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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1509.2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Alba Parte_1 C.F._1
Verderosa;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avv. Raffaella Di Mauro;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con _3 il patrocinio dell'Avv. Mario De Giorgio;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da , nei confronti Parte_1 del e dell' , con riferimento Controparte_1 _3 alla sentenza n. 2275/2021 (r.g. n. 4656/2020), pubblicata l'11.10.2021 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
pagina 1 di 4 In primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
1002019000474000 notificata il 27.2.2020 emessa dall' per _3
il mancato pagamento di un verbale di Contravvenzione al Codice della Strada della somma complessiva di € 266,16 relativo all'anno 2016 chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per inesistenza del citato debito stante l'avvenuto pagamento del verbale n. 7199/M del 19.4.2016 elevato dal e notificato in data Controparte_4
11.7.2016.
In particolare, valutata la documentazione depositata da parte opponente nonchè il provvedimento di sgravio totale dell'importo della cartella di pagamento n.
1002019000474000 emesso dal Comune di con atto prot. 0015921 del Controparte_4
16.6.2020, il giudice a quo dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con l'atto di appello, ha impugnato la sentenza n. 2275/2021 Parte_1
chiedendo la riforma del capo della stessa relativo alla regolamentazione delle spese di lite, con conseguente condanna delle parti appellate, in solido o ciascuna per quanto di ragione, alla refusione in favore dell'appellante delle spese e compensi di lite del primo grado del giudizio. A sostegno della domanda, l'appellante censurava il capo della sentenza come sopra meglio specificato, ritenendo che la statuizione di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto comportare l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
più in particolare, parte appellante precisava che il provvedimento di sgravio del 16.06.2020, in ragione dell'intervenuto pagamento, era sopraggiunto solo dopo la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 26.05.2020, ossia solo successivamente alla illegittima notifica degli importi portati dalla cartella esattoriale n. 10020190004599474000 avverso cui la sig.ra era stata Pt_1 costretta a proporre opposizione. Tra l'altro, parte appellante sosteneva che l'iscrizione a ruolo della causa, nonostante il provvedimento di sgravio, era da considerarsi necessaria in quanto il con il provvedimento di sgravio in atti del 16.6.2020, Controparte_1
pur comunicando di avere proceduto a "emettere provvedimento di discarico", soggiungeva che "dopo le opportune verifiche tecniche/amministrative, procederemo alle opportune registrazioni", così facendo riferimento ad un iter endo-procedimentale non conclusosi e che non avrebbe messo al riparo, con ogni certezza, la sig.ra da eventuali Parte_1
riscossioni coattive laddove "tali verifiche" avessero avuto esito negativo. Tali circostanze pagina 2 di 4 avevano, pertanto, indotto l'appellante ad iscrivere a ruolo la causa nonostante il provvedimento totale di sgravio.
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si costituiva l , _3 che chiedeva il rigetto dell'appello e di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire.
Con comparsa depositata in data 3.7.2023 si costituiva il che Controparte_1 insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare, per sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio circa l'ammissibilità della domanda, va chiarito che, contrariamente da quanto sostenuto dall' _3
, l'appellante aveva spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
10020190004599474000 notificata in data 27.2.2020 e non avverso estratto di ruolo;
di conseguenza la domanda è da considerarsi pienamente ammissibile.
Relativamente alla richiesta riforma della sentenza limitatamente alla statuizione delle spese,
è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio). Ebbene, il
Giudice di prime cure, ha motivato la contestata compensazione delle spese di giudizio sulla base della “delicatezza della questione”, valutato, chiaramente il comportamento ostruzionistico di parte opponente alla definizione della questione in via stragiudiziale;
ed invero, il ricevuta la notifica dell'atto di citazione, Controparte_4
immediatamente, provvedeva ad emettere provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, ma nonostante ciò la sig.ra iscriveva a ruolo la Parte_1 causa al fine di “mettersi al riparo” da un eventuale esito negativo dell'accertamento successivo al provvedimento di sgravio.
Pertanto, parte appellata, si vedeva costretta a costituirsi in giudizio e depositava provvedimento di sgravio atto n. 0015921 del 16.6.2020, di cui la sig.ra era già a Pt_1
conoscenza, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
pagina 3 di 4 Pertanto, il comportamento collaborativo della parte opposta, finalizzato ad evitare lungaggini processuali ed un inutile dispendio di tempo, giustifica la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di primo grado.
Relativamente al giudizio di appello, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
Stante il rigetto dell'appello devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) Condanna , al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4
e dell' delle spese di lite relative al presente
[...] _3 grado di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
30.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1509.2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Alba Parte_1 C.F._1
Verderosa;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avv. Raffaella Di Mauro;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con _3 il patrocinio dell'Avv. Mario De Giorgio;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da , nei confronti Parte_1 del e dell' , con riferimento Controparte_1 _3 alla sentenza n. 2275/2021 (r.g. n. 4656/2020), pubblicata l'11.10.2021 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
pagina 1 di 4 In primo grado aveva impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
1002019000474000 notificata il 27.2.2020 emessa dall' per _3
il mancato pagamento di un verbale di Contravvenzione al Codice della Strada della somma complessiva di € 266,16 relativo all'anno 2016 chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per inesistenza del citato debito stante l'avvenuto pagamento del verbale n. 7199/M del 19.4.2016 elevato dal e notificato in data Controparte_4
11.7.2016.
In particolare, valutata la documentazione depositata da parte opponente nonchè il provvedimento di sgravio totale dell'importo della cartella di pagamento n.
1002019000474000 emesso dal Comune di con atto prot. 0015921 del Controparte_4
16.6.2020, il giudice a quo dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con l'atto di appello, ha impugnato la sentenza n. 2275/2021 Parte_1
chiedendo la riforma del capo della stessa relativo alla regolamentazione delle spese di lite, con conseguente condanna delle parti appellate, in solido o ciascuna per quanto di ragione, alla refusione in favore dell'appellante delle spese e compensi di lite del primo grado del giudizio. A sostegno della domanda, l'appellante censurava il capo della sentenza come sopra meglio specificato, ritenendo che la statuizione di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto comportare l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
più in particolare, parte appellante precisava che il provvedimento di sgravio del 16.06.2020, in ragione dell'intervenuto pagamento, era sopraggiunto solo dopo la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 26.05.2020, ossia solo successivamente alla illegittima notifica degli importi portati dalla cartella esattoriale n. 10020190004599474000 avverso cui la sig.ra era stata Pt_1 costretta a proporre opposizione. Tra l'altro, parte appellante sosteneva che l'iscrizione a ruolo della causa, nonostante il provvedimento di sgravio, era da considerarsi necessaria in quanto il con il provvedimento di sgravio in atti del 16.6.2020, Controparte_1
pur comunicando di avere proceduto a "emettere provvedimento di discarico", soggiungeva che "dopo le opportune verifiche tecniche/amministrative, procederemo alle opportune registrazioni", così facendo riferimento ad un iter endo-procedimentale non conclusosi e che non avrebbe messo al riparo, con ogni certezza, la sig.ra da eventuali Parte_1
riscossioni coattive laddove "tali verifiche" avessero avuto esito negativo. Tali circostanze pagina 2 di 4 avevano, pertanto, indotto l'appellante ad iscrivere a ruolo la causa nonostante il provvedimento totale di sgravio.
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si costituiva l , _3 che chiedeva il rigetto dell'appello e di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire.
Con comparsa depositata in data 3.7.2023 si costituiva il che Controparte_1 insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare, per sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio circa l'ammissibilità della domanda, va chiarito che, contrariamente da quanto sostenuto dall' _3
, l'appellante aveva spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
10020190004599474000 notificata in data 27.2.2020 e non avverso estratto di ruolo;
di conseguenza la domanda è da considerarsi pienamente ammissibile.
Relativamente alla richiesta riforma della sentenza limitatamente alla statuizione delle spese,
è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio). Ebbene, il
Giudice di prime cure, ha motivato la contestata compensazione delle spese di giudizio sulla base della “delicatezza della questione”, valutato, chiaramente il comportamento ostruzionistico di parte opponente alla definizione della questione in via stragiudiziale;
ed invero, il ricevuta la notifica dell'atto di citazione, Controparte_4
immediatamente, provvedeva ad emettere provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, ma nonostante ciò la sig.ra iscriveva a ruolo la Parte_1 causa al fine di “mettersi al riparo” da un eventuale esito negativo dell'accertamento successivo al provvedimento di sgravio.
Pertanto, parte appellata, si vedeva costretta a costituirsi in giudizio e depositava provvedimento di sgravio atto n. 0015921 del 16.6.2020, di cui la sig.ra era già a Pt_1
conoscenza, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
pagina 3 di 4 Pertanto, il comportamento collaborativo della parte opposta, finalizzato ad evitare lungaggini processuali ed un inutile dispendio di tempo, giustifica la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di primo grado.
Relativamente al giudizio di appello, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
Stante il rigetto dell'appello devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello nei limiti di cui in motivazione;
2) Condanna , al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4
e dell' delle spese di lite relative al presente
[...] _3 grado di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
30.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4