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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 5702/2024, promosso con ricorso depositato in data 2.12.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bottoli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Castelmenardo n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Calesso giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Olivi n. 2/E;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente -
1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
— accertata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/07/1986 a Sesto (BZ) tra (C.F. ), nata a [...] C.F._3
San Candido (BZ) il 9.06.57, e nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sesto (BZ), al n. 6, PARTE 2, C.F._4
SERIE A ANNO 1986 DEGLI ATTI DI MATRIMONIO, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
— pronunciare la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), del contributo al mantenimento della figlia e del 50% delle spese straordinarie a carico del ricorrente;
Per_1
— pronunciare la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), dell'assegnazione della casa familiare alla resistente;
— compensare le spese di lite.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.12.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 5.7.1986 a Sesto CP_1
(BZ). Dalla loro unione era nata la figlia in data 4.4.1992. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora aveva instaurato giudizio di separazione personale, che CP_1
si concludeva con pronuncia della sentenza n. 508/2011 depositata in data 22.3.2011.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti. Il signor pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Parte_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 3.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 7.2.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.3.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori chiedevano un breve termine per formalizzare l'accordo ed acquisire l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 2 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Sesto (BZ) in data 5.7.1986 e che l'atto è stato trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 1986 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto (BZ) è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri. In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.7.1986 a Sesto (BZ) tra
( ), nata a [...] il [...], ed CP_1 C.F._3 Parte_1
nato a [...] il [...] ( ), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio C.F._4
del Comune di Sesto (BZ), al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1986;
- dispone la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), del contributo al mantenimento della figlia e del 50% delle spese straordinarie a carico del ricorrente e della Per_1
resistente;
- dispone la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), dell'assegnazione della casa familiare alla resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto (BZ) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 5702/2024, promosso con ricorso depositato in data 2.12.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bottoli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Castelmenardo n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Calesso giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Olivi n. 2/E;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente -
1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
— accertata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/07/1986 a Sesto (BZ) tra (C.F. ), nata a [...] C.F._3
San Candido (BZ) il 9.06.57, e nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sesto (BZ), al n. 6, PARTE 2, C.F._4
SERIE A ANNO 1986 DEGLI ATTI DI MATRIMONIO, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
— pronunciare la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), del contributo al mantenimento della figlia e del 50% delle spese straordinarie a carico del ricorrente;
Per_1
— pronunciare la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), dell'assegnazione della casa familiare alla resistente;
— compensare le spese di lite.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.12.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora in data 5.7.1986 a Sesto CP_1
(BZ). Dalla loro unione era nata la figlia in data 4.4.1992. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora aveva instaurato giudizio di separazione personale, che CP_1
si concludeva con pronuncia della sentenza n. 508/2011 depositata in data 22.3.2011.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti. Il signor pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Parte_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 3.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 7.2.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.3.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori chiedevano un breve termine per formalizzare l'accordo ed acquisire l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 2 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Sesto (BZ) in data 5.7.1986 e che l'atto è stato trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 1986 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto (BZ) è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri. In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.7.1986 a Sesto (BZ) tra
( ), nata a [...] il [...], ed CP_1 C.F._3 Parte_1
nato a [...] il [...] ( ), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio C.F._4
del Comune di Sesto (BZ), al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1986;
- dispone la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), del contributo al mantenimento della figlia e del 50% delle spese straordinarie a carico del ricorrente e della Per_1
resistente;
- dispone la revoca, a far data dalla mensilità di dicembre 2024 (data della domanda), dell'assegnazione della casa familiare alla resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto (BZ) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero