con conferma integrale EL sentenza appellata, vinte le spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
04.11.2024, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine breve di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c. decorrente dalla notifica EL sentenza di primo grado avvenuta in data 27.03.2019.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione EL chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto EL sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi EL sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca EL diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto EL sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi EL sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca EL diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati EL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto EL permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale EL sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di
5 diritto, nella specificazione EL norma applicabile o EL interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e EL diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi EL sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio EL cognizione EL causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma EL pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo EL sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello sia infondato.
Come correttamente individuato dal Giudice di prime cure il caso de quo, avente ad oggetto lavori di riparazione di un'auto commissionati ad un'officina meccanica, configura un'ipotesi di prestazione di opera professionale la cui fattispecie è disciplinata dall'art 2222 c.c.
In base all'art. 2226 c.c., laddove l'opera eseguita presenti difformità o vizi, questi, solamente se noti al committente o facilmente riconoscibili al momento dell'accettazione espressa o tacita dell'opera, liberano il prestatore da responsabilità. Di contro, i diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668 c.c. che nel disciplinare il contenuto EL garanzia per vizi dell'opera nel contratto d'appalto prevede la possibilità per il committente di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore per inadempimento comprensivo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., EL perdita subita dal creditore e del mancato guadagno. In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, l'onere EL prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., subisce un'inversione in modo tale che: “In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
6 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento EL controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere EL prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa” (Cass. civ. SS. UU. n.13533/2001).
In merito al riparto dell'onere probatorio l'attore deve, dunque, limitarsi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento da parte del debitore che dovrà, invece, dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle obbligazioni assunte o comunque, che l'inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
In particolare, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Orbene, nel caso di specie l'attrice ha agito nei confronti di , titolare CP_1 Parte_1 dell'omonima autofficina, per essersi reso inadempiente nei confronti dell'attrice che, a fronte di un rapporto di fiducia, si era affidata allo stesso per ottenere la riparazione EL propria autovettura
Opel IV tg. DG268VY per una lieve instabilità del regime minimo di rotazione del motore.
Dal libero interrogatorio delle parti in causa è stato possibile individuare l'excursus cui sarebbe stata sottoposta l'autovettura di una volta consegnata per una riparazione CP_1 all'autofficina di con sede in Salerno, alla Via Mogavero, n. 22 alla quale in Parte_1 passato era già stata affidata per l'ordinaria manutenzione.
Stando a quanto dichiarato dalle parti coinvolte dall'accaduto nel mese di agosto 2013 il veicolo era stato portato da , ex marito di al quale la stessa aveva chiesto Persona_1 CP_1 aiuto, all'Officina di per un'anomalia al motore che non riusciva a reggere il Parte_1
minimo quando il motore era freddo oppure nel traffico. a suo dire, avrebbe Parte_1
provveduto in breve tempo a fare una diagnosi con il computer e, verificato che si trattava di un problema elettronico, aveva consigliato al di portare il veicolo da un elettrauto senza Per_1
percepire alcunché. Il veicolo veniva allora portato a Pontecagnano presso un elettrauto, il quale confermava la diagnosi dell'Alfano senza, però, essere in grado di sostituire la centralina in quanto tale operazione poteva essere effettuata solo dalla concessionaria. Il ritirava il veicolo Tes_2 dall'elettrauto e, dopo alcuni giorni, lo riportava dall'Alfano per risolvere il problema. A quel punto il conoscendolo personalmente, contattava proprietario EL Per_1 Persona_3 concessionaria Opel di Cava de' Tirreni ove l'autovettura veniva portata nel medesimo pomeriggio.
Dopo che l'auto fu portata a Cava de'Tirreni l'Alfano non avrebbe saputo più nulla per un certo periodo fino a quando, contattato dal De AI sarebbe stato informato che questi era intenzionato a portare l'auto non più marciante da Cava a Fisciano con un carroattrezzi presso un'altra autoconcessionaria Opel la Penta motor dove farla riparare. A dire dell'attrice era stata proprio la
7 di Fisciano a seguito di una minuziosa ispezione a rilevare che erano stati Controparte_3
smontati e danneggiati gli iniettori ormai da sostituire al pari EL centralina elettronica manomessa e non più riparabile e del filtro antiparticolato (FAP) aperto e svuotato dei corpi ceramici precisando che per il ripristino del veicolo a regola d'arte la aveva preventivato una spesa CP_3 complessiva di €5130,22 Iva inclusa per cui, considerata la gravosità EL riparazione, l'attrice decideva di dare in permuta la vettura ad un prezzo irrisorio rispetto a quello di mercato, acquistandone un'altra presso la EL stessa marca ma di modello differente. CP_3
Tale descrizione dei fatti è stata confermata sia da teste di parte attorea, che Testimone_3
avrebbe accompagnato personalmente ex marito EL signora Persona_1 CP_1 presso l'officina del sig. in Pastena per ben tre volte sia da teste di Parte_1 Testimone_1 parte convenuta, che all'epoca dei fatti lavorando presso l'autofficina del sig. Parte_1 aveva effettuato egli stesso la diagnosi dell'autovettura con il computer verificando che l'auto non presentava problemi meccanici ma elettronici e che mai alcuna opera di montaggio o smontaggio venne eseguita. Inoltre, il teste , ex coniuge dell'attrice, essendosi preoccupato Persona_1 in prima persona di far riparare l'autovettura presso l'officina dell'Alfano affermava che
“l'autovettura era stata portata a mia insaputa presso l'officina Opel LA CA di Cava de'Tirreni. Preciso che non appena venni a conoscenza del fatto che l'autovettura era stata trasportata alla Opel di Cava de' Tirreni comunicai al sig. la mia contrarietà considerato Pt_1 che se proprio era necessario sottoporre l'auto alla casa costruttrice avrei preferito che venisse trasportata presso la Opel di mia fiducia quella situata in Fisciano la ” CP_5
Le dichiarazioni rese dal teste , coniuge in comunione legale del convenuto, sono Testimone_4 inutilizzabili per violazione dell'art. 246 c.p.c.
Sulla base EL dinamica dell'evento così come descritta deve ritenersi, pertanto, accertata l'esistenza del danno causato all'autovettura in questione che una volta ricoverata ancora marciante presso la predetta autofficina di per un'anomalia al motore non solo non veniva Parte_1
riparata ma a causa dei vari tentativi di intervento sia alla parte meccanica che a quella elettronica veniva smontata di svariati pezzi ritenuti danneggiati e resa non più in grado di viaggiare su strada costringendo l'istante, considerato l'elevato costo di riparazione meccanica pari ad €5.130,22 determinato dal preventivo di spesa EL di Fisciano, a permutarla per il valore Controparte_3 complessivo di €1.500,00 ben al di sotto del prezzo di mercato e ad acquistarne una nuova disponibile in pronta consegna.
Difatti, la in una dichiarazione del 02.12.2013 esponeva di aver venduto il Controparte_3
05.11.2013 l'autovettura Opel Astra targata DV369GJ ad ritirando in permuta una CP_1
Opel IV targata DG268VY precisando che l'autovettura si trovava ricoverata presso l'officina
8 autorizzata Cava de'Tirreni non marciante con parti meccaniche ed Controparte_4
elettroniche smontate, nella specie iniettori, centralina di gestione del motore, filtro antiparticolato mancante, rendendosi quindi necessario recuperarla con carro attrezzi e trasportarla presso la loro struttura per verificarne lo stato d'uso.
Sicché, verificato l'an, occorre far luce sul quantum debeatur per la cui determinazione è risultata dirimente la Ctu eseguita dal perito assicurativo dott. incaricato, all'uopo, di Persona_2 descrivere i danni riportati dall'auto Opel IV targata DG268VY, la compatibilità degli stessi con la dinamica dell'incidente in oggetto nonché l'esatto ammontare dei danni subiti dall'auto a seguito dell'incidente del 09/2013.
Considerato che l'auto in questione era stata alienata e non era stato possibile ispezionarla, la CTU veniva eseguita sugli atti di causa (fotografie dell'auto e preventivo di spesa) valutati sotto il profilo tecnico all'esito EL quale il consulente aveva stimato il danno emergente effettivamente risultante in €1.810,76 Iva compresa prodotto dalla stima del danno preesistente al momento dell'accettazione del veicolo presso l'officina e in quello successivo per la mancata diligenza nel Parte_1
gestire i difetti accertati. Il Ctu aveva, inoltre, ritenuto tecnicamente riconducibili alla storia e alle lamentele dell'istante i difetti presentati dal veicolo Opel IV.
Il danno da fermo tecnico lamentato dall'attrice non è stato quantificato economicamente dal Ctu e comunque non risulta provato. Come è noto il danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione EL spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero EL perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo. (Cassazione civile
Sez. 2, Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Va poi evidenziato che il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per chiamare a chiarimenti il Ctu in merito all'imputabilità dei danni al fine di comprendere quali potessero essere attribuiti al convenuto e quali, invece, alla terza chiamata Opel LA CA anche relativamente alla Pt_1
quantificazione monetaria. Tuttavia, il Ctu in risposta alla richiesta del Giudice aveva dichiarato di
“non essere in grado di poter stabilire quali danni sono stati specificamente cagionati dai soggetti convenuti in giudizio”.
4. Anche l'appello incidentale spiegato dall'appellata TA Opel LA CA ai sensi dell'art. 343
c.p.c. è infondato e non merita accoglimento.
Difatti, da quanto sopra esposto è risultato che l'autovettura in questione, in conseguenza EL mancata riparazione dell'Alfano era stata condotta ancora marciante presso l'officina Opel LA
CA per la risoluzione del problema ma, tuttavia, qui veniva smontata dai tecnici come dimostrato
9 dall'apertura EL centralina, dal filtro antiparticolato svuotato dei corpi ceramici e dagli iniettori fuori dalla loro sede naturale, tutti pezzi che secondo i tecnici EL TA, sarebbe stato opportuno sostituire. Sul punto, invece, il Ctu riteneva che la sostituzione degli iniettori non fosse necessaria ma che potessero essere aggiustati da personale addestrato. Per cui, sia sia la TA Parte_1
Opel LA CA avrebbero entrambi contribuito con la propria condotta colposa a cagionare i danni subiti dall'autovettura Opel IV divenuta, a seguito delle omesse riparazioni, non più marciante.
5. Quanta alle spese di lite del secondo grado di giudizio, quelle da secondo il CP_1 criterio EL soccombenza, sono poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in solido tra loro. Quanto al rapporto processuale tra le parti appellanti, in ragione EL reciproca soccombenza, le spese meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 4014/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata
2) condanna e , nella indicata qualità, in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di che si liquidano CP_1 in €1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo Vicinanza;
compensa per il resto le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 07.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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