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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1664/2022 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], NTrada Gebbie, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211, presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. – PEC C.F._2
– fax 095444026) che lo Email_1
rappresenta e difende per procura in calce al presente atto
- ricorrente -
C O N T R O
in persona NTroparte_1
del pro tempore (C.F. , rappresentato, difeso e CP_2 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, con sede in Caltanissetta in Via Libertà, 174 , la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_2
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 28.11.2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N.
107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, con conseguente condanna del alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati benefici, con vittoria di CP_1 spese e onorari nei confronti del procuratore antistatario.
In punto di fatto ha rappresentato:
- di essere stata in servizio, con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'11.11.2019 al 30/6/2020 per n. 24 ore settimanali presso la scuola primaria “San Cataldo I”
e con decorrenza dal 22/09/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto comprensivo “Santa Caterina” (CL) (doc. 1) al momento della proposizione della domanda e di essere attualmente in servizio come docente a tempo indeterminato di scuola primaria in virtù dell'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021, titolare presso CLEE828016 - "G. LOMBARDO RADICE" - CALTANISSETTA (cfr. Stato matricolare – ALL. 1 parte convenuta).
- che la prestazione del servizio negli anni scolastici indicati, in qualità di docente precario, è avvenuta in virtù dei contratti a tempo determinato, di piena durata annuale (in quanto pari ad almeno 180 gg. nell'arco dell'a.s. e/o continuativo fino al termine delle attività didattiche dell'a.s., cfr. all. 1);
- che la ricorrente ha regolarmente e puntualmente prestato il servizio in favore dell'Amministrazione resistente;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
NT
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta elettronica”, “carta docenti”, o
“carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. NT
Il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna del al pagamento dell'importo di euro
500,00 per ogni anno scolastico nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. NT Il si è costituito e ha spiegato difese volte al rigetto del ricorso.
2 Preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa economica ai sensi dell'art. 2948, co.1 n. 4 c.c.
Nel merito, tra le varie difese, ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle
"condizioni di impiego" per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha eccepito che la carta docenti è una erogazione non retributiva che il può CP_1 riconoscere di anno in anno in ragione delle risorse assegnate dalla legge di bilancio e che tale erogazione, salva la possibilità di cumulo con l'erogazione dell'anno successivo, va utilizzata nell'anno scolastico di assegnazione, con conseguente impossibilità di essere richiesta a posteriori, per anni scolastici ormai conclusi e ha natura vincolata.
Ha affermato che l'importo recato dalla Carta elettronica è la rappresentazione pro capite dell'investimento aggiuntivo che la P.A. datrice di lavoro ha fatto, in campo formativo, tenendo conto che la stabilità della funzione educativa connessa al rapporto di lavoro di ruolo rende, con ragionevolmente alta probabilità, l'investimento stesso produttivo nel medio/lungo periodo, il che ne giustificherebbe l'assegnazione ai soli docenti a tempo indeterminato.
Ha argomentato che la destinazione del docente ad istituti di volta in volta diversi – per ciascuna annualità - estrinsecherebbe la contrarietà alla ratio sottesa all'erogazione della carta elettronica, finalizzata al mantenimento della continuità didattica.
Ha infine rilevato che il ricorrente non avrebbe documento, pur essendone onerato, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus. La mancata effettuazione delle spese precluderebbe pertanto l'erogazione di qualunque importo per tutti gli anni scolastici conclusi;
parimenti, il fatto che la controparte non dimostri di aver chiesto l'erogazione dell'importo per ciascun anno scolastico di riferimento e di essere insorta contro il diniego dell'amministrazione almeno in sede stragiudiziale, fa ritenere fondatamente esauriti i rapporti giuridici per cui è causa.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'odierna udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, va rilevato preliminarmente che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Deve infatti ritenersi corretta l'applicazione del regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.
In proposito la corte di Cassazione ha così argomentato: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra
3 ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per
l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
"criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
Viceversa la prescrizione di una eventuale domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
Orbene quanto alla decorrenza del termine di prescrizione il dies a quo decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze, dal momento del conferimento degli incarichi.
Nel caso di specie poiché il primo incarico di cui alla domanda risulta conferito in data
11.11.2019, e poichè il primo atto interruttivo è del settembre 2022 il diritto non può dirsi prescritto.
4 2.1. Tanto premesso ed entrando nel merito del ricorso, deve rammentarsi che, in forza del d.l. 11.11.2022, n. 173, art. 6, il ha assunto frattanto la NTroparte_1 denominazione di (nel seguito, per brevità, anche solo NTroparte_1 NT
“ ”).
Venendo alle domande di cui al ricorso, occorre premettere che la prestazione in questione è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, NTroparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il
31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da NTroparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
5 In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la “carta docenti” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il NTroparte_4
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...] lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
-(art. 3) “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”; con la specificazione che tra essi rientrano anche “i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
-(art. 6) “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
6 Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v. sentenza CGUE, di cui infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma
1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2.2. Quanto al merito, la L. n. 107 del 2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo "sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova" (art.2 D.P.C.M. n. 32313 del 2015) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari" (D.P.C.M. 28 novembre 2016).
Premesso che -come rileva il ricorrente- gli artt. 63 e 64 CCNL 29/11/2007 nel disciplinare la formazione non distinguono, in effetti, tra docenti di ruolo e docenti a termine, il
Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che il sistema delineato dalla L. n. 107 del
2015 e dpcm di attuazione collide -anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al
7 fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente…dunque non è corretto ritenere…che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema "a doppio binario" non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto".
Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. della L. n. 107 del 2015 sugli artt. 63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove "non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente.."..
Diversamente da quanto assume il , poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del CP_1
18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il D.L. n. 22 del 2020 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza (che riguarda, ovviamente, tutti i docenti in servizio al tempo dell'epidemia, di ruolo o no che fossero) , ha ricordato che i docenti potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all'espletamento del loro lavoro mediante "le risorse di cui alla Carta" ex art. 1 comma 121 L. n. 107 del 2015.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che "la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro CP_1
500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…".
Condivisibili appieno le argomentazioni del giudice amministrativo, e vincolante l'interpretazione del diritto europeo data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie il CP_1 non ha allegato alcun dato di fatto (diverso, ovviamente, dall'irrilevante natura non di ruolo dell'impiego) in base al quale il lavoro di docenza svolto dalla ricorrente presenterebbe caratteristiche atte a giustificare la differenza di trattamento rispetto ai docenti a tempo
8 indeterminato, laddove la stipula di un contratto per il lavoro di docenza anche per il corrente anno scolastico documentato dal ricorrente indica che la stessa svolge continuativamente, e all'attualità, l'attività di insegnante e che è, pertanto, titolare non solo del diritto, ma anche dell'obbligo formativo al cui adempimento la Carta è finalizzata.
2.2.1. I temi della portata della predetta clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal NT personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla
CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere Per_2 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con
l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le
9 disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
E' appena il caso di ribadire, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016, hanno diritto alla carta (anche) “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni”; norma, quest'ultima, che prevede la possibilità di utilizzo del personale (docente) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute e collocato a domanda fuori ruolo, “in supplenze temporanee di breve durata”, salva la sussistenza di motivi ostativi all'adibizione all'insegnamento. Cosicché la condizione d'impiego de qua è stata estesa normativamente a personale (a tempo indeterminato) che può essere impiegato in supplenze di breve durata, invero non distinguibili da quelle rese dai docenti a termine.
2.2.2 Quanto all'asserita ragione giustificativa della diversità di trattamento, insita nella scelta della pubblica amministrazione di investire nella formazione dei docenti che possono garantire l'erogazione del servizio di insegnamento per un periodo medio/lungo, l'eccezione pare, in diritto, superata dal richiamo ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a. per come esplicitati nella summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, e smentita, nei fatti, dalla circostanza che il ricorrente è da ben quattro anni che svolge attività di docenza;
la durata e consistenza del periodo di servizio prestato è tale da non ingenerare alcun dubbio circa l'esistenza delle esigenze di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento della carta elettronica.
In proposito deve obiettarsi che la “continuità” o meno dell'attività didattica prestata, non pare poter costituire un valido discrimine, atteso che - come si è potuto già osservare - la
10 carta e le sottese esigenze formative, sono state riconosciute anche in capo ai docenti “in periodo di formazione e prova”, ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…”, ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…” (v. d.P.C.M.
23.9.2015, art. 2, e d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
2.3 Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava,
a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (così Tribunale Treviso Sez. lavoro,
Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
2.3. Ancora, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, NT sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c.
D'altra parte, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente
“supplente”), non è “obiettivamente giustificato”, deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi del diritto unionale sopra richiamato (oltre che delle previsioni costituzionali di cui alla decisione del Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale “discriminazione”, secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
2.4. Infine, deve rammentarsi che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 – alla quale si rinvia - sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., , ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi
11 dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente, tutte le docenze hanno avuto durata fino al 30.6, ossia fino al termine delle attività didattiche, (cfr. all.1) o fino al 31.8 e risulta parimenti acclarato come il ricorrente sia, alla data di proposizione del ricorso, ancora in servizio presso il . CP_1
3. Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 107/2015, del valore di euro
500,00 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, indicati in ricorso e documentalmente provati e non estinti per prescrizione (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 per un totale di 2 anni scolastici - v. all. ric.).
Né può assumere alcun rilievo la mancanza di (“pezze giustificative” delle) spese sostenute, in tali anni, a fini formativi.
Infatti, si tratta pur sempre di una “condizione d'impiego” che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato “equiparabili”.
Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa “acquistabili”.
Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel
“ribaltamento” del predetto ordine logico e cronologico. NT
D'altra parte, non può ammettersi che il si giovi del proprio inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato
“investimento” formativo da parte del docente. Infatti, detto “investimento” sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il non ha erogato. CP_1
3.1. Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale da parte ricorrente relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata;
accerta il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per le annualità 2019/2020, 2020/2021, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione del ricorrente, l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente.
12 Condanna il al pagamento delle processuali sostenute dal ricorrente che CP_1 liquida in euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1664/2022 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], NTrada Gebbie, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211, presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. – PEC C.F._2
– fax 095444026) che lo Email_1
rappresenta e difende per procura in calce al presente atto
- ricorrente -
C O N T R O
in persona NTroparte_1
del pro tempore (C.F. , rappresentato, difeso e CP_2 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, con sede in Caltanissetta in Via Libertà, 174 , la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_2
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 16.4.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 28.11.2022 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N.
107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, con conseguente condanna del alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati benefici, con vittoria di CP_1 spese e onorari nei confronti del procuratore antistatario.
In punto di fatto ha rappresentato:
- di essere stata in servizio, con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'11.11.2019 al 30/6/2020 per n. 24 ore settimanali presso la scuola primaria “San Cataldo I”
e con decorrenza dal 22/09/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto comprensivo “Santa Caterina” (CL) (doc. 1) al momento della proposizione della domanda e di essere attualmente in servizio come docente a tempo indeterminato di scuola primaria in virtù dell'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021, titolare presso CLEE828016 - "G. LOMBARDO RADICE" - CALTANISSETTA (cfr. Stato matricolare – ALL. 1 parte convenuta).
- che la prestazione del servizio negli anni scolastici indicati, in qualità di docente precario, è avvenuta in virtù dei contratti a tempo determinato, di piena durata annuale (in quanto pari ad almeno 180 gg. nell'arco dell'a.s. e/o continuativo fino al termine delle attività didattiche dell'a.s., cfr. all. 1);
- che la ricorrente ha regolarmente e puntualmente prestato il servizio in favore dell'Amministrazione resistente;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
NT
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta elettronica”, “carta docenti”, o
“carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. NT
Il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna del al pagamento dell'importo di euro
500,00 per ogni anno scolastico nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. NT Il si è costituito e ha spiegato difese volte al rigetto del ricorso.
2 Preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa economica ai sensi dell'art. 2948, co.1 n. 4 c.c.
Nel merito, tra le varie difese, ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle
"condizioni di impiego" per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha eccepito che la carta docenti è una erogazione non retributiva che il può CP_1 riconoscere di anno in anno in ragione delle risorse assegnate dalla legge di bilancio e che tale erogazione, salva la possibilità di cumulo con l'erogazione dell'anno successivo, va utilizzata nell'anno scolastico di assegnazione, con conseguente impossibilità di essere richiesta a posteriori, per anni scolastici ormai conclusi e ha natura vincolata.
Ha affermato che l'importo recato dalla Carta elettronica è la rappresentazione pro capite dell'investimento aggiuntivo che la P.A. datrice di lavoro ha fatto, in campo formativo, tenendo conto che la stabilità della funzione educativa connessa al rapporto di lavoro di ruolo rende, con ragionevolmente alta probabilità, l'investimento stesso produttivo nel medio/lungo periodo, il che ne giustificherebbe l'assegnazione ai soli docenti a tempo indeterminato.
Ha argomentato che la destinazione del docente ad istituti di volta in volta diversi – per ciascuna annualità - estrinsecherebbe la contrarietà alla ratio sottesa all'erogazione della carta elettronica, finalizzata al mantenimento della continuità didattica.
Ha infine rilevato che il ricorrente non avrebbe documento, pur essendone onerato, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus. La mancata effettuazione delle spese precluderebbe pertanto l'erogazione di qualunque importo per tutti gli anni scolastici conclusi;
parimenti, il fatto che la controparte non dimostri di aver chiesto l'erogazione dell'importo per ciascun anno scolastico di riferimento e di essere insorta contro il diniego dell'amministrazione almeno in sede stragiudiziale, fa ritenere fondatamente esauriti i rapporti giuridici per cui è causa.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'odierna udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, va rilevato preliminarmente che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Deve infatti ritenersi corretta l'applicazione del regime di prescrizione quinquennale di cui all'art. di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.
In proposito la corte di Cassazione ha così argomentato: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra
3 ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per
l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
"criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
Viceversa la prescrizione di una eventuale domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
Orbene quanto alla decorrenza del termine di prescrizione il dies a quo decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze, dal momento del conferimento degli incarichi.
Nel caso di specie poiché il primo incarico di cui alla domanda risulta conferito in data
11.11.2019, e poichè il primo atto interruttivo è del settembre 2022 il diritto non può dirsi prescritto.
4 2.1. Tanto premesso ed entrando nel merito del ricorso, deve rammentarsi che, in forza del d.l. 11.11.2022, n. 173, art. 6, il ha assunto frattanto la NTroparte_1 denominazione di (nel seguito, per brevità, anche solo NTroparte_1 NT
“ ”).
Venendo alle domande di cui al ricorso, occorre premettere che la prestazione in questione è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, NTroparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il
31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da NTroparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
5 In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la “carta docenti” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il NTroparte_4
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...] lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
-(art. 3) “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”; con la specificazione che tra essi rientrano anche “i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
-(art. 6) “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
6 Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v. sentenza CGUE, di cui infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma
1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2.2. Quanto al merito, la L. n. 107 del 2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo "sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova" (art.2 D.P.C.M. n. 32313 del 2015) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari" (D.P.C.M. 28 novembre 2016).
Premesso che -come rileva il ricorrente- gli artt. 63 e 64 CCNL 29/11/2007 nel disciplinare la formazione non distinguono, in effetti, tra docenti di ruolo e docenti a termine, il
Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che il sistema delineato dalla L. n. 107 del
2015 e dpcm di attuazione collide -anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al
7 fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente…dunque non è corretto ritenere…che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema "a doppio binario" non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto".
Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. della L. n. 107 del 2015 sugli artt. 63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove "non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente.."..
Diversamente da quanto assume il , poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del CP_1
18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il D.L. n. 22 del 2020 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza (che riguarda, ovviamente, tutti i docenti in servizio al tempo dell'epidemia, di ruolo o no che fossero) , ha ricordato che i docenti potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all'espletamento del loro lavoro mediante "le risorse di cui alla Carta" ex art. 1 comma 121 L. n. 107 del 2015.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che "la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro CP_1
500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…".
Condivisibili appieno le argomentazioni del giudice amministrativo, e vincolante l'interpretazione del diritto europeo data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie il CP_1 non ha allegato alcun dato di fatto (diverso, ovviamente, dall'irrilevante natura non di ruolo dell'impiego) in base al quale il lavoro di docenza svolto dalla ricorrente presenterebbe caratteristiche atte a giustificare la differenza di trattamento rispetto ai docenti a tempo
8 indeterminato, laddove la stipula di un contratto per il lavoro di docenza anche per il corrente anno scolastico documentato dal ricorrente indica che la stessa svolge continuativamente, e all'attualità, l'attività di insegnante e che è, pertanto, titolare non solo del diritto, ma anche dell'obbligo formativo al cui adempimento la Carta è finalizzata.
2.2.1. I temi della portata della predetta clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal NT personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla
CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere Per_2 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con
l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le
9 disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
E' appena il caso di ribadire, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016, hanno diritto alla carta (anche) “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni”; norma, quest'ultima, che prevede la possibilità di utilizzo del personale (docente) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute e collocato a domanda fuori ruolo, “in supplenze temporanee di breve durata”, salva la sussistenza di motivi ostativi all'adibizione all'insegnamento. Cosicché la condizione d'impiego de qua è stata estesa normativamente a personale (a tempo indeterminato) che può essere impiegato in supplenze di breve durata, invero non distinguibili da quelle rese dai docenti a termine.
2.2.2 Quanto all'asserita ragione giustificativa della diversità di trattamento, insita nella scelta della pubblica amministrazione di investire nella formazione dei docenti che possono garantire l'erogazione del servizio di insegnamento per un periodo medio/lungo, l'eccezione pare, in diritto, superata dal richiamo ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a. per come esplicitati nella summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, e smentita, nei fatti, dalla circostanza che il ricorrente è da ben quattro anni che svolge attività di docenza;
la durata e consistenza del periodo di servizio prestato è tale da non ingenerare alcun dubbio circa l'esistenza delle esigenze di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento della carta elettronica.
In proposito deve obiettarsi che la “continuità” o meno dell'attività didattica prestata, non pare poter costituire un valido discrimine, atteso che - come si è potuto già osservare - la
10 carta e le sottese esigenze formative, sono state riconosciute anche in capo ai docenti “in periodo di formazione e prova”, ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…”, ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…” (v. d.P.C.M.
23.9.2015, art. 2, e d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
2.3 Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava,
a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (così Tribunale Treviso Sez. lavoro,
Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
2.3. Ancora, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, NT sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c.
D'altra parte, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente
“supplente”), non è “obiettivamente giustificato”, deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi del diritto unionale sopra richiamato (oltre che delle previsioni costituzionali di cui alla decisione del Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale “discriminazione”, secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
2.4. Infine, deve rammentarsi che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 – alla quale si rinvia - sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., , ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi
11 dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente, tutte le docenze hanno avuto durata fino al 30.6, ossia fino al termine delle attività didattiche, (cfr. all.1) o fino al 31.8 e risulta parimenti acclarato come il ricorrente sia, alla data di proposizione del ricorso, ancora in servizio presso il . CP_1
3. Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 107/2015, del valore di euro
500,00 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, indicati in ricorso e documentalmente provati e non estinti per prescrizione (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 per un totale di 2 anni scolastici - v. all. ric.).
Né può assumere alcun rilievo la mancanza di (“pezze giustificative” delle) spese sostenute, in tali anni, a fini formativi.
Infatti, si tratta pur sempre di una “condizione d'impiego” che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato “equiparabili”.
Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa “acquistabili”.
Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel
“ribaltamento” del predetto ordine logico e cronologico. NT
D'altra parte, non può ammettersi che il si giovi del proprio inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato
“investimento” formativo da parte del docente. Infatti, detto “investimento” sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il non ha erogato. CP_1
3.1. Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale da parte ricorrente relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata;
accerta il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per le annualità 2019/2020, 2020/2021, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione del ricorrente, l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente.
12 Condanna il al pagamento delle processuali sostenute dal ricorrente che CP_1 liquida in euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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