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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 884/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
, in persona del
[...]
ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giampiero De Luca
Appellato
OGGETTO: appello - pubblico impiego- personale dell'amministrazione penitenziaria
1
Con sentenza n. 1214 del 30 marzo 2022 il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso in riassunzione proposto da nei confronti del con il quale CP_1 Parte_1
il ricorrente aveva chiesto: il riconoscimento del diritto al trattamento economico differenziale tra la posizione giuridico-economica C3 e la qualifica dirigenziale di seconda fascia del CCNL Ministeri, in relazione al servizio di direttore titolare svolto presso la casa circondariale di Ragusa dal 28.11.2000 al 15 agosto 2005; la condanna alla corresponsione del trattamento economico differenziale nell'importo aggiornato di € 216.138,13, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, maggiorato di interessi e rivalutazione sui ratei maturati sino al soddisfo;
la regolarizzazione della propria posizione contributiva presso l'ente di previdenza o, in subordine, il risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il Tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riconosceva il diritto del alla corresponsione CP_1
delle differenze stipendiali per aver il predetto svolto le mansioni di direttore di sede di livello dirigenziale dal 28 novembre 2000 (data del
D.M. che aveva individuato la casa circondariale di Ragusa come sede di livello dirigenziale non generale) al 15 agosto 2005 (data antecedente l'inquadramento del ricorrente quale dirigente amministrativo) in applicazione dell'art. 52, comma 5, del T.U. n.
165/2001 e dell'art. 24 del CCNL di comparto.
Tenuto conto degli arretrati corrisposti, sulla scorta dell'espletata
CTU, condannava l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 92.998,22, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al
2 soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate dal 28.11.2000 al
15.08.2005; dichiarava, altresì, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione alle differenze retributive accertate, dando atto della rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso;
condannava, infine, l'ente soccombente al pagamento in favore di controparte della metà delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente Parte_1
con atto depositato il 30 settembre 2022; resisteva al gravame l'appellato.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa è stata posta in decisione in data 15 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'amministrazione appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardive le deduzioni contenute nella propria memoria depositata il 3 giugno 2016, sul presupposto che le difese non fossero state precedentemente spiegate nella memoria di costituzione depositata innanzi al TAR e al CGA, ritenendo per l'effetto, “provati” i fatti costitutivi della pretesa attorea.
Assume che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 59 della legge n. 69 del 2009 poiché le preclusioni e le decadenze cui si riferisce detta disposizione riguardano gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Rileva che, riassunto il giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione, il processo deve seguire le regole proprie del rito.
Pertanto, tenuto conto che l'udienza di prima comparizione era fissata per il 15 giugno 2016, la memoria di costituzione del 3 giugno
3 2016 - il cui contenuto viene riportato in seno al ricorso in appello - era stata depositata nel pieno rispetto dei termini di cui all''art. 416 c.p.c.
2. Con il secondo motivo impugna il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha considerato sussistente lo "svolgimento di mansioni superiori" rispetto alla qualifica del dipendente. La fattispecie in esame non poteva essere ricondotta alla disciplina prevista dall'articolo 52 del
T.U. 165/2001 ma, semmai, alle vicende relative all'inquadramento del personale dell'amministrazione penitenziaria a far data dall'entrata in vigore del D.M. 28 novembre 2000, che ha qualificato l' ove era Pt_2
stato assegnato il come ufficio di livello dirigenziale non CP_1
generale.
3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto applicabile il regime giuridico-economico previsto per i dirigenti dell'area I, comparto Ministeri, dovendosi invece applicare il regime previsto per i Primi Dirigenti della Polizia di Stato. Rileva l'appellante che l'art. 40 della legge 395/1990, oltre a equiparare, sotto il profilo giuridico ed economico, il personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria a quello della P.S., ha stabilito (con comma introdotto dalla legge 449 del 1997) che “il presente articolo cessa all'entrata in vigore del primo rinnovo del nuovo contratto”; per cui, essendo il primo rinnovo contrattuale intervenuto nell'aprile 2001, il Tribunale ha errato nell'applicare, per il periodo 5 aprile 2001/16 agosto 2005, il CCNL del personale dirigenziale (Area I dirigenti) senza considerare che l'art. 36, comma 5, di detto contratto ne rinvia l'applicazione a norme di raccordo, poi intervenute solo in data
18.11.2004. Per conseguenza, fino a tale data, “il raffronto va fatto con un primo dirigente e per il breve periodo successivo, con quello del contratto collettivo nazionale dirigenti”.
4 In subordine, ove ritenuto che la comparazione vada fatta con la posizione del dirigente di seconda fascia del comparto Ministeri, rileva che l'odierno appellato negli anni in argomento ha percepito somme - emolumenti accessori retribuiti con le risorse del FUA - che non spettano ai dipendenti con qualifica dirigenziale poiché destinate solo al personale inquadrato nelle ex qualifiche funzionali e non ai dirigenti di seconda fascia, il cui trattamento è omnicomprensivo. Analoga considerazione vale per le prestazioni straordinarie e per “lo specifico emolumento non spettante ai dirigenti preposti alla direzione di istituti e servizi”. Inoltre, la decorrenza delle eventuali differenze va individuata nella data di entrata in vigore del D.M. del 28.11.2000 che ha qualificato come ufficio di livello dirigenziale non generale l'istituto cui il era stato preposto. In subordine, l'appellante richiama CP_1
il prospetto di calcolo nel quale sono state escluse le indennità perequative e la retribuzione di posizione parte variabile e di risultato;
effettuando le prospettate detrazioni, il Tribunale avrebbe dovuto semmai riconoscere a titolo di differenze retributive la somma di €
72.860,38.
4. Infine, con il quarto motivo d'appello, si impugna il capo della sentenza con cui sono stati cumulativamente riconosciuti “interessi e rivalutazione monetaria” sulle differenze retributive, in violazione del divieto normativo di cumulo di cui all'art. 22, c. 36, l. 724/1994.
5. Così riassunti i motivi di gravame, l'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
6. Il primo motivo è fondato.
In via generale, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15383/2010; 10617/2012;
11805/2016; 13757/2018; 6394/2019) quello secondo cui “non incorre
5 nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda o all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile e non essendo egli vincolato dalle parti nel potere di qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ben potendo sussumerli in altra fattispecie normativa ove essi siano con quest'ultima astrattamente compatibili”.
Inoltre - com'è noto -, secondo la giurisprudenza pacifica della
Suprema Corte, “la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio…, nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, giusta il principio iura novit curia … procedendo alla riqualificazione della fattispecie secondo la disciplina applicabile”
(Cass. 6394/2019 cit.).
Nella specie, l'individuazione delle disposizioni normative applicabili, relative al regime economico-giuridico del direttore di un istituto penitenziario individuato quale ufficio di livello dirigenziale non generale (con ogni conseguente effetto anche in ordine al calcolo delle eventuali spettanze dovute, sulla scorta della normativa, anche collettiva, applicabile) è precipuo compito demandato al giudice, a
6 prescindere dalle qualificazioni giuridiche dei fatti costitutivi della pretesa azionata operate dalle parti.
7. Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.
7.1 La disciplina normativa di interesse, riguardante il complesso processo di riordino dell'amministrazione penitenziaria, è stata autorevolmente ricostruita dalla Suprema Corte: cfr. ordinanze n.
3614/2018; n. 20480/2020.
In particolare, si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc, i passaggi salienti di tale secondo arresto:
“2. … è utile premettere che la dirigenza penitenziaria, negli anni, è stata oggetto di interventi specifici, normativi e contrattuali, che l'hanno differenziata da quella delle altre amministrazioni dello Stato, in ragione della specificità dell'attività svolta, finalizzata a soddisfare le esigenze della prevenzione, della sicurezza sociale e della riabilitazione dei condannati ex art. 27 comma 3 Cost.;
2.1. la legge n. 395/1990, all'art. 40, aveva equiparato lo status giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria a quello previsto per le qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato, operando un rinvio alla legge n.
121/1981, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme specificamente dettate per quest'ultimo personale;
2.2. successivamente l'art. 41 della legge n. 449/1997, oltre a prevedere il principio generale, ripreso nel d.lgs. n. 165/2001, secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici al personale pubblico contrattualizzato è riservato alla contrattazione collettiva (comma 3), aveva stabilito, al comma 5, la perdita di efficacia, dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale, delle disposizioni
7 speciali riguardanti il regime riservato agli appartenenti all'amministrazione penitenziaria, fra le quali aveva espressamente menzionato il richiamato art. 40 della legge n. 395/1990;
2.3. a loro volta le parti collettive, esercitando le prerogative alle stesse riconosciute a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, si sono fatte carico di disciplinare con disposizioni specifiche la transizione fra i due differenti regimi e, come già evidenziato da questa Corte nella motivazione dell'ordinanza n.
3614/2018, qui richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con il
CCNL 5.4.2001, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999, hanno rinviato ad una successiva sequenza contrattuale le modalità di applicazione dell'art. 41, comma
5, della legge n. 449/1997 (artt. 36, comma 5, e 46, comma 4);
2.4. con il CCNL del 18.11.2004, Sezione III, sono state dettate le
«norme di raccordo del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente dell'amministrazione penitenziaria» ed è stata prevista l'applicazione, a decorrere dalla data della firma definitiva dell'accordo, di «tutte le norme del CCNL 9-1-1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5- 4 - 2001, I e
II biennio, della dirigenza dell'area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale» (art. 10, comma 1);
2.5. è stata, altresì, prevista la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (art. 13) disciplinato, quanto alle modalità di finanziamento, dall'art. 36 del CCNL 9.1.1997 e dagli artt. 41 e 42 del CCNL 5.4.2001;
2.6. in tal modo, a partire dal novembre 2004, si è realizzata la totale assimilazione, quanto al trattamento giuridico ed economico, della
8 dirigenza penitenziaria a quella del comparto Ministeri, con il conseguente integrale superamento del previgente regime che, invece, parificava i dirigenti in parola a quelli della Polizia di Stato;
2.7. il mutamento di status, iniziato con la legge n. 449/1997 e portato a compimento con il CCNL 18.11.2004, è stato ripensato dal legislatore che, dapprima con la legge delega n. 154/2005 e successivamente con il d.lgs. n. 63/2006, ha ripristinato la specialità della carriera dirigenziale penitenziaria rispetto a quella delle altre amministrazioni statali e, attraverso la modifica dell'art. 3 del d.lgs. n.
165/2001, ha sottratto il rapporto alla contrattualizzazione, inserendolo fra quelli di diritto pubblico assoggettati alla disciplina dei rispettivi ordinamenti;
3. nelle more del processo sopra riassunto nei suoi tratti essenziali, le strutture e gli organici dell'amministrazione penitenziaria sono stati ridisegnati «al fine di consentire.... il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria...» (art. 12, comma 1, della legge delega n. 266/1999);
3.1. il legislatore delegato con l'art. 2 del d.lgs. n. 146/2000 ha rimesso alla fonte secondaria, ed in particolare al decreto ministeriale,
l'individuazione degli istituti penitenziari da elevare ad uffici di livello dirigenziale non generale in ragione «del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di
9 particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza» (art. 2, comma
2);
3.2. lo stesso decreto legislativo ha previsto l'aumento delle dotazioni organiche e ha disciplinato all'art. 4 le modalità di copertura delle sedi di livello dirigenziale da effettuarsi, in sede di prima applicazione, mediante concorsi per titoli e colloquio riservati al personale già in servizio ed inquadrato nell'area C;
3.3. queste ultime disposizioni, peraltro, sono state abrogate dall'art. 4 della legge n. 154/2005, con il quale il legislatore ha previsto che la qualifica dirigenziale dovesse essere attribuita, in ragione dell'esperienza professionale maturata e dell'avvenuto svolgimento di funzioni già riconosciute di livello dirigenziale, a tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, inquadrato, a seguito di concorso pubblico, nella posizione economica
C3 ed appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale;
4. questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare sulla questione, che si è posta nelle more del complesso processo di riordino dell'amministrazione penitenziaria, del trattamento economico spettante, nell'arco temporale 2000/2005, al personale, ancora inquadrato nell'area C, preposto alla direzione di istituti penitenziari già elevati ad uffici dirigenziali per effetto dei decreti emanati in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 146/2000;
4.1. a partire da Cass. n. 20978/2011 è stato affermato che, una volta classificata la struttura penitenziaria di livello dirigenziale, integra espletamento di mansioni superiori l'assegnazione all'ufficio di personale inquadrato nell'area C, posizione economica C3, e,
10 pertanto, risulta applicabile la disciplina dettata dall'art. 52 del d.lgs.
n. 165/2001 che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, riconosce, in attuazione dell'art. 36 Cost., il diritto del dipendente a percepire, per il periodo di effettiva prestazione, il trattamento economico previsto per la qualifica superiore;
4.2. il principio … è stato ripreso e specificato più di recente da
Cass. n. 27388/2018, secondo cui il diritto al superiore trattamento retributivo sorge al momento del D.M. di classificazione, che ha carattere costitutivo, e dalla già citata Cass. n. 3614/2018 con la quale, ricostruita la normativa contrattuale nei termini sopra riportati, è stato ritenuto corretto il parametro utilizzato dal giudice d'appello, che aveva quantificato le differenze retributive sino al 17 novembre 2004 con riferimento al trattamento economico previsto per i dirigenti della
Polizia di Stato e solo per il periodo successivo a tale data sulla base della disciplina dettata dal CCNL per la dirigenza statale”.
Con riferimento al caso esaminato, proseguono ancora i giudici di legittimità: “7. ciò premesso occorre evidenziare che la contrattazione collettiva della cui violazione il ricorrente si duole, quanto alla disciplina del trattamento accessorio, prevede, in relazione alla retribuzione di posizione, che è correlata alle funzioni dirigenziali attribuite e alle connesse responsabilità, una parte fissa, ossia un importo minimo spettante ad ogni dirigente di seconda fascia del comparto, ed una parte variabile (art. 37 del CCNL 5.4.2001 per il quadriennio normativo 1998/2001, art. 1 CCNL 5.4.2001 per il biennio economico 2000/2001, artt. 48 e 55 del CCNL 21.4.2006 per il quadriennio normativo 2002/2005, art. 5 del CCNL 21.4.2006 per il biennio economico 2003/2004), il cui ammontare è correlato alla graduazione delle funzioni, rimessa ad ogni singola amministrazione e
11 da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una pluralità di criteri «connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità implicate dalla posizione» (art. 37 del CCNL 9.1.1997);
7.1. … si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento secondo cui il provvedimento di graduazione integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (Cass. 6956/2014, Cass. 22934/2016, Cass. n. 2495/2018,
Cass. n. 21166/2019);
7.2. il richiamato principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, porta ad affermare che nella fattispecie, poiché è pacifico che sia mancata la graduazione della specifica funzione …, il diritto a percepire la retribuzione di posizione debba essere limitato alla parte fissa della stessa, che è stata predeterminata nel suo ammontare dalle stesse parti collettive, perché correlata alla funzione dirigenziale in quanto tale, ed è stata sganciata da ogni valutazione connessa alla specificità del singolo incarico;
7.3. ciò perché se, da un lato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 assicura al dipendente chiamato a svolgere mansioni dirigenziali l'intero trattamento economico spettante per la funzione ricoperta, senza che sia in linea di principio ostativo il carattere accessorio della componente in discussione (si rimanda alla motivazione di Cass. n.
8148/2018 ed alla giurisprudenza ivi richiamata), dall'altro è pur
12 sempre necessario che ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva affinché la pretesa retributiva possa essere azionata, non essendo certo ipotizzabile che il dipendente, facendo leva sull'esercizio di fatto di mansioni superiori, possa ottenere un trattamento di miglior favore rispetto a quello che, nelle medesime condizioni, sarebbe stato riconosciuto al soggetto in possesso della qualifica superiore;
… 8. analoghe considerazioni vanno espresse quanto alla retribuzione di risultato che il CCNL 5.4.2001, per il quadriennio normativo 1998/2001, all'art. 44 subordina alla «preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.29/93» ed alla
«positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui all'art.35» che, a sua volta, disciplina compiutamente il sistema «di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione»;
8.1. … questa Corte ha osservato che deve escludersi che tale retribuzione possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati (Cass. n. 8084/2015 e negli stessi termini, fra le più recenti, Cass. n. 21166/2019 che, seppure in relazione ad altro comparto, ribadisce il carattere non automatico della retribuzione di risultato e sottolinea che la stessa è subordinata
«per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato,
13 solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata» …”.
7.2 Sulla scorta di tali condivisi principi, con ordinanza collegiale pronunciata all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024, è stato conferito mandato al CTU di “accertare quanto eventualmente spettante all'appellato a titolo di differenze retributive tenuto conto:- per il periodo dal 28 maggio 2000 al 17 novembre 2004, del trattamento dovuto al primo dirigente della Polizia di Stato;
- per il periodo dal 18 novembre 2004 al 15 agosto 2005, del trattamento dovuto al dirigente di seconda fascia, CCNL del personale dirigente dei Ministeri, escludendo la parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nonché detraendo, dalle somme così ottenute, il trattamento percepito dall'appellato nei due periodi”.
Premesso che il riferimento alla data del 28 maggio 2000 anziché a quella del 28 novembre 2000 è frutto evidente di mero refuso - su cui sostanzialmente concordano anche le parti - e che il CTU, a seguito dei rilievi di parte appellante, ha già provveduto a elaborare i calcoli tenendo conto della data corretta (28.11.2000); rilevato, altresì, che sono interamente condivise dal collegio le conclusioni del CTU sugli ulteriori rilievi di parte appellante (di cui sub b) e c): cfr. relazione di consulenza, pp. 22-25, cui si rinvia), spetta conclusivamente all'appellato, per differenze retributive, la somma di euro 41.775,07.
Quanto, infatti, all'indennità di cui all'art. 33 della legge n. 289 del
27.12.2002 - che, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituiva
“un emolumento previsto per il personale preposto alla direzione degli istituti penitenziari, inteso a compensare i rischi e le responsabilità
14 connaturati all'espletamento dell'attività penitenziaria in genere, la qual cosa prescinde dalla circostanza dell'espletamento di mansioni superiori dirigenziali in regime di sostituzione o di reggenza” (Cass. n.
20978/2011) -, va osservato che l'amministrazione appellante (cfr. appello, “Contestazioni sul quantum debeatur”) ha formulato il relativo motivo d'impugnazione per la sola ipotesi in cui la comparazione andasse fatta “con quella del dirigente di seconda fascia del comparto ministeri”. Nella specie, al contrario, come emerge anche dalla relazione di consulenza di primo grado (cfr. per il dettaglio pag. 23),
l'indennità in questione (euro 12.100,00 per l'anno 2003 ed euro
15.000,00 per l'anno 2004) era stata corrisposta all'appellato per il periodo in cui è dovuto il trattamento del primo dirigente della Polizia di Stato.
8. È infine fondato - come riconosciuto anche dalla difesa dell'appellato - il quarto motivo di gravame, essendo il Tribunale effettivamente incorso nell'indicata violazione di legge nel liquidare gli accessori (cfr. sentenza, pag.16).
9. In definitiva, l'appello va accolto nei limiti sopra indicati.
Le spese processuali di entrambi i gradi, tenuto conto dei principi affermati da Cass. 27606/2019 (da intendersi qui richiamata) e in difetto di appello incidentale sul punto, vanno compensate nella misura della metà; la restante metà - liquidata come da dispositivo avuto riguardo al valore effettivo della causa e all'attività difensiva svolta - va posta a carico dell'amministrazione appellante.
Rimangono definitivamente a carco della stessa le spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
15 definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l'amministrazione appellante al pagamento in favore dell'appellato, per le ragioni di cui in motivazione, della complessiva somma di euro
41.775,07, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli crediti al soddisfo;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi nella misura della metà e condanna l'amministrazione appellante alla rifusione in favore di controparte del restante mezzo, che liquida, quanto al primo grado, nella stessa misura già liquidata dal Tribunale
e, quanto al presente, in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Elvira Maltese
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