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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4091 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Lisa SCUDELLARO e Patrizia Parte_1
CATTANEO
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziata CIAMPI CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
si CP_1
impegna a rispettare l'ordine di protezione emesso nel presente giudizio fino alla naturale scadenza dello stesso;
Per_
-i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
Per_ dell'affido condiviso, con collocamento di presso il padre e di presso la Per_1
madre;
-la casa familiare, sita in Montecchio Maggiore via Madonnetta n. 62, viene assegnata a , con termine a fino al 24.3.2025 per rilasciarla, Parte_1 CP_1
portando con sé il cane di famiglia;
-il padre provvederà in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario del figlio con il medesimo convivente e percepirà l'indennità di frequenza relativa al figlio Per_1
erogata dall'INPS;
Per_
-la madre provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia con la medesima convivente;
Per_
-le spese straordinarie relative alla figlia , come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
-l'assegno unico sarà percepito al 50% come per legge;
-il mutuo relativo alla casa familiare sarà sostenuto al 50%;
-i Servizi Sociali competenti per territorio prenderanno in carico il nucleo familiare al fine di:
a)monitorare la condizione dei due minori;
b)offrire alle parti un sostegno alla genitorialità;
2 Per_ c)tentare di riallacciare i rapporti della madre con e del padre con;
Per_1
-spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 1.10.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Romania il 26.8.2006; che l'atto di matrimonio era CP_1
stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecchio Maggiore;
che
Per_ dall'unione erano nati i figli ed , entrambi ancora minorenni;
che il Persona_1
matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa delle condotte violente e maltrattanti del marito;
chiedeva che previa adozione, inaudita altera parte, di un ordine di protezione a carico di fosse dichiarata la separazione personale CP_1
dei coniugi alle condizioni indicate.
Con decreto in data 3.10.2025 il Giudice Relatore ordinava a di CP_1
cessare immediatamente ogni condotta violenta e/o minatoria lesiva dell'integrità fisica e psichica di e di non avvicinarsi alla moglie ed ai luoghi Parte_1
abitualmente frequentati dalla stessa.
All'esito dell'udienza del 22.10.2024, fissata per la conferma, revoca o modifica dell'ordine di protezione, il Giudice sentite entrambe le parti confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte e fissava per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. l'udienza del 24.1.2025.
Con comparsa in data 20.12.2024 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 24.1.2024 i coniugi, personalmente comparsi avanti il Giudice Relatore,
3 davano atto che aveva rispettato l'ordine di protezione e non si era CP_1
più avvicinato alla moglie e che era in atto un percorso di riavvicinamento del figlio
Per_
alla madre e, sia pure con maggiori difficoltà, della figlia al padre. Per_1
A tale udienza le parti, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo sulle condizioni della loro separazione e precisavano conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Per_ condiviso della prole, con collocamento di presso il padre e di Persona_1
presso la madre, nel rispetto della volontà manifestata dai due minori.
Ricorrono le condizioni per assegnare la casa familiare, sita in Montecchio Maggiore
Per_ via Madonnetta n. 62, a , affinché possa rientrarvi con la figlia , Parte_1
mentre rilascerà entro il 24.3.2025 l'immobile, trasferendosi altrove CP_1
con il figlio . Persona_1
Neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento (ordinario e straordinario) dei due figli minori, che tengono conto degli oneri gravanti su ciascun coniuge e delle esigenze dei figli.
4 Come richiesto, va disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali competenti per territorio, affinché monitorino la condizione dei due figli minori delle parti, offrano alle stesse un sostegno alla genitorialità e tentino di riallacciare i
Per_ rapporti tra la madre ed il figlio e tra il padre e la figlia . Per_1
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Romania il 26.8.2006, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecchio Maggiore al n. 183, parte II, serie C, anno 2023,
alle seguenti condizioni:
-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
si CP_1
impegna a rispettare l'ordine di protezione emesso nel presente giudizio fino alla naturale scadenza dello stesso;
Per_
-i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
Per_ dell'affido condiviso, con collocamento di presso il padre e di presso la Per_1
madre;
-la casa familiare, sita in Montecchio Maggiore via Madonnetta n. 62, viene assegnata a , con termine a fino al 24.3.2025 per rilasciarla, Parte_1 CP_1
portando con sé il cane di famiglia;
-il padre provvederà in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario del figlio con il medesimo convivente e percepirà l'indennità di frequenza relativa al figlio Per_1
erogata dall'INPS;
5 Per_
-la madre provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia con la medesima convivente;
Per_
-le spese straordinarie relative alla figlia , come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
-l'assegno unico sarà percepito al 50% come per legge;
-il mutuo relativo alla casa familiare sarà sostenuto al 50%;
b)dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di:
-monitorare la condizione dei due minori;
-offrire alle parti un sostegno alla genitorialità;
Per_
-tentare di riallacciare i rapporti della madre con e del padre con;
Per_1
c)compensa le spese.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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