Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/2021 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Pancani del Foro di Prato, elettivamente domiciliati in Prato, presso e nello studio dell'avv. Teresa Magno, per procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
(cod. fisc. e p. i.v.a. anche quale Controparte_1 P.IVA_1 incorporante della (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 giusto atto di fusione per incorporazione del 21/12/2023, ai rogiti OT. , Persona_1 Notaio in Firenze, Repertorio n.20390, Fascicolo n. 10.951, in persona del legale rappresentante pro tempore signor CP3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Pravisani ed Anna Maria Gullo del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei citati difensori, per procura speciale allegata alle rispettive comparse di costituzione e risposta
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
ING. (cod. fisc. CP4 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Minelli, del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
E DI
(c.f. ) Controparte_5 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Jody Guetta del Foro di Livorno, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
E DI
CHIAMATA IN CAUSA
E DI
Arch. cod. fisc. ) Controparte_7 CodiceFiscale_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Feri del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Firenze, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
E DI
REVO INSURANCE (cod. fisc. ) quale nuova denominazione di CP8 P.IVA_4 (p. i.v.a. , incorporante di Controparte_9 P.IVA_5 CP10 giusto atto di fusione del 10 novembre 2022 a rogito notaio Dr. di Milano Persona_2 (n. 7713 di Repertorio, n. 4001 di Raccolta, in persona del procuratore speciale Avv.
, Parte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Ena e Marisa Olga Meroni del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Italia, n. 13, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
E DI
ING. (cod. fisc. ) CP11 C.F._6 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Barletta del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Prato, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.
CHIAMATO IN CAUSA
E DI
DOTT. (cod. fisc. ) Controparte_12 C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parducci del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
E DI
Pag. 2 di 31 (cod. fisc. in persona del Controparte_13 P.IVA_6 Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice Speciale CP13 OT.ssa Parte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il medesimo per procura speciale procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed altresì domiciliata presso il procuratore domiciliatario, Avv. Piergiorgio Masi del Foro di Pisa
CHIAMATA IN CAUSA
E DI
p. i.v.a. in persona del Procuratore OT. Controparte_14 P.IVA_7
, CP15 rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Perin del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Milano, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Appalto – Responsabilità ex art. 1669 c.c. – Inadempimento contrattuale PRIMA UDIENZA: 9/9/2022 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 27/1/2025
Conclusioni delle parti: Per gli attori: come da note scritte del 23/1/20251
Per la convenuta come da note scritte del 27/1/20252 Controparte_1
1“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. originariamente nei confronti di venditore-committente e costruttore, previa declaratoria dell'esistenza dei gravi difetti costruttivi risultanti dalla perizia, relazioni successive e dalle fotografie, relativamente agli immobili siti in Carmignano via F.lli Buricchi 31/D, di cui sono responsabili i convenuti, che si sono resi inadempienti alle obbligazioni gravanti sugli stessi, condannare (incorporante Controparte_1
a risarcire i danni subiti ed a rimborsare i costi sostenuti dagli attori (come Controparte_16 risultanti dalle rispettive fatture) per la risoluzione delle problematiche edilizie e l'eliminazione dei gravi difetti di costruzione, nessuno escluso, che si quantificano in complessivi € 132.389,91= in base alle fatture quietanzate delle spese sostenute (precisando che la somma è stata suddivisa quanto a € 92.962,39= per spese di e quanto a € 39.427,52= per spese di ed in ogni caso nella somma di € Parte_1 Parte_2 114.884,91= indicata dal CTU NG. precisando anche in questo caso che l'importo compete quanto Per_3 a € 80.419,43= al sig. e quanto a € 34.465,47= al sig. Si ribadisce di voler Parte_1 Parte_2 estendere la domanda risarcitoria ai terzi chiamati, NG. , Arch. Controparte_5 Controparte_7 CP6 ed NG. all'esito della CTU, pertanto, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare l'Arch.
[...] CP4 in solido con al pagamento delle somme dovute agli attori e di cui al Controparte_7 Controparte_1 capo che precede. Vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del procedimento di ATP e del presente giudizio di merito”.
2“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, disattesa e respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni: - nel merito: rigettare le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e del tutto sfornite di prova;
- nel merito ma in via di subordine: nella denegata ipotesi in cui fosse accertato il diritto al risarcimento dei danni degli attori e la sussistenza di eventuali danni, ridurre l'importo eventualmente dovuto tenuto conto della condotta degli attori nella causazione di detti danni descritta al par. I.6 della comparsa di costituzione e al par. II.2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1; - nella denegata ipotesi: in cui fosse
Pag. 3 di 31 Per il chiamato in causa NG. : come da note scritte del 24/1/20253 CP4
Per il chiamato in causa : come da note scritte del 13/1/20254 Controparte_5
Per la chiamata in causa come da note scritte del 22/1/20255 Controparte_6
Per il chiamato in causa Arc. come da note scritte del 27/1/20256 Controparte_7
accertato il diritto al risarcimento dei danni degli attori e la sussistenza di eventuali danni, dichiarare i terzi NG. C.F. nato a [...], l'[...], domiciliato in Calenzano, Via CP4 C.F._8 di Prato n. 45/A; NG. CF. , nato a [...], il [...], domiciliato in Controparte_5 C.F._4 Roncade, Via Garibaldi n. 37; C.F. e P. IVA con sede legale in SILEA (TV), via Parte_6 P.IVA_3 Molinella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Arch. C.F. Controparte_7
, nato a [...], il [...], domiciliato in Signa, via dei Colli n.46; C.F._9 [...]
C.F. e P. IVA con sede sociale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90, in persona Controparte_9 P.IVA_5 del legale rappresentante pro tempore tenuti a provvedere al pagamento degli importi come quantificati dagli attori o come risulteranno di giustizia e per l'effetto condannare NG. C.F. CP4 C.F._8 nato a [...], l'[...], domiciliato in Calenzano, Via di Prato n. 45/A; NG. CF. Controparte_5
, nato a [...], il [...], domiciliato in Roncade, Via Garibaldi n. 37; C.F._4 Parte_6
C.F. e P. IVA con sede legale in SILEA (TV), via Molinella n. 1, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
Arch. C.F. , nato a [...], il 3 febbraio Controparte_7 C.F._9 1955, domiciliato in Signa, via dei Colli n.46; C.F. e P. IVA con sede Controparte_9 P.IVA_5 sociale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90, in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere totalmente (incorporante della , di quanto la stessa Controparte_1 Controparte_16 fosse tenuta a pagare agli attori;
- in via istruttoria: in via principale si chiede che la CTU in atti venga dichiarata nulla e che conseguentemente venga nominato un nuovo CTU cui sia assegnato il medesimo incarico;
in via subordinata si chiede disporsi un supplemento di CTU in cui venga chiesto al CTU già nominato o ad altro professionista da nominarsi di esaminare tutte le osservazioni già presentate dai CTP e di svolgere le seguenti verifiche, previo contraddittorio con in consulenti di parte: 1) Verificare i lavori effettivamente eseguiti rispetto a quelli di cui al ricorso per ATP e il costo degli stessi;
2) Effettuare i saggi in corrispondenza dei punti di aggancio dei parapetti con le pareti verificando se detto aggancio è stato realizzato con 20 viti o con poche viti, come avviene per i parapetti non strutturali e, nel caso in cui le viti fossero in numero inferiore a 20, riconsiderare l'effetto di tale insufficienza sulla struttura del terrazzo;
3) Verificare se il progettista delle strutture ha fornito indicazioni, anzitutto alla direzione lavori strutturale, specificando la natura portante dei parapetti;
4) Accedere agli uffici del Genio civile per verificare se esiste una pratica relativa ai parapetti, quali documenti sono ivi depositati e se dagli stessi risulta che i parapetti hanno natura strutturale. Con vittoria di spese, diritto ed onorari”.
3 “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'NG. in quanto estraneo all'oggetto del contendere per i motivi dedotti in narrativa e per CP4 l'effetto estromettere lo stesso nel giudizio de quo. Nel merito in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in narrativa. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta parzialmente fondata, previo accertamento de l la corresponsabilità di parte attrice e delle altre parti convenute e chiamate in causa nel giudizio, applicare un concorso di colpa e ridurre l'importo eventualmente dovuto nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda attrice e/o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'NG. fosse condannato a pagare qualsiasi somma, CP4 si chiede di essere tenuti indenni e manlevati da uenza pregiudizievole, pagamento somme, risarcimento danni ed ogni altro onere e spesa a carico di Parte_7 in persona del legale rapp.te pro-tempore. Con vittoria di
4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso denegato di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti della respingere la domanda di manleva promossa da Controparte_2 quest'ultima contro l'NG. in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via ulteriormente subordinata, in CP5 caso denegato di accogli che parziale, sia della domanda attorea nei confronti della
[...] sia della domanda di manleva promossa dalla contro l'NG. Controparte_2 Controparte_2 e l'entità del risarcimento dovuto dal terzo c di giustizia CP5 all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.” 5 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato rigettare tutte le domande proposte nei confronti della CP6 Con vittoria di spese di lite”.
Pag. 4 di 31 Per la chiamata in causa VO CE S.p.a (GI : come da Controparte_9 note scritte del 20/1/20257
Per il chiamato in causa NG. : come da memoria ex art 183 6° comma n.1 CP11 cpc8
Per il chiamato in causa OT. : come da note scritte del 13/1/20259 Controparte_17
Per la chiamata in causa come da note scritte del Controparte_13 23/1/202510
6 “Piaccia all'Ill.mo tribunale adito respingere le domande attrici e/o, previo accertamento dell'assoluta estraneità dell'arch. rispetto agli eventuali danni riconosciuti, respingere la domanda svolta nei suoi CP7 confronti dalla perche infondata in fatto e diritto per tutto quanto dedotto Controparte_2 ed eccepito in ncia anche in ordine alle spese di lite. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici e di riconoscimento della fondatezza della chiamata in causa svolta dalla società limitare la responsabilità dell'Arch. in Controparte_16 CP7 considerazione di tutti i rilievi, eccezioni e deduzioni formulate in atti. In caso di estensione delle domande attrici all'odierno convenuto si eccepisce sin d'ora la prescrizione della relativa azione.”
7 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare prescritto ex art. 2952, secondo comma c.c., ogni diritto sor-gente dalla polizza assicurativa n. 1439523, in relazione CP18 al sinistro per cui è causa e per l'effetto rigettare le domande formulate nei confronti di VO CE Spa, in quanto del tutto infondate. Tenuto conto del mancato grave adempimento dell'obbligo di denuncia di sinistro ai sensi di polizza (artt. 20 e 21 delle Condizioni di Assicura-zione) e di legge (art. 1913 c.c.) e dell'obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.), dichiarare che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., ha Controparte_16 perso il diritto all'indennizzo della polizza assicurativa le CP18 domande formulate nei confronti di VO CE Spa, in quanto del tutto infondate. Rigettare le domande nei confronti di VO CE Spa per inoperatività della polizza n. 1439523 e per mancata CP18 copertura del Sinistro, per le ragioni tutte espresse nei precedenti atti e più specificamente (i) essendosi verificato un sinistro diverso dalle ipotesi de-scritte nell'oggetto dell'assicurazione di cui alla Sezione B di polizza - Responsabilità Civile verso terzi e (ii) non essendovi allo stato prova che i danni lamentati e non provati dagli attori ricadano nella tipologia prevista nell'oggetto dell'assicurazione di cui alla Sezione A di polizza - Danni all'immobile. IN VIA SUBORDINATA: Per il non creduto caso di motivato superamento delle domande in via principale, limitare l'eventuale obbligo di VO CE Spa, tenuto conto della eventuale riconducibilità dei danni attorei o di parte di essi all'oggetto dell'assicurazione di cui alla Sezione A della polizza n. 1439523, previa comunque applicazione dello scoperto del 10%, con minimo di euro CP18 12.000,00 e entro il limite del massimale previsto per la medesima garanzia di cui alla Sezione A, come previsto ai sensi della polizza azionata, tenuto altresì conto dell'eventuale esistenza di altre coperture assicurative stipulate da o nell'interesse di uno o più degli altri soggetti convenuti o chiamati in garanzia nel presente giudizio. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre spese generali 15% e accessori di legge.” 8“Voglia l'ill.mo Tribunale di Prato adito, ogni contraria istanza disattesa, - nel merito in via preliminare: per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione nei confronti dell'ing CP Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. - nel merito in via principale: accertare e dichiarare la CP eità dell'ing. in ordine ai fatti di causa mandandolo assolto da qualsivoglia pretesa risarcitoria proposta nei suoi confronti. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. - nel merito in ulteriore ipotesi CP subordinata: nella denegata ipotesi che l'ing. fosse in qualche misura ritenuto corresponsabile dei danni vantati dagli attori, determinare la responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel verificarsi dell'evento per cui è causa, graduando fra esse la rispettiva responsabilità e in ogni caso condannare la
[...] CP
quale impresa assicuratrice per la RC professionale el'ing. a tenere indenne nei limiti di CP14 a polizza assicurativa n. 40076612000269 in atti e della fr ia in essa prevista, il proprio assicurato da ogni e qualsivoglia pretesa fosse riconosciuta a favore degli attori per capitale, interessi e spese, condannandola al pagamento diretto nei confronti dei danneggiati nonché all' integrale ristoro delle spese CP legali sopportate dall'ing. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ivi compresa la liqudazione forf. 15% delle spese generali."
9 “Voglia l'On.le Tribunale adito respingere le domande proposte contro il OT. in quanto Controparte_12 infondate e non provate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di compensi”.
10 “Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza e domanda respinta, voglia:= rigettare le CP domande spiegate da nei confronti dell'NG. perché totalmente infondate, Controparte_2 per le ragioni esposte nel presente atto;
= nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da accertare la quota di responsabilità di ciascun convenuto e Controparte_2 chiamato in causa, ed emettere le conseguenti declaratorie ai fini del rapporto interno;
= rigettare la domanda CP di indennizzo spiegata dall'NG. in forza del Certificato di Assicurazione n. A4000022780-LB per le
Pag. 5 di 31 Per la chiamata in causa come da note scritte del 23/1/202511 Controparte_14
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, avanti Tribunale di Prato, le società
[...]
e per sentire accertare, previa declaratoria Controparte_16 Controparte_1 dell'esistenza dei gravi difetti agli immobili di loro proprietà, siti in Carmignano via
F.lli Buricchi 31/D, il loro inadempimento alle obbligazioni gravanti sulle stesse, e condannarle, in solido, al risarcimento dei danni subiti ed a al rimborso dei costi sostenuti la risoluzione delle problematiche edilizie e l'eliminazione dei gravi difetti di costruzione, quantificati in € 75.000,00, con riserva di agire relativamente alle parti comuni (ascensore e fosse biologiche) risultate anch'esse affette da gravi vizi di costruzione, nonché sentirle condannare a corrispondere somme che gli stessi dovranno sostenere per la sostituzione degli infissi viziati.
A sostegno delle domande, gli attori esponevano: di essere proprietari di immobili ad uso civile abitazione edificati in bioedilizia, posti in Carmignano loc. Poggio alla Malva
Via Fratelli Buricchi n. 31/D; detti beni erano stati loro ceduti dalla società
[...]
con atti Notaio di Prato del 1.4.2016; che gli Controparte_16 Per_4 immobili facevano parte di complesso immobiliare realizzato dalla società
in forza di permesso a costruire n. 14 del 4.9.2009 del Comune di Controparte_1
Carmignano e successive proroghe del 9.4.2013 n. 15 e del 9.6.2014 n. 43, con fine lavori depositata il 24 luglio 2015 prot. 10677 al Comune di Carmignano;
che, a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche dell'autunno 2019, si erano
ragioni esposte nei paragrafi I.1 e II della comparsa di costituzione;
= rigettare la domanda di indennizzo CP spiegata dall'NG. in forza del Certificato di Assicurazione n. A400021381-LB per le ragioni esposte nei paragrafi II e III d mparsa di costituzione;
in subordine, rigettarla parzialmente, in virtù della franchigia, come esposto nel paragrafo IV della comparsa di costituzione. Con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite, al ristoro delle spese ed onorari di difesa di
. Controparte_13
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: nel merito in via principale: Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'NG. in relazione ai fatti di cui CP11 al presente giudizio, l'insussistenza dei danni lamentati dagli attori causalità fra questi e la condotta dell'Assicurato, con rigetto delle domande avanzate nei confronti del medesimo, l'inoperatività della polizza e/o la decadenza dal diritto all'indennizzo e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di Nel merito in via subordinata: Nella non creduta ipotesi in Controparte_14 cui si accertasse e si pro rofessionale dell'NG. nonché si ritenesse CP11 operativa la polizza n. 40076612000269, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità dell'NG. dichiararlo tenuto a risarcire soltanto i danni dallo stesso direttamente cagionati, CP11 precisamente provati e accertati, nonché esclusi e/o ridotti ex art. 1227 c.c., e, in ogni caso, dichiarare
[...] tenuta a manlevare l'NG. per l'importo dovuto a sua esclusiva con Controparte_14 CP11 colposa, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, nel limite del massimale e con applicazione di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Per mero scrupolo difensivo, non essendo stato previsto un termine per eventuali osservazioni o repliche alle note d'udienza avversarie, si oppone sin d'ora a qualsiasi altrui istanza, conclusione, deduzione o produzione nuova o, comunque, tale da non consentire l'instaurazione di un corretto contraddittorio, chiedendo all'adito Tribunale di voler - se del caso - concedere un congruo termine per replicare."
Pag. 6 di 31 presentate problematiche gravi al fabbricato, ed in particolare, si erano verificate infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti e dei terrazzi, movimenti dei solai con fessurazioni e distacchi nonché l'ammaloramento del materiale ligneo con formazione di funghi e muffe;
che la situazione strutturale degli immobili risultava compromessa, tanto che a novembre 2019, era stata disposta la puntellatura dei terrazzi;
che era stato presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale era emersa la necessità di intervenire sugli immobili ed in particolare sui terrazzi al fine di garantire la piena fruibilità delle unità abitative;
che le società convenute, dopo un primo iniziale approccio e generico impegno, non avevano poi dato seguito ad alcuna iniziativa concreta.
Pertanto, le società convenute erano da considerare solidalmente responsabili verso i danneggiati: il venditore-committente che aveva Controparte_16 curato la progettazione e direzione lavori dell'intervento edilizio, assumendosi contrattualmente l'impegno di garantire l'assenza di gravi vizi di costruzione e l'appaltatore che non aveva curato l'esecuzione a regola d'arte dei Controparte_1 lavori. Invocava pertanto l'applicazione dell'articolo 1669 c.c..
Si costituivano ritualmente in giudizio sia la che la Controparte_2
Controparte_1
Quanto alla prima, contestava la domanda spiegata eccependo: - l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c., in quanto gli attori addebitavano ad essa convenuta una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 del codice civile per avere “curato la progettazione e direzione lavori dell'intervento edilizio, assumendosi contrattualmente l'impegno di garantire l'assenza di gravi vizi di costruzione”, ma le inefficienze lamentate causavano, a livello visivo, mere infiltrazioni non idonee a compromettere irrimediabilmente la stabilità della struttura, e dunque a configurare l'esistenza del presupposto della rovina o del pericolo di rovina;
- i vizi lamentati, anche ove esistenti, non rientravano nelle ipotesi di vizi del suolo o difetti di costruzione degli edifici di cui all'art. 1669 del codice civile, mentre i difetti denunciati consistevano in semplici “fessurazioni perimetrali” e “scostamento di una pedana relativa alle fosse biologiche”, minimali e comunque non tali da essere ritenuti rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c. ; - l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione spiegata anche per assenza dei requisiti soggettivi, posto che la responsabilità ai sensi dell'art. 1669
c.c. in capo al costruttore–venditore è configurabile unicamente nell'ipotesi in cui la società venditrice dell'immobile si sia assunta anche la responsabilità diretta nella costruzione del complesso immobiliare, cosa che invece nella specie non risultava essere avvenuta;
- di avere adempiuto con estrema diligenza alle proprie obbligazioni
Pag. 7 di 31 di proprietario dell'area e committente dei lavori di esecuzione, non essendosi limitata ad appaltare i lavori alla ed a nominare le figure necessarie per la CP1 sicurezza in cantiere, ma al fine di eseguire al meglio l'incarico di avere provveduto a nominare vari professionisti;
- che non era configurabile una responsabilità in capo ed essa, anche perché, con il loro operato, le parti attrici avevano stesse determinato o, concorso a determinare, le infiltrazioni;
- che la richiesta era comunque infondata anche sotto il profilo del quantum, poiché eccessiva;
- che era necessario disporre la chiamata in causa dell'NG. in quanto direttore lavori, dell'NG. in quanto CP4 CP5 ingegnere strutturista delle strutture in legno, della in quanto ditta Controparte_6 fornitrice del materiale ligneo e dell'Arch. progettista e direttore Controparte_7 lavori, nonché della propria compagnia assicuratrice , al di Controparte_9 essere tenuta indenne dalla stessa degli importi che dovesse essere condannata a pagare nel presente giudizio.
La società nel costituirsi in giudizio, contestava le domande Controparte_1 spiegate, assumendo: - che i signori e non erano mai stati i committenti Pt_1 Pt_2 dei lavori eseguiti dalla essa esponente;
- che non era configurabile la responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo alla per carenza dei requisiti oggettivi e CP1 soggettivi per esercitare l'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti della - CP1 che l'immobile oggetto di causa non si trovava in stato di “rovina” o “pericolo di rovina” dal momento che non erano state compromesse le caratteristiche strutturali dell'edificio e che i difetti lamentati non erano gravi;
- che l'immobile oggetto del presente giudizio era stato realizzato in bioedilizia, ovvero formato da singole tavole di legno dimensionate, unite e incollate per creare delle travi, che sono state poi meramente “assemblate” dalla esponente, seguendo le indicazioni fornite dalla società fornitrice dei materiali lignei (la società .; - che gli attori non potevano Parte_6 invocare alcuna responsabilità contrattuale nei confronti della dal CP1 momento che il contratto di appalto non era stato sottoscritto dagli stessi;
- che anche nell'ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 c.c., non vi sarebbe comunque responsabilità in capo alla atteso CP1 che le part attrici, con il loro operato, avevano esse stesse posto le condizioni per il verificarsi delle infiltrazioni;
-che anche il quantum del risarcimento richiesto era eccessivo, rilevando che il ricorso di accertamento tecnico preventivo era stato azionato con riferimento a un possibile danno di valore di € 5.100,00. Insisteva, quindi per il rigetto delle domande.
Disposta la chiamata in causa dei terzi a richiesta della Controparte_2
si costituiva in giudizio l'NG. il quale contestava la domanda
[...] CP4
Pag. 8 di 31 rilevando che alcuna responsabilità era imputabile al suo operato in quanto era il progettista delle opere strutturali in cemento armato (non oggetto di contestazione nel presente giudizio), mentre per le strutture in legno era il solo direttore dei lavori, e doveva quindi garantire la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto strutturale redatto dall'NG. e tale incarico era stato svolto diligentemente;
CP5 evidenziava, in ogni caso, che non sussistevano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. in quanto da un lato non era emerso pericolo di rovina e dall'altro i difetti, anche nel caso venissero accertati, non erano idonei a ridurre il godimento dell'immobile nella sua globalità e quindi non ricadevano nei gravi difetti ex art. 1669
c.c.; in subordine evidenziava la mancata diligenza e quindi il concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte dell'attore e contestava la domanda anche sotto il profilo della quantificazione. Chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo la con la quale aveva stipulato la CP13 Controparte_13 convenzione assicurativa, al fine di essere tenuto indenne e manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole, pagamento somme, risarcimento danni ed ogni altro onere e spesa.
Si costituiva altresì , il quale contestava la domanda principale, Controparte_5 assumendo: -la non sussistenza dei presupposti per un'azione ex art. 1669 c.c. e ciò perché, non era stato accertato né un effettivo pericolo di rovina dell'opera, né difetti di natura funzionale all'uso del bene;
- la sussistenza di un concorso di colpa da parte dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., il quale realizzando un locale abusivo al Pt_2 di sotto del balcone del altro non ha fatto se non determinare o almeno Pt_1 concorrere a determinare gran parte dei danni lamentati in citazione. Quanto alla domanda spiegata dalla convenuta nei suoi confronti ne rilevava la totale infondatezza assumendo: - che la Ctu resa nel procedimento per ATP non era a lui opponibile in quanto non era stato parte nel procedimento e poiché parte attrice lamenta oggi danni che non erano stati oggetto del procedimento di istruzione preventiva;
- che la CTU compiuta in ATP non ha aveva riscontrato vizi riconducibili ad errori professionali dell'NG. ; - che l'incarico all'NG. non fu conferito dalla società CP5 CP5 committente l'appalto, bensì dalla stessa produttrice e fornitrice delle strutture lignee con la conseguenza che tra chiamato e chiamante non è mai Parte_6 sussistito alcun rapporto di natura contrattuale e che, per l'effetto, l'azione di responsabilità professionale promossa da quest'ultima, presupponendo, per l'appunto, un titolo di carattere negoziale, non poteva essere accolta.
Pag. 9 di 31 Insisteva, quindi per il rigetto di tutte le domande spiegate, ed in subordine per contenere l'entità del risarcimento dovuto dal terzo chiamato nei limiti quanto risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
Si costituiva, altresì, la la quale contestava tutto quanto allegato in Controparte_6 fatto e dedotto in diritto, contestando, per l'effetto ed in toto, le domande della in quanto infondate, ed addirittura vessatorie e Controparte_2 temerarie. In particolare rilevava: -che le risultanze della espletata CTU nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, erano ad essa inopponibili;
-che la non aveva osservato il termine di decadenza breve Controparte_2 di cui all'art. 1670 c.c..; che dalla CTU espletata era emerso che problema dell'ammaloramento del materiale ligneo sarebbe stato causato da infiltrazioni.
Insisteva, quindi per l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva, inoltre, l'Arch. il quale eccepiva, preliminarmente Controparte_7
l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diretta rivendicazione da parte degli attori nei suoi confronti, essendo ampiamente scaduto il termine di cui all'art. 1669 c.c. e non operando nei suoi confronti l'interruzione della prescrizione conseguente all'esperimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo. Contestava altresì la pretesa della di essere rilevata indenne per tutti quei Controparte_2 danni rispetto ai quali le rivendicazioni attoree si sarebbero prescritte nei suoi confronti ed eccepiva altresì la non operatività della garanzia azionata per tutti i vizi e/o danni relativamente ai quali l'azione degli attori sarebbe prescritta nei confronti della convenuta chiamante in causa e quest'ultima non ha svolto la relativa eccezione.
Rilevava, nel merito, la sua estraneità alle rivendicazioni degli attori, posto che gli accordi intercorsi tra gli attori e la convenuta chiamante in causa, non erano a lui opponibili essendone rimasto totalmente estraneo;
evidenziava che non risultavano esserci rivendicazioni collegate a presunti errori compiuti nella fase di direzione dei lavori (in generale ed ancor più a quella parte di direzione lavori di sua competenza), né ad errori del progetto architettonico relativamente al quale non vi sono accenni e tantomeno contestazioni, né nell'atto di citazione, né nella consulenza tecnica redatta nell'ambito dell'ATP. Relativamente poi alle rivendicazioni dell'attore, le stesse nei suoi confronti erano prescritte e totalmente indimostrate. Insisteva, quindi, in via principale per il rigetto di ogni domanda, ed in subordine per limitare la sua responsabilità in considerazione di tutti i rilievi, eccezioni e deduzioni formulate in atti.
Si costituiva inoltre la società , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_9 domanda svolta nei propri confronti da parte di Controparte_2 essendo innanzitutto prescritto ex art. 2952, 2° comma c.c. ogni diritto sorgente dalla
Pag. 10 di 31 polizza n. 1439523 azionata oltre ogni termine utile, avendo perso ai sensi Pt_8 dell'art. 1915 c.c. il diritto a qualsivoglia indennizzo, in ragione della condotta gravemente inadempiente degli obblighi di denuncia di sinistro e di salvataggio previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c. e comunque, non essendo compreso nella copertura di Polizza di cui alle garanzie pattuite il tipo di sinistro verificatosi e i danni patiti e contestati dagli Attori al Committente-Venditore; in ogni caso rilevava: -che “difetti” e i relativi danni riscontrati negli immobili e nelle relative parti comuni risultavano non apparentemente riconducibili ai gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., emersi a distanza di oltre quattro anni dalla realizzazione degli immobili e tre anni dall'acquisto dei CP medesimi senza che fossero stati mai denunciati a , sorti prevalentemente in conseguenza di fenomeni infiltrativi o di assestamento, eventi atmosferici, difetti di impermeabilizzazione, ovvero di condotte riconducibili a responsabilità dei proprietari di altre parti del presente giudizio o di terzi, e su immobili oggetto di rilevanti interventi strutturali da parte degli Attori, nonché di interventi di ripristino non Part risolutivi eseguiti da parte altri soggetti, tra cui che mai, prima d'ora, ne ha CP interessato . Eccepiva e contestava altresì le domande attoree anche sotto il profilo del quantum, assumendo l'assenza di qualsivoglia necessario dettaglio con riferimento a ciascuna delle tipologie di difetti/danni e risulta smentita dal compunto metrico estimativo riportato nella CTU che quantificava tali danni in un importo ben più contenuto (euro 50.264,12). Insisteva, quindi, in via principale per il rigetto di tutte le domande, ed in ipotesi subordinata per limitare l'eventuale obbligo di , CP18 previa comunque applicazione dello scoperto del 10%, entro il limite del massimale previsto per la medesima garanzia.
A seguito della chiamata in causa da parte dell'NG. si costituiva altresì CP4
, la quale si riportava alle difese del proprio assicurato Controparte_13
NG. ovvero per la totale assenza di una qualsivoglia sua responsabilità per i fatti CP4 di causa. Rilevava in ogni caso che la garanzia poteva essere operativa solo relativamente alle denunce pervenute successivamente all'efficacia delle polizze emesse in regime di Claims Made (temporalmente operative) e che comunque le due polizze n. A400021381-LB e n. A4000022780-LB coprivano solo ed esclusivamente i danni cagionati a terzi derivanti da incarichi svolti dallo Studio Associato Contraente, e che quindi la Polizza temporalmente operante non sarebbe comunque operativa ove fosse dimostrato che l'incarico da cui derivano i presunti danni sia stato svolto da uno o da entrambi gli assicurati, non in qualità di componenti dello studio associato, ma quali liberi professionisti. Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza in virtù della espressa esclusione di copertura di cui all'Art. 10, lett. F) del contratto assicurativo, ai
Pag. 11 di 31 sensi del quale la garanzia non risultava operativa in relazione a Circostanze già note all' prima della data di decorrenza del periodo di Assicurazione non avendo Parte_9
l'NG. nel modulo di proposta allegato al primo dei due contratti azionati (quello CP4
n. A400021381-LB), denunciato la circostanza rilevante della emersione dei gravi vizi e difetti oggetto di causa sin dal 2019. L'Assicurato, infatti, sin dal 2019 era già pienamente consapevole della possibilità di una futura contestazione di responsabilità professionale ovvero richiesta risarcitoria nei suoi confronti, rimanendo del tutto irrilevante la propria personale convinzione di aver espletato correttamente la prestazione. La domanda di indennizzo sarebbe comunque parzialmente da rigettare, in virtù dell'applicazione della franchigia specificamente prevista nel contratto, pari ad
€ 2.500,00 per sinistro. Chiedeva dunque la chiamata in causa dei terzi NG. CP11
e del Geol. , per completare il necessario contraddittorio anche ai fini
[...] Persona_5 dell'accertamento delle potenziali quote di corresponsabilità negli eventi per cui è causa. Nel merito insisteva, quindi, in via principale per il rigetto della domanda attorea ed in subordine per l'accertamento della quota di responsabilità di ciascun convenuto;
in ogni caso per il rigetto della domanda di garanzia dell'NG. CP4
A seguito della chiamata in causa da parte della (a propria volta) terza chiamata si costituiva in giudizio l'NG. il quale Controparte_13 CP11 eccepiva in primo luogo l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione, essendo decorsi otto anni da quando aveva svolto la sua opera professionale in relazione alla costruzione per cui è causa;
la domanda spiegata dal era CP13 inammissibile e il tentativo di coinvolgere il comparente sulla base di una generica eventuale corresponsabilità e totalmente ingiustificabile;
eccepiva altresì
l'inopponibilità ed assoluta e assoluta assenza di valenza probatoria nei suoi confronti della CTU resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, per non avere partecipato a tale procedimento. Nel merito evidenziava che le eventuali infiltrazioni, erano sono state causate sicuramente da una mancata diligente manutenzione delle strutture in legno oltre che da una possibile posa errata dello strato di finitura impermeabilizzabile, ma non da problemi strutturali. Precisava di avere svolto con la dovuta diligenza il proprio compito. Chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice
[...]
, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per la RC Controparte_14 professionale, finalizzata a far sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda proposta dagli attori e eventuale attribuzione di corresponsabilità a carico dello stesso, la medesima Società tenga indenne l'ing. CP11 nei limiti del contratto assicurativo, da qualsivoglia pretesa risarcitoria e da qualsiasi
Pag. 12 di 31 somma a qualsiasi titolo egli debba corrispondere all'attore, ivi comprese le spese defensionali e tecniche a cui venisse condannato al pagamento, e condanna dell'assicurazione a farvi fronte in via diretta ex art.1917 C.C.
Si costituiva altresì in giudizio il OT. , il quale eccepiva, in primo Controparte_12 luogo, l'inopponibilità della CTU per non avere partecipato al procedimento per accertamento tecnico preventivo. Nel merito eccepiva la totale sua estraneità ai fatti in quanto la stessa consulenza escludeva la sussistenza di fenomeni geologici non riscontrati o sottovalutati in sede di indagine geologica preliminare alla costruzione.
Contestava, comunque, la domanda anche sotto il profilo della quantificazione rilevando che la richiesta somma di € 75.000,00, era formulata dagli attori senza alcuna giustificazione, e quindi risultava non provata e non può trovare in alcun caso accoglimento. Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda.
Infine, si costituiva in giudizio , su istanza dell'NG. Controparte_14 CP19
la quale rilevava essere onere del chiamante fornire la prova rigorosa, oltre che
[...] del contratto assicurativo, anche dell'operatività dello stesso e che l'evento dannoso rientri fra quelli compresi in garanzia, circostanze queste che la deducente, invece contestava. Deduceva che all'interno del contratto era presente la clausola “Claims
Made”, in forza della quale la polizza copre solo le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l' durante il periodo di assicurazione e notificate Parte_9 alla Compagnia durante la vigenza della polizza stessa, e che era operativa una franchigia di Euro 2.500,00. Nel merito, rilevava che il proprio assicurato, l'NG. era stato coinvolto nel presente giudizio (dalla compagnia assicuratrice CP11 chiamata dall'NG. a sua volta terzo chiamato) senza che fosse stata nemmeno CP4 specificata alcuna, anche meramente ipotetica- censura rispetto al suo operato, né dalla stessa chiamante in causa, né dal suo assicurato, né da altri. Evidenziava inoltre la non opponibilità gli esiti della relazione peritale resa in a.t.p., Associandosi alle difese svolte dal professionista assicurato -incluse le eccezioni di decadenza e prescrizione dal medesimo svolte. Contestava poi le domande sotto il profilo della quantificazione. Insisteva per l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'NG. in relazione ai fatti di cui al presente giudizio, dell'insussistenza dei CP11 danni lamentati dagli attori e/o del nesso di causalità fra questi e la condotta dell'Assicurato, con rigetto delle domande avanzate nei confronti del medesimo e, conseguentemente, per rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di in ipotessi subordinata, per l'accertamento dell'effettivo Controparte_14 grado di responsabilità dell'NG. per gli importi eccedenti la franchigia CP11 contrattuale di € 2.500,00.
Pag. 13 di 31 Depositate le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU tecnica.
Infine veniva rinviata all'udienza del 27/01/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve dare evidenza che, con atto del 21/12/2023 ai rogiti Notaio
di Firenze, Rep. n. 20390, Fasc. n. 10951, la società Persona_1 [...] si è fusa per incorporazione nella con Controparte_2 Controparte_1 conseguente prosecuzione da parte di questa ultima, già parte in causa, in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione.
Sempre preliminarmente, si deve altresì rilevare che, con atto del 10 novembre 2022 a rogito notaio dr. di Milano n. 7713 di Repertorio, n. 4001 di Raccolta, Persona_2
REVO S.p.A., si è fusa per incorporazione in Controparte_20
che successivamente ha cambiato la propria
[...] denominazione in “REVO CE S.p.A.” (in breve, “REVO S.p.A.”).
Passando al merito la domanda spiegata dagli attori è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Gli attori e hanno agito in giudizio come acquirenti di due Parte_1 Parte_2 unità immobiliari a destinazione residenziale site nel comune di Carmignano, in loc.
Poggio alla Malva e precisamente in via Fratelli Buricchi 31/D. Le dette unità immobiliari fanno parte di un più ampio complesso abitativo costruito in forza del permesso di costruire n.14 del 4 settembre 2009 rilasciato dal comune di Carmignano
e successive varianti ed integrazioni, con fine lavori depositata in data 14/7/2015.
Gli stssi hanno dedotto che a seguito di intense precipitazioni, avvenute nell'autunno del 2019, si erano verificate infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti e dei terrazzi, significativi movimenti dei solai con fessurazioni e distacchi nonché
l'ammaloramento del materiale ligneo con formazione di funghi e muffe;
hanno altresì asserito che la situazione strutturale degli immobili risultava compromessa, tanto che si era resa necessaria la puntellatura dei terrazzi, in attesa di interventi di ripristino.
In seguito alla segnalazione di difetti di costruzione delle abitazioni suddette, i ricorrenti hanno proposto una prima azione legale (RG 3557/2019) nella quale è stata redatta una perizia di ATP a cura dell'arch. . Persona_6
Pag. 14 di 31 In seguito, gli attori hanno incardinato il presente procedimento interessante una parte delle problematiche emerse in ATP e nella fattispecie le terrazze esterne alle abitazioni, le quali manifestavano significative inflessioni tali da poter giungere alla completa rovina e pertanto venivano demolite e ricostruite.
Nel corso del presente procedimento è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta ad “accertare e descrivere lo stato dei luoghi del fabbricato posto in Carmignano loc. Poggio alla Malva via Buricchi 31/D, con riferimento alle unità immobiliari di proprietà degli attori, verificare viste le risultanze peritali dell'ATP depositata nel procedimento RG 3557/ 2019, l'esistenza e l'origine dei difetti di costruzione e, valutata tutta la documentazione prodotta comprese relazioni, fatture, fotografie e video, descrivere le opere eseguite dagli attori, verificando l'idoneità a risolvere i difetti lamentati e l'ammontare delle spese già sostenute, accertando cause e ragioni degli interventi dannosi ripartendo le relative responsabilità tra le parti in causa”.
Il consulente nominato precisava in primo luogo che le parti della costruzione per le quali erano denunciati difetti costruttivi non esistevano più, in quanto erano state demolite e ricostruite. Per tale ragione era stato avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo che accertava in maniera inequivocabile la presenza di fenomeni deformativi nonché di chiara marcescenza delle strutture di tre terrazzi che hanno portato ad una completa inutilizzabilità degli stessi fino alla necessità di puntellamenti per evitare crolli. In riferimento alla relazione di consulenza dell'ATP, dava atto che vi era ampia documentazione fotografica e reportistica che documentava e confermava i difetti. Evidenziava che nessuna delle parti presenti al procedimento in oggetto aveva mai contestato la sussistenza dei difetti lamentati e quindi confermava che i difetti costruttivi lamentati dai ricorrenti erano stati reali e confermati.
In relazione alle cause e ragioni dei difetti, il CTU partiva da un dato di fatto incontrovertibile ovvero che la causa finale di rovina dei terrazzi in oggetto era da ravvisarsi nella marcescenza del legno. Infatti, la costruzione venne realizzata utilizzando una tecnologia costruttiva non usuale per la zona in esame, ovvero a pannelli di legno portanti realizzati da tavole incrociate (X-LAM), solai in legno e rivestimento completo dell'involucro con cappotto di materiale sintetico. Il CTU precisava che questa tecnologia, seppure non molto utilizzata in Toscana se non per l'edilizia scolastica, è comunque molto diffusa in altri regioni italiane più settentrionali ed ha una consolidata tradizione in altri paesi europei (Austria, Germania, paesi scandinavi).
Pag. 15 di 31 Secondo la valutazione del CTU, quando si costruisce una struttura in legno, la priorità
è quella di salvaguardare il materiale dalle intemperie in quanto il degrado che presenta questo materiale se mal gestito è rapidissimo, di ordini di grandezza inferiori a quanto potrebbe succedere con costruzioni in calcestruzzo, acciaio o muratura, e, per questa ragione, riteneva fondamentale che una costruzione di questa tipologia venga seguita da professionisti ed imprese con specifiche competenze. Pertanto, la presenza di marcescenza comporta un chiaro segno non solo che il materiale è venuto a contatto con acqua ma anche che le condizioni di umidità a cui si è trovata la struttura hanno permesso il proliferare di funghi che hanno, di fatto, ridotto in polvere la struttura.
Al fine di verificare l'eventuale presenza di problemi di natura strutturale di cui la marcescenza poteva essere una conseguenza ovvero se errori di tipo tecnologico nella protezione del materiale abbiano permesso infiltrazioni che hanno degradato il legno provocando conseguentemente perdite di capacità portante fino alla completa rovina, il CTU effettuava la specifica valutazione degli espetti strutturali e di quelli tecnologici.
Precisava a tal fine che, non avendo a disposizione le strutture originali, aveva cercato di ricostruire il funzionamento strutturale sulla base della documentazione ufficiale depositata al Genio Civile di Prato, i disegni costruttivi delle strutture presenti in atti nonché mediante una interlocuzione con i CTP delle varie parti in causa.
Sulla scorta delle analisi effettuate, avendo esaminato tutti i possibili meccanismi di rovina legati alle strutture ed avendone escluso la possibilità di accadimento, il CTU riteneva che non erano accertabili problemi sul progetto strutturale o sulla realizzazione delle strutture che abbiano provocato la rovina delle strutture in oggetto,
e nel contempo riteneva che in fase di finitura e realizzazione delle protezioni della struttura in legno fossero stati eseguiti una serie di errori che avevano determinato inevitabilmente l'avvio di un rapido processo di degradamento che aveva portato alla rovina dei terrazzi.
In particolare: non era stato previsto un doppio strato di protezione (la tenuta dei terrazzi era interamente affidata ad uno strato di guaina liquida sotto il pavimento), non erano stati curati i dettagli nei punti singolari (vi era un evidente errore realizzativo al risvolto della guaina liquida fra il massetto in calcestruzzo ed il pannello isolante in polistirene), non era prevista una strategia per smaltire l'acqua eventualmente infiltrata (la raccolta dell'acqua era affidata ad una canalina posta sopra il pannello di legno, pertanto se l'acqua superava la prima ed unica barriera, non riusciva a defluire, favorendo la creazione di un ambiente proliferativo per le muffe), la superficie del pannello era rivestita di materiale non traspirante (la superficie inferiore
Pag. 16 di 31 dei terrazzi era rivestita con un cappotto in materiale sintetico tipo polistirene che è notoriamente quasi impermeabile all'aria, annullando pertanto la possibilità di far traspirare il pannello).
In relazione a tali conclusioni, rispetto alle quali il consulente si esprimeva con sicurezza e senza manifestare alcuna incertezza, lo stesso procedeva ad individuare le relative responsabilità, procedendo in ordine fra le varie figure coinvolte. In particolare, escludeva la responsabilità: dell'NG. poiché questi aveva svolto CP4 il ruolo di progettista delle strutture delle opere in calcestruzzo armato e direttore dei lavori delle opere strutturali, e poiché le problematiche avevano motivazioni dovute alla gestione degli aspetti tecnologici e non al calcolo o alla realizzazione della struttura, lo stesso non poteva essere considerato responsabile;
di che Controparte_5 aveva svolto il ruolo di progettista delle strutture in legno, ma poiché le problematiche erano dovute a problemi strutturali, all'ing. non potevano essere Controparte_5 attribuite responsabilità; dell'NG. che aveva svolto il ruolo di collaudatore delle CP11 opere strutturali, ma poiché non erano stati rilevati problemi di errata progettazione o CP costruzione delle strutture non poteva ritenersi responsabile;
del GE che aveva svolto la perizia per il progetto ed il deposito delle strutture fondali del fabbricato, e quindi totalmente estraneo alla vicenda;
ed infine della in Controparte_6 quanto la stessa si era limitata alle sola fornitura dei materiali necessari alla realizzazione della struttura, e sebbene la stessa abbia dato anche assistenza tecnica alla supervisione del montaggio, non aveva avuto alcun ruolo nella trattazione della protezione della struttura e la realizzazione del cappotto, fatti responsabili degli accadimenti.
In definitiva, quindi, escluso un coinvolgimento diretto delle parti sopra precisate, affermava invece sussistere responsabilità delle due parti convenute
[...]
e rispettivamente committente delle opere e Controparte_16 Controparte_1 impresa di costruzioni, anche se successivamente all'incorporazione della CP2 nella le due figure vengono individuate come unico soggetto. La CP1 responsabilità dei difetti costruttivi è certamente imputabile alla parte per il ruolo svolto sia in qualità di impresa di costruzione, che per le garanzie ex art. 1669 del C.C. prestate dall' nei contratti di compravendita verso le parti Controparte_2 ricorrenti, aggravata anche dalla erronea valutazione di attribuire alla CP1
impresa di costruzioni non specializzata sia per il montaggio (con la sola
[...] supervisione tecnica di un referente , ma soprattutto per la parte di CP6 impermeabilizzazioni e finiture, estremamente critiche per il tipo di costruzione.
Pag. 17 di 31 Relativamente alla posizione dell'Arch. evidenziava che questi aveva come CP7 funzioni: il progetto architettonico esecutivo, l'esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi, la direzione lavori ed alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, a esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita Rilevava il CTU che non risultava da parte dell'architetto alcuna corrispondenza in atti sia durante la fase di cantiere che durante la fase successiva di contestazione dell'operato dell'impresa, di intimazione all'esecuzione di lavori di ripristino o di messa in sicurezza. Riteneva, pertanto che sussistesse un profilo di responsabilità dell'architetto in quanto incaricato del progetto esecutivo architettonico e per il ruolo di direttore dei lavori dell'opera.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano integrale condivisione da parte del
Giudice, in quanto frutto di un corretto lavoro di indagine e dell'applicazione dei principi della materia, rassegnate nel pieno contraddittorio delle parti. Il consulente, peraltro, prendeva anche posizione rispetto alle osservazioni critiche dei CTP, rispondendo puntualmente alle stesse, su ogni singolo aspetto tecnico.
Il Consulente, anche nel rispondere ai rilievi effettuati da parte dei CTP di parte confermava di essere giunto a risultati in parte diversi rispetto a quelli di cui CP7 alla perizia resa nell'ambito del procedimento per A.T.P., evidenziando alcune lacune nella fase accertativa, dandone contezza nella relazione (a titolo esemplificativo, poneva l'accento sul fatto che i saggi a suo tempo effettuati erano risultati del tutto inutili per comprendere il meccanismo di rovina dei terrazzi, poiché ci si era limitati ad asportare una porzione del rivestimento inferiore constatando che il processo di marcescenza del legno era già ad uno stato avanzato, mentre mancavano i saggi che sarebbero dovuti avvenire nei punti critici e nevralgici della struttura ovvero nei punti di fissaggi fra il solaio ed i parapetti ed fra questi e le pareti perimetrali, nonché lungo il bordo della parete per constatare lo stato dell'impermeabilizzazione; sottolineava che l'ausiliario nominato in affiancamento al CTU, aveva posto in essere un'analisi limitata alla verifica dei supporti in carpenteria metallica ai quali come si evince dal documento ha assegnato l'intero carico degli sbalzi ricavando valori degli abbassamenti che certamente non potevano essere compatibili con la prima fase di vita del fabbricato, nella quale dopo la costruzione della struttura si è proceduto alla rifinitura del fabbricato, al completamento, agibilità e vendita dello stesso e la sua relazione era risultata affetta da mancanze ed erronei valutazioni anche alla luce del materiale fotografico esistente).
Pag. 18 di 31 Pertanto, l'operato svolto dall'NG. CTU nell'attuale fase di merito, appare Per_3 maggiormente completo ed esaustivo, di quello svolto nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Ribadiva inoltre di avere posto a fondamento delle proprie valutazioni e conclusioni, i documenti allegati dalle parti in causa, e di averne tratto deduzioni totalmente indipendenti, evidenziando come fosse indiscutibile che lo schema statico ipotizzato dal progettista delle strutture in legno fosse quello di sostenere i terrazzi con i parapetti. Evidenziava altresì che, avendo il quesito posto dal Giudice lo scopo di accertare le cause di quanto accaduto, l'operato dell'ing. come progettista CP5 delle strutture in legno, avrebbe potuto determinare una sua responsabilità per la rovina delle opere qualora si fosse accertato che il dimensionamento delle strutture era errato oppure che una rappresentazione non chiara o mancante delle stesse abbia indotto ad un errore di montaggio della struttura. Per tali ragioni, il CTU non riteneva che la mancanza di verifiche nella documentazione progettuale fosse di per sé motivo di responsabilità relativamente al quesito posto.
Alla luce dell'istruttoria svolta nel processo e segnatamente della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, è possibile affermare la responsabilità della atteso che è risultato accertato in sede di relazione peritale che in Controparte_1 fase di finitura e realizzazione delle protezioni della struttura in legno siano stati eseguiti una serie di errori che hanno determinato inevitabilmente l'avvio di un rapido processo di degradamento che ha portato alla rovina dei terrazzi.
E' noto che la previsione dell'art. 1669 c.c. contempla un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e in merito va osservato che l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel ritenere gravi tutte "quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19868 del
15/09/2009) "menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne" (Cass. 1982/4369).
Nel caso di specie, il consulente nominato dal Giudice ha accertato che il processo di degradamento aveva portato alla vera e propria “rovina dei terrazzi”, con presenza di fenomeni deformativi nonché di chiara marcescenza delle strutture di tre di essi che hanno portato ad una completa inutilizzabilità degli stessi fino alla necessità di puntellamenti per evitare crolli, risultando quindi integrati i presupposti di cui alla previsione normativa, così come interpretati dalla giurisprudenza. Va quindi disattesa l'eccezione sollevata dalle parti convenute e Controparte_2
di carenza dei presupposti per l'azione ex art. 1669 del codice Controparte_1 civile e segnatamente la rovina o pericolo di rovina;
come anche va disattesa l'ulteriore
Pag. 19 di 31 eccezione di carenza dei presupposti soggettivi per l'ammissibilità dell'azione. In particolare è stato da questa dedotto che responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. in capo al costruttore–venditore è configurabile unicamente nell'ipotesi in cui la società venditrice dell'immobile si sia assunta anche la responsabilità diretta nella costruzione del complesso immobiliare, richiamando il principio giurisprudenziale in forza del quale è riconducibile alla responsabilità ex art. 1669 c.c. anche la figura del committente qualora lo stesso “abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini” (Cass. civ. Sez. I,
10/09/2002, n. 13158); pertanto, la responsabilità del venditore – costruttore non è applicabile nei confronti della in quanto non aveva in concreto impartito alcuna Pt_8 attività esecutiva, nemmeno direzionale. Tale assunto è tuttavia smentito dalla relazione tecnica del CTU atteso che in essa è chiaramente evidenziata la causa delle gravi problematiche ai terrazzi nella marcescenza del legno utilizzato, con rilievo di mal valutazione da parte dal committente dell'opera per la scelta di gestire la costruzione con una tecnologia non usuale, non con un unico interlocutore specializzato ma di acquistare il materiale dalla ed utilizzare invece la CP6 come impresa di costruzioni generale e non specializzata sia per il CP1 montaggio (con la sola supervisione tecnica di un referente , ma CP6 soprattutto per la parte di impermeabilizzazioni e finiture, estremamente critiche per il tipo di costruzione. Altresì il consulente evidenziava che la Controparte_2 aveva avuto un ruolo primario nella scelta delle tipologie costruttive e
[...] nella gestione dell'appalto, e che un intervento tempestivo avrebbe risparmiato i terrazzi dalla rovina a cui, invece, sono andati incontro.
Con ciò evidenziava, quindi una responsabilità diretta della società venditrice che ha optato per una tecnica costruttiva non usuale e che richiedeva delle cognizioni specifiche, che l'impresa incaricata invece non risultava avere.
Per le sopra esposte ragioni, va altresì respinta anche l'eccezione della riconducibilità dei difetti alla condotta degli attori ovvero del loro concorso nella determinazione dei difetti, in quanto le opere indicate, pur se realizzate in assenza del titolo edilizio, ovvero la l'installazione da parte del di una colonna di sostegno del terrazzo Pt_2 del e la chiusura con una parete in plastica trasparente rigida dello spazio Pt_1 sottostante il balcone del non sono state in alcun modo individuate dal CTU Pt_1 come causa della rovina dei terrazzi.
Si può dunque passare all'esame della liquidazione dei danni.
Pag. 20 di 31 Al fine di valutare congrui i costi sostenuti, il CTU ha quindi ripercorso le lavorazioni effettuate sulla base della documentazione in atti, ricostruendo una contabilità ex post mediante l'utilizzo di voci e prezzi tratti dal Prezziario Ufficiale della Regione Toscana riferito alla provincia di Prato edizione 2023/1. L'edizione è stata scelta in quanto congruente con il periodo di realizzazione delle opere.
Il CTU quantificava l'ammontare delle opere in Euro 105.046,59, a cui andavano ad aggiungersi i costi professionali, calcolati basandosi sull'importo dei lavori ricavato ed applicando i parametri contenuti nel DM 140 del 20 luglio 2012, per Euro 22.629,19 compresi gli oneri previdenziali. L'ammontare complessivo delle spese risulta quindi di
€ 127.885,78.
Tenuto conto che parte attrice aveva così ripartito la somma totale richiesta di Euro
132.389,91, quanto ad Euro 92.962,39 per ed Euro 39.427,52 per Pt_1 Pt_2 applicando la dovuta proporzione, in assenza di contestazione in merito da parte delle parti costituite, si ricava la somma di Euro 89.800,12 per ed Euro 38.085,66 per Pt_1
Pt_2
Passando, poi, all'esame delle eccezioni sollevate da è stata in Controparte_9 primo luogo eccepita la prescrizione del termine biennale 2952 c.c. e l'avvenuta estinzione del diritto alla garanzia di Polizza ai sensi del combinato disposto degli artt.
1913, 1914 e 1915 cc. In conseguenza dell'omesso rispetto delle previsioni contrattuali in tema degli artt. 20 e 21 delle Condizioni Generali di assicurazione in richiamo della previsione normativa di cui all'art. 1913 c.c. e di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c.
La Compagnia, in proposito, rilevava di avere appreso dei danni lamentati dagli attori, solo in data 7/3/2022 con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, da parte di che l'ha così resa edotta di essere stata convenuta Controparte_2 nell'odierno giudizio di merito, unitamente alla dagli Attori, che nel CP1 corso della medesima annualità (2019) avevano promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 3557/2019. La aveva conoscenza dei danni patiti già fin 2019, ma avrebbe atteso tre Controparte_2 anni prima di attivarsi con la compagnia assicuratrice, mentre ai sensi di legge e di Part Polizza, doveva immediatamente comunicarle i danni e la segnalazione fattane dagli Attori. Tanto non è avvenuto. L'atto di chiamata nel Giudizio, notificato in data 7 CP CP marzo 2022 ad , è il primo atto di “denuncia” del Sinistro fatta ad ed è il primo atto interruttivo della prescrizione rispetto al Sinistro dell'autunno 2019. Tale atto è dunque intervenuto 3 anni dopo l'accadimento dei fatti sinistrosi, allorquando ogni diritto sorgente dalla Polizza era ampiamente prescritto.
L'eccezione di prescrizione non è fondata e non merita accoglimento.
Pag. 21 di 31 L'articolo 2952 c.c., al comma 2, prevede che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cio si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il comma terzo precisa che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento o ha promosso contro di questo l'azione.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e segnatamente fra gli allegati al procedimento per accertamento tecnico preventivo R.g. 3557/2019, risulta che la prima denuncia formale da parte di sia pervenuta alla Parte_1 Controparte_2 in data 23/11/2019, a mezzo pec (circostanza peraltro non contestata).
[...]
Nella citata lettera, diffidava formalmente la Parte_1 [...] alla verifica della situazione dei terrazzi ed alla realizzazione di Controparte_2 appositi interventi di rispristino, riservando tuttavia di agire per l'adempimento e per il risarcimento del danno. Sul punto si richiama una recente Ordinanza della Corte di
Cassazione del 30/5/2024 n. 15229, nella quale si afferma: “La giurisprudenza di legittimità detta criteri restrittivi al fine di individuare i comportamenti idonei a far decorrere il breve termine di prescrizione: richiede esclusivamente comportamenti univoci, integranti la volontà di agire giudizialmente nei confronti del soggetto dal quale si assume di essere stati danneggiati al fine di determinare la decorrenza del termine. In questo senso è rilevante l'indicazione ritraibile da Cass. n.11581 del 2020, la quale afferma che, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo: pur con la rilevanza che ha assunto ora, ai fini conciliativi, l'accertamento tecnico preventivo, giacché esso non contiene la formulazione di una formale domanda di condanna nei confronti della parte cui è indirizzato, non è ritenuto idoneo a determinare il decorrere della prescrizione.”
Alla luce del citato principio di diritto, al quale questo giudice intende uniformarsi, dato atto che l'atto di citazione degli attori, contenente la domanda di risarcimento dei danni, è stato notificato alla in data 22/7/2021, mentre l'atto di Controparte_2 citazione per chiamata in causa del terzo, con il quale è stato esercitato il diritto di garanzia, è stato notificato dalla in data 11/3/2022, è da escludere il Controparte_2 decorso dei due anni ai fini della prescrizione. L'eccezione è quindi infondata.
La chiamata in causa compagnia assicuratrice ha, poi, dedotto il venir meno del diritto alla garanzia per violazione degli articoli 20 e 21 del contratto di assicurazione, in connessione con l'articolo 1913 c.c., il quale prescrive che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre
Pag. 22 di 31 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.
Gli articoli 20 e 21 del Contratto di “Polizza Decennale Postuma Indennitaria” concluso in data 14/5/2019 (n. 1439523) prevedono l'obbligo di denuncia nel termine di 3 giorni da verificarsi del sinistro ovvero da quando l'assicurato ne abbia preso conoscenza, mediante denuncia scritta, contente la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro. Nella specie l'aver taciuto sia il ricevimento nel 2019 delle contestazioni provenienti dagli attori, sia la notifica sempre nel 2019 del ricorso ex art. 696 c.p.c. e la conseguente partecipazione all'ATP, sia i ripetuti e non meglio descritti accessi e interventi richiesti dagli attori presso gli
Immobili che ben possono aver alterato la situazione complessiva compromettendola ulteriormente, rendeva evidente la consapevole e reiterata decisione di non denunciare.
La Corte di Cassazione (Ordinanza 11/7/2024 n. 19071) ha avuto modo di precisare che “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art.
1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indenità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”.
Nel caso di specie la convenuta compagnia assicuratrice, al di là delle statuizioni di principio contenute nella comparsa di costituzione e risposta, non ha fornito alcuna fattiva prova della colpa e/o del dolo. In particolare, va osservato che di per sé
l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo Parte_9 le specifiche modalità previste da una clausola della polizza, non può implicare, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare - come detto - se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo. Infatti, solo in caso di inadempimento doloso all'obbligo di avviso si verifica la perdita del diritto all'indennizzo, mentre in caso di colpa scatta il diritto alla riduzione dell'indennità in regione del pregiudizio sofferto;
in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto" ed inoltre "l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso
Pag. 23 di 31 dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24210 del 30 settembre 2019; Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 8701 del 17 marzo 2022).
Orbene, nella fattispecie de qua, non avendo l'assicuratore assolto l'onere probatorio a proprio carico in ordine all'intento fraudolento, alla volontarietà dell'avviso intempestivo a carico dell'assicurato ed al pregiudizio sofferto, l'eccezione deve essere respinta.
Va poi disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza.
La compagnia assicuratrice ha infatti dedotto che la garanzia non sarebbe operativa né con riferimento alla Sezione B (Responsabilità civile verso terzi), né con riferimento alla Sezione A (Danni all'immobile). Part CP ha stipulato con la Polizza, avente durata (decennale) dalle ore 24.00 del
18/05/2015 alle ore 24.00 del 18/05/2025, e ad oggetto il “complesso immobiliare loc.
Poggio alla Malva composto da n. 6 Unità Immobiliari di Nuova Co-struzione di cui n. 4 villette terratetto e n. 2 appartamenti.
Trattasi di polizza di assicurazione decennale postuma indennitaria, con la quale la compagnia stipulante si obbligava nei confronti del contraente (
[...]
e dell'assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto Controparte_16 dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente, la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio, da costruire in qualunque forma con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso), ad indennizzare l'assicurato, per la quota di proprietà i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, accaduti durante il periodo di efficacia del contratto, causati dai seguenti eventi: a) rovina totale o parziale, b) gravi difetti costruttivi, purchè detti eventi siano derivati, come previsto dall'art. 1669
c.c., da un accidentale vizio del suolo, o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata.
Come richiamato in precedenza in parte motiva, la fattispecie de quo ricade pienamente nella previsione di cui all'art. 1669 c.c., e quindi nella casistica della rovina di parti dell'edificio destinate a lunga durata (terrazzi), ragioni per le quali viene stipulata siffatta polizza, obbligatoria a far data del D.lgs. 122 del 2005 con riferimento proprio all'articolo 1669 e quindi agli eventuali difetti strutturali degli immobili e degli edifici destinati alla lunga durata. In conclusione, la polizza decennale postuma deve coprire i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, che il costruttore sia tenuto a risarcire, ai sensi dell'art.1669 del c.c., derivanti da
Pag. 24 di 31 rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e, comunque, che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Di recente, la Corte di Cassazione ha peraltro inquadrato la polizza decennale postuma nell'ambito della figura della assicurazione per conto di chi spetta (Cass n. 1909 del
16-27 gennaio 2025), laddove i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell'assicuratore.
Pertanto l'eccezione sollevata da VO CE appare priva di pregio.
Devesi, a questo punto, prendersi in considerazione la responsabilità del direttore dei lavori Arch. attesa la domanda spiegata dalla nei Controparte_7 Controparte_2 suoi confronti volta ad ottenerne la condanna a tenere totalmente indenne la
[...]
di quanto la stessa fosse tenuta a pagare agli attori, e tenuto Controparte_16 altresì conto che parte attrice, nella propria memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c., ha espressamente esteso la domanda anche nei confronti dei terzi chiamati.
Va infatti fatta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per il quale
“Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo
2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Vanno qui primariamente richiamate le osservazioni del CTU che ha evidenziato i profili di responsabilità, ribadendo, anche in fase di risposta alle osservazioni, la sussistenza di un profilo di responsabilità dell'architetto per il ruolo svolto nel progetto e nella direzione lavori dell'opera.
Va a questo punto rilevato che secondo la giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire,
Pag. 25 di 31 onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente: in particolare,
l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2,
14/03/2019, n.7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n.
10728; Cass. Sez.2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
Nella specie, non vi è dubbio, per quanto si è dianzi segnalato, che i danni ai terrazzi degli attori sono originati da una serie di errori di costruzione (ad iniziare proprio dalla scelta della tecnica costruttiva), che hanno messo in moto un rapido processo di degradamento, non corrispondente alle regole dell'arte e che l'Arch. non ha CP7 svolto le sue funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori con la necessaria diligenza. In particolare, il grado di diligenza richiesto nella prestazione dell'obbligazione professionale da parte del direttore dei lavori avrebbe comportato, nel caso di specie, non solo un puntuale (ancorché non necessariamente quotidiano) controllo sulla evoluzione dei lavori e sulla corretta tecnica di esecuzione, ma anche di immediata contestazione all'impresa esecutrice, posto che sono stati gli attori e segnatamente il a denunciare la presenza dei difetti di costruzione, diffidando Pt_1
l'impresa a porre in essere i necessari interventi (diffida del 23/11/2019), e successivamente ad avviare il procedimento per accertamento tecnico preventivo in data 20/12/2019 (R.g 3557/2019). Tali attività sono state omesse, e dunque i danni cagionati sono addebitabili sia alla impresa costruttrice ed esecutrice dei lavori in appalto, che allo stesso Direttore dei Lavori, sebbene sotto profili differenti (la prima per la non corretta esecuzione dell'intervento, il secondo per omessa doverosa vigilanza sullo svolgimento dei lavori).
Pag. 26 di 31 Va al riguardo richiamato il principio di cui all'art.2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
Sez. 2, Sent. n.14650/2012, Cass. Sez. 2, Ord. n.29218/201712), secondo cui, in assenza di prova contraria, va ravvisata la responsabilità concorrente e solidale di appaltatore, progettista e direttore dei lavori, tutte le volte in cui il vizio o difetto dipenda da un evento in relazione al quale sussiste un obbligo di controllo o di verifica carico di tutti i predetti soggetti i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente. Né d'altra parte rileva “ il diverso titolo al quale si ricollega la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella causazione dei danno, sussistendo comunque la responsabilità solidale di tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cfr. Cass. Sez. 2,
Sent. n. 972/2000, Cass. Sez. 2, Sent. n. 17874/2013).
Solo una prova in ordine all'estraneità effettiva del progettista e del direttore lavori potrebbe quindi escludere la responsabilità solidale di tali soggetti, comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera con attività di indirizzo e di controllo. Non si può quindi presumere che il progettista e il direttore lavori, per i compiti dagli stessi rivestiti, fossero estranei, dovendosi per contro presumere il contrario.
Nella specie, disattese le preliminari eccezioni sollevate dal chiamato in causa Arch.
trattandosi di domanda di manleva, non risulta dimostrata una sua effettiva CP7 estraneità ai fatti trattandosi del 'Direttore dei Lavori', il quale, come rilevato dal CTU, era tenuto ad un'attività di verifica e controllo, di fatto, non esattamente eseguita.
Pertanto la domanda degli attori va accolta con la condanna della Controparte_1 quale società incorporante la e dell'Arch. Controparte_2 [...]
-in solido fra loro- al pagamento in favore degli attori della somma di Euro CP7
127.885,78 di Euro 89.800,12 per ed Euro 38.085,66 per Pt_1 Pt_2
Sulla predetta somma saranno dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo.
A ciò consegue la condanna di VO CE S.p.a. (già a Controparte_9 tenere indenne e manlevare quale società incorporante la Controparte_1 CP2
Pag. 27 di 31 per le somme che essa viene qui condannata a pagare, entro Controparte_2 il limite del massimale previsto per la medesima garanzia di cui alla Sezione A.
Meritano il rigetto, inoltre, le domande proposte dalla nei confronti Controparte_1 dei chiamati in causa , in relazione ai quali CP4 Controparte_5 Controparte_6 non è emerso alcun profilo di responsabilità nella causazione dei danni per cui è causa, come quelle proposte da (chiamata in garanzia da Controparte_13 CP4
nei confronti di e , anch'essi risultati estranei
[...] CP11 Controparte_17 agli eventi dannosi.
Assorbite devono, infine, ritenersi le domande nei confronti di Controparte_13
e chiamate in garanzia, rispettivamente, da
[...] Controparte_14 CP4
e
[...] CP11
Conseguentemente le spese di lite le stesse vengono regolate come segue.
Quelle sostenute dagli attori seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui vanno poste a carico, in via solidale, alla (anche quale Controparte_1 società incorporante la e dell'NG. e Controparte_2 Controparte_7 sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018 e 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversa, dell'importanza e difficoltà delle questioni di diritto sottese e dell'attività espletata.
Per quanto concerne le spese dei chiamati in causa , e CP4 Controparte_5 deve farsi applicazione del seguente principio affermato dalla Corte di CP6 cassazione “La liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza. Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante
e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso
e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei
Pag. 28 di 31 confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 settembre
2021, n. 26082; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889).
Nel caso di specie, l'iniziativa processuale, posta in essere dalla convenuta
[...]
ora è risultata palesemente infondata, Controparte_2 Controparte_1 alla luce delle risultanze della CTU tecnica, con la conseguente necessità di porre a carico di questa le spese di lite dei tre soggetti.
In forza del medesimo principio vanno regolate le spese di lite dei terzi chiamati in causa NG. e del GE ad opera della CP11 Persona_5 Controparte_13
[...]
Le spese delle compagnie assicuratrici chiamate in causa vengono poste a carico dei soggetti chiamanti i rispettivi assicurati;
ciò in quanto è del tutto coerente e logico che a fronte di una domanda di risarcimento dei danni il professionista chiamato in giudizio si rivolga alla propria compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne a manlevato;
pertanto, in applicazione dei principi di cui sopra, le spese per la costituzione di e vanno Controparte_13 Controparte_14 rispettivamente poste a carico di (chiamante in causa Controparte_1 dell'assicurato ) e e di (chiamante in causa CP4 Controparte_13 dell'NG. . CP19
Le spese della CTU tecnica vengono definitivamente poste a carico esclusivo dei responsabili, in solido fra loro, in ragione del principio di soccombenza, così come le spese per l'ATP che ha preceduto il giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva:
-accertata la responsabilità concorrente e solidale della in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore (anche quale società incorporante la e dell'NG. nella causazione dei Controparte_2 Controparte_7 difetti costruttivi per cui è causa, ed accertato il diritto degli attori al risarcimento dei conseguenti danni, dichiara tenuta e condanna (anche quale Controparte_1 società incorporante la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l'NG. in solido fra loro, al pagamento Controparte_7 della somma di Euro 127.885,78, di cui Euro 89.800,12 in favore di ed Parte_1 Euro 38.085,66 in favore di , oltre ad interessi come in motivazione;
Parte_2
Pag. 29 di 31 -dichiara tenuta e condanna la (anche quale società incorporante Controparte_1 la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e l'NG. in solido fra loro, a rimborsare agli attori le spese del Controparte_7 presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi salvo fase istruttoria ridotta del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge, nonché le spese del procedimento di ATP (R.G. n. 3557/2019) che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 3.827,00 oltre oneri di legge;
-dichiara tenuta e condanna, altresì, la (anche quale società Controparte_1 incorporante la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l'NG. in solido fra loro, a rimborsare ai Controparte_7 terzi chiamati e le spese del presente CP4 Controparte_5 Controparte_6 giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi salvo fase istruttoria ridotta del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 11.268,00- per ciascuno- oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge;
-dichiara tenuta e condanna, infine, la (anche quale società Controparte_1 incorporante la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e l'NG. in solido fra loro, a rimborsare Controparte_7 alla terza chiamata (da le spese del CP4 Controparte_13 presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi salvo fase istruttoria ridotta del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge;
-accoglie la domanda di manleva formulata da ora Controparte_2
e per l'effetto dichiara tenuta e condanna VO CE S.p.a. Controparte_1 già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_9 tenere indenne e manlevare (anche quale società incorporante la Controparte_1
per le somme che essa viene qui condannata a Controparte_2 pagare, entro il limite del massimale previsto per la medesima garanzia di cui alla Sezione A;
-dichiara tenuta e condanna la a rimborsare ai terzi Controparte_13 chiamati e le spese del presente giudizio che CP11 Controparte_17 liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi salvo fase istruttoria ridotta del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 11.268,00- per ciascuno- oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge;
-dichiara tenuta e condanna, altresì, la a rimborsare Controparte_13 alla terza chiamata (da le spese del presente CP11 Controparte_14 giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi salvo fase istruttoria ridotta del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 11.268,00-per ciascuno- oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge;
-rigetta tutte le altre domande.
Pag. 30 di 31 Pone definitivamente a carico di (anche quale società incorporante Controparte_1 la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore e dell'NG. in solido tra loro, le spese della CTU svolta nel Controparte_7 presente giudizio, liquidate con decreto del 4/6/2025 in €4.222,49 così come quelle del procedimento di ATP R.G.n. 3557/2019 che liquida in complessivi €4.867,85.
Così deciso.
Prato, 5/6/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 12 Ivi, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'"opus" a regola d'arte