Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1847/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1847/2020 R.G., vertente
TRA
, , , quest'ultimo Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , in proprio e nella Persona_1 Persona_2 qualità di , elettivamente domiciliati in Santa Maria a Parte_4
Vico (CE) alla via Nazionale n. 175, presso lo studio dell'avvocato Claudio de Lucia, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 20/b, presso lo studio dell'avvocato Sabina Senopia, e rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Hazan,
Filippo Martini, Marco Rodolfi e Giovanni Paolo Travaglino, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 28-11-2024.
CONVENUTA
E
pag. 1
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza cartolare del 20-2-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31-3-2020 e, in rinnovazione, il 9-9-2020 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, gli attori evocavano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente, e , per Controparte_1 CP_2 sentir accertare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto sentirli condannare al risarcimento per danno da perdita parentale, per la sofferenza psichica subita, per il danno biologico terminale, per danni da lesione del diritto alla autodeterminazione subito da
[...]
e per danni patrimoniali, determinati dal comportamento lamentato che Persona_1 aveva determinato il decesso del paziente, con vittoria di spese e distrazione di esse in favore del procuratore antistatario.
A tal fine premettevano che: , in data 15-11-2018, veniva ricoverato Persona_1 presso la di Pompei per una “arteriopatia diabetica degli Controparte_1 arti inferiori”; tale dato veniva confermato anche al momento della compilazione della
“anamnesi”: “il paziente, poiché presente arteriopatia arti inferiori, si ricovera per intervento chirurgico del caso”; in pari data, veniva sottoscritto il consenso informato per il
“trattamento chirurgico delle arteriopatie del distretto femoro-popliteo-tibiale” e venivano praticati esami ematochimici che mostravano valori di funzionalità renale non preoccupanti;
in data 16-11-2018 il paziente veniva tuttavia sottoposto ad un intervento chirurgico per “PTA stenting arteria renale destra e PTA arteria renale sinistra”; al ritorno del paziente, presso il reparto di degenza, veniva annotato: “ore 20.45: il paziente lamenta malessere generale (pz giunto in reparto da circa 30 minuti dalla sala operatoria dopo intervento chirurgico). Pz sudato e pallido. Pa 90/60, Fc 100 bpm, Sa02 90%. Glicemia
120 … ill.le all'ispezione ill.le si apprezza tumefazione dolorosa come da recente ematoma flebocortid emagel … il paziente lamenta dolore al lobo destro”; pertanto, veniva richiesta
TC addome con riscontro di “grossolano esteso ematoma peri-pararenale destro (spessore assiale max mm 45 circa) con associata falda pariepatica, intraepatorenale ed in fossa pag. 2 iliaca omolaterale in esiti di procedura di rivascolarizzazione”; alla luce di tale rilievo, il paziente veniva emotrasfuso;
il quadro clinico del 17-11-2018 veniva caratterizzato dalla persistenza di dolore addominale diffuso (soprattutto in fossa iliaca destra), da contrazione della diuresi e da incremento degli indici di disfunzione renale (ore 11.41: azotemia 97 -
v.n. 10/42; creatinina 2.79 - v.n. 0.81/1.44; sodiemia 132 - v.n. 132/150; potassiemia 5.8
- v.n. 3.5/5.5); alle ore 17:45 venivano ripetuti gli esami ematochimici che mostravano un ulteriore peggioramento del quadro disfunzionale renale (azotemia 128 - v.n. 10/42; creatinina 3.53 - v.n. 0.81/1.44; sodiemia 132 - v.n. 132/150; potassiemia 5.2 - v.n.
3.5/5.5); alla luce di ciò, alle ore 17:50, veniva espletata consulenza chirurgica “dopo aver visionato gli esami ematochimici e di aver valutato la evoluzione del quadro clinico si propone l'approccio chirurgico esplorativo”; tuttavia, l'anestesista valutava che “viste le attuali condizioni cliniche del paziente (IRA con ill.le versamento pleurico evidenziabile in
TC non refertata, sp02 88% in aa, Hb 7.6 per cui si richiedono urgentemente 2 s di EC) ed in assenza di una indicazione chirurgica di urgenza all'espletamento di intervento chirurgico si consiglia di trasferire il paziente in una struttura dotata di rianimazione e dialisi”; pertanto, alle ore 18:30, il paziente veniva trasferito presso l' Controparte_3 di Salerno;
, presso tale nosocomio, veniva sottoposto a TC torace ed Persona_1 addome con riscontro di “ore 22:38: in addome persiste evidente grossolano ematoma peri e pararenale destro esteso allo spazio iliaco profondo fino alla regione pelvica e lungo di assi vascolari fino all'inguine in presenza di estesi focolai lacero-contusivi renali prevalentemente mesopolari inferiori estesi fino al seno renale …estesa lesione lacero- contusiva multifocolare della milza con evidenza di esteso ematoma perisplenico e del-la fascia lateroconale sinistra”; alla luce di tale riscontro, il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico nel corso del quale veniva effettuata la splenectomia e la nefrectomia destra;
il decorso clinico nel post-operatorio veniva caratterizzato dalla persistenza di gravi condizioni cliniche generali senza segni di apprezzabile miglioramento fino al decesso datato 3-12-2018; sussisteva la responsabilità dei sanitari della convenuta CP_1 per aver eseguito un intervento che non era stato prospettato al paziente, senza che ve ne fosse l'indicazione, per aver determinato una seria lesione emorragica e nel corso dell'atto operatorio una lesione splenica anch'essa concorrente alla emorragia alla base della catena causale che aveva portato al decesso del paziente, per aver atteso circa 24 ore prima di porre indicazione ad intervento chirurgico addominale finalizzato alla esplorazione pag. 3 dei visceri endo e retro-peritoneali, contribuendo a determinare un ulteriore peggioramento del quadro clinico e causando l'evento morte del paziente;
il paziente non aveva reso il consenso informato all'intervento per “PTA sten-ting arteria renale destra e
PTA arteria renale sinistra”, bensì esclusivamente quello per il “trattamento chirurgico delle arteriopatie del distretto femoro-popliteo-tibiale.
Instaurato il contraddittorio, – rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Mandara - contestava la domanda, il rito e nel merito, chiedendone il rigetto o, in subordine, accertarsi la colpa di o la misura della CP_2 responsabilità di ciascuno dei convenuti.
contestava la domanda nel merito, chiedendone il rigetto. CP_2
2. Gli attori hanno agito in giudizio nei confronti della struttura sanitaria e del medico chirurgo per ottenere il risarcimento dei danni subiti, iure proprio ed iure CP_2 ereditatis, in conseguenza delle errate condotte dell'esercente la professione sanitaria, che aveva prestato la propria opera in favore del paziente, nel corso della vicenda in parola.
Quanto alla disciplina applicabile, la fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'ambito applicativo della legge del 17-3-2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore in data 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla emanazione della cd. legge DU (art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Secondo questa normativa, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale mentre quella dell'esercente la professione sanitaria di cui si è avvalsa la struttura sanitaria, dipendente o scelto dal paziente, ha natura extracontrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
In base al dettato dell'art. 7 della menzionata legge 24/2017, invero: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la pag. 4 telemedicina”; “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
La fattispecie va, quindi, ricondotta nell'ambito della disciplina della responsabilità contrattuale.
L'applicabilità delle disposizioni sulla responsabilità contrattuale comporta che a carico del debitore-sanitario - struttura sanitaria è posto l'onere della prova circa l'esatto adempimento, mentre il creditore-paziente danneggiato, che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento, dovrà provare il contratto e allegare solo l'inadempimento.
Secondo un generalizzato principio di prudenza e perizia, infatti, spetta al sanitario decidere, tra le varie terapie possibili, per quella che, nel perseguimento della cura, meglio assicura il rispetto degli interessi del paziente. In caso di inadempimento spetterà, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c., al debitore dimostrare che il danno-conseguenza è avvenuto senza sua colpa.
Al creditore-paziente danneggiato spetta dare prova del fatto costitutivo e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - causalità da intendersi in senso materiale ovvero con diretta riconducibilità dell'evento alla condotta del sanitario;
di contro, il debitore-sanitario - struttura sanitaria, sempre in base all'ordinario criterio di riparto, in uno con il principio di vicinanza della prova, per andare esente da responsabilità è chiamato provare o che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis dell'arte medica) o che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta a imprevedibilità ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto (Cass. civ., n. 4864/2021; Cass. civ., n. 12274/2011; Cass. civ., 18392/2017; Tribunale Firenze. 12-6-2023, in deiure.it).
3. Nel merito, la domanda è infondata.
3.1. Gli attori hanno fornito la prova del titolo mediante il deposito della cartella clinica n. 2018/6092, relativa al ricovero del 15-11-2018 di , presso la struttura Persona_1
pag. 5 convenuta e – indiziariamente - dalla relazione medica a firma della dott. e Persona_3 del verbale di mediazione esperito prima del giudizio ai fini della procedibilità della domanda, la cui ritualità non è stata tempestivamente contestata;
inoltre, deve aggiungersi che le prestazioni dedotte in giudizio non sono state contestate dai convenuti.
Occorre, quindi, stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione di parte attrice nel decesso del paziente;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Partendo dal punto a), l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva dei sanitari sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
È necessario, in altri termini, stabilire se il decesso del paziente, sia stata causato dalla esecuzione di un intervento senza che ve ne fosse l'indicazione e/o dalla errata esecuzione di esso.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale pag. 6 non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez.
III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi;
probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
In conclusione, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
pag. 7 3.2. La c.t.u. espletata in corso di causa - a firma degli ausiliari del tribunale Per_4
, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e specialista
[...] Persona_5 in Chirurgia Generale, depositata il 15-12-2022), effettuata utilizzando la documentazione medica prodotta - esente da vizi e condivisa dal tribunale, ha offerto un valido supporto tecnico per la valutazione del comportamento dei sanitari e della documentazione medica versata in atti.
Il collegio peritale, con valutazione esente da censura e fondata sull'analisi delle emergenze istruttorie, ha escluso la sussistenza del nesso causale.
In particolare, nell'elaborato peritale, è stato evidenziato quanto segue:
, di anni 70 all'epoca del decesso, avvenuto in data 3-12-2018 era da Persona_1 tempo affetto da diabete mellito complicato soprattutto da aterosclerosi polidistrettuale (a prevalente localizzazione a livello dei tronchi sopra-aortici, delle arterie renali e degli arti inferiori) e da nefropatia diabetica con insufficienza renale al terzo stadio. Per tale motivo era stato sottoposto ad intervento chirurgico di aneurisma dell'aorta sottorenale nel 2002, endoarteriectomia carotidea a destra in epoca non precisata e a sinistra nel giugno dell'anno 2017, nonché a procedura di angioplastica con stenting dell'arteria renale di sinistra (in epoca imprecisata); in data 15-11-2018 si ricoverava, in regime di ricovero programmato, presso la
Chirurgia Generale della Casa di Cura di Pompei (NA), con la seguente Controparte_1 diagnosi di ingresso: “arteriopatia diabetica arti inferiori;
in cartella clinica è presente un modulo di consenso informato, sottoscritto dal paziente in data 14.11.2018, per il
“trattamento chirurgico delle arteriopatie del distretto femoro-popliteo-tibiale”; in data 16-11-2018 veniva sottoposto ad intervento di “PTA (angioplastica percutanea transluminale, n.d.r.) Stenting arteria renale destra e PTA arteria renale sinistra;
il paziente veniva trasferito presso il PS dell'Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi
D'aragona” di Salerno alle ore 20:14 del 17-11-2018; alle ore 23:18 di quel giorno il paziente veniva ricoverato presso la Chirurgia d'Urgenza dello stesso nosocomio, poi operato e, alle ore 02:20 del 18-11-2018 veniva annotato in cartella clinica: “alla fine dell'intervento il paziente viene trasferito in rianimazione” ove rimaneva degente fino al giorno dell'exitus (ore 23:30 del 03-12-2018), quasi sempre intubato e sedato, senza mai ripresa sostanziale dello stato di coscienza;
pag. 8 la causa della morte di era dovuta alle complicanze di una imponente Persona_1 anemia metaemorragica conseguente a "rottura" della milza, verificatasi successivamente alla procedura di angioplastica delle due arterie renali praticata in data 16-11-2018 dalle ore 18:30 alle ore 19:25, presso la di Pompei con shock Controparte_1 emorragico irreversibile, nonostante trattamento chirurgico di splenectomia e successivo ricovero in Rianimazione per circa 15 giorni, periodo durante il quale non riprese mai conoscenza;
la indicazione al trattamento della severa stenosi arteriosa renale bilaterale mediante angioplastica endoluminale bilaterale (PTA + stent a destra, PTA intrastent a sinistra) fu corretta;
vi era controindicazione assoluta al trattamento contemporaneo dell'arteriopatia ostruttiva, pur riscontrata agli arti inferiori, per il rischio di aggravamento eccessivo della già deteriorata funzione renale;
deve escludersi l'errore tecnico colposo del chirurgo operatore e l'ematoma peri-para- renale verificatosi a seguito della procedura di PTA + stent dell'arteria renale destra deve inquadrarsi nell'alveo degli eventi complicativi della procedura, quand'anche prevedibili, non altrimenti evitabili. Infatti: l'ematoma peri-para-renale è una complicanza, sia pure abbastanza rara, descritta e prevista dalla letteratura scientifica;
il paziente presentava molti (la maggior parte) dei fattori di rischio per il verificarsi di tale complicanza: l'età avanzata (70 anni), il diabete, l'ipertensione arteriosa, una malattia aterosclerotica severa polidistrettuale (motivo per il quale era già stato sottoposto a due precedenti interventi di chirurgia vascolare maggiore per aneurisma dell'aorta addominale sottorenale e di endoarteriectomia carotidea, nonchè ad una precedente procedura di PTA + stent dell'arteria renale sinistra), l'insufficienza renale cronica, la concomitante terapia antitrombotica (doppia antiaggregazione piastrinica con aspirina e clopidogel). Insomma, si era di fronte ad un albero vascolare molto fragile e quindi massimamente suscettibile di complicanze, soprattutto di tipo emorragico;
certamente si trattò di una lesione vascolare di lieve o minima entità, per le seguenti ragioni tecniche: al termine dell'intervento veniva diligentemente effettuato dal chirurgo operatore un “controllo angiografico finale” che evidenziava “buon risultato morfologico a livello delle arterie renali destra e sinistra”, il che esclude lesioni vascolari rilevanti che avrebbero mostrato spandimento immediato del mezzo di contrasto;
l'ematoma diede pag. 9 segni di sè circa un'ora e mezzo dopo il termine della procedura chirurgica: una lesione vascolare arteriosa di grosse dimensioni avrebbe dato luogo a sintomatologia clinica in pochi minuti, trattandosi di circolo ad alta pressione;
il fatto che l'emorragia si sia autolimitata (alla TAC con mezzo di contrasto effettuata a distanza di circa 1 ora dall'insorgenza dei sintomi si evidenziava;
"non segni di spandimento di mdc in cavità peritoneale") è indice della esiguità del danno vascolare;
anche la gestione clinica della complicanza fu conforme alle linee guida ed alla buona prassi clinica: fu subito effettuata la TAC con mezzo di contrasto (che consentì l'esatta diagnosi della complicanza), si propese per un atteggiamento terapeutico conservativo, dato che la TAC aveva dimostrato "una raccolta ematica intracapsulare renale destra, non rifornita" (diario clinico), si provvide in maniera tempestiva alla trasfusione di diverse unità di emazie concentrate e di plasma fresco congelato (oltre che di cortisonici e sostituti del plasma), si sospese la doppia terapia antiaggregante, si rivalutò il caso il giorno successivo mediante consulenza sia nefrologica, che chirurgica, che anestesiologica e si decise prudenzialmente per il trasferimento del paziente "presso un struttura chirurgica dotata di
Rianimazione ed emodialisi" avendo constatato il peggioramento sia dell'anemia, che dell'insufficienza renale ed avendo escluso la necessità di un intervento chirurgico di nefrectomia urgente;
l'ematoma renale non può ritenersi in rapporto causale o concausale con la morte del paziente, in quanto la stessa fu conseguenza della rottura di milza che da sola è in grado di giustificare l'esito letale;
la rottura della milza, diagnosticata a solamente in occasione della TAC Per_1 praticata presso il di Salerno in data 17.11.2018, non può essere CP_3 CP_3 considerata in relazione causale con la procedura di angioplastica + stent effettuata il giorno precedente presso la di Pompei, per le seguenti ragioni: la Controparte_4 procedura di PTA intrastent dell'arteria renale sinistra è una procedura endovascolare effettuata a livello di un organo retroperitoneale, alquanto distante dal punto di vista anatomotopografico dalla milza, che è invece un organo endoperitoneale;
la lesione della milza ad opera del catetere endovascolare introdotto nella arteria renale sinistra avrebbe dovuto comportare la previa lesione sia della stessa arteria (con conseguente ematoma perirenale, così come era accaduto a destra), nonché la lesione di altri organi (vasi intestino, ecc.). Nessuna di tali lesioni veniva riscontrata non solo in occasione delle TAC
pag. 10 eseguite nel post-operatorio, ma nemmeno alla esplorazione chirurgica effettuata in occasione della splenectomia presso il di Salerno in data 17.11.2018.; Controparte_3 nessuna lesione emorragica della milza veniva descritta nelle due TAC con mezzo di contrasto effettuate presso la nel post-operatorio in data 16.11 ore Controparte_4
21:47 e 17.11.2018 ore 17:30 circa (diagnosi confermata anche dalla nostra ausiliaria specialista in Radiologia dott.ssa ): ciò esclude il nesso causale anche dal Persona_6 punto di vista cronologico;
esclusa la lesione iatrogena della milza ed escluse anche condizioni morbose (vedasi esame istologico, acquisito nel corso delle presenti indagini peritali) dello stesso organo in grado di determinare rotture spleniche "patologiche", non rimane che considerare la rottura spontanea della milza. Questa, non può e non deve essere intesa come evento
"sine causa", in quanto non possono essere esclusi eventi microtraumatici (conseguenti, ad esempio allo spostamento del paziente dal letto alla barella, dalla barella al lettino operatorio o al lettino radiologico, ma soprattutto nel corso del trasferimento in ambulanza lungo strade più o meno accidentate) che assurgono a veri e propri fattori causali di rottura splenica, soprattutto in un paziente come il nostro, che assumeva doppia terapia antitrombotica ed era portatore di intrinseca fragilità vascolare a causa soprattutto del diabete e della insufficienza renale cronica. Giova precisare che le sopra evidenziate cause microtraumatiche rappresentano eventi inevitabili, anche utilizzando le più accurate precauzioni, che normalmente non provocano alcuna conseguenza nella maggior parte dei pazienti e che comunque non possono essere assolutamente ascritte a comportamenti censurabili del personale paramedico delle strutture sanitarie;
con elevata probabilità e credibilità si escludono eventi macro-traumatici (come ad esempio cadute accidentali dal lettino o dalla barella) non solo perché in cartella clinica non sono riportate circostanze riferibili a siffatti eventi, ma anche e soprattutto perché, ad una rilettura critica ed orientata da parte della dott.ssa , ausiliaria Radiologa dei c.t.u., delle Persona_6 immagini TAC acquisite nel postoperatorio non sono obiettivabili reperti patologici riferibili a macro traumatismi (fratture costali, ematomi sottocutanei) che, se presenti, sarebbero stati facilmente messi in rilievo dalle indagini radiologiche praticate”
Quanto alla mancanza del consenso informato, gli ausiliari hanno evidenziato che: il consenso informato sottoscritto dal paziente prima della procedura interventistica
(PTA + stenting delle arterie renali) del 16-11-2018 non può essere considerato adeguato,
pag. 11 né idoneo. È infatti evidente che esso si riferisce a procedure di chirurgia vascolare di altro distretto corporeo (arti inferiori) e non alla angioplastica con eventuale stent delle arterie renali, intervento che presenta indicazioni e potenziali complicanze affatto diverse;
non era condivisibile la tesi del convenuto, dott. , della validità della formula CP_2 allargata di consenso, pur presente e sottoscritta nel modulo posto alla firma del paziente:
“… Autorizzo i Sanitari Curanti, ove durante l'intervento evidenziassero altre patologie non precedentemente diagnosticate, a provvedere, secondo scienza e coscienza alla loro cura anche modificando il programma terapeutico preventivamente concordato …”, in quanto: un consenso troppo “allargato”, anche se apparentemente più completo, viene in effetti meno a quei requisiti di esaustività, comprensione e personalizzazione, richiesti affinché possa essere considerato veramente informato e quindi valido;
nella fattispecie, la significativa stenosi bilaterale dell'arteria renale non poteva essere considerata nel novero delle "patologie non precedentemente diagnosticate" autorizzative alla modifica del programma terapeutico, in quanto essa era già nota al chirurgo operatore;
il paziente si era già precedente sottoposto (e quindi aveva evidentemente acconsentito) alla medesima procedura di angioplastica + stent (dell'arteria renale sinistra).
Sulla base delle illustrate circostanze, il collegio peritale ha concluso il proprio elaborato ritenendo che:
1) la causa della morte di è individuabile nelle complicanze di una Persona_1 imponente anemia metaemorragica conseguente a "rottura" della milza, verificatasi successivamente alla procedura di angioplastica delle due arterie renali praticata in data
16-11-2018 dalle ore 18:30 alle ore 19:25, presso la di Pompei, Controparte_1 con shock emorragico irreversibile, nonostante trattamento chirurgico di splenectomia e successivo ricovero in Rianimazione per circa 15 giorni, periodo durante il quale non riprese mai conoscenza;
2) la indicazione all'intervento di angioplastica transluminale + stent dell'arteria renale di destra e di algioplastica intrastent, cui il paziente fu sottoposto in data 16.11.2018 deve essere considerata corretta in base alle linee guida all'epoca vigenti, nonchè alle buone prassi clinico assistenziali, essendo il paziente affetto da: una stenosi renale bilaterale non solo emodinamicamente significativa, ma addirittura severa critica (90% sia a destra che a pag. 12 sinistra); una ipertensione arteriosa mal controllata dalla terapia medica;
una insufficienza renale in stadio avanzato: terzo;
3) tale intervento era da considerare prioritario rispetto al pur previsto intervento di rivascolarizzazione mediante angioplastica della severa arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori, per le potenziali gravi complicanze cardiovascolari legate alla nefropatia ischemica, a fronte della minore importanza clinica e prognostica “quoad vitam” della arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori;
4) condivisibile fu la scelta di non procedere ad entrambi gli interventi, per l'inaccettabile rischio che il paziente avrebbe corso a causa di un utilizzo eccessivo del mezzo di contrasto radiologico, notoriamente nefrotossico e certamente non tollerato da un paziente con insufficienza renale cronica al terzo stadio;
5) la complicanza iatrogena dell'ematoma peri-para-renale destro verificatasi a seguito dell'intervento di angioplastica transluminale + stent della arteria renale destra, non può essere considerato un errore tecnico colposo, trattandosi piuttosto di evento avverso prevedibile, ma non prevenibile (e quindi inevitabile);
6) anche la gestione clinica della complicanza fu conforme alle linee guida ed alla buona prassi clinica;
7) in ogni caso l'ematoma renale non può ritenersi in rapporto causale o concausale con la morte del paziente, in quanto la stessa fu conseguenza della rottura di milza che da sola
è in grado di giustificare l'esito letale;
8) la rottura della milza, diagnosticata al solamente in occasione della TAC Per_1 praticata presso il Ruggi di Salerno in data 17.11.2018, non può essere CP_3 considerata in relazione causale con la procedura di angioplastica + stent effettuata il giorno precedente presso la di Pompei;
Controparte_4
9) la rottura della milza deve ritenersi spontanea, ma non "sine causa", in quanto non possono essere esclusi eventi microtraumatici, inevitabili, anche utilizzando le più accurate precauzioni, che normalmente non provocano alcuna conseguenza nella maggior parte dei pazienti e che comunque non possono essere assolutamente ascritte a comportamenti censurabili del personale paramedico delle strutture sanitarie;
mentre sono da escludere, con criterio di elevata probabilità e credibilità, eventi macro-traumatici;
10) il consenso informato sottoscritto dal paziente prima della procedura interventistica non può essere considerato adeguato, né idoneo, ma lo stesso paziente si era già
pag. 13 precedente sottoposto (e quindi aveva evidentemente acconsentito) alla medesima procedura di angioplastica + stent (dell'arteria renale sinistra);
11) l'attenta analisi della documentazione clinica in atti relativa all'assistenza erogata al presso l'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno consente di escludere qualsiasi Per_1 elemento di censura tecnico professionale etiologicamente rapportabile al determinismo del decesso del paziente.
Tali logiche e condivise conclusioni non sono state confutate dalle osservazioni dei c.t.p. delle parti, alle quali il collegio peritale ha replicato – con argomentazioni che devono intendersi qui richiamate - non modificando le conclusioni.
Pertanto, la mancanza della prova del nesso causale tra le condotte descritte e l'evento lesivo esclude ogni profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
Ma anche la sussistenza del consenso presunto alla esecuzione dell'intervento effettuato, da parte del paziente, desumibile verosimilmente dalla descritta precedente sottoposizione di alla medesima procedura di angioplastica + stent e Persona_1 dalla necessità di questo in via prioritaria rispetto all'intervento per il quale aveva manifestato il consenso informato espresso, esclude ogni profilo di responsabilità, atteso che alcun danno è derivato da esso.
Giova al riguardo richiamare i consolidati principi affermati dalla S.C., secondo i quali
“…nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi, in linea generale, distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno - l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di fisiche ovvero di salute- e c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente fisicorelazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e pag. 14 morale, da lesione del diritto alla persona, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè inerente alle conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione, sul piano puramente equitativo, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in connessione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione,
l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto
(ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente
(Cass. civ., n. 16633 del 12/06/2023; Cass. civ., n. 28985 del 11/11/2019; Cass. civ., ordinanza n. 4682 del 22/02/2025)
Pertanto, le domanda non possono essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria, euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00), da distrarre in favore dei difensori distrattari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido.
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P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, , , quest'ultimo in proprio e nella qualità di
[...] Parte_2 Parte_3 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Per_2
, in proprio e nella qualità di eredi di , nei confronti di
[...] Persona_1 [...]
persona del legale rappresentante p.t., e di , ogni Controparte_1 CP_2 altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna , , , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e , in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1 Persona_2 Per_1
, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 7.616,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore degli avvocati Maurizio Hazan, Filippo Martini, Marco
Rodolfi e Giovanni Paolo Travaglino, ex art. 93 c.p.c.;
C) condanna , , , quest'ultimo in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e , in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1 Persona_2 Per_1
, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che
[...] CP_2 liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
D) pone le spese di c.t.u. a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultimo in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] genitoriale sui minori e , in proprio e nella Persona_1 Persona_2 qualità di eredi di , in solido. Persona_1
Torre Annunziata, 28 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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