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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa nn. 1514/2023, 1518/23, 1579/23 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. UI RO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco CO OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello riunite n. 1514/23, 1518/23, e 1579/23 R.G., promosse con atti di citazione in appello da
Parte_1
(C.F.: ) con sede in (VI), Via Battaglione Framarin
[...] P.IVA_1 Pt_1
n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori prof. avv. Giustino di Cecco, dott. Francesco
AV AN e dott. , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Pavan e Persona_1
Piergianni Medea, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco;
appellante nella causa n. 1514/23 – appellata nelle cause 1518/23 e 1579/23 R.G. nonché da
C.F. , con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Parte_2 P.IVA_2
n. 156, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
1 AN IN;
appellante nella causa n. 1518/23 – appellata nelle cause 1514/23 e 1579/23 R.G.
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Zuliani;
appellante nella causa n. 1579/23 – appellata nelle cause 1514/23 e 1518/23 R.G.
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell' in materia societaria”; CP_1
appello avverso la Sentenza n. 241/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per Controparte_2
“ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione attorea reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in integrale riforma della Sentenza n. 241/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, accogliersi il presente gravame e, per l'effetto, le conclusioni tutte già rassegnate dalla Controparte_3
in primo grado qui ritrascritte:
[...]
in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attore per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e prescritta per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
2 Con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, o quanto meno, con compensazione totale (o parziale) delle spese di primo grado già riconosciute in favore dell'attore, con ogni conseguente condanna del signor a rifondere alla LC di Pt_4 [...]
le spese di lite già a esso corrisposte sulla scorta della pronuncia di prime Parte_1
cure”;- per Parte_2
“Nel procedimento n. RG 1514/2023
In via preliminare:
b) in accoglimento del motivo sub. A) dell'atto d'Appello promosso da , riformare Parte_2
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG
9258/2019 dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB;
In via subordinata e preliminare, anche nel merito:
c) rigettare l'Appello autonomo presentato dal sig. perché infondato in fatto ed in Parte_4
diritto;
d) accertata la carenza di legittimazione passiva di , in accoglimento del motivo Parte_2
sub. B) dell'atto d'Appello promosso da , riformare la sentenza del Tribunale di Parte_2
Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG 9258/2019 rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
e) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di improcedibilità del giudizio e/o di carenza di legittimazione passiva, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse,
3 rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. C), D) ed E) dell'atto d'Appello promosso da
[...]
- tutte le domande avanzate dall'Attore in primo grado in quanto indimostrate e, Pt_2
comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
In ogni caso:
f) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Nel procedimento n. RG 1518/2023
In via preliminare:
a) in accoglimento del motivo sub. A) dell'atto d'appello promosso da , riformare Parte_2
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG
9258/2019 dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB;
In via subordinata e preliminare, anche nel merito:
b) accertata la carenza di legittimazione passiva di , in accoglimento del motivo Parte_2
sub. B) del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG 9258/2019 rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
c) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di improcedibilità del giudizio e/o di carenza di legittimazione passiva, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. C), D) ed E) del presente atto d'appello – tutte le domande avanzate dall'Attore in primo grado in quanto indimostrate e, comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
4 In ogni caso:
d) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Nel procedimento n. RG 1579/2023
In via preliminare:
b) in accoglimento del motivo sub. A) dell'atto d'Appello promosso da , riformare Parte_2
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG
9258/2019 dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB;
In via subordinata e preliminare, anche nel merito:
c) rigettare l'Appello autonomo presentato dal sig. perché infondato in fatto ed in Parte_4
diritto;
d) accertata la carenza di legittimazione passiva di , in accoglimento del motivo Parte_2
sub. B) dell'atto d'Appello promosso da , riformare la sentenza del Tribunale di Parte_2
Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG 9258/2019 rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
e) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di improcedibilità del giudizio e/o di carenza di legittimazione passiva, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. C), D) ed E) dell'atto d'Appello promosso da
[...]
- tutte le domande avanzate dall'Attore in primo grado in quanto indimostrate e, Pt_2
comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
5 In ogni caso:
g) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”;
- per Parte_4
“Nel procedimento n. 1514/2023 R.G.:
Nel merito: voglia l'Ill.ma Corte rigettare per tutte le ragioni esposte nei propri atti l'impugnazione proposta da Parte_1
per ciascuno dei motivi dedotti, in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso: spese e compensi di lite, comprese quelle del rimborso forfettario spese generali del 15%, integralmente rifuse.
Nel procedimento n. 1518/2023 R.G.:
Nel merito: voglia l'Ill.ma Corte rigettare per tutte le ragioni esposte nei propri atti l'impugnazione proposta da per ciascuno dei motivi dedotti, in quanto Parte_5
infondata, in fatto ed in diritto.
In ogni caso: spese e compensi di lite, comprese quelle del rimborso forfettario spese generali del 15%, integralmente rifuse.
Nel procedimento n. 1579/2023 R.G.:
In via preliminare di merito: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 1 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di
6 acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c.,
d. e, comunque, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni Parte_1
e la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della
[...]
degli articoli 21 e seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e Parte_1
succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg. n. 16190/2007 e della Comunicazione CP_4
9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico CP_4
negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data
16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni e, sin dall'origine, del Parte_1
contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o, comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado,
7 dichiarare la legittimazione passiva di Parte_5
Ancora in via preliminare di merito: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 2 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c.,
d. e, comunque, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni Parte_1
e la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della
[...]
degli articoli 21 e seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e Parte_1
succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg. n. 16190/2007 e della Comunicazione CP_4
9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico CP_4
negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data
16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa
8 ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni e, sin dall'origine, del Parte_1
contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o, comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, dichiarare il subentro di nella posizione per cui è causa di Parte_5 Parte_1
in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
a restituire al sig. la complessiva somma di € 6.934,44 già Controparte_5 Parte_4
percepita dalla stessa a titolo di interessi debitori, oltre alla rivalutazione ed interessi come per legge dal dì del pagamento al saldo effettivo;
Ancora in via preliminare di merito: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 3 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c.,
9 d. e, comunque, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni Parte_1
e la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della
[...]
degli articoli 21 e seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e Parte_1
succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg. n. 16190/2007 e della Comunicazione CP_4
9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico CP_4
negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data
16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni e, sin dall'origine, del Parte_1
contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o, comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, dichiarare la nullità pure del contratto di acquisto e/o sottoscrizione delle azioni per cui è causa acquistate con il predetto finanziamento;
Ancora nel merito in via principale: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 4 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
10 a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c., d. e, comunque, accertata la nullità
e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni e la nullità e/o l'annullabilità e/o Parte_1
inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della degli articoli 21 e Parte_1
seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg.
n. 16190/2007 e della Comunicazione 9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la CP_4 CP_4
nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni Parte_1
e, sin dall'origine, del contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto
[...]
collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o,
11 comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, dichiarare che l'attore nulla deve alla a titolo di Parte_4 Controparte_5
adempimento degli obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo, per l'importo di € 145.050,00, della ridetta apertura di credito;
In ogni caso: spese e compensi di lite, comprese quelle del rimborso forfettario spese generali del 15%, integralmente rifuse”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 11.9.2019, conveniva avanti al Tribunale di Venezia Parte_4
e Parte_1 Parte_2
Premettendo di essere da tempo correntista e poi azionista di , Parte_1
rappresentava di aver ricevuto da questa un affidamento in conto corrente per 'elasticità di cassa' per il complessivo importo di € 300.000,00 nel settembre 2014 in parte finalizzato, nell'accordo con la banca, all'acquisto realizzato in data 23.9.2014 di n.
2.320 azioni er un importo CP_6
complessivo di € 145.050,00. Ritenendo, da un lato, di essere stato indotto in errore in relazione all'oggetto dell'acquisto e, dall'altro, lamentando di essere stato spinto all'acquisto tramite l'utilizzo di provviste derivanti dall'affidamento in conto corrente concesso ad hoc da CP_6
domandava che fossero riconosciuti il collegamento e/o la connessione negoziale tra l'affidamento chiesto il 16.9.2014 ed il contratto di acquisto delle azioni del 23.9.2014, la nullità dell'acquisto e del finanziamento per violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., nonché di altre regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e/o l'assenza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c., la carenza di meritevolezza del negozio ex art. 1322 c.c. e/o l'annullabilità del contratto per dolo o errore. Conseguentemente, chiedeva altresì la restituzione degli interessi
12 debitori addebitati (per l'importo di € 3.290,95 e l'importo di € 3.643,49) da sul Parte_2
conto, rimasto affidato per € 150.000,00.
coatta amministrativa si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità di ogni domanda svolta nei propri confronti posto che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca avrebbe sede legale. La convenuta ha poi precisato che, in forza del D.L. n.
99/2017, convertito in L. n. 121/2017, e quindi dell'atto di cessione del 26.6.2017, erano esclusi dal perimetro trasferito a i debiti nei confronti degli azionisti o Parte_2
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate o dalle violazioni della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse, così come sarebbero escluse le controversie afferenti atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività. Nel merito, contestava integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice, ed in particolare la fondatezza della domanda incentrata sulla violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., negando in primo luogo la configurabilità del collegamento negoziale tra le operazioni denunciate.
Sosteneva poi l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, quale la banca stessa era al momento dell'operazione, e, in subordine, evidenziava che le operazioni contestate dagli attori sarebbero state compiute nell'ambito dei limiti disegnati dalla norma, non potendosi, di
13 conseguenza, ritenerle nulle né illegittime. Contestava, inoltre, la fondatezza di ogni ulteriore domanda di nullità ed annullamento svolta dall'attore.
Si è costituita , parimenti eccependo l'improcedibilità delle domande dell'attore, Parte_2
ai sensi dell'art.83 T.U.B., nonché argomentando circa il suo difetto di legittimazione passiva, analogamente a quanto già affermato da , e, quanto al merito, negando Parte_1
la fondatezza delle pretese azionate da Parte_4
La causa, all'esito dello scambio delle memorie di rito, veniva istruita sulla base della documentazione dimessa dalle parti e tramite l'assunzione di prova per testi.
All'esito, il giudice di prime cure, con sentenza n. 241/2023 pubblicata in data 2.2.2023, ha:
- ritenuto procedibili le domande attoree svolte contro CP_7
- accertato la nullità parziale del contratto di apertura di credito oggetto del giudizio dichiarando espressamente che nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi restitutori Parte_4
derivanti dal medesimo finanziamento quanto all'importo di € 145.000,00 utilizzato quale assistenza finanziaria per gli acquisti azionari per cui è causa;
- rigettato le analoghe e/o connesse domande proposte nei confronti di Parte_2
affermandone la carenza di legittimazione per non essere stato ceduto alla stessa il rapporto controverso;
- compensato le spese di lite fra l'attore ed , condannando invece Parte_2 CP_7
alla rifusione delle stesse in favore dell'attore.
Hanno proposto tempestivi separati appelli, riuniti dalla Corte ex art. 335 c.p.c. in data 25-
25.1.2024, sia sia sia Parte_6 Parte_2 Pt_4
[...]
ha invocato la riforma della sentenza censurando, col primo motivo, Parte_1
14 la mancata dichiarazione d'improcedibilità ex art. 83 T.U.B., col secondo, terzo e quarto motivo l'erronea (in diritto ed in fatto) dichiarazione di nullità parziale del finanziamento, col quinto motivo l'erronea regolamentazione delle spese di lite che, quand'anche confermata nel resto la decisione, avrebbero secondo l'appellante dovuto essere quantomeno dichiarate compensate.
, svolgendo nel suo autonomo gravame analoghe censure, si è lamentata col Parte_2
motivo A) d'appello della mancata dichiarazione d'improcedibilità ex art. 83 T.U.B. anche quanto alla sua posizione, e con gli altri (da B a E) della illegittima ed erronea dichiarazione di nullità parziale del finanziamento, sottolineando peraltro, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, di essere senz'altro subentrata nel relativo rapporto creditorio. ha impugnato la decisione del Tribunale di Venezia nelle parti in cui il giudice di Parte_4
prime cure non ha riconosciuto la legittimazione passiva di e, accertato il Parte_2
subentro della stessa nel rapporto di finanziamento, non ha dichiarato anche nei confronti di questa la nullità del rapporto, accertando che l'appellante nulla deve alla banca cessionaria e condannando la stessa a restituire quanto frattanto percepito tramite addebito degli interessi sul conto affidato (primo, secondo e quarto motivo) e nella parte in cui, pur accertando il collegamento negoziale tra finanziamento ed acquisto delle azioni e dichiarando la nullità parziale del primo per la parte funzionale al secondo, non ha altresì dichiarato, come richiesto, la nullità anche dell'acquisto di azioni (terzo motivo).
e hanno contestato la fondatezza dell'appello svolto dal che CP_8 Parte_2 Pt_4
a propria volta ha concluso per il rigetto delle impugnazioni proposte dalle controparti.
Nel termine del 4.9.2025 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e le cause riunite sono state rimesse in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
15 ***
L'appello di Controparte_2
Col primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., il Tribunale ha ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della Controparte_2
rimarcando l'appellante che le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'art. 83 TUB prevede che, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'art.
85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 92 comma 3, né per qualsiasi titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Sostanzialmente la norma in commento attribuisce al Giudice della procedura concorsuale
l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della liquidazione, secondo il sistema peculiare previsto dai richiamati artt. 87, 88 e 92 comma 3, e quindi nel rispetto della par condicio creditorum. In effetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il Giudice può conoscere in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità della domanda, che concerne sia le domande
16 di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela della par condicio creditorum (Cass. n. 18691/2017).
Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.
La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria
17 della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al
Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n.
15066/2017).
In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
D'altronde, vista l'analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatisi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso, non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n.
17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento
18 concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il Giudice del concorso non è deputato a dare.
In altre parole, la procedibilità deve essere mantenuta per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare
l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura, ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla inefficacia del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima sulla scorta del rapporto negoziale invalido.
Premesso che la questione della procedibilità di dette domande deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, in primo luogo, deve notarsi che sulla base dell'affermata nullità ovvero annullabilità ovvero inefficacia degli Parte_4
atti di acquisito delle azioni di non ha proposto alcuna domanda nei Parte_1
confronti della liquidazione coatta amministrativa rivolta ad ottenere la ripetizione di quanto versato per detti acquisti ovvero rivolta a compensare il proprio credito da ripetizione con il debito scaturente dall'utilizzo dell'apertura di credito. Per dette domande sarebbe ovvio osservare che la richiesta di accertamento della nullità degli atti di acquisto ovvero la richiesta
19 di emissione di sentenza costitutiva volta all'annullamento o all'inefficacia dei medesimi atti negoziali, sarebbero sicuramente strumentali all'ottenimento dell'accertamento di crediti restitutori fatti valere nei confronti della liquidazione coatta amministrativa essendo tutte dette pretese da considerarsi improseguibili in applicazione dei principi già esposti. In effetti, dette domande non potrebbero affatto dirsi dirette ad ottenere la liberazione dell'attore dagli obblighi assunti verso l'istituto di credito, posto che è evidente che esse non avrebbero ad oggetto la declaratoria di invalidità o inefficacia del negozio di finanziamento in forza del quale l'attore è obbligato alle relative restituzioni.
In realtà, le pretese fatte valere da verso Parte_4 Parte_1
amministrativa, muovendo dell'allegato collegamento negoziale tra apertura
[...]
di credito e acquisto azionario, sono dirette ad affermare che il medesimo nulla sarebbe tenuto
a rimborsare per l'utilizzo della apertura di credito medesima, considerata la invalidità del relativo negozio, di modo che è nei rigorosi limiti di detta prospettazione, ricomprendente anche il fatto che l'attore la sua posizione debitoria non avrebbe saldato, che le domande attoree sono da reputarsi procedibili, dovendosi notare che l'unica domanda di condanna proposta in atti è rivolta nei confronti di ”. Parte_2
In termini conformi all'orientamento sopra riportato, questa Corte d'Appello ha, in precedenti ormai numerosi, ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. dev'essere interpretato anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non sarebbero viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al
20 risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Si è ritenuto che sarebbe incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti, collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria
(Cass. ordd. n. 22719/2025, 22722/2025, 20184/2025), orientamento secondo cui “in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità
21 o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la Suprema Corte affronta la questione dell'ammissibilità delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative c.d. bancarie e, pur non esaminando specificatamente le peculiarità della domanda di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione delle richiamate ordinanze (v. soprattutto Cass. ord. 20184/2025), si trovano esposte le argomentazioni a sostegno dell'enunciato orientamento, in termini che, per palese esigenza di nomofilachia, questa Corte non ha ragione di disattendere: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3,
Sentenza n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che
22 espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”. La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n.
10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa
- che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez.
1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a
23 tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione
o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre
1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo
Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr.
Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche
24 aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto comma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
Assunti tali principi, il primo motivo d'appello espresso dall'appellante liquidatela nella causa n.
1414/23 dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda svolta da nei confronti di Parte_4 Controparte_2
All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale,
l'assorbimento degli ulteriori motivi.
L'appello di (causa n. 1518/23 R.G.) e l'appello di (causa n. Parte_2 Parte_4
1579/23 R.G.)
I motivi di appello delle ulteriori parti devono essere esaminati nell'ordine che segue, al fine di un coerente sviluppo logico-giuridico della decisione.
Col primo motivo del proprio gravame, , pur dando atto che la questione Controparte_5
25 interessa “in primis la LC di , ha riprodotto e fatto proprio il primo motivo da questa CP_9
proposto – sopra esaminato ed accolto quanto alla posizione della banca in l.c.a. – concernente l'improcedibilità della domanda ex art. 83 T.U.B. rilevando che “nella fattispecie che ci occupa sono state, invece, coltivate espressamente delle domande sia nei confronti di Parte_2
che della LC di he dovevano esse dichiarate improcedibili, a prescindere che le stesse CP_6
fossero dirette ad accertare l'esistenza di un credito dell'Attore ovvero l'inesistenza di un debito dell'Attore nei confronti della LC (e di in qualità di cessionaria del credito)”. Parte_2
Il motivo è tuttavia, nei confronti di , infondato, giacché la stessa non è in Parte_2
liquidazione coatta amministrativa e pertanto le domande svolte nei suoi confronti non trovano ostacolo in una normativa dettata unicamente per gli istituti di credito per i quali sia stato disposto l'accesso alla procedura concorsuale. Che poi, come meglio si osserverà esaminandone la legittimazione passiva sostanziale, si sia resa cessionaria di un rapporto già Parte_2
facente capo a non può rendere per ciò stesso improcedibili verso la Parte_1
cessionaria azioni che sono impedite verso la cedente per il solo fatto che quest'ultima si trova in liquidazione coatta amministrativa.
Rigettato il primo motivo d'appello proposto da , si devono esaminare Parte_2
congiuntamente, attesa la stretta connessione, il primo (ed in parte il secondo) motivo dell'appello proposto da ed il motivo B) del gravame di . Parte_4 Parte_2
Con il primo motivo d'appello il ha censurato la sentenza “per omessa e/o insufficiente e/o Pt_4
contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia relativo al fatto di aver escluso che sia subentrata nel contenzioso in forza del contratto di cessione e ciò Parte_2
con violazione dell'art. 2558 c.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lettera b) e c) del decreto Legge 25 giugno 2017, n. 99 ed in relazione a quanto disposto dall'art.
3.1.2 e
26 dall'art.
3.1.4. del Contratto di cessione di azienda di data 26 giugno 2017 tra
[...]
, Parte_7 Parte_1
coatta amministrativa ed . Parte_2
Con il secondo motivo di gravame lo stesso ha lamentato, analogamente, “violazione Pt_4
dell'art. 2558 c.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lettera b) e c) del decreto
Legge 25 giugno 2017, n. 99 ed in relazione a quanto disposto dall'art.
3.1.2 e dall'art.
3.1.4. del
Contratto di cessione di azienda di data 26 giugno 2017 tra Parte_7
, coatta amministrativa
[...] Parte_1
ed . Parte_2
In effetti, il Tribunale di Venezia, rammentato che i commissari liquidatori hanno stipulato il contratto di cessione del 26.6.2017, avente ad oggetto un “insieme aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività, in conformità al disposto dell'art. 2 comma 1 lett. c) e dell'art. 3 comma 1 del D.L. n. 99/2017, successivamente convertito in legge, ha osservato che il testo normativo “prevede al citato art. 3 comma 1 che debbano essere esclusi dalla cessione, in modo particolare, i debiti delle banche messe in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di titoli poste in essere anche in violazione della normativa sui servizi di investimento, così come debbano rimanere escluse le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Ora, il contratto di cessione del 26.6.2017 tra e , contratto opponibile Parte_1 Parte_2
ai terzi, proprio in conformità alla rammentata previsione normativa, prevede al suo art.
3.1.4 lett. b) che costituiscono passività escluse i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di
27 azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione coatta amministrativa, ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle banche in liquidazione coatta nel 2017, nonché i relativi fondi. Peraltro, in punto contenzioso, detto contratto esclude dal perimetro della cessione anche qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi diverso dal contenzioso pregresso, intendendosi per esso quello relativo ai giudizi già pendenti alla data di esecuzione del 26.6.2017. Inoltre, per completezza è bene chiarire che il citato decreto legge, dispone al suo art. 3 comma 2 che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1, anche in deroga all'art. 2741 cc.
Si può certamente concludere che, secondo quanto evidenziato, il contratto di cessione in discussione ha recepito quanto disposto dal dettato normativo che si inserisce nel contesto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle banche in crisi, introducendosi disposizioni speciali volte a contenere i rischi sistemici di insolvenza delle banche venete, normazione volta ad ottemperare ai vincoli di cui alla decisione relativa a e a Parte_7 Parte_1
della Commissione Europea autorizzativa della concessione di aiuti di Stato emessa per
[...]
porre rimedio a un grave turbamento del mercato interno, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione.
Ebbene, la previsione del decreto legge con cui si fa divieto di cessione dei debiti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle banche in questione appare del tutto conforme al quadro normativo ed autorizzativo descritto, ispirato al principio comunitario del burden sharing per il quale gli investitori nelle banche devono partecipare ai costi di ristrutturazione, non potendo essi essere allocati su soggetti diversi.
Quanto poi all'esclusione dall'aggregato ceduto del contenzioso sorto successivamente per fatti
o atti anteriori, si osserva che essa deve reputarsi coerente con la finalità di limitare il
28 trasferimento ai soli contenziosi per i quali il relativo costo era già determinabile al momento del contratto, escludendo liti successive a tale data non prevedibili. In tal senso si aderisce alle pronunce in termini già adottate dall'intestato Tribunale (sentenza 19.10.2022 e sentenza
2.11.2022).
Si deve rilevare che il contenzioso in oggetto è sorto dopo la cessione, considerato che il giudizio
è stato instaurato solo nel corso del 2019. Conseguentemente, esso contenzioso deve reputarsi escluso dall'aggregato ceduto e per il quale la legittimazione è rimasta in capo a
[...]
coatta amministrativa, non potendone essere parte Parte_1 [...]
. Parte_2
Peraltro, non essendo subentrata nel contenzioso in forza del contratto di Parte_2
cessione, non può accogliersi neppure la domanda di condanna proposta dall'attore nei suoi confronti e fondata proprio sul contratto di cessione in forza del quale la convenuta sarebbe asseritamente subentrata nella posizione di . In effetti, la domanda di Parte_1
condanna è proposta sul presupposto dell'invalidità del contratto di affidamento in quanto collegato all'acquisto azionario” (sentenza di primo grado, pagg. 13-14).
Orbene, il Tribunale è sul punto incorso in un equivoco, come evidenziato dal motivo B) del gravame di (pur dovendosene trarre conseguenze diverse da quelle auspicate Parte_2
dall'istituto di credito).
Già ha evidenziato, senza che vi sia contrasto sul punto, che egli “dispone sul conto Parte_4
corrente in essere presso ancora dell'apertura di credito per elasticità di Parte_2
cassa, sul quale l'istituto ha disposto, comunicata con raccomandata dd. 30 agosto 2019, la riduzione dell'affidamento per cui era originariamente causa di euro 300.000,00 ad euro
150.000,00 (All.46.Raccomandata dd.30.08.2019) ed, in più, il sig. Parte_2
29 ha corrisposto ad che ha provveduto ad addebitarglieli, gli Parte_4 Parte_2
interessi debitori derivanti dall'affidamento per gli interessi sino al 30.11.2017 in data
01.03.2018 per l'importo di € 3.290,95 (All.31.Estratto conto corrente n. 001.2018 Pt_2
al 31.03.2018 con attestazione pagamento interessi debitori) e per gli interessi Parte_2
conteggiati sino al 31.12.2018 in data 01.03.2019 per l'importo di € 3.643,49
(All.32.Attestazione pagamento interessi debitori al 01.03.2019)” (appello, pag. 20).
Ha d'altra parte osservato, a propria volta, la banca, lamentando anch'essa violazione o falsa applicazione degli artt. 1262 e 1363 c.c. in relazione al contratto di cessione del 26.6.2017 e comunque dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017, “che ha effettivamente acquistato, per Parte_2
quanto riguarda i rapporti oggetto di causa intestati al signor il credito di cui al contratto di Pt_4
conto corrente affidato a suo tempo concesso da poiché trattavasi al tempo della cessione CP_6
di rapporto ancora in bonis. E il punto, in fatto, non è stato oggetto di contestazione tra le Parti.
Né, certo, si può sostenere che l'ON abbia mai negato tale circostanza (affermata dall'Attore sin dalla citazione). La Sentenza Impugnata è palesemente errata, oltre che illogica, quindi, nel punto in cui, seppure abbia formalmente negato la legittimazione passiva di
[...]
con riferimento alle domande azionate dal signor nel presente Giudizio (cfr. Pt_2 Pt_4
pagine 12 e 13 della sentenza), ha, dall'altro lato, ritenuto di poter entrare nel merito (a partire dalla pagina 13 del provvedimento impugnato) ed accogliere la domanda Attorea di nullità parziale (cfr. pagina 17) proprio del rapporto di apertura di credito in conto corrente trasferito all'ON , senza, evidentemente, ben comprendere le eccezioni svolte in Parte_2
primo grado dall'ON e le implicazioni dell'accoglimento di detta domanda. Orbene, pare scontato che, a dispetto del capo che rigetta le domande nei confronti di , l'esame Parte_2
Cont
- e l'accoglimento - della domanda Avversaria nei confronti della non possa che avere
30 effetti, altresì, sul credito di cui contratto di conto corrente affidato che è stato trasferito all'ON. È, quindi, interesse di ottenere la riforma – parziale - della Parte_2
Sentenza nel punto in cui riconosce la nullità parziale del contratto di apertura di credito. Va ribadito, infatti, con forza, che il difetto di legittimazione di andava sì rilevato, Parte_2
ma non solo con riferimento all'oggetto principale del Giudizio che riguarda operazioni di commercializzazione di azioni di in bonis, bensì altresì in relazione a tutte le possibili CP_9
conseguenze 'negative' che l'accoglimento di qualsivoglia domanda Attorea poteva avere nei confronti dell'ON, o meglio dei rapporti giudici ceduti all'ON. Del resto, appare evidente che nessun interesse potrebbe avere l'Attore ad una pronuncia che dichiari che nulla deve solo alla LC di quando il debito collegato al rapporto di conto corrente affidato è CP_6
stato già ceduto a ” (appello , pagg. 10-11). Parte_2 Parte_2
In altri termini, secondo la stessa “non è in alcun modo e sotto nessun profilo in Parte_2
contestazione come non è contestato che il credito derivante dal conto affidato sia ora nella titolarità attiva di ” (appello, pag. 12), benché la banca al tempo stesso abbia Parte_2
eccepito che le domande attoree riguardano condotte di che non Parte_1
possono arrecarle alcun pregiudizio rispetto ai crediti ceduti.
All'opposto, concordando sul fatto che nel rapporto di finanziamento risulta Parte_4
formalmente subentrata , lamenta che le conclusioni raggiunte dal Tribunale nei Parte_2
confronti della l.c.a. non siano state estese, quanto all'accertamento negativo del CP_2
credito, alla cessionaria dello stesso, verso la quale egli ha pure avanzato domanda di ripetizione di quanto versato per interessi addebitati (da e non dalla cedente) in relazione al Parte_2
finanziamento.
Nella corretta ricostruzione del quadro derivante, per un caso quale quello di specie, dalla
31 legislazione primaria e dal contratto di cessione soccorre la già citata recente sentenza n.
27722/2025 con la quale la Suprema Corte, respingendo sul punto il ricorso proposto avverso la sentenza n. 505/2023 della Corte d'Appello di Venezia, ha affrontato (pagg. 8-16) le questioni che attengono alla – anche in quel caso invocata da – “irresponsabilità del Parte_2
Co cessionario rispetto agli effetti delle cd. «operazioni baciate», operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, in cui si pattuisce che il cliente acceda a finanziamenti da parte di una banca sotto condizione dell'acquisto di strumenti di capitale della banca mutuante. In particolare, la questione riguarda l'opponibilità da parte del mutuatario nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria della nullità del contratto di mutuo, nella parte in cui questo abbia costituito la provvista finanziaria per l'acquisto delle azioni di VB”, così statuendo:
“L'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017 considera «i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse». La norma dispone che qualsiasi operazione che generi debiti per le banche venete cedenti derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate senza adeguata illustrazione del profilo di rischio del prodotto finanziario venduto
(misselling) non rientra nel perimetro di cessione.
11. Tra queste operazioni sono ricomprese quelle che derivano anche da azioni di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., essendo la locuzione «debiti» riferibile a qualunque obbligazione che nasca dalle operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate. Le
32 domande di indebito oggettivo conseguenti all'accertamento della nullità dell'operazione di acquisto delle azioni della banca a debito in violazione del divieto di cui all'art. 2358 cod. civ. rimangono, pertanto, fuori dal perimetro di cessione d'azienda.
12. Diversamente, la norma non contiene alcun riferimento ai crediti che da questa operazione derivino per le banche cedenti. Questo è il caso dei contratti di mutuo stipulati (pro quota) anche al fine di acquistare azioni proprie della banca. Questi contratti generano per la banca cedente crediti che rientrano nel perimetro di cessione e, quindi, sono (in tesi) azionabili dal cessionario nei confronti dei clienti ceduti. La norma di legge lascia fuori dal perimetro di cessione passività
e debiti nei confronti dei propri azionisti, che devono far valere le pretese restitutorie e risarcitorie derivanti dalla violazione dell'art. 2358 cod. civ. nelle forme del concorso formale nei confronti della banca cedente. La norma non delimita, invece, il perimetro di cessione in
Co relazione ai crediti, già di VB, per operazioni di finanziamento (come la stessa espone:
«essendo il mutuo pacificamente una “Attività Inclusa” nell'Insieme Aggregato ceduto alla
a norma dell'art. 3.1.2.»: pag. 17 ricorso), ancorché riferibili ad acquisto di azioni a Pt_1
debito. Tali attivi sono transitati in capo al cessionario e per questi non opera la norma protettiva di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017.
13. Analoghe conclusioni vanno tratte in relazione al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.l.
n. 99/2017, ove prevede che «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività», circostanza estranea al caso di specie, in
Co quanto controversia relativa a un credito del cedente transitato in capo a quale «attività inclusa».
Co 14. La banca cessionaria è, pertanto, legittimata attiva al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato con la banca cedente ed è legittimata
33 passiva nelle azioni di accertamento negativo per nullità parziale del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all'acquisto di azioni della banca in spregio
Co dell'art. 2358 cod. civ. Infondata è, pertanto, l'argomentazione secondo cui non risponderebbe di operazioni connesse con operazioni di acquisto di azioni vietate ex art. 2358 cod. civ.
15. Occorre aggiungere che tale interpretazione non è in contrasto con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza costituzionale. Il diritto dell'Unione, con la Direttiva 2014/59/UE
(Direttiva BRRD, «Bank Recovery and Resolution Directive») – della quale è stata data attuazione con i decreti legislativi nn. 180/2015 e 181/2015 - e con il Regolamento 806/2014/UE, ha disciplinato lo strumento della Risoluzione degli enti creditizi, improntato al principio del salvataggio interno (bail in) per l'uscita dal mercato di un ente creditizio in crisi, preservando la stabilità del mercato finanziario.
16. Attesa l'impraticabilità della Risoluzione per la crisi di VB (decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/11 del 23 giugno 2017), il legislatore ha fatto ricorso a una forma di «salvataggio pubblico» (Corte cost., n. 225/2022), adottando con il d.l. n. 99/2017 uno scenario liquidatorio di diritto speciale, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato in materia di liquidazione bancaria al fine di non falsare la concorrenza (Comunicazione della
Commissione UE 2013/C – 216/C) e in armonia con i principi generali del salvataggio interno propri del diritto dell'Unione.
17. Presupposto per il «salvataggio pubblico» (o bail out) è l'impiego di capitale proprio, capitale «ibrido» e debito subordinato per il ripianamento delle perdite e, quindi, il suo azzeramento (punti 44, 66, Comunicaz. cit.). La disciplina prevede – come osserva ISP – la disincentivazione di comportamenti di moral hazard (rischio morale) che spostino il peso di
34 creditori subordinati e dei detentori di capitale, in particolare, su terzi soggetti che proseguano
l'attività economica bancaria (punto 77, Comunicaz.). La soluzione adottata dal legislatore è la condivisione degli oneri (burden sharing), secondo cui gli azionisti sopportano il peso della ristrutturazione bancaria (Cass., n. 15678/2025; Cass., n. 11321/2023). La procedura di salvataggio ha comportato un aiuto di Stato alla liquidazione, subordinata alle indicazioni della
Commissione UE «che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere
l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo
d'azienda» (Corte cost., n. 225/2022, cit.).
18. In questa logica vanno intesi i divieti assoluti di cessione contemplati nell'art. 3, comma 1,
d.l. n. 99/2017, attinenti a passività di cui il cessionario non può rispondere. Il cessionario non subentra nei debiti costituiti da riserve, capitale, strumenti di capitale di classe 2 e debiti subordinati di cui all'art. 52, comma 1-IV d. lgs. n. 180/2015 (art. 3, comma 1, lett. a), nei debiti
(anche risarcitori) per operazioni di misselling di azioni e obbligazioni subordinate (art. 3, comma 1, lett. b) e nelle relative controversie sorte successive alla cessione di azienda.
19. I debiti da operazioni di misselling di strumenti di capitale compiuti dalla banca cedente non possono, secondo la disciplina di diritto speciale di cui al d.l. n. 99/2017, gravare sul cessionario
(arg. ex Corte cost., n. 225/2022), che non ne risponde (Cass., n. 35820/2023), dovendosi ritenere escluso dal perimetro di cessione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario cedente.
20. Analogamente il diritto dell'Unione, nell'ambito della disciplina soggetta alla direttiva n.
2014/59/UE, dispone che osta alla suddetta direttiva che le persone che abbiano acquistato azioni nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da un ente creditizio sottoposto
35 a risoluzione possano, a seguito della svalutazione integrale degli strumenti di capitale del medesimo, proporre contro l'entità succeduta all'ente creditizio insolvente un'azione di responsabilità fondata sul misselling (CGUE, 5 maggio 2022, Banco Santander, C-410/20, punti
33, 45-48), comparando come floor il trattamento riservato agli investitori in caso di liquidazione (art. 34, par.
1. lett. g) Dir. 2014/59/UE, art. 52, comma 2, d. lgs. n. 180/2015).
Negli stessi termini, coloro che hanno acquistato strumenti di capitale convertiti in azioni di un ente creditizio sottoposto a risoluzione non possono intentare nei confronti dell'ente creditizio a questo succeduto un'azione di responsabilità per informazioni carenti, né un'azione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale (CGUE, 5 settembre 2024, C-775/22, CP_11
C-779/22 e C-794/22, punti 62, 65).
21. I casi di cui ai punti precedenti sono diversi dal caso di specie. In quei casi si trattava di azioni risarcitorie proposte dagli azionisti nei confronti della banca cessionaria e, quindi, di debiti attinenti alla commercializzazione di azioni a debito della banca cedente, ovvero di azioni volte ad accertare la nullità del contratto di commercializzazione degli strumenti di capitale, le quali vanno proposte nei confronti della banca cedente nelle forme del concorso formale. La salvaguardia della banca cessionaria rispetto ad azioni risarcitorie o di nullità da misselling è elemento coessenziale alla regola della condivisione degli oneri, sollevando il cessionario da pretese degli ex azionisti e degli obbligazionisti subordinati. In questo sta la «funzione protettiva» dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 dalle passività maturate, analogamente a quanto dispone in materia di salvataggio interno l'art. 53, par. 3, Dir. 2014/59/UE.
22. Nel caso di specie si tratta invece di partite a credito della banca cessionaria, sottratte al divieto assoluto di cessione e che subiscono gli effetti della propagazione della nullità del contratto presupposto. I crediti restitutori del cessionario (mutuo) discendono da un contratto a
36 esso collegato (acquisto di azioni), nullo per violazione di norma imperativa (art. 2358 cod. civ.) che, pur attinenti a un contratto (autonomo e distinto) di acquisto delle azioni, subiscono le sorti del contratto collegato (Cass., n. 13888/2015). Il contratto di mutuo (per la parte per la quale è accertato il collegamento negoziale con l'acquisto delle azioni proprie a debito) soggiace di riflesso agli effetti della nullità del titolo collegato (acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria) e ne subisce retroattivamente l'accertamento della nullità, anche in relazione alla conseguente domanda di accertamento dell'indebito oggettivo, con decorrenza dal pagamento (Cass., n. 32694/2024; Cass., n. 15669/2011; Cass., n. 7651/2005), come se quel credito mai fosse entrato nel perimetro di cessione. L'accertamento della propagazione della nullità parziale ex tunc al contratto di mutuo della nullità del contratto di acquisto di azioni proprie a debito comporta che quel titolo negoziale, una volta accertatane la nullità, non può produrre i suoi effetti nei confronti del cessionario, non essendo tale nullità inibita dalla cessione delle attività della banca cedente al cessionario a termini dell'art. 3, comma 1 d.l. n. 99/2017.
23. Se, pertanto, la responsabilità risarcitoria per l'acquisto delle azioni proprie compete a VB, quella relativa alla sterilizzazione del contratto di mutuo per effetto della propagazione al contratto di mutuo fondiario della originaria nullità relativa all'acquisto delle azioni della banca
Co in violazione della disciplina di assistenza finanziaria, compete al cessionario .
24. La lettura estensiva che il ricorrente principale propugna dell'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n.
99/2017 - secondo cui il divieto di cessione delle passività (debiti) derivanti dalla cessione delle azioni in violazione dell'art. 2358 cod. civ. si estenderebbe alle partite a credito (mutuo), rendendole insensibili a eventuali azioni dei debitori ceduti volte a far valere la nullità del contratto collegato - non convince, in quanto estranea all'interpretazione letterale dell'art. 3 d.l.
37 n. 99/2017.
25. Né può essere condivisa l'argomentazione secondo cui non potrebbe operare la compensazione tra il debito restitutorio di VB da negoziazione di azioni in violazione dell'art.
Co 2358 cod. civ. e il debito restitutorio del mutuatario nei confronti di , stante la diversità dei creditori (azionista e cessionario), l'autonomia dei rapporti (acquisto di azioni e mutuo),
l'assenza di una specifica domanda di compensazione nonché (last but not least)
l'irresponsabilità del cessionario per le condotte di misselling del cedente a tutela del principio di condivisione degli oneri (burden sharing). La sterilizzazione del debito restitutorio del mutuo in relazione alla provvista accordata per l'esecuzione dell'impegno finanziario «baciato» discende dalla propagazione della nullità del contratto di acquisto di azioni in violazione dell'art. 2358 cod. civ. al contratto di mutuo.
26. Tale interpretazione appare estranea alla finalità di evitare l'azzardo morale per gli azionisti di spostare la perdita del valore delle azioni sul cessionario. La regola del burden sharing impone una condivisione degli oneri agli investitori che hanno investito risorse negli strumenti di capitale della banca (Comunicaz. Commissione UE, 2013/C, cit. punto 15), i quali contribuiscono all'assorbimento delle perdite con il capitale disponibile, al fine di ridurre gli aiuti di Stato al minimo necessario (Comunicaz., cit., punti 16, 19). Nel caso di specie, il mutuatario-investitore non intende rientrare del proprio investimento, ma si limita a chiedere la depurazione del debito restitutorio di un mutuo in relazione alla provvista finanziaria accordata per l'acquisto di azioni proprie della banca, indipendentemente dalla violazione o meno degli obblighi informativi sulla rischiosità del prodotto.
27. Né può dedursi disparità di trattamento tra gli azionisti che hanno perso il valore dell'investimento di capitale con fonti proprie rispetto a coloro che, come nella specie, lo hanno
38 fatto con risorse della banca cedente. I primi non possono, difatti, invocare la nullità dell'acquisto delle azioni in violazione del disposto dell'art. 2358 cod. civ., che è, invece, antecedente logico della domanda di accertamento negativo proposta, in conformità al principio secondo cui «gli azionisti che abbiano subito danni a causa di una colpa della società commessa prima o al momento dell'acquisto delle azioni della medesima non si trovano in una situazione identica a quella degli azionisti della stessa società la cui situazione giuridica non sia stata pregiudicata da detta colpa» (CGUE, 19 dicembre 2013, C-174/12, punto 309). Per_2
28. Appare, pertanto, distonico ritenere che una norma di legge di diritto speciale, finalizzata a disincentivare comportamenti di ingiustificato incremento del rischio morale (moral hazard) di azionisti che facciano ricorso all'acquisto di prodotti ad alto rischio senza sopportarne le conseguenze economiche, scaricandole sul terzo che prosegua l'attività bancaria, possa essere
Co interpretata estensivamente negando per il cessionario l'effetto della propagazione della nullità dell'acquisto di azioni in violazione del divieto di assistenza finanziaria al credito restitutorio del mutuo collegato all'acquisto delle azioni, la cui nullità opera ex tunc indipendentemente dal soggetto che ha interesse ad agire per l'esecuzione del mutuo.
29. Lo schermo protettivo dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 – in armonia con il principio della condivisione degli oneri, volto a ridurre al minimo l'impatto degli aiuto di Stato in caso di bail out – comporta, pertanto, nelle «operazioni baciate», l'irresponsabilità del cessionario per i debiti connessi alla indebita commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate ascrivibili ai comportamenti del cedente, ma non rende il cessionario insensibile alla propagazione della nullità dell'operazione di finanziamento, nella parte in cui sia accertato il collegamento negoziale tra l'operazione di finanziamento e l'acquisto di azioni.
30. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
39 «Nelle cd. “operazioni baciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell'art. 2358 cod. civ.,
l'acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per
l'acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l'azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell'art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate - quelle fattispecie escluse - ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse».”.
Il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte è perfettamente applicabile alla fattispecie in esame e ne esce confermata la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_2
erroneamente negata dal giudice di primo grado (oltre che la procedibilità delle domande proposte nei confronti della cessionaria da : ne consegue l'accoglimento del primo Parte_4
motivo d'appello proposto da e, solo per la parte diretta a veder riconosciuto il Parte_4
subentro della banca nel rapporto di finanziamento, del motivo B) del gravame proposto dalla stessa , che per il resto è rigettato. Parte_2
Devono quindi essere esaminati, sempre seguendo l'ordine logico, i motivi secondo e quarto dell'appello di ed i motivi C), D) ed E) dell'appello di , che attengono al Pt_4 Parte_2
merito dell'accertamento (negativo nell'iniziativa giudiziaria assunta dal correntista) del credito da finanziamento e dell'accertamento del conseguente obbligo restitutorio della banca.
Come si è anticipato, col secondo motivo d'appello ha lamentato che il Tribunale, Parte_4
pur avendo ritenuto che l'apertura di credito sia rapporto contrattuale funzionale e negozialmente collegato con l'acquisto azionario, che l'operazione di acquisto delle azioni da parte del con Pt_4
40 collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare sia avvenuta al di fuori delle formalità riconducibili all'art. 2358 c.c., che il contratto di affidamento per elasticità di cassa oggetto di lite deve considerarsi nullo per violazione della norma imperativa richiamata limitatamente all'importo indicato ed utilizzato quale assistenza finanziaria per gli acquisti azionari, dichiarandosi che il nulla deve a titolo di adempimento dei conseguenti obblighi Pt_4
restitutori, non abbia esteso la declaratoria di nullità del finanziamento alla banca cessionaria
(con le conseguenti pronunce secondo cui nulla egli dovrebbe neppure alla stessa, e con condanna di questa alla restituzione di quanto ricevuto per effetto di addebito di interessi riferiti a quel titolo), avendone invece il giudice di prime cure ritenuto il difetto di legittimazione passiva di
: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la legittimazione passiva Pt_2
di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito e a Parte_2
quella di restituzione di quanto indebitamente ricevuto dalla stessa in esecuzione del contratto - nullo - successivamente alla cessione.
Col quarto, convergente, motivo ha appellato la sentenza epigrafata nel capo Parte_4
contenuto alla sua pagina n. 17 ove trovasi affermato che egli nulla deve alla sola convenuta coatta amministrativa, a titolo di adempimento Parte_1
degli obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo della apertura di credito (e così nella parte in cui il Tribunale “dichiara, per l'effetto, che l'attore nulla deve alla convenuta Parte_4 [...]
coatta amministrativa, a titolo di adempimento degli Parte_1
obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo, per l'importo rammentato, della ridetta apertura di credito”), lamentando che la dichiarazione di non debenza sia stata limitata alla sola banca cedente e non anche alla banca cessionaria, nonostante il subentro della cessionaria nella posizione contrattuale della cedente.
41 Già da questa Corte affermato, per quanto sopra, il subentro della cessionaria nel rapporto di finanziamento, resta da riesaminare, essendo gli accertamenti svolti nei confronti di
[...]
in l.c.a. travolti dalla dichiarazione d'improcedibilità, la vicenda relativa Parte_1
all'assistenza finanziaria asseritamente prestata da in bonis nel 2014, Parte_1
tramite apertura di credito ottenuta dall'attore per l'importo di euro 300.000,00 a valere sul conto corrente con l'utilizzo di parte del quale sarebbero state acquistate 2320 azioni della banca finanziante medesima per l'importo di € 145.050,00.
Alla vicenda predetta sono dedicati i motivi C), D, e E) dell'appello di , che Parte_2
vanno esaminati congiuntamente.
Seguendo l'ordine logico:
- col motivo E) la banca ha evidenziato che “non solo non è emerso in causa l'affermato collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente e l'acquisto di azioni
(certo non dimostrabile dalla mera contiguità delle operazioni), ma anzi – dai documenti dimessi in primo grado – è emerso il contrario”, e ciò in quanto il contratto di apertura di credito non contiene alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto di azioni, il contratto di acquisto azioni non fa alcun riferimento ad una presunta provvista da fornirsi da parte di l'apertura di CP_6
credito non è contestuale all'acquisto delle azioni, ed, anzi, è stata accordata per un valore addirittura doppio rispetto a quanto poi l'attore avrebbe investito in azioni, le prove orali non avrebbero fornito elementi univoci a supporto della tesi secondo la quale la concessione dell'affidamento sarebbe stata subordinata e/o preordinata all'acquisto di azioni della Banca finanziatrice;
- col motivo C) la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte (pagine 16 e 17) in cui vi è statuito che “l'abrogazione del citato art. 9 D.Lgs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art.
42 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 cc.”, ritenendo invece l'appellante che la disciplina di cui all'art. 2358 c.c. non si applichi, comunque, alle società cooperative (alla data del contestato acquisto aveva la forma societaria della società CP_6
cooperativa per azioni) ed in ogni caso non si applichi alle banche popolari;
- col motivo D) la banca ha censurato la decisione nella parte in cui (pagine 15 e 16) ha ritenuto conseguente all'accertata violazione del divieto di assistenza la sanzione della nullità: secondo l'appellante anche nel caso in cui si volesse ipotizzare l'integrale applicazione dell'art. 2358 c.c.
e una violazione dello stesso (che, comunque, nel caso in esame potrebbe essere circoscritta unicamente alla mancanza della delibera assembleare), la conseguenza della dedotta violazione non opererebbe sul piano della validità negoziale.
Orbene, quanto al collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale nei confronti della l.c.a. e qui ancora contestato anche dalla difesa della banca cessionaria, con considerazioni già svolte in primo grado da entrambe le convenute – ne va ribadita l'evidente sussistenza.
La prova del collegamento è invero piena, e discende, in primo luogo, dalla deposizione resa dal direttore della filiale di Fiume Veneto di il quale propose gli acquisti in proprio di titoli CP_6
azionari di on il diretto sostegno finanziario della banca. CP_6
Sul punto, sentito come teste, proprio , direttore della filiale di Fiume Veneto, Testimone_1
ha confermato di essere stato convocato, unitamente ad altri direttori di filiale, presso la sede della banca, in quel contesto essendogli riferito che sarebbe stato possibile proporre ad alcuni clienti dell'istituto di credito di sottoscrivere l'acquisto di azioni e ciò mediante l'accensione di fidi per elasticità di cassa da utilizzare, in parte, per l'acquisto azionario. Lo stesso Tes_1
ha affermato di aver proposto a ad agosto del 2014, detta operazione, spiegandogli Parte_4
43 che non avrebbe potuto richiedere il riacquisto da gennaio ad aprile del 2015, quando vi sarebbe stata la nuova quotazione delle azioni con l'approvazione del bilancio di esercizio. Ha aggiunto di aver spiegato all'attore che le azioni da acquistare non erano quotate sui mercati regolamentati e che il loro valore dipendeva dalle quotazioni date dal consiglio di amministrazione della banca.
In particolare, il testimone ha affermato di aver proposto al l'accensione di un fido per Pt_4
elasticità di cassa per € 300.000,00, da utilizzare per € 150.000,00 per l'acquisto azionario.
Le dichiarazioni risultano confermate anche dal teste che ha affermato di essere Testimone_2
stato edotto proprio da dell'operazione sopra descritta di cui era parte il Tes_1 Pt_4
L'operazione – ivi compresa la contestualità di quanto complessivamente avvenuto, previo accordo tra cliente e banca come sopra testimoniato - risulta documentalmente provata: in data
16.9.2014, ha sottoscritto richiesta di concessione di fido per elasticità di cassa fino Parte_4
al concorso dell'importo di euro 300.000,00, apertura di credito concessa con scadenza a revoca a valere sul conto corrente n. 06 743 57 0943751 (docc. nn. 9 e 10 di fascicolo attoreo primo grado); in data 23.9.2014 ha indirizzato al consiglio di amministrazione della banca Parte_4
la richiesta di acquisto di 2.320 azioni (doc. n. 11); risulta dall'estratto del conto di appoggio n.
06 743 57 0943751 l'addebito di data 30.9.2014 della somma di € 145.050,00, per l'acquisto di titoli della banca (doc. n. 14 di fascicolo attoreo).
Come osservato dal Tribunale, “che l'apertura di credito sia rapporto contrattuale funzionale e negozialmente collegato con l'acquisto azionario secondo la volontà delle parti, non solo si desume dalla conseguenzialità delle varie operazioni bancarie, tutte poste in essere in un torno di tempo ristretto, oltre che dalle deposizioni testimoniali già rammentate, ma anche dal fatto che il saldo iniziale del ridetto conto corrente, alla data del 30.6.2014, era appena di euro
22.106,25.=, somma sicuramente insufficiente a permettere l'acquisto azionario senza
44 l'affidamento, anche considerati gli accrediti nel frattempo intervenuti, tanto che dopo
l'operazione in discussione ridetto conto presenta un saldo negativo di euro 141.369,05”
(sentenza di primo grado, pag. 14-15).
La richiamata testimonianza è pienamente attendibile e se ne ricava senza margini di dubbio che fu la banca a congegnare e quindi a proporre l'operazione al cliente per il tramite di propri funzionari di rilievo, e, soprattutto, che fu la banca a mettere a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto delle proprie azioni, in difetto della quale, come già detto, l'affare non sarebbe stato concluso. Né può fondatamente sostenersi che la prova orale sia inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., posto che i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
Vi sono, poi, gli ulteriori elementi obiettivi già evidenziati, che confermano che il finanziamento venne concesso proprio e soltanto per consentire al cliente l'acquisto delle azioni della stessa banca finanziatrice, in primo luogo la contestualità tra il finanziamento e l'acquisto, risultando documentalmente provato che la sottoscrizione dell'ordine di acquisto intervenne subito dopo il finanziamento.
Si conferma, in conclusione, che gli elementi documentali e le prove orali assunte denotano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa dal punto di vista temporale e funzionale all'acquisto azionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento erogato,
e che ciò è avvenuto per effetto di un accordo tra le parti come confermato e chiarito dalla deposizione del testimone escusso in giudizio.
45 Ritiene la Corte che ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 cc e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sia quella della nullità.
Si deve in tal senso ritenere, contrariamente a quanto sostenuto da , che la Parte_2
violazione di quanto disposto dall'art. 2358 c.c. – che prevede, in primo luogo, il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, disponendosi che la società possa concedere assistenza finanziaria solo alle condizioni dettagliate dalla norma in commento, tra cui anche la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria - comporti la nullità del contratto di finanziamento e che la norma, dettata in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti. Parte_1
Si sostiene invece, nello specifico, da parte della cessionaria (come già da parte della cedente) che: i) la violazione delle norme che disciplinano le operazioni su azioni proprie non si riflette mai sul piano della validità negoziale, producendo effetti a carattere meramente obbligatorio, nell'ambito endosocietario e affermare la nullità dell'acquisto azioni è netto in contrasto con la ratio dell'art. 2358 c.c., che è quella di proteggere il patrimonio sociale;
ii) l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
iii) l'art. 2358 c.c. non sarebbe comunque applicabile alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari, in quanto tale disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo
46 all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance).
Si deve sul punto ribadire l'orientamento più volte espresso su tale questione dall'intestata Corte
d'Appello, oggetto di recente inequivoca conferma da parte del giudice di legittimità, che ha così statuito nella sentenza n. 22719/2025:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si conferma, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 cod. civ., nella versione introdotta dal d. lgs. n. 142/2008 è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni (quale era VB all'epoca delle operazioni in oggetto), nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass., n. 372/2025).
12. Nel qual caso tale disposizione, ancorché nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142/2008 – ove consente il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, quali
l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori - prevede ancora un divieto generale delle operazioni di assistenza finanziaria all'acquisto di azioni proprie, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di tale disposizione, costituente primaria norma imperativa («divieto di fonte legale a presidio di interessi generali»: Cass., n.
28148/2023), comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. del finanziamento, nullità che «si propaga» all'atto di acquisto delle azioni (Cass. n. 28148/2023, cit.), incidendo l'acquisto a
47 debito di azioni proprie sulla stabilità patrimoniale della società partecipata (Cass., n.
372/2025)”.
In primo luogo, a conferma di quanto sopra, si deve aggiungere che l'art. 2358 c.c., che detta le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola di carattere imperativo, volto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori e della società (Cass.
n. 15398/2013). In particolare, l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società (Cass. n. 25005/2006).
Ne consegue che, ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella della nullità.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli
48 amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. È perciò irrilevante il fatto che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi. In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché
49 pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
In secondo luogo, la disciplina rammentata, che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Non vi sono, d'altra parte, ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri
50 giurisprudenziali.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad autorizzare CP_12
concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca.
Ne consegue il rigetto dei motivi C) e D) dell'appello proposto da . Parte_2
Il secondo ed il quarto motivo dell'appello di vanno invece accolti sia nella parte Parte_4
in cui si domanda di accertare che è subentrata nel rapporto di finanziamento Parte_2
(secondo, oltre che primo, motivo), sia nella parte in cui si domanda di accertare che Pt_4
“nulla deve” alla convenuta predetta in ragione di tale rapporto, attesi la nullità del contratto
[...]
di acquisto delle azioni di ed il collegamento dello stesso con Parte_1
l'apertura di credito utilizzata per il pagamento delle azioni acquistate (quarto motivo), sia nella parte in cui si domanda la condanna di a restituire gli interessi debitori addebitati Parte_2
– e percepiti – in relazione all'apertura di credito di € 145.050,00 (secondo motivo).
Si deve quanto a tale ultima domanda considerare che è pacifico in causa che, consentita l'apertura di credito per € 300.000,00, la parte non utilizzata per l'acquisto di azioni della banca
51 stessa sia stata utilizzata per l'apertura di un deposito vincolato e, allo scadere dell'anno, riaccreditata sul conto corrente. Solo per la parte di finanziamento utilizzata per l'acquisto di azioni il rapporto è dunque proseguito fino alla - ed oltre la - messa in liquidazione coatta amministrativa di con il successivo subentro di Parte_1 CP_5
, che ha poi addebitato al soggetto finanziato l'importo di € 6.934,44 per interessi
[...]
derivanti dall'affidamento maturati dopo il subentro.
Di tale importo dev'essere disposta la restituzione con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale, trattandosi di indebito per il quale non sussiste male fede del percipiente (ed in ogni caso in assenza di prova della messa in mora dell'accipiens); esclusa la rivalutazione, pur richiesta, trattandosi di debito di valuta, senza che sia provato il maggior danno.
Il terzo motivo dell'appello proposto da al fine di censurare la sentenza nella parte Parte_4
in cui, pur avendo accertato il Tribunale il collegamento tra finanziamento ed acquisto delle azioni, è stata espressamente dichiarata la nullità del primo e non anche del secondo, che ulteriormente l'appellante domanda sia accertata, sconta la radicale improcedibilità sopra dichiarata quanto a tutte le domande svolte nei confronti di CP_7
Quanto alla posizione di , premesso che la nullità del contratto d'acquisto Parte_2
d'azioni è oggetto (come peraltro già nella pronuncia del Tribunale) di accertamento incidentale per quanto sopra ampiamente riportato, non può che riconoscersi che la cessionaria del solo rapporto di finanziamento non è legittimata passiva con riguardo alla domanda di accertamento in via principale della nullità del contratto di acquisto di azioni, trattandosi di rapporto in cui, pacificamente, non è subentrata.
In conclusione, dev'essere dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda proposta da Pt_4
nei confronti di deve dichiararsi che egli nulla deve a in
[...] CP_7 Parte_2
52 forza del rapporto di finanziamento (in quanto nullo per la parte utilizzata per l'acquisto di azioni di unica parte nella quale è subentrata); la banca va altresì condannata a CP_6 Parte_2
restituire al l'importo di € 6.934,44 percepito dalla stessa a titolo di interessi debitori, oltre Pt_4
a interessi al tasso di legge su detto importo dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Sussistono eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio, in considerazione dell'incertezza del quadro giurisprudenziale e del mutamento di giurisprudenza (c.d. overrulling) dell'intestata Corte d'Appello, a seguito delle richiamate pronunce del giudice di legittimità, quanto alla (im)procedibilità ex art. 83 T.U.B. anche delle domande di accertamento negativo del credito esperite nei confronti della liquidatela delle banche venete.
Essendovi profili di accoglimento con riguardo a ciascuna parte appellante, va dato atto che non sussistono a carico di nessuna le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 1514/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) in totale accoglimento dell'appello (n. 1514/23 R.G.) proposto da Controparte_2
dichiara l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte da nei
[...] Parte_4
confronti di;
Parte_1
b) in parziale accoglimento dell'appello proposto da (n. 1518/23 R.G.) e Parte_2
dell'appello (n. 1579/23 R.G.) proposto da appelli che per il resto rigetta, accertato Parte_4
53 che è subentrata nel rapporto di finanziamento (contratto di affidamento Parte_2
in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014) per cui
è causa, dichiara che l'attore nulla deve alla convenuta appellata Parte_4 Parte_2
a titolo di adempimento degli obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo, per l'importo
[...]
rammentato, della ridetta apertura di credito per l'acquisto di azioni di Parte_1
[...]
c) condanna a restituire a la complessiva somma di Controparte_5 Parte_4
€ 6.934,44 oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
d) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco CO OF UI RO
54
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa nn. 1514/2023, 1518/23, 1579/23 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. UI RO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco CO OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello riunite n. 1514/23, 1518/23, e 1579/23 R.G., promosse con atti di citazione in appello da
Parte_1
(C.F.: ) con sede in (VI), Via Battaglione Framarin
[...] P.IVA_1 Pt_1
n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori prof. avv. Giustino di Cecco, dott. Francesco
AV AN e dott. , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Pavan e Persona_1
Piergianni Medea, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco;
appellante nella causa n. 1514/23 – appellata nelle cause 1518/23 e 1579/23 R.G. nonché da
C.F. , con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Parte_2 P.IVA_2
n. 156, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
1 AN IN;
appellante nella causa n. 1518/23 – appellata nelle cause 1514/23 e 1579/23 R.G.
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Zuliani;
appellante nella causa n. 1579/23 – appellata nelle cause 1514/23 e 1518/23 R.G.
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell' in materia societaria”; CP_1
appello avverso la Sentenza n. 241/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per Controparte_2
“ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione attorea reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in integrale riforma della Sentenza n. 241/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, accogliersi il presente gravame e, per l'effetto, le conclusioni tutte già rassegnate dalla Controparte_3
in primo grado qui ritrascritte:
[...]
in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attore per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e prescritta per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
2 Con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, o quanto meno, con compensazione totale (o parziale) delle spese di primo grado già riconosciute in favore dell'attore, con ogni conseguente condanna del signor a rifondere alla LC di Pt_4 [...]
le spese di lite già a esso corrisposte sulla scorta della pronuncia di prime Parte_1
cure”;- per Parte_2
“Nel procedimento n. RG 1514/2023
In via preliminare:
b) in accoglimento del motivo sub. A) dell'atto d'Appello promosso da , riformare Parte_2
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG
9258/2019 dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB;
In via subordinata e preliminare, anche nel merito:
c) rigettare l'Appello autonomo presentato dal sig. perché infondato in fatto ed in Parte_4
diritto;
d) accertata la carenza di legittimazione passiva di , in accoglimento del motivo Parte_2
sub. B) dell'atto d'Appello promosso da , riformare la sentenza del Tribunale di Parte_2
Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG 9258/2019 rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
e) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di improcedibilità del giudizio e/o di carenza di legittimazione passiva, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse,
3 rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. C), D) ed E) dell'atto d'Appello promosso da
[...]
- tutte le domande avanzate dall'Attore in primo grado in quanto indimostrate e, Pt_2
comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
In ogni caso:
f) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Nel procedimento n. RG 1518/2023
In via preliminare:
a) in accoglimento del motivo sub. A) dell'atto d'appello promosso da , riformare Parte_2
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG
9258/2019 dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB;
In via subordinata e preliminare, anche nel merito:
b) accertata la carenza di legittimazione passiva di , in accoglimento del motivo Parte_2
sub. B) del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG 9258/2019 rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
c) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di improcedibilità del giudizio e/o di carenza di legittimazione passiva, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. C), D) ed E) del presente atto d'appello – tutte le domande avanzate dall'Attore in primo grado in quanto indimostrate e, comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
4 In ogni caso:
d) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Nel procedimento n. RG 1579/2023
In via preliminare:
b) in accoglimento del motivo sub. A) dell'atto d'Appello promosso da , riformare Parte_2
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG
9258/2019 dichiarando improcedibile e/o improseguibile il Giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB;
In via subordinata e preliminare, anche nel merito:
c) rigettare l'Appello autonomo presentato dal sig. perché infondato in fatto ed in Parte_4
diritto;
d) accertata la carenza di legittimazione passiva di , in accoglimento del motivo Parte_2
sub. B) dell'atto d'Appello promosso da , riformare la sentenza del Tribunale di Parte_2
Venezia n. 241/2023 emessa dal Collegio della Sezione Specializzata in materia di Impresa in data 1.2.2023, pubblicata in data 2.2.2023, che ha deciso la causa n. RG 9258/2019 rigettando tutte le domande svolte dall'Attore in primo grado volte alla dichiarazione di nullità del contratto di affidamento;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
e) ferme le eccezioni preliminari come sopra svolte di improcedibilità del giudizio e/o di carenza di legittimazione passiva, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, rigettarsi - in accoglimento dei motivi sub. C), D) ed E) dell'atto d'Appello promosso da
[...]
- tutte le domande avanzate dall'Attore in primo grado in quanto indimostrate e, Pt_2
comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
5 In ogni caso:
g) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”;
- per Parte_4
“Nel procedimento n. 1514/2023 R.G.:
Nel merito: voglia l'Ill.ma Corte rigettare per tutte le ragioni esposte nei propri atti l'impugnazione proposta da Parte_1
per ciascuno dei motivi dedotti, in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso: spese e compensi di lite, comprese quelle del rimborso forfettario spese generali del 15%, integralmente rifuse.
Nel procedimento n. 1518/2023 R.G.:
Nel merito: voglia l'Ill.ma Corte rigettare per tutte le ragioni esposte nei propri atti l'impugnazione proposta da per ciascuno dei motivi dedotti, in quanto Parte_5
infondata, in fatto ed in diritto.
In ogni caso: spese e compensi di lite, comprese quelle del rimborso forfettario spese generali del 15%, integralmente rifuse.
Nel procedimento n. 1579/2023 R.G.:
In via preliminare di merito: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 1 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di
6 acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c.,
d. e, comunque, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni Parte_1
e la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della
[...]
degli articoli 21 e seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e Parte_1
succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg. n. 16190/2007 e della Comunicazione CP_4
9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico CP_4
negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data
16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni e, sin dall'origine, del Parte_1
contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o, comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado,
7 dichiarare la legittimazione passiva di Parte_5
Ancora in via preliminare di merito: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 2 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c.,
d. e, comunque, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni Parte_1
e la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della
[...]
degli articoli 21 e seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e Parte_1
succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg. n. 16190/2007 e della Comunicazione CP_4
9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico CP_4
negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data
16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa
8 ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni e, sin dall'origine, del Parte_1
contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o, comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, dichiarare il subentro di nella posizione per cui è causa di Parte_5 Parte_1
in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
a restituire al sig. la complessiva somma di € 6.934,44 già Controparte_5 Parte_4
percepita dalla stessa a titolo di interessi debitori, oltre alla rivalutazione ed interessi come per legge dal dì del pagamento al saldo effettivo;
Ancora in via preliminare di merito: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 3 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c.,
9 d. e, comunque, accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni Parte_1
e la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della
[...]
degli articoli 21 e seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e Parte_1
succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg. n. 16190/2007 e della Comunicazione CP_4
9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico CP_4
negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data
16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni e, sin dall'origine, del Parte_1
contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o, comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, dichiarare la nullità pure del contratto di acquisto e/o sottoscrizione delle azioni per cui è causa acquistate con il predetto finanziamento;
Ancora nel merito in via principale: piaccia all'Ill.ma Corte, in accoglimento del motivo n. 4 di impugnazione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e per i motivi esposti in atto introduttivo e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con ogni ulteriore e/o diversa pronuncia presupposta e/o conseguente,
10 a. ribadito il collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente n. NDG
060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e il contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni promosso con domanda di data 23/09/2014 per cui
è causa,
b. ribadita la violazione da parte della del disposto di cui all'art. 2358, Parte_1
1° e 2° comma, c.c. e c. ribadita la nullità del contratto di affidamento in conto corrente di cui si tratta o, comunque, accertata la sua inefficacia ex art. 2358, 1° e 2° comma, c.c., d. e, comunque, accertata la nullità
e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione per grave inadempimento del predetto contratto di acquisto delle n. 2320 azioni e la nullità e/o l'annullabilità e/o Parte_1
inefficacia e/o risoluzione, sin dall'origine, del predetto contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto collegato ovvero del contratto atipico così costituito e collegato a seguito di accertanda violazione, da parte della degli articoli 21 e Parte_1
seg. del Testo Unico Finanza (D.Lgs. n. 58/98 e succ.mod.), degli articoli 39 e seguenti Reg.
n. 16190/2007 e della Comunicazione 9019104 del 2/3/2009 e/o accertata la CP_4 CP_4
nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'unico negozio e/o contratto atipico costituito dai contratti oggetto di causa e così dal contratto di affidamento in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014 e dal contratto di acquisto/sottoscrizione delle n.
2.320 azioni per mancanza di causa ex art. 1418, 2° comma, c.c. o, comunque, in quanto non meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c e, comunque, accertato l'annullamento dei predetti contratti e così del contratto di acquisto delle azioni Parte_1
e, sin dall'origine, del contratto di affidamento in conto corrente e di ogni contratto
[...]
collegato ovvero del contratto atipico così costituito, in quanto il consenso fu carpito con dolo o,
11 comunque, dato per errore e ciò per tutti i motivi specificamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, dichiarare che l'attore nulla deve alla a titolo di Parte_4 Controparte_5
adempimento degli obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo, per l'importo di € 145.050,00, della ridetta apertura di credito;
In ogni caso: spese e compensi di lite, comprese quelle del rimborso forfettario spese generali del 15%, integralmente rifuse”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 11.9.2019, conveniva avanti al Tribunale di Venezia Parte_4
e Parte_1 Parte_2
Premettendo di essere da tempo correntista e poi azionista di , Parte_1
rappresentava di aver ricevuto da questa un affidamento in conto corrente per 'elasticità di cassa' per il complessivo importo di € 300.000,00 nel settembre 2014 in parte finalizzato, nell'accordo con la banca, all'acquisto realizzato in data 23.9.2014 di n.
2.320 azioni er un importo CP_6
complessivo di € 145.050,00. Ritenendo, da un lato, di essere stato indotto in errore in relazione all'oggetto dell'acquisto e, dall'altro, lamentando di essere stato spinto all'acquisto tramite l'utilizzo di provviste derivanti dall'affidamento in conto corrente concesso ad hoc da CP_6
domandava che fossero riconosciuti il collegamento e/o la connessione negoziale tra l'affidamento chiesto il 16.9.2014 ed il contratto di acquisto delle azioni del 23.9.2014, la nullità dell'acquisto e del finanziamento per violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., nonché di altre regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e/o l'assenza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c., la carenza di meritevolezza del negozio ex art. 1322 c.c. e/o l'annullabilità del contratto per dolo o errore. Conseguentemente, chiedeva altresì la restituzione degli interessi
12 debitori addebitati (per l'importo di € 3.290,95 e l'importo di € 3.643,49) da sul Parte_2
conto, rimasto affidato per € 150.000,00.
coatta amministrativa si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità di ogni domanda svolta nei propri confronti posto che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca avrebbe sede legale. La convenuta ha poi precisato che, in forza del D.L. n.
99/2017, convertito in L. n. 121/2017, e quindi dell'atto di cessione del 26.6.2017, erano esclusi dal perimetro trasferito a i debiti nei confronti degli azionisti o Parte_2
obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate o dalle violazioni della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse, così come sarebbero escluse le controversie afferenti atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività. Nel merito, contestava integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice, ed in particolare la fondatezza della domanda incentrata sulla violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., negando in primo luogo la configurabilità del collegamento negoziale tra le operazioni denunciate.
Sosteneva poi l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, quale la banca stessa era al momento dell'operazione, e, in subordine, evidenziava che le operazioni contestate dagli attori sarebbero state compiute nell'ambito dei limiti disegnati dalla norma, non potendosi, di
13 conseguenza, ritenerle nulle né illegittime. Contestava, inoltre, la fondatezza di ogni ulteriore domanda di nullità ed annullamento svolta dall'attore.
Si è costituita , parimenti eccependo l'improcedibilità delle domande dell'attore, Parte_2
ai sensi dell'art.83 T.U.B., nonché argomentando circa il suo difetto di legittimazione passiva, analogamente a quanto già affermato da , e, quanto al merito, negando Parte_1
la fondatezza delle pretese azionate da Parte_4
La causa, all'esito dello scambio delle memorie di rito, veniva istruita sulla base della documentazione dimessa dalle parti e tramite l'assunzione di prova per testi.
All'esito, il giudice di prime cure, con sentenza n. 241/2023 pubblicata in data 2.2.2023, ha:
- ritenuto procedibili le domande attoree svolte contro CP_7
- accertato la nullità parziale del contratto di apertura di credito oggetto del giudizio dichiarando espressamente che nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi restitutori Parte_4
derivanti dal medesimo finanziamento quanto all'importo di € 145.000,00 utilizzato quale assistenza finanziaria per gli acquisti azionari per cui è causa;
- rigettato le analoghe e/o connesse domande proposte nei confronti di Parte_2
affermandone la carenza di legittimazione per non essere stato ceduto alla stessa il rapporto controverso;
- compensato le spese di lite fra l'attore ed , condannando invece Parte_2 CP_7
alla rifusione delle stesse in favore dell'attore.
Hanno proposto tempestivi separati appelli, riuniti dalla Corte ex art. 335 c.p.c. in data 25-
25.1.2024, sia sia sia Parte_6 Parte_2 Pt_4
[...]
ha invocato la riforma della sentenza censurando, col primo motivo, Parte_1
14 la mancata dichiarazione d'improcedibilità ex art. 83 T.U.B., col secondo, terzo e quarto motivo l'erronea (in diritto ed in fatto) dichiarazione di nullità parziale del finanziamento, col quinto motivo l'erronea regolamentazione delle spese di lite che, quand'anche confermata nel resto la decisione, avrebbero secondo l'appellante dovuto essere quantomeno dichiarate compensate.
, svolgendo nel suo autonomo gravame analoghe censure, si è lamentata col Parte_2
motivo A) d'appello della mancata dichiarazione d'improcedibilità ex art. 83 T.U.B. anche quanto alla sua posizione, e con gli altri (da B a E) della illegittima ed erronea dichiarazione di nullità parziale del finanziamento, sottolineando peraltro, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, di essere senz'altro subentrata nel relativo rapporto creditorio. ha impugnato la decisione del Tribunale di Venezia nelle parti in cui il giudice di Parte_4
prime cure non ha riconosciuto la legittimazione passiva di e, accertato il Parte_2
subentro della stessa nel rapporto di finanziamento, non ha dichiarato anche nei confronti di questa la nullità del rapporto, accertando che l'appellante nulla deve alla banca cessionaria e condannando la stessa a restituire quanto frattanto percepito tramite addebito degli interessi sul conto affidato (primo, secondo e quarto motivo) e nella parte in cui, pur accertando il collegamento negoziale tra finanziamento ed acquisto delle azioni e dichiarando la nullità parziale del primo per la parte funzionale al secondo, non ha altresì dichiarato, come richiesto, la nullità anche dell'acquisto di azioni (terzo motivo).
e hanno contestato la fondatezza dell'appello svolto dal che CP_8 Parte_2 Pt_4
a propria volta ha concluso per il rigetto delle impugnazioni proposte dalle controparti.
Nel termine del 4.9.2025 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e le cause riunite sono state rimesse in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
15 ***
L'appello di Controparte_2
Col primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 83, comma 3, T.U.B., il Tribunale ha ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della Controparte_2
rimarcando l'appellante che le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'art. 83 TUB prevede che, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'art.
85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 92 comma 3, né per qualsiasi titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Sostanzialmente la norma in commento attribuisce al Giudice della procedura concorsuale
l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della liquidazione, secondo il sistema peculiare previsto dai richiamati artt. 87, 88 e 92 comma 3, e quindi nel rispetto della par condicio creditorum. In effetti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il Giudice può conoscere in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità della domanda, che concerne sia le domande
16 di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela della par condicio creditorum (Cass. n. 18691/2017).
Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.
La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria
17 della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o
l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al
Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n.
15066/2017).
In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
D'altronde, vista l'analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatisi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso, non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n.
17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento
18 concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il Giudice del concorso non è deputato a dare.
In altre parole, la procedibilità deve essere mantenuta per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare
l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura, ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla inefficacia del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima sulla scorta del rapporto negoziale invalido.
Premesso che la questione della procedibilità di dette domande deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, in primo luogo, deve notarsi che sulla base dell'affermata nullità ovvero annullabilità ovvero inefficacia degli Parte_4
atti di acquisito delle azioni di non ha proposto alcuna domanda nei Parte_1
confronti della liquidazione coatta amministrativa rivolta ad ottenere la ripetizione di quanto versato per detti acquisti ovvero rivolta a compensare il proprio credito da ripetizione con il debito scaturente dall'utilizzo dell'apertura di credito. Per dette domande sarebbe ovvio osservare che la richiesta di accertamento della nullità degli atti di acquisto ovvero la richiesta
19 di emissione di sentenza costitutiva volta all'annullamento o all'inefficacia dei medesimi atti negoziali, sarebbero sicuramente strumentali all'ottenimento dell'accertamento di crediti restitutori fatti valere nei confronti della liquidazione coatta amministrativa essendo tutte dette pretese da considerarsi improseguibili in applicazione dei principi già esposti. In effetti, dette domande non potrebbero affatto dirsi dirette ad ottenere la liberazione dell'attore dagli obblighi assunti verso l'istituto di credito, posto che è evidente che esse non avrebbero ad oggetto la declaratoria di invalidità o inefficacia del negozio di finanziamento in forza del quale l'attore è obbligato alle relative restituzioni.
In realtà, le pretese fatte valere da verso Parte_4 Parte_1
amministrativa, muovendo dell'allegato collegamento negoziale tra apertura
[...]
di credito e acquisto azionario, sono dirette ad affermare che il medesimo nulla sarebbe tenuto
a rimborsare per l'utilizzo della apertura di credito medesima, considerata la invalidità del relativo negozio, di modo che è nei rigorosi limiti di detta prospettazione, ricomprendente anche il fatto che l'attore la sua posizione debitoria non avrebbe saldato, che le domande attoree sono da reputarsi procedibili, dovendosi notare che l'unica domanda di condanna proposta in atti è rivolta nei confronti di ”. Parte_2
In termini conformi all'orientamento sopra riportato, questa Corte d'Appello ha, in precedenti ormai numerosi, ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. dev'essere interpretato anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non sarebbero viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al
20 risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Si è ritenuto che sarebbe incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti, collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria
(Cass. ordd. n. 22719/2025, 22722/2025, 20184/2025), orientamento secondo cui “in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità
21 o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la Suprema Corte affronta la questione dell'ammissibilità delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative c.d. bancarie e, pur non esaminando specificatamente le peculiarità della domanda di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione delle richiamate ordinanze (v. soprattutto Cass. ord. 20184/2025), si trovano esposte le argomentazioni a sostegno dell'enunciato orientamento, in termini che, per palese esigenza di nomofilachia, questa Corte non ha ragione di disattendere: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3,
Sentenza n. 14231 del 17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che
22 espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”. La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n.
10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa
- che questo Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez.
1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a
23 tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001, cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione
o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre
1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo
Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr.
Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche
24 aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001, cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto comma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
Assunti tali principi, il primo motivo d'appello espresso dall'appellante liquidatela nella causa n.
1414/23 dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda svolta da nei confronti di Parte_4 Controparte_2
All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale,
l'assorbimento degli ulteriori motivi.
L'appello di (causa n. 1518/23 R.G.) e l'appello di (causa n. Parte_2 Parte_4
1579/23 R.G.)
I motivi di appello delle ulteriori parti devono essere esaminati nell'ordine che segue, al fine di un coerente sviluppo logico-giuridico della decisione.
Col primo motivo del proprio gravame, , pur dando atto che la questione Controparte_5
25 interessa “in primis la LC di , ha riprodotto e fatto proprio il primo motivo da questa CP_9
proposto – sopra esaminato ed accolto quanto alla posizione della banca in l.c.a. – concernente l'improcedibilità della domanda ex art. 83 T.U.B. rilevando che “nella fattispecie che ci occupa sono state, invece, coltivate espressamente delle domande sia nei confronti di Parte_2
che della LC di he dovevano esse dichiarate improcedibili, a prescindere che le stesse CP_6
fossero dirette ad accertare l'esistenza di un credito dell'Attore ovvero l'inesistenza di un debito dell'Attore nei confronti della LC (e di in qualità di cessionaria del credito)”. Parte_2
Il motivo è tuttavia, nei confronti di , infondato, giacché la stessa non è in Parte_2
liquidazione coatta amministrativa e pertanto le domande svolte nei suoi confronti non trovano ostacolo in una normativa dettata unicamente per gli istituti di credito per i quali sia stato disposto l'accesso alla procedura concorsuale. Che poi, come meglio si osserverà esaminandone la legittimazione passiva sostanziale, si sia resa cessionaria di un rapporto già Parte_2
facente capo a non può rendere per ciò stesso improcedibili verso la Parte_1
cessionaria azioni che sono impedite verso la cedente per il solo fatto che quest'ultima si trova in liquidazione coatta amministrativa.
Rigettato il primo motivo d'appello proposto da , si devono esaminare Parte_2
congiuntamente, attesa la stretta connessione, il primo (ed in parte il secondo) motivo dell'appello proposto da ed il motivo B) del gravame di . Parte_4 Parte_2
Con il primo motivo d'appello il ha censurato la sentenza “per omessa e/o insufficiente e/o Pt_4
contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia relativo al fatto di aver escluso che sia subentrata nel contenzioso in forza del contratto di cessione e ciò Parte_2
con violazione dell'art. 2558 c.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lettera b) e c) del decreto Legge 25 giugno 2017, n. 99 ed in relazione a quanto disposto dall'art.
3.1.2 e
26 dall'art.
3.1.4. del Contratto di cessione di azienda di data 26 giugno 2017 tra
[...]
, Parte_7 Parte_1
coatta amministrativa ed . Parte_2
Con il secondo motivo di gravame lo stesso ha lamentato, analogamente, “violazione Pt_4
dell'art. 2558 c.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lettera b) e c) del decreto
Legge 25 giugno 2017, n. 99 ed in relazione a quanto disposto dall'art.
3.1.2 e dall'art.
3.1.4. del
Contratto di cessione di azienda di data 26 giugno 2017 tra Parte_7
, coatta amministrativa
[...] Parte_1
ed . Parte_2
In effetti, il Tribunale di Venezia, rammentato che i commissari liquidatori hanno stipulato il contratto di cessione del 26.6.2017, avente ad oggetto un “insieme aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività, in conformità al disposto dell'art. 2 comma 1 lett. c) e dell'art. 3 comma 1 del D.L. n. 99/2017, successivamente convertito in legge, ha osservato che il testo normativo “prevede al citato art. 3 comma 1 che debbano essere esclusi dalla cessione, in modo particolare, i debiti delle banche messe in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di titoli poste in essere anche in violazione della normativa sui servizi di investimento, così come debbano rimanere escluse le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Ora, il contratto di cessione del 26.6.2017 tra e , contratto opponibile Parte_1 Parte_2
ai terzi, proprio in conformità alla rammentata previsione normativa, prevede al suo art.
3.1.4 lett. b) che costituiscono passività escluse i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di
27 azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione coatta amministrativa, ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle banche in liquidazione coatta nel 2017, nonché i relativi fondi. Peraltro, in punto contenzioso, detto contratto esclude dal perimetro della cessione anche qualsiasi contenzioso e relativi effetti negativi diverso dal contenzioso pregresso, intendendosi per esso quello relativo ai giudizi già pendenti alla data di esecuzione del 26.6.2017. Inoltre, per completezza è bene chiarire che il citato decreto legge, dispone al suo art. 3 comma 2 che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1, anche in deroga all'art. 2741 cc.
Si può certamente concludere che, secondo quanto evidenziato, il contratto di cessione in discussione ha recepito quanto disposto dal dettato normativo che si inserisce nel contesto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle banche in crisi, introducendosi disposizioni speciali volte a contenere i rischi sistemici di insolvenza delle banche venete, normazione volta ad ottemperare ai vincoli di cui alla decisione relativa a e a Parte_7 Parte_1
della Commissione Europea autorizzativa della concessione di aiuti di Stato emessa per
[...]
porre rimedio a un grave turbamento del mercato interno, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione.
Ebbene, la previsione del decreto legge con cui si fa divieto di cessione dei debiti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle banche in questione appare del tutto conforme al quadro normativo ed autorizzativo descritto, ispirato al principio comunitario del burden sharing per il quale gli investitori nelle banche devono partecipare ai costi di ristrutturazione, non potendo essi essere allocati su soggetti diversi.
Quanto poi all'esclusione dall'aggregato ceduto del contenzioso sorto successivamente per fatti
o atti anteriori, si osserva che essa deve reputarsi coerente con la finalità di limitare il
28 trasferimento ai soli contenziosi per i quali il relativo costo era già determinabile al momento del contratto, escludendo liti successive a tale data non prevedibili. In tal senso si aderisce alle pronunce in termini già adottate dall'intestato Tribunale (sentenza 19.10.2022 e sentenza
2.11.2022).
Si deve rilevare che il contenzioso in oggetto è sorto dopo la cessione, considerato che il giudizio
è stato instaurato solo nel corso del 2019. Conseguentemente, esso contenzioso deve reputarsi escluso dall'aggregato ceduto e per il quale la legittimazione è rimasta in capo a
[...]
coatta amministrativa, non potendone essere parte Parte_1 [...]
. Parte_2
Peraltro, non essendo subentrata nel contenzioso in forza del contratto di Parte_2
cessione, non può accogliersi neppure la domanda di condanna proposta dall'attore nei suoi confronti e fondata proprio sul contratto di cessione in forza del quale la convenuta sarebbe asseritamente subentrata nella posizione di . In effetti, la domanda di Parte_1
condanna è proposta sul presupposto dell'invalidità del contratto di affidamento in quanto collegato all'acquisto azionario” (sentenza di primo grado, pagg. 13-14).
Orbene, il Tribunale è sul punto incorso in un equivoco, come evidenziato dal motivo B) del gravame di (pur dovendosene trarre conseguenze diverse da quelle auspicate Parte_2
dall'istituto di credito).
Già ha evidenziato, senza che vi sia contrasto sul punto, che egli “dispone sul conto Parte_4
corrente in essere presso ancora dell'apertura di credito per elasticità di Parte_2
cassa, sul quale l'istituto ha disposto, comunicata con raccomandata dd. 30 agosto 2019, la riduzione dell'affidamento per cui era originariamente causa di euro 300.000,00 ad euro
150.000,00 (All.46.Raccomandata dd.30.08.2019) ed, in più, il sig. Parte_2
29 ha corrisposto ad che ha provveduto ad addebitarglieli, gli Parte_4 Parte_2
interessi debitori derivanti dall'affidamento per gli interessi sino al 30.11.2017 in data
01.03.2018 per l'importo di € 3.290,95 (All.31.Estratto conto corrente n. 001.2018 Pt_2
al 31.03.2018 con attestazione pagamento interessi debitori) e per gli interessi Parte_2
conteggiati sino al 31.12.2018 in data 01.03.2019 per l'importo di € 3.643,49
(All.32.Attestazione pagamento interessi debitori al 01.03.2019)” (appello, pag. 20).
Ha d'altra parte osservato, a propria volta, la banca, lamentando anch'essa violazione o falsa applicazione degli artt. 1262 e 1363 c.c. in relazione al contratto di cessione del 26.6.2017 e comunque dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017, “che ha effettivamente acquistato, per Parte_2
quanto riguarda i rapporti oggetto di causa intestati al signor il credito di cui al contratto di Pt_4
conto corrente affidato a suo tempo concesso da poiché trattavasi al tempo della cessione CP_6
di rapporto ancora in bonis. E il punto, in fatto, non è stato oggetto di contestazione tra le Parti.
Né, certo, si può sostenere che l'ON abbia mai negato tale circostanza (affermata dall'Attore sin dalla citazione). La Sentenza Impugnata è palesemente errata, oltre che illogica, quindi, nel punto in cui, seppure abbia formalmente negato la legittimazione passiva di
[...]
con riferimento alle domande azionate dal signor nel presente Giudizio (cfr. Pt_2 Pt_4
pagine 12 e 13 della sentenza), ha, dall'altro lato, ritenuto di poter entrare nel merito (a partire dalla pagina 13 del provvedimento impugnato) ed accogliere la domanda Attorea di nullità parziale (cfr. pagina 17) proprio del rapporto di apertura di credito in conto corrente trasferito all'ON , senza, evidentemente, ben comprendere le eccezioni svolte in Parte_2
primo grado dall'ON e le implicazioni dell'accoglimento di detta domanda. Orbene, pare scontato che, a dispetto del capo che rigetta le domande nei confronti di , l'esame Parte_2
Cont
- e l'accoglimento - della domanda Avversaria nei confronti della non possa che avere
30 effetti, altresì, sul credito di cui contratto di conto corrente affidato che è stato trasferito all'ON. È, quindi, interesse di ottenere la riforma – parziale - della Parte_2
Sentenza nel punto in cui riconosce la nullità parziale del contratto di apertura di credito. Va ribadito, infatti, con forza, che il difetto di legittimazione di andava sì rilevato, Parte_2
ma non solo con riferimento all'oggetto principale del Giudizio che riguarda operazioni di commercializzazione di azioni di in bonis, bensì altresì in relazione a tutte le possibili CP_9
conseguenze 'negative' che l'accoglimento di qualsivoglia domanda Attorea poteva avere nei confronti dell'ON, o meglio dei rapporti giudici ceduti all'ON. Del resto, appare evidente che nessun interesse potrebbe avere l'Attore ad una pronuncia che dichiari che nulla deve solo alla LC di quando il debito collegato al rapporto di conto corrente affidato è CP_6
stato già ceduto a ” (appello , pagg. 10-11). Parte_2 Parte_2
In altri termini, secondo la stessa “non è in alcun modo e sotto nessun profilo in Parte_2
contestazione come non è contestato che il credito derivante dal conto affidato sia ora nella titolarità attiva di ” (appello, pag. 12), benché la banca al tempo stesso abbia Parte_2
eccepito che le domande attoree riguardano condotte di che non Parte_1
possono arrecarle alcun pregiudizio rispetto ai crediti ceduti.
All'opposto, concordando sul fatto che nel rapporto di finanziamento risulta Parte_4
formalmente subentrata , lamenta che le conclusioni raggiunte dal Tribunale nei Parte_2
confronti della l.c.a. non siano state estese, quanto all'accertamento negativo del CP_2
credito, alla cessionaria dello stesso, verso la quale egli ha pure avanzato domanda di ripetizione di quanto versato per interessi addebitati (da e non dalla cedente) in relazione al Parte_2
finanziamento.
Nella corretta ricostruzione del quadro derivante, per un caso quale quello di specie, dalla
31 legislazione primaria e dal contratto di cessione soccorre la già citata recente sentenza n.
27722/2025 con la quale la Suprema Corte, respingendo sul punto il ricorso proposto avverso la sentenza n. 505/2023 della Corte d'Appello di Venezia, ha affrontato (pagg. 8-16) le questioni che attengono alla – anche in quel caso invocata da – “irresponsabilità del Parte_2
Co cessionario rispetto agli effetti delle cd. «operazioni baciate», operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, in cui si pattuisce che il cliente acceda a finanziamenti da parte di una banca sotto condizione dell'acquisto di strumenti di capitale della banca mutuante. In particolare, la questione riguarda l'opponibilità da parte del mutuatario nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria della nullità del contratto di mutuo, nella parte in cui questo abbia costituito la provvista finanziaria per l'acquisto delle azioni di VB”, così statuendo:
“L'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017 considera «i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse». La norma dispone che qualsiasi operazione che generi debiti per le banche venete cedenti derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate senza adeguata illustrazione del profilo di rischio del prodotto finanziario venduto
(misselling) non rientra nel perimetro di cessione.
11. Tra queste operazioni sono ricomprese quelle che derivano anche da azioni di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., essendo la locuzione «debiti» riferibile a qualunque obbligazione che nasca dalle operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate. Le
32 domande di indebito oggettivo conseguenti all'accertamento della nullità dell'operazione di acquisto delle azioni della banca a debito in violazione del divieto di cui all'art. 2358 cod. civ. rimangono, pertanto, fuori dal perimetro di cessione d'azienda.
12. Diversamente, la norma non contiene alcun riferimento ai crediti che da questa operazione derivino per le banche cedenti. Questo è il caso dei contratti di mutuo stipulati (pro quota) anche al fine di acquistare azioni proprie della banca. Questi contratti generano per la banca cedente crediti che rientrano nel perimetro di cessione e, quindi, sono (in tesi) azionabili dal cessionario nei confronti dei clienti ceduti. La norma di legge lascia fuori dal perimetro di cessione passività
e debiti nei confronti dei propri azionisti, che devono far valere le pretese restitutorie e risarcitorie derivanti dalla violazione dell'art. 2358 cod. civ. nelle forme del concorso formale nei confronti della banca cedente. La norma non delimita, invece, il perimetro di cessione in
Co relazione ai crediti, già di VB, per operazioni di finanziamento (come la stessa espone:
«essendo il mutuo pacificamente una “Attività Inclusa” nell'Insieme Aggregato ceduto alla
a norma dell'art. 3.1.2.»: pag. 17 ricorso), ancorché riferibili ad acquisto di azioni a Pt_1
debito. Tali attivi sono transitati in capo al cessionario e per questi non opera la norma protettiva di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n. 99/2017.
13. Analoghe conclusioni vanno tratte in relazione al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.l.
n. 99/2017, ove prevede che «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività», circostanza estranea al caso di specie, in
Co quanto controversia relativa a un credito del cedente transitato in capo a quale «attività inclusa».
Co 14. La banca cessionaria è, pertanto, legittimata attiva al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato con la banca cedente ed è legittimata
33 passiva nelle azioni di accertamento negativo per nullità parziale del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all'acquisto di azioni della banca in spregio
Co dell'art. 2358 cod. civ. Infondata è, pertanto, l'argomentazione secondo cui non risponderebbe di operazioni connesse con operazioni di acquisto di azioni vietate ex art. 2358 cod. civ.
15. Occorre aggiungere che tale interpretazione non è in contrasto con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza costituzionale. Il diritto dell'Unione, con la Direttiva 2014/59/UE
(Direttiva BRRD, «Bank Recovery and Resolution Directive») – della quale è stata data attuazione con i decreti legislativi nn. 180/2015 e 181/2015 - e con il Regolamento 806/2014/UE, ha disciplinato lo strumento della Risoluzione degli enti creditizi, improntato al principio del salvataggio interno (bail in) per l'uscita dal mercato di un ente creditizio in crisi, preservando la stabilità del mercato finanziario.
16. Attesa l'impraticabilità della Risoluzione per la crisi di VB (decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/11 del 23 giugno 2017), il legislatore ha fatto ricorso a una forma di «salvataggio pubblico» (Corte cost., n. 225/2022), adottando con il d.l. n. 99/2017 uno scenario liquidatorio di diritto speciale, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato in materia di liquidazione bancaria al fine di non falsare la concorrenza (Comunicazione della
Commissione UE 2013/C – 216/C) e in armonia con i principi generali del salvataggio interno propri del diritto dell'Unione.
17. Presupposto per il «salvataggio pubblico» (o bail out) è l'impiego di capitale proprio, capitale «ibrido» e debito subordinato per il ripianamento delle perdite e, quindi, il suo azzeramento (punti 44, 66, Comunicaz. cit.). La disciplina prevede – come osserva ISP – la disincentivazione di comportamenti di moral hazard (rischio morale) che spostino il peso di
34 creditori subordinati e dei detentori di capitale, in particolare, su terzi soggetti che proseguano
l'attività economica bancaria (punto 77, Comunicaz.). La soluzione adottata dal legislatore è la condivisione degli oneri (burden sharing), secondo cui gli azionisti sopportano il peso della ristrutturazione bancaria (Cass., n. 15678/2025; Cass., n. 11321/2023). La procedura di salvataggio ha comportato un aiuto di Stato alla liquidazione, subordinata alle indicazioni della
Commissione UE «che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere
l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo
d'azienda» (Corte cost., n. 225/2022, cit.).
18. In questa logica vanno intesi i divieti assoluti di cessione contemplati nell'art. 3, comma 1,
d.l. n. 99/2017, attinenti a passività di cui il cessionario non può rispondere. Il cessionario non subentra nei debiti costituiti da riserve, capitale, strumenti di capitale di classe 2 e debiti subordinati di cui all'art. 52, comma 1-IV d. lgs. n. 180/2015 (art. 3, comma 1, lett. a), nei debiti
(anche risarcitori) per operazioni di misselling di azioni e obbligazioni subordinate (art. 3, comma 1, lett. b) e nelle relative controversie sorte successive alla cessione di azienda.
19. I debiti da operazioni di misselling di strumenti di capitale compiuti dalla banca cedente non possono, secondo la disciplina di diritto speciale di cui al d.l. n. 99/2017, gravare sul cessionario
(arg. ex Corte cost., n. 225/2022), che non ne risponde (Cass., n. 35820/2023), dovendosi ritenere escluso dal perimetro di cessione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario cedente.
20. Analogamente il diritto dell'Unione, nell'ambito della disciplina soggetta alla direttiva n.
2014/59/UE, dispone che osta alla suddetta direttiva che le persone che abbiano acquistato azioni nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da un ente creditizio sottoposto
35 a risoluzione possano, a seguito della svalutazione integrale degli strumenti di capitale del medesimo, proporre contro l'entità succeduta all'ente creditizio insolvente un'azione di responsabilità fondata sul misselling (CGUE, 5 maggio 2022, Banco Santander, C-410/20, punti
33, 45-48), comparando come floor il trattamento riservato agli investitori in caso di liquidazione (art. 34, par.
1. lett. g) Dir. 2014/59/UE, art. 52, comma 2, d. lgs. n. 180/2015).
Negli stessi termini, coloro che hanno acquistato strumenti di capitale convertiti in azioni di un ente creditizio sottoposto a risoluzione non possono intentare nei confronti dell'ente creditizio a questo succeduto un'azione di responsabilità per informazioni carenti, né un'azione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale (CGUE, 5 settembre 2024, C-775/22, CP_11
C-779/22 e C-794/22, punti 62, 65).
21. I casi di cui ai punti precedenti sono diversi dal caso di specie. In quei casi si trattava di azioni risarcitorie proposte dagli azionisti nei confronti della banca cessionaria e, quindi, di debiti attinenti alla commercializzazione di azioni a debito della banca cedente, ovvero di azioni volte ad accertare la nullità del contratto di commercializzazione degli strumenti di capitale, le quali vanno proposte nei confronti della banca cedente nelle forme del concorso formale. La salvaguardia della banca cessionaria rispetto ad azioni risarcitorie o di nullità da misselling è elemento coessenziale alla regola della condivisione degli oneri, sollevando il cessionario da pretese degli ex azionisti e degli obbligazionisti subordinati. In questo sta la «funzione protettiva» dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 dalle passività maturate, analogamente a quanto dispone in materia di salvataggio interno l'art. 53, par. 3, Dir. 2014/59/UE.
22. Nel caso di specie si tratta invece di partite a credito della banca cessionaria, sottratte al divieto assoluto di cessione e che subiscono gli effetti della propagazione della nullità del contratto presupposto. I crediti restitutori del cessionario (mutuo) discendono da un contratto a
36 esso collegato (acquisto di azioni), nullo per violazione di norma imperativa (art. 2358 cod. civ.) che, pur attinenti a un contratto (autonomo e distinto) di acquisto delle azioni, subiscono le sorti del contratto collegato (Cass., n. 13888/2015). Il contratto di mutuo (per la parte per la quale è accertato il collegamento negoziale con l'acquisto delle azioni proprie a debito) soggiace di riflesso agli effetti della nullità del titolo collegato (acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria) e ne subisce retroattivamente l'accertamento della nullità, anche in relazione alla conseguente domanda di accertamento dell'indebito oggettivo, con decorrenza dal pagamento (Cass., n. 32694/2024; Cass., n. 15669/2011; Cass., n. 7651/2005), come se quel credito mai fosse entrato nel perimetro di cessione. L'accertamento della propagazione della nullità parziale ex tunc al contratto di mutuo della nullità del contratto di acquisto di azioni proprie a debito comporta che quel titolo negoziale, una volta accertatane la nullità, non può produrre i suoi effetti nei confronti del cessionario, non essendo tale nullità inibita dalla cessione delle attività della banca cedente al cessionario a termini dell'art. 3, comma 1 d.l. n. 99/2017.
23. Se, pertanto, la responsabilità risarcitoria per l'acquisto delle azioni proprie compete a VB, quella relativa alla sterilizzazione del contratto di mutuo per effetto della propagazione al contratto di mutuo fondiario della originaria nullità relativa all'acquisto delle azioni della banca
Co in violazione della disciplina di assistenza finanziaria, compete al cessionario .
24. La lettura estensiva che il ricorrente principale propugna dell'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. n.
99/2017 - secondo cui il divieto di cessione delle passività (debiti) derivanti dalla cessione delle azioni in violazione dell'art. 2358 cod. civ. si estenderebbe alle partite a credito (mutuo), rendendole insensibili a eventuali azioni dei debitori ceduti volte a far valere la nullità del contratto collegato - non convince, in quanto estranea all'interpretazione letterale dell'art. 3 d.l.
37 n. 99/2017.
25. Né può essere condivisa l'argomentazione secondo cui non potrebbe operare la compensazione tra il debito restitutorio di VB da negoziazione di azioni in violazione dell'art.
Co 2358 cod. civ. e il debito restitutorio del mutuatario nei confronti di , stante la diversità dei creditori (azionista e cessionario), l'autonomia dei rapporti (acquisto di azioni e mutuo),
l'assenza di una specifica domanda di compensazione nonché (last but not least)
l'irresponsabilità del cessionario per le condotte di misselling del cedente a tutela del principio di condivisione degli oneri (burden sharing). La sterilizzazione del debito restitutorio del mutuo in relazione alla provvista accordata per l'esecuzione dell'impegno finanziario «baciato» discende dalla propagazione della nullità del contratto di acquisto di azioni in violazione dell'art. 2358 cod. civ. al contratto di mutuo.
26. Tale interpretazione appare estranea alla finalità di evitare l'azzardo morale per gli azionisti di spostare la perdita del valore delle azioni sul cessionario. La regola del burden sharing impone una condivisione degli oneri agli investitori che hanno investito risorse negli strumenti di capitale della banca (Comunicaz. Commissione UE, 2013/C, cit. punto 15), i quali contribuiscono all'assorbimento delle perdite con il capitale disponibile, al fine di ridurre gli aiuti di Stato al minimo necessario (Comunicaz., cit., punti 16, 19). Nel caso di specie, il mutuatario-investitore non intende rientrare del proprio investimento, ma si limita a chiedere la depurazione del debito restitutorio di un mutuo in relazione alla provvista finanziaria accordata per l'acquisto di azioni proprie della banca, indipendentemente dalla violazione o meno degli obblighi informativi sulla rischiosità del prodotto.
27. Né può dedursi disparità di trattamento tra gli azionisti che hanno perso il valore dell'investimento di capitale con fonti proprie rispetto a coloro che, come nella specie, lo hanno
38 fatto con risorse della banca cedente. I primi non possono, difatti, invocare la nullità dell'acquisto delle azioni in violazione del disposto dell'art. 2358 cod. civ., che è, invece, antecedente logico della domanda di accertamento negativo proposta, in conformità al principio secondo cui «gli azionisti che abbiano subito danni a causa di una colpa della società commessa prima o al momento dell'acquisto delle azioni della medesima non si trovano in una situazione identica a quella degli azionisti della stessa società la cui situazione giuridica non sia stata pregiudicata da detta colpa» (CGUE, 19 dicembre 2013, C-174/12, punto 309). Per_2
28. Appare, pertanto, distonico ritenere che una norma di legge di diritto speciale, finalizzata a disincentivare comportamenti di ingiustificato incremento del rischio morale (moral hazard) di azionisti che facciano ricorso all'acquisto di prodotti ad alto rischio senza sopportarne le conseguenze economiche, scaricandole sul terzo che prosegua l'attività bancaria, possa essere
Co interpretata estensivamente negando per il cessionario l'effetto della propagazione della nullità dell'acquisto di azioni in violazione del divieto di assistenza finanziaria al credito restitutorio del mutuo collegato all'acquisto delle azioni, la cui nullità opera ex tunc indipendentemente dal soggetto che ha interesse ad agire per l'esecuzione del mutuo.
29. Lo schermo protettivo dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017 – in armonia con il principio della condivisione degli oneri, volto a ridurre al minimo l'impatto degli aiuto di Stato in caso di bail out – comporta, pertanto, nelle «operazioni baciate», l'irresponsabilità del cessionario per i debiti connessi alla indebita commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate ascrivibili ai comportamenti del cedente, ma non rende il cessionario insensibile alla propagazione della nullità dell'operazione di finanziamento, nella parte in cui sia accertato il collegamento negoziale tra l'operazione di finanziamento e l'acquisto di azioni.
30. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
39 «Nelle cd. “operazioni baciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell'art. 2358 cod. civ.,
l'acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per
l'acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l'azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell'art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate - quelle fattispecie escluse - ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse».”.
Il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte è perfettamente applicabile alla fattispecie in esame e ne esce confermata la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_2
erroneamente negata dal giudice di primo grado (oltre che la procedibilità delle domande proposte nei confronti della cessionaria da : ne consegue l'accoglimento del primo Parte_4
motivo d'appello proposto da e, solo per la parte diretta a veder riconosciuto il Parte_4
subentro della banca nel rapporto di finanziamento, del motivo B) del gravame proposto dalla stessa , che per il resto è rigettato. Parte_2
Devono quindi essere esaminati, sempre seguendo l'ordine logico, i motivi secondo e quarto dell'appello di ed i motivi C), D) ed E) dell'appello di , che attengono al Pt_4 Parte_2
merito dell'accertamento (negativo nell'iniziativa giudiziaria assunta dal correntista) del credito da finanziamento e dell'accertamento del conseguente obbligo restitutorio della banca.
Come si è anticipato, col secondo motivo d'appello ha lamentato che il Tribunale, Parte_4
pur avendo ritenuto che l'apertura di credito sia rapporto contrattuale funzionale e negozialmente collegato con l'acquisto azionario, che l'operazione di acquisto delle azioni da parte del con Pt_4
40 collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare sia avvenuta al di fuori delle formalità riconducibili all'art. 2358 c.c., che il contratto di affidamento per elasticità di cassa oggetto di lite deve considerarsi nullo per violazione della norma imperativa richiamata limitatamente all'importo indicato ed utilizzato quale assistenza finanziaria per gli acquisti azionari, dichiarandosi che il nulla deve a titolo di adempimento dei conseguenti obblighi Pt_4
restitutori, non abbia esteso la declaratoria di nullità del finanziamento alla banca cessionaria
(con le conseguenti pronunce secondo cui nulla egli dovrebbe neppure alla stessa, e con condanna di questa alla restituzione di quanto ricevuto per effetto di addebito di interessi riferiti a quel titolo), avendone invece il giudice di prime cure ritenuto il difetto di legittimazione passiva di
: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la legittimazione passiva Pt_2
di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito e a Parte_2
quella di restituzione di quanto indebitamente ricevuto dalla stessa in esecuzione del contratto - nullo - successivamente alla cessione.
Col quarto, convergente, motivo ha appellato la sentenza epigrafata nel capo Parte_4
contenuto alla sua pagina n. 17 ove trovasi affermato che egli nulla deve alla sola convenuta coatta amministrativa, a titolo di adempimento Parte_1
degli obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo della apertura di credito (e così nella parte in cui il Tribunale “dichiara, per l'effetto, che l'attore nulla deve alla convenuta Parte_4 [...]
coatta amministrativa, a titolo di adempimento degli Parte_1
obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo, per l'importo rammentato, della ridetta apertura di credito”), lamentando che la dichiarazione di non debenza sia stata limitata alla sola banca cedente e non anche alla banca cessionaria, nonostante il subentro della cessionaria nella posizione contrattuale della cedente.
41 Già da questa Corte affermato, per quanto sopra, il subentro della cessionaria nel rapporto di finanziamento, resta da riesaminare, essendo gli accertamenti svolti nei confronti di
[...]
in l.c.a. travolti dalla dichiarazione d'improcedibilità, la vicenda relativa Parte_1
all'assistenza finanziaria asseritamente prestata da in bonis nel 2014, Parte_1
tramite apertura di credito ottenuta dall'attore per l'importo di euro 300.000,00 a valere sul conto corrente con l'utilizzo di parte del quale sarebbero state acquistate 2320 azioni della banca finanziante medesima per l'importo di € 145.050,00.
Alla vicenda predetta sono dedicati i motivi C), D, e E) dell'appello di , che Parte_2
vanno esaminati congiuntamente.
Seguendo l'ordine logico:
- col motivo E) la banca ha evidenziato che “non solo non è emerso in causa l'affermato collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente e l'acquisto di azioni
(certo non dimostrabile dalla mera contiguità delle operazioni), ma anzi – dai documenti dimessi in primo grado – è emerso il contrario”, e ciò in quanto il contratto di apertura di credito non contiene alcun vincolo e/o collegamento con l'acquisto di azioni, il contratto di acquisto azioni non fa alcun riferimento ad una presunta provvista da fornirsi da parte di l'apertura di CP_6
credito non è contestuale all'acquisto delle azioni, ed, anzi, è stata accordata per un valore addirittura doppio rispetto a quanto poi l'attore avrebbe investito in azioni, le prove orali non avrebbero fornito elementi univoci a supporto della tesi secondo la quale la concessione dell'affidamento sarebbe stata subordinata e/o preordinata all'acquisto di azioni della Banca finanziatrice;
- col motivo C) la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte (pagine 16 e 17) in cui vi è statuito che “l'abrogazione del citato art. 9 D.Lgs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art.
42 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 cc.”, ritenendo invece l'appellante che la disciplina di cui all'art. 2358 c.c. non si applichi, comunque, alle società cooperative (alla data del contestato acquisto aveva la forma societaria della società CP_6
cooperativa per azioni) ed in ogni caso non si applichi alle banche popolari;
- col motivo D) la banca ha censurato la decisione nella parte in cui (pagine 15 e 16) ha ritenuto conseguente all'accertata violazione del divieto di assistenza la sanzione della nullità: secondo l'appellante anche nel caso in cui si volesse ipotizzare l'integrale applicazione dell'art. 2358 c.c.
e una violazione dello stesso (che, comunque, nel caso in esame potrebbe essere circoscritta unicamente alla mancanza della delibera assembleare), la conseguenza della dedotta violazione non opererebbe sul piano della validità negoziale.
Orbene, quanto al collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale nei confronti della l.c.a. e qui ancora contestato anche dalla difesa della banca cessionaria, con considerazioni già svolte in primo grado da entrambe le convenute – ne va ribadita l'evidente sussistenza.
La prova del collegamento è invero piena, e discende, in primo luogo, dalla deposizione resa dal direttore della filiale di Fiume Veneto di il quale propose gli acquisti in proprio di titoli CP_6
azionari di on il diretto sostegno finanziario della banca. CP_6
Sul punto, sentito come teste, proprio , direttore della filiale di Fiume Veneto, Testimone_1
ha confermato di essere stato convocato, unitamente ad altri direttori di filiale, presso la sede della banca, in quel contesto essendogli riferito che sarebbe stato possibile proporre ad alcuni clienti dell'istituto di credito di sottoscrivere l'acquisto di azioni e ciò mediante l'accensione di fidi per elasticità di cassa da utilizzare, in parte, per l'acquisto azionario. Lo stesso Tes_1
ha affermato di aver proposto a ad agosto del 2014, detta operazione, spiegandogli Parte_4
43 che non avrebbe potuto richiedere il riacquisto da gennaio ad aprile del 2015, quando vi sarebbe stata la nuova quotazione delle azioni con l'approvazione del bilancio di esercizio. Ha aggiunto di aver spiegato all'attore che le azioni da acquistare non erano quotate sui mercati regolamentati e che il loro valore dipendeva dalle quotazioni date dal consiglio di amministrazione della banca.
In particolare, il testimone ha affermato di aver proposto al l'accensione di un fido per Pt_4
elasticità di cassa per € 300.000,00, da utilizzare per € 150.000,00 per l'acquisto azionario.
Le dichiarazioni risultano confermate anche dal teste che ha affermato di essere Testimone_2
stato edotto proprio da dell'operazione sopra descritta di cui era parte il Tes_1 Pt_4
L'operazione – ivi compresa la contestualità di quanto complessivamente avvenuto, previo accordo tra cliente e banca come sopra testimoniato - risulta documentalmente provata: in data
16.9.2014, ha sottoscritto richiesta di concessione di fido per elasticità di cassa fino Parte_4
al concorso dell'importo di euro 300.000,00, apertura di credito concessa con scadenza a revoca a valere sul conto corrente n. 06 743 57 0943751 (docc. nn. 9 e 10 di fascicolo attoreo primo grado); in data 23.9.2014 ha indirizzato al consiglio di amministrazione della banca Parte_4
la richiesta di acquisto di 2.320 azioni (doc. n. 11); risulta dall'estratto del conto di appoggio n.
06 743 57 0943751 l'addebito di data 30.9.2014 della somma di € 145.050,00, per l'acquisto di titoli della banca (doc. n. 14 di fascicolo attoreo).
Come osservato dal Tribunale, “che l'apertura di credito sia rapporto contrattuale funzionale e negozialmente collegato con l'acquisto azionario secondo la volontà delle parti, non solo si desume dalla conseguenzialità delle varie operazioni bancarie, tutte poste in essere in un torno di tempo ristretto, oltre che dalle deposizioni testimoniali già rammentate, ma anche dal fatto che il saldo iniziale del ridetto conto corrente, alla data del 30.6.2014, era appena di euro
22.106,25.=, somma sicuramente insufficiente a permettere l'acquisto azionario senza
44 l'affidamento, anche considerati gli accrediti nel frattempo intervenuti, tanto che dopo
l'operazione in discussione ridetto conto presenta un saldo negativo di euro 141.369,05”
(sentenza di primo grado, pag. 14-15).
La richiamata testimonianza è pienamente attendibile e se ne ricava senza margini di dubbio che fu la banca a congegnare e quindi a proporre l'operazione al cliente per il tramite di propri funzionari di rilievo, e, soprattutto, che fu la banca a mettere a disposizione del cliente la provvista finanziaria necessaria per l'acquisto delle proprie azioni, in difetto della quale, come già detto, l'affare non sarebbe stato concluso. Né può fondatamente sostenersi che la prova orale sia inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., posto che i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
Vi sono, poi, gli ulteriori elementi obiettivi già evidenziati, che confermano che il finanziamento venne concesso proprio e soltanto per consentire al cliente l'acquisto delle azioni della stessa banca finanziatrice, in primo luogo la contestualità tra il finanziamento e l'acquisto, risultando documentalmente provato che la sottoscrizione dell'ordine di acquisto intervenne subito dopo il finanziamento.
Si conferma, in conclusione, che gli elementi documentali e le prove orali assunte denotano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa dal punto di vista temporale e funzionale all'acquisto azionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento erogato,
e che ciò è avvenuto per effetto di un accordo tra le parti come confermato e chiarito dalla deposizione del testimone escusso in giudizio.
45 Ritiene la Corte che ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 cc e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sia quella della nullità.
Si deve in tal senso ritenere, contrariamente a quanto sostenuto da , che la Parte_2
violazione di quanto disposto dall'art. 2358 c.c. – che prevede, in primo luogo, il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, disponendosi che la società possa concedere assistenza finanziaria solo alle condizioni dettagliate dalla norma in commento, tra cui anche la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria - comporti la nullità del contratto di finanziamento e che la norma, dettata in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, specificamente, a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti. Parte_1
Si sostiene invece, nello specifico, da parte della cessionaria (come già da parte della cedente) che: i) la violazione delle norme che disciplinano le operazioni su azioni proprie non si riflette mai sul piano della validità negoziale, producendo effetti a carattere meramente obbligatorio, nell'ambito endosocietario e affermare la nullità dell'acquisto azioni è netto in contrasto con la ratio dell'art. 2358 c.c., che è quella di proteggere il patrimonio sociale;
ii) l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
iii) l'art. 2358 c.c. non sarebbe comunque applicabile alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari, in quanto tale disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo
46 all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance).
Si deve sul punto ribadire l'orientamento più volte espresso su tale questione dall'intestata Corte
d'Appello, oggetto di recente inequivoca conferma da parte del giudice di legittimità, che ha così statuito nella sentenza n. 22719/2025:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si conferma, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 cod. civ., nella versione introdotta dal d. lgs. n. 142/2008 è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni (quale era VB all'epoca delle operazioni in oggetto), nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass., n. 372/2025).
12. Nel qual caso tale disposizione, ancorché nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142/2008 – ove consente il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, quali
l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori - prevede ancora un divieto generale delle operazioni di assistenza finanziaria all'acquisto di azioni proprie, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di tale disposizione, costituente primaria norma imperativa («divieto di fonte legale a presidio di interessi generali»: Cass., n.
28148/2023), comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. del finanziamento, nullità che «si propaga» all'atto di acquisto delle azioni (Cass. n. 28148/2023, cit.), incidendo l'acquisto a
47 debito di azioni proprie sulla stabilità patrimoniale della società partecipata (Cass., n.
372/2025)”.
In primo luogo, a conferma di quanto sopra, si deve aggiungere che l'art. 2358 c.c., che detta le condizioni che rendono possibile l'assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola di carattere imperativo, volto ad impedire operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori e della società (Cass.
n. 15398/2013). In particolare, l'imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell'aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società (Cass. n. 25005/2006).
Ne consegue che, ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella della nullità.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli
48 amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. È perciò irrilevante il fatto che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve (la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi. In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché
49 pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
In secondo luogo, la disciplina rammentata, che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Non vi sono, d'altra parte, ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri
50 giurisprudenziali.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad autorizzare CP_12
concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea. Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca.
Ne consegue il rigetto dei motivi C) e D) dell'appello proposto da . Parte_2
Il secondo ed il quarto motivo dell'appello di vanno invece accolti sia nella parte Parte_4
in cui si domanda di accertare che è subentrata nel rapporto di finanziamento Parte_2
(secondo, oltre che primo, motivo), sia nella parte in cui si domanda di accertare che Pt_4
“nulla deve” alla convenuta predetta in ragione di tale rapporto, attesi la nullità del contratto
[...]
di acquisto delle azioni di ed il collegamento dello stesso con Parte_1
l'apertura di credito utilizzata per il pagamento delle azioni acquistate (quarto motivo), sia nella parte in cui si domanda la condanna di a restituire gli interessi debitori addebitati Parte_2
– e percepiti – in relazione all'apertura di credito di € 145.050,00 (secondo motivo).
Si deve quanto a tale ultima domanda considerare che è pacifico in causa che, consentita l'apertura di credito per € 300.000,00, la parte non utilizzata per l'acquisto di azioni della banca
51 stessa sia stata utilizzata per l'apertura di un deposito vincolato e, allo scadere dell'anno, riaccreditata sul conto corrente. Solo per la parte di finanziamento utilizzata per l'acquisto di azioni il rapporto è dunque proseguito fino alla - ed oltre la - messa in liquidazione coatta amministrativa di con il successivo subentro di Parte_1 CP_5
, che ha poi addebitato al soggetto finanziato l'importo di € 6.934,44 per interessi
[...]
derivanti dall'affidamento maturati dopo il subentro.
Di tale importo dev'essere disposta la restituzione con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale, trattandosi di indebito per il quale non sussiste male fede del percipiente (ed in ogni caso in assenza di prova della messa in mora dell'accipiens); esclusa la rivalutazione, pur richiesta, trattandosi di debito di valuta, senza che sia provato il maggior danno.
Il terzo motivo dell'appello proposto da al fine di censurare la sentenza nella parte Parte_4
in cui, pur avendo accertato il Tribunale il collegamento tra finanziamento ed acquisto delle azioni, è stata espressamente dichiarata la nullità del primo e non anche del secondo, che ulteriormente l'appellante domanda sia accertata, sconta la radicale improcedibilità sopra dichiarata quanto a tutte le domande svolte nei confronti di CP_7
Quanto alla posizione di , premesso che la nullità del contratto d'acquisto Parte_2
d'azioni è oggetto (come peraltro già nella pronuncia del Tribunale) di accertamento incidentale per quanto sopra ampiamente riportato, non può che riconoscersi che la cessionaria del solo rapporto di finanziamento non è legittimata passiva con riguardo alla domanda di accertamento in via principale della nullità del contratto di acquisto di azioni, trattandosi di rapporto in cui, pacificamente, non è subentrata.
In conclusione, dev'essere dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda proposta da Pt_4
nei confronti di deve dichiararsi che egli nulla deve a in
[...] CP_7 Parte_2
52 forza del rapporto di finanziamento (in quanto nullo per la parte utilizzata per l'acquisto di azioni di unica parte nella quale è subentrata); la banca va altresì condannata a CP_6 Parte_2
restituire al l'importo di € 6.934,44 percepito dalla stessa a titolo di interessi debitori, oltre Pt_4
a interessi al tasso di legge su detto importo dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Sussistono eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio, in considerazione dell'incertezza del quadro giurisprudenziale e del mutamento di giurisprudenza (c.d. overrulling) dell'intestata Corte d'Appello, a seguito delle richiamate pronunce del giudice di legittimità, quanto alla (im)procedibilità ex art. 83 T.U.B. anche delle domande di accertamento negativo del credito esperite nei confronti della liquidatela delle banche venete.
Essendovi profili di accoglimento con riguardo a ciascuna parte appellante, va dato atto che non sussistono a carico di nessuna le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 1514/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) in totale accoglimento dell'appello (n. 1514/23 R.G.) proposto da Controparte_2
dichiara l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte da nei
[...] Parte_4
confronti di;
Parte_1
b) in parziale accoglimento dell'appello proposto da (n. 1518/23 R.G.) e Parte_2
dell'appello (n. 1579/23 R.G.) proposto da appelli che per il resto rigetta, accertato Parte_4
53 che è subentrata nel rapporto di finanziamento (contratto di affidamento Parte_2
in conto corrente n. NDG 060672983 concesso a seguito di domanda di data 16.09.2014) per cui
è causa, dichiara che l'attore nulla deve alla convenuta appellata Parte_4 Parte_2
a titolo di adempimento degli obblighi restitutori derivanti dall'utilizzo, per l'importo
[...]
rammentato, della ridetta apertura di credito per l'acquisto di azioni di Parte_1
[...]
c) condanna a restituire a la complessiva somma di Controparte_5 Parte_4
€ 6.934,44 oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
d) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco CO OF UI RO
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