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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Riano, Via Dante Alighieri, n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Maccari, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio nel Controparte_1
Comune di Riano, dal quale non sono nati figli.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente assegno di mantenimento in proprio favore per l'importo mensile di Euro 500,00. 2
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 19.11.2024, è stata ascoltata la ricorrente, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Assegno di mantenimento del coniuge
La domanda volta alla previsione di assegno di mantenimento della moglie a carico del resistente deve essere rigettata, per concorrenti ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che nulla è emerso nel corso del giudizio in relazione alle capacità economiche e reddituali del resistente, non potendosi conseguentemente affermare l'esistenza di una disparità economica tale da giustificare la previsione di assegno di mantenimento del coniuge.
A tal riguardo, va anche valorizzato quanto dichiarato in sede di udienza dalla stessa ricorrente, in relazione al depauperamento patrimoniale del resistente, posto nella necessità di alienare i propri beni.
In secondo luogo, deve essere tenuto conto della capacità lavorativa della ricorrente, in relazione al pregresso svolgimento per plurimi anni dell'attività di commessa, svolta per dodici anni consecutivi fino all'anno 2016.
A ciò va aggiunta la successiva assenza di ogni iniziativa della ricorrente nel mondo del lavoro, senza l'emersione di circostanze tali da giustificare la prolungata inerzia della medesima.
In terzo luogo, nulla è stato dedotto dalla ricorrente in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Conseguentemente, non risulta possibile condurre un giudizio di insufficienza delle risorse economiche e non attitudine della capacità lavorativa della moglie a garantire alla stessa il raggiungimento di tenore di vita equivalente.
3. Spese di giudizio 3
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Riano, in data
[...]
12.09.1987;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Riano (Atto n. 22, Parte II, Serie A, Anno 1987);
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento della moglie;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Riano, Via Dante Alighieri, n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Maccari, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio nel Controparte_1
Comune di Riano, dal quale non sono nati figli.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente assegno di mantenimento in proprio favore per l'importo mensile di Euro 500,00. 2
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 19.11.2024, è stata ascoltata la ricorrente, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Assegno di mantenimento del coniuge
La domanda volta alla previsione di assegno di mantenimento della moglie a carico del resistente deve essere rigettata, per concorrenti ragioni.
In primo luogo, va evidenziato che nulla è emerso nel corso del giudizio in relazione alle capacità economiche e reddituali del resistente, non potendosi conseguentemente affermare l'esistenza di una disparità economica tale da giustificare la previsione di assegno di mantenimento del coniuge.
A tal riguardo, va anche valorizzato quanto dichiarato in sede di udienza dalla stessa ricorrente, in relazione al depauperamento patrimoniale del resistente, posto nella necessità di alienare i propri beni.
In secondo luogo, deve essere tenuto conto della capacità lavorativa della ricorrente, in relazione al pregresso svolgimento per plurimi anni dell'attività di commessa, svolta per dodici anni consecutivi fino all'anno 2016.
A ciò va aggiunta la successiva assenza di ogni iniziativa della ricorrente nel mondo del lavoro, senza l'emersione di circostanze tali da giustificare la prolungata inerzia della medesima.
In terzo luogo, nulla è stato dedotto dalla ricorrente in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Conseguentemente, non risulta possibile condurre un giudizio di insufficienza delle risorse economiche e non attitudine della capacità lavorativa della moglie a garantire alla stessa il raggiungimento di tenore di vita equivalente.
3. Spese di giudizio 3
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Riano, in data
[...]
12.09.1987;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Riano (Atto n. 22, Parte II, Serie A, Anno 1987);
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento della moglie;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai