Articolo 1 della Legge 4 luglio 1980, n. 325
Versione
31 luglio 1980
Art. 1. Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , e' sostituito dal seguente:
"Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potra' essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri".
E' convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

Entrata in vigore il 31 luglio 1980