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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12626 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Piacente
e
NA AU CONVENUTA
rappresentata e difesa dall'avv. Severino Grassi
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la ex convivente more uxorio DR Parte_1
ZA esponendo in sintesi quanto segue:
- in data 17.12.2018 è stata dichiarata estinta una precedente procedura di pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di OL (RGE 82/2018) attivata dalla convenuta a seguito dell'inadempimento dell'attore all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia minorenne, stante l'avvenuta estinzione del debito maturato sino ad allora mediante il pagamento dell'intera somma dovuta comprensiva delle spese inerenti alla procedura (euro
17.574,25);
- la convenuta – in data 28.12.2018 – ha comunque iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà dell'attore per l'importo di euro 50.000,00 a garanzia del credito per il mantenimento della figlia sino al suo raggiungimento della maggiore età (al reg. gen. n. 62249 e reg. part. n. 10817);
- tale ipoteca è illegittima ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 in quanto iscritta a garanzia di un credito inferiore ad euro 8.000,00 (considerata la misura del mantenimento mensile stabilita in euro 300,00 con decreto del Tribunale di
Roma del 14.7.2014 e confermata con sentenza del 13.12.2017);
- l'ipoteca è comunque illegittima essendo stata iscritta a garanzia di un credito futuro ed eventuale, ed è in ogni caso sproporzionata;
- l'iscrizione ipotecaria gli ha inoltre provocato un danno da perdita di chance
consistito nel non aver potuto alienare l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli.
Ha pertanto concluso – in via principale – per la condanna della convenuta alla cancellazione della predetta ipoteca giudiziale e – in via subordinata – per la sua condanna alla riduzione dell'ipoteca, con la condanna in ogni caso della medesima convenuta al risarcimento del danno che ne è derivato. La convenuta – nel costituirsi – ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ex art. 21 c.p.c. in quanto l'immobile gravato è
situato nel comune di OL – con la conseguente competenza del relativo Tribunale
– ed ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle domande, chiedendone l'integrale rigetto.
Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 – con esito negativo – sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e –
senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è fondata.
E' dirimente – in proposito – richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla natura reale dell'azione volta alla cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca con la conseguente competenza territoriale del Tribunale del luogo ove si trova l'immobile ipotecato (“L'azione esercitata dal
proprietario dell'immobile illegittimamente gravato da ipoteca, perché non
appartenente al debitore, ha natura reale, e non obbligatoria, configurandosi come
"actio negatoria" tendente alla dichiarazione di libertà del bene, senza che venga in
discussione l'esistenza del credito, in base al quale si è proceduto all'iscrizione
dell'ipoteca, o l'obbligo di prestare la garanzia. La relativa controversia appartiene,
pertanto, alla competenza del giudice del luogo ove è posto l'immobile, a norma
dell'art. 21 cod. proc. civ..”: Cass. 6958/1994; cfr. sul punto anche la più recente Cass. 18681/2022: “L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una
domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione
ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella
competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai
sensi dell'art. 21 c.p.c.”).
L'immobile gravato dall'iscrizione ipotecaria – nella fattispecie – è sito nel Comune
di OL (nota di iscrizione ipotecaria: cfr. all. 1 comparsa di costituzione e risposta)
con la conseguente competenza territoriale esclusiva del relativo Tribunale.
Ne discende l'incompetenza territoriale di questo Tribunale – ai sensi dell'art. 31
c.p.c. – anche in merito alla domanda risarcitoria (in ragione della sua accessorietà
rispetto alla domanda di cancellazione/riduzione della formalità).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il Tribunale di OL quale giudice competente;
fissa il termine di giorni novanta per la riassunzione della causa avanti a tale giudice;
condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
16.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Piacente
e
NA AU CONVENUTA
rappresentata e difesa dall'avv. Severino Grassi
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la ex convivente more uxorio DR Parte_1
ZA esponendo in sintesi quanto segue:
- in data 17.12.2018 è stata dichiarata estinta una precedente procedura di pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di OL (RGE 82/2018) attivata dalla convenuta a seguito dell'inadempimento dell'attore all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia minorenne, stante l'avvenuta estinzione del debito maturato sino ad allora mediante il pagamento dell'intera somma dovuta comprensiva delle spese inerenti alla procedura (euro
17.574,25);
- la convenuta – in data 28.12.2018 – ha comunque iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà dell'attore per l'importo di euro 50.000,00 a garanzia del credito per il mantenimento della figlia sino al suo raggiungimento della maggiore età (al reg. gen. n. 62249 e reg. part. n. 10817);
- tale ipoteca è illegittima ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 in quanto iscritta a garanzia di un credito inferiore ad euro 8.000,00 (considerata la misura del mantenimento mensile stabilita in euro 300,00 con decreto del Tribunale di
Roma del 14.7.2014 e confermata con sentenza del 13.12.2017);
- l'ipoteca è comunque illegittima essendo stata iscritta a garanzia di un credito futuro ed eventuale, ed è in ogni caso sproporzionata;
- l'iscrizione ipotecaria gli ha inoltre provocato un danno da perdita di chance
consistito nel non aver potuto alienare l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli.
Ha pertanto concluso – in via principale – per la condanna della convenuta alla cancellazione della predetta ipoteca giudiziale e – in via subordinata – per la sua condanna alla riduzione dell'ipoteca, con la condanna in ogni caso della medesima convenuta al risarcimento del danno che ne è derivato. La convenuta – nel costituirsi – ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ex art. 21 c.p.c. in quanto l'immobile gravato è
situato nel comune di OL – con la conseguente competenza del relativo Tribunale
– ed ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle domande, chiedendone l'integrale rigetto.
Esperita la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 – con esito negativo – sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e –
senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è fondata.
E' dirimente – in proposito – richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla natura reale dell'azione volta alla cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca con la conseguente competenza territoriale del Tribunale del luogo ove si trova l'immobile ipotecato (“L'azione esercitata dal
proprietario dell'immobile illegittimamente gravato da ipoteca, perché non
appartenente al debitore, ha natura reale, e non obbligatoria, configurandosi come
"actio negatoria" tendente alla dichiarazione di libertà del bene, senza che venga in
discussione l'esistenza del credito, in base al quale si è proceduto all'iscrizione
dell'ipoteca, o l'obbligo di prestare la garanzia. La relativa controversia appartiene,
pertanto, alla competenza del giudice del luogo ove è posto l'immobile, a norma
dell'art. 21 cod. proc. civ..”: Cass. 6958/1994; cfr. sul punto anche la più recente Cass. 18681/2022: “L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una
domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione
ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella
competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai
sensi dell'art. 21 c.p.c.”).
L'immobile gravato dall'iscrizione ipotecaria – nella fattispecie – è sito nel Comune
di OL (nota di iscrizione ipotecaria: cfr. all. 1 comparsa di costituzione e risposta)
con la conseguente competenza territoriale esclusiva del relativo Tribunale.
Ne discende l'incompetenza territoriale di questo Tribunale – ai sensi dell'art. 31
c.p.c. – anche in merito alla domanda risarcitoria (in ragione della sua accessorietà
rispetto alla domanda di cancellazione/riduzione della formalità).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il Tribunale di OL quale giudice competente;
fissa il termine di giorni novanta per la riassunzione della causa avanti a tale giudice;
condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
16.9.2025. IL GIUDICE