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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1211/20 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fusco, con domicilio Parte_1
eletto presso lo studio dello stesso, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko De Luca, con domicilio eletto presso Controparte_1
lo studio dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione notificato, la società conveniva in giudizio, davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo Controparte_1
accertamento, anche mediante CTU che sin d'ora si invoca, della gravità dei vizi e dei difetti che inficiano l'autovettura
Renault JA targata FM459XD oggetto di causa, che la rendono totalmente inidonea all'uso cui essa é destinata, e
che comunque ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, e tali da far ricorrere nella specie anche una ipotesi di vendita aliud pro alio, dichiarare risoluta, ex art 1492 c.c., e occorrendo anche ex art. 1453 c.c., la vendita dell'autovettura Renault JA targata FM459XD effettuata dal sig. alla , con Controparte_1 Parte_1 condanna del sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società attrice, da quantificarsi Controparte_1 in Euro 11.900,00, pari alla somma che la ha dovuto restituire alla in Parte_1 Parte_2 conseguenza della retocessione del veicolo, o in subordine, alla restituzione del prezzo convenuto di Euro 11.700,00, oltre alle spese di ri-trasferimento, pari ad Euro 200,00 circa, e delle spese che saranno necessarie per l'ulteriore ri- trasferimento della proprietà in capo al sig. oltre all'ammontare dei danni che dalla società Controparte_1 Parte_2 saranno pretesi dall'attrice, che allo stato si quantificano in Euro 5.000,00, salvo migliore specificazione in corso di
causa, ed oltre al risarcimento dei danni patiti dalla per lesione dell'immaginee della buona Controparte_2 reputazione commerciale, da quantificarsi in un importo pari ad Euro 5.000,00, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, con ordine al responsabile del Pubblico Registro Automobilistico, annotando e trascrivendo il riacquisto della proprietà della detta
autovettura Renault JA targata FM459XD per effetto dell'accoglimento della formulata domanda di risoluzione in capo al sig. nato a [...] il [...], C.F. ; in subordine, per l'assurda e Controparte_1 C.F._1 denegata ipotesi in cui si reputi che i vizi ed i difetti che inficiano l'autovettura in questione non siano di tale gravità da giustificare la risoluzione della vendita, e con espressa riserva di gravame, ridurre il prezzo della vendita dell'autovettura
di cui trattasi nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche mediante CTU che sin d'ora si invoca, condannando il sig. al pagamento della differenza tra il prezzo convenuto ed il valore dell'autovettura Controparte_1 che risulterà dalla stima del CTU, condannando a restituire alla la parte di Controparte_1 Parte_1 prezzo oggetto di riduzione, ed a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalla , da quantificarsi in Parte_1 misura pari alla maggior somma che l'attrice avrebbe guadagnato dalla vendita dell'autovettura in questione alla
[...]
ove tale vendita non fosse stata risoluta, oltre alle spese di ri-trasferimento, pari ad Euro 200,00 circa, che Parte_2
l'attrice ha dovuto sopportare, ed oltre all'ammontare dei danni che dalla che dalla società saranno pretesi Parte_2 dall'attrice, che allo stato si quantificano in Euro 5.000,00, salvo migliore specificazione in corso di causa, ed oltre al
risarcimento dei danni patiti dalla per lesione dell'immagine e della buona reputazione Controparte_2 commerciale, da quantificarsi in via equitativa in un importo pari ad Euro 5.000,00, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso al pagamento delle spese e competenze di lite, ed anche della CTU che sarà necessaria per Controparte_1
l'accertamento di quanto innanzi esposto”.
La società attrice esponeva che con contratto del 06.02.2019 il convenuto aveva acquistato un'autovettura nuova Opel KA per il prezzo di Euro 28.669,00, offendo ed ottenendo di pagare parte del detto prezzo mediante la vendita ad dell'autoveicolo di sua proprietà Parte_1
Renault JA, targata FM459XD, per il prezzo convenuto di Euro 11.700,00, che avveniva il
14.02.2019.
Sosteneva che in data 14.11.2019 vendeva il detto ultimo autoveicolo alla società Parte_2
e, successivamente, riceveva dalla detta acquirente gravi contestazioni in ordine alla chiave di apertura e di avviamento dell'autovettura, che non comunicava con il sistema elettronico di controllo, impedendone la manutenzione.
Aggiungeva che la con PEC in data 11.12.2019, aveva riscontrato la Parte_2
manomissione del contachilometri e della centralina, non in linea con il telaio dell'autovettura e significative alterazioni al codice del telaio, giungendo a ritenere che l'autovettura era stata oggetto di assemblamento, poiché gli optional rinvenuti non corrispondevano al codice del telaio originale, per cui aveva richiesto l'annullamento del contratto e la restituzione dell'importo corrisposto di Euro
11.900,00, oltre il risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000,00. Precisava di aver accettato la retrocessione dell'autovettura e restituito alla Parte_2
l'importo ricevuto di Euro 11.900,00, rimanendo in sospeso ogni aspetto relativo ai danni da quest'ultima pretesi.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale, Controparte_1
rigettarsi la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto;
in subordine, eventualmente anche in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di cessione del veicolo Renault JA targata
FM459XD, dichiararsi anche la risoluzione del contratto di acquisto del veicolo Opel KA targato FT365GR, con ogni conseguente statuizione, atteso che i due contratti di cessione sono evidentemente collegati;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Il convenuto, preliminarmente, eccepiva la tardività della denuncia dei vizi e la conseguente decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, nonché, nel merito, contestava l'esistenza dei vizi lamentati.
Rilevava che tanto la società attrice, quanto la erano professionisti qualificati del settore, Parte_2
perfettamente in grado di valutare l'auto e di avvedersi di eventuali problematiche sin dall'origine.
Contestava, in ogni caso, che la avesse corrisposto per l'acquisto l'importo di Euro Parte_2
11.900,00 e la successiva restituzione.
Nell'evidenziare che non avrebbe mai acquistato l'auto Opel KA se non avesse mai potuto vendere il suo veicolo usato Renault JA targato FM459XD, chiedeva, in caso di dichiarazione della risoluzione del contratto, anche la risoluzione del contratto di acquisto dell'auto Opel KA, stante lo stretto collegamento tra i due contratti.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma, svolta la prova orale, disposta CTU, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La vicenda in esame rientra nell'ambito della compravendita di autoveicolo con integrazione del prezzo in natura, risultando dal contratto in atti del 06.02.2019 che il prezzo concordato per l'acquisto del veicolo Opel KA era di Euro 21.700,00 e che il convenuto ha integrato il detto prezzo mediante il controvalore del veicolo usato, oggetto del presente giudizio, il cui valore é stato stimato in Euro
11.700,00.
Il detto contratto é intervenuto tra un consumatore ed un professionista, il quale ultimo, indubbiamente, aveva al momento dell'accordo tutte le qualità necessarie per eseguire una stima consapevole del valore dell'auto usata, procedendo anche agli opportuni controlli tecnici, facilitati proprio dalla propria posizione imprenditoriale, per cui appare poco credibile che la società attrice si sia limitata ad eseguire una stima del valore dell'auto Renault JA targata FM459XD solo in base all'anno di immatricolazione ed alle sue condizioni generali, senza effettuare alcun controllo presso l'officina, di cui aveva pure la disponibilità.
Ma anche a voler soprassedere a tale evidenza, come emerge dalla CTU in atti a firma dell'Ing.
, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, la domanda in ordine Persona_1
agli asseriti gli asseriti vizi riguardo alla seconda chiave, sono stati risolti in sede di operazioni peritali mediante una semplice ricodifica della stessa per ripristinarne le funzioni, mentre alcuna anomalia é stata rilevata in ordine alle asserite alterazioni del numero di telaio, risultando che i ”numeri di telaio stampigliati in corrispondenza della lamiera inferiore alla vasca ES (interno cofano motore) regolari;
etichetta raffigurante il medesimo numero di telaio sul passaruota posteriore interno abitacolo regolare”.
Al riguardo, inoltre, il CTU ha precisato che “gli optional sono accessori o dispositivi atti a migliorare le caratteristiche estetiche o funzionali di un veicolo, non previsti nella produzione di serie e ottenibili solo su richiesta e con sovrapprezzo. Come tali, gli optional possono essere modificati e/o aggiunti nel corso del ciclo di vita di una vettura dal relativo proprietario, con ricambi compatibili resi disponibili dalla casa madre, o da eventuali competitors (mercato di concorrenza), senza che tali sostituzioni e/o implementazioni possano inficiare sulla conformità dell'intero veicolo”.
Alla luce di tali risultanze é evidente che, in ogni caso, i lamentati vizi, a prescindere dall'eventuale tardività della denuncia, sono del tutto pure inesistenti.
Nessuna rilevanza, infine, possono avere nel presente giudizio le ulteriori anomalie, di differenti errori su più centraline elettroniche, riscontrate dal CTU, la cui ricerca é stata indotta dalla presenza di un “errore generico segnalato sul quadro strumenti”, giacché mai denunciate neppure con la raccomandata del 16.12.2019 e, comunque, riferibili ad anomalie relativamente alle quali non é possibile accertare l'epoca in cui si sono verificate.
D'altronde se é vero che dette anomalie sono state identificate attraverso il segnale di errore sul quadro strumenti, delle due l'una: o tale segnale alla data del 16.12.2019 non era ancora apparso e, quindi, dette ultime anomalie sono comparse successivamente a causa della scarsa cura tenuta dall'attrice durante i dieci mesi di fermo e custodia all'aperto e all'umidità, oppure le dette anomalie, lo si ripete, mai denunciate, qualora presenti alla data del 16.12.2019, erano facilmente riconoscibili dall'attrice proprio a causa del detto segnale sul quadro strumenti.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata per le motivazioni sopra riportate.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in Euro 2.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Controparte_1
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 28.03.2024 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. e si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 28.03.2024
Il GOP
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1211/20 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fusco, con domicilio Parte_1
eletto presso lo studio dello stesso, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko De Luca, con domicilio eletto presso Controparte_1
lo studio dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione notificato, la società conveniva in giudizio, davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo Controparte_1
accertamento, anche mediante CTU che sin d'ora si invoca, della gravità dei vizi e dei difetti che inficiano l'autovettura
Renault JA targata FM459XD oggetto di causa, che la rendono totalmente inidonea all'uso cui essa é destinata, e
che comunque ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, e tali da far ricorrere nella specie anche una ipotesi di vendita aliud pro alio, dichiarare risoluta, ex art 1492 c.c., e occorrendo anche ex art. 1453 c.c., la vendita dell'autovettura Renault JA targata FM459XD effettuata dal sig. alla , con Controparte_1 Parte_1 condanna del sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società attrice, da quantificarsi Controparte_1 in Euro 11.900,00, pari alla somma che la ha dovuto restituire alla in Parte_1 Parte_2 conseguenza della retocessione del veicolo, o in subordine, alla restituzione del prezzo convenuto di Euro 11.700,00, oltre alle spese di ri-trasferimento, pari ad Euro 200,00 circa, e delle spese che saranno necessarie per l'ulteriore ri- trasferimento della proprietà in capo al sig. oltre all'ammontare dei danni che dalla società Controparte_1 Parte_2 saranno pretesi dall'attrice, che allo stato si quantificano in Euro 5.000,00, salvo migliore specificazione in corso di
causa, ed oltre al risarcimento dei danni patiti dalla per lesione dell'immaginee della buona Controparte_2 reputazione commerciale, da quantificarsi in un importo pari ad Euro 5.000,00, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, con ordine al responsabile del Pubblico Registro Automobilistico, annotando e trascrivendo il riacquisto della proprietà della detta
autovettura Renault JA targata FM459XD per effetto dell'accoglimento della formulata domanda di risoluzione in capo al sig. nato a [...] il [...], C.F. ; in subordine, per l'assurda e Controparte_1 C.F._1 denegata ipotesi in cui si reputi che i vizi ed i difetti che inficiano l'autovettura in questione non siano di tale gravità da giustificare la risoluzione della vendita, e con espressa riserva di gravame, ridurre il prezzo della vendita dell'autovettura
di cui trattasi nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche mediante CTU che sin d'ora si invoca, condannando il sig. al pagamento della differenza tra il prezzo convenuto ed il valore dell'autovettura Controparte_1 che risulterà dalla stima del CTU, condannando a restituire alla la parte di Controparte_1 Parte_1 prezzo oggetto di riduzione, ed a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalla , da quantificarsi in Parte_1 misura pari alla maggior somma che l'attrice avrebbe guadagnato dalla vendita dell'autovettura in questione alla
[...]
ove tale vendita non fosse stata risoluta, oltre alle spese di ri-trasferimento, pari ad Euro 200,00 circa, che Parte_2
l'attrice ha dovuto sopportare, ed oltre all'ammontare dei danni che dalla che dalla società saranno pretesi Parte_2 dall'attrice, che allo stato si quantificano in Euro 5.000,00, salvo migliore specificazione in corso di causa, ed oltre al
risarcimento dei danni patiti dalla per lesione dell'immagine e della buona reputazione Controparte_2 commerciale, da quantificarsi in via equitativa in un importo pari ad Euro 5.000,00, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso al pagamento delle spese e competenze di lite, ed anche della CTU che sarà necessaria per Controparte_1
l'accertamento di quanto innanzi esposto”.
La società attrice esponeva che con contratto del 06.02.2019 il convenuto aveva acquistato un'autovettura nuova Opel KA per il prezzo di Euro 28.669,00, offendo ed ottenendo di pagare parte del detto prezzo mediante la vendita ad dell'autoveicolo di sua proprietà Parte_1
Renault JA, targata FM459XD, per il prezzo convenuto di Euro 11.700,00, che avveniva il
14.02.2019.
Sosteneva che in data 14.11.2019 vendeva il detto ultimo autoveicolo alla società Parte_2
e, successivamente, riceveva dalla detta acquirente gravi contestazioni in ordine alla chiave di apertura e di avviamento dell'autovettura, che non comunicava con il sistema elettronico di controllo, impedendone la manutenzione.
Aggiungeva che la con PEC in data 11.12.2019, aveva riscontrato la Parte_2
manomissione del contachilometri e della centralina, non in linea con il telaio dell'autovettura e significative alterazioni al codice del telaio, giungendo a ritenere che l'autovettura era stata oggetto di assemblamento, poiché gli optional rinvenuti non corrispondevano al codice del telaio originale, per cui aveva richiesto l'annullamento del contratto e la restituzione dell'importo corrisposto di Euro
11.900,00, oltre il risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000,00. Precisava di aver accettato la retrocessione dell'autovettura e restituito alla Parte_2
l'importo ricevuto di Euro 11.900,00, rimanendo in sospeso ogni aspetto relativo ai danni da quest'ultima pretesi.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale, Controparte_1
rigettarsi la domanda avversaria perché infondata in fatto e diritto;
in subordine, eventualmente anche in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di cessione del veicolo Renault JA targata
FM459XD, dichiararsi anche la risoluzione del contratto di acquisto del veicolo Opel KA targato FT365GR, con ogni conseguente statuizione, atteso che i due contratti di cessione sono evidentemente collegati;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Il convenuto, preliminarmente, eccepiva la tardività della denuncia dei vizi e la conseguente decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, nonché, nel merito, contestava l'esistenza dei vizi lamentati.
Rilevava che tanto la società attrice, quanto la erano professionisti qualificati del settore, Parte_2
perfettamente in grado di valutare l'auto e di avvedersi di eventuali problematiche sin dall'origine.
Contestava, in ogni caso, che la avesse corrisposto per l'acquisto l'importo di Euro Parte_2
11.900,00 e la successiva restituzione.
Nell'evidenziare che non avrebbe mai acquistato l'auto Opel KA se non avesse mai potuto vendere il suo veicolo usato Renault JA targato FM459XD, chiedeva, in caso di dichiarazione della risoluzione del contratto, anche la risoluzione del contratto di acquisto dell'auto Opel KA, stante lo stretto collegamento tra i due contratti.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma, svolta la prova orale, disposta CTU, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La vicenda in esame rientra nell'ambito della compravendita di autoveicolo con integrazione del prezzo in natura, risultando dal contratto in atti del 06.02.2019 che il prezzo concordato per l'acquisto del veicolo Opel KA era di Euro 21.700,00 e che il convenuto ha integrato il detto prezzo mediante il controvalore del veicolo usato, oggetto del presente giudizio, il cui valore é stato stimato in Euro
11.700,00.
Il detto contratto é intervenuto tra un consumatore ed un professionista, il quale ultimo, indubbiamente, aveva al momento dell'accordo tutte le qualità necessarie per eseguire una stima consapevole del valore dell'auto usata, procedendo anche agli opportuni controlli tecnici, facilitati proprio dalla propria posizione imprenditoriale, per cui appare poco credibile che la società attrice si sia limitata ad eseguire una stima del valore dell'auto Renault JA targata FM459XD solo in base all'anno di immatricolazione ed alle sue condizioni generali, senza effettuare alcun controllo presso l'officina, di cui aveva pure la disponibilità.
Ma anche a voler soprassedere a tale evidenza, come emerge dalla CTU in atti a firma dell'Ing.
, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, la domanda in ordine Persona_1
agli asseriti gli asseriti vizi riguardo alla seconda chiave, sono stati risolti in sede di operazioni peritali mediante una semplice ricodifica della stessa per ripristinarne le funzioni, mentre alcuna anomalia é stata rilevata in ordine alle asserite alterazioni del numero di telaio, risultando che i ”numeri di telaio stampigliati in corrispondenza della lamiera inferiore alla vasca ES (interno cofano motore) regolari;
etichetta raffigurante il medesimo numero di telaio sul passaruota posteriore interno abitacolo regolare”.
Al riguardo, inoltre, il CTU ha precisato che “gli optional sono accessori o dispositivi atti a migliorare le caratteristiche estetiche o funzionali di un veicolo, non previsti nella produzione di serie e ottenibili solo su richiesta e con sovrapprezzo. Come tali, gli optional possono essere modificati e/o aggiunti nel corso del ciclo di vita di una vettura dal relativo proprietario, con ricambi compatibili resi disponibili dalla casa madre, o da eventuali competitors (mercato di concorrenza), senza che tali sostituzioni e/o implementazioni possano inficiare sulla conformità dell'intero veicolo”.
Alla luce di tali risultanze é evidente che, in ogni caso, i lamentati vizi, a prescindere dall'eventuale tardività della denuncia, sono del tutto pure inesistenti.
Nessuna rilevanza, infine, possono avere nel presente giudizio le ulteriori anomalie, di differenti errori su più centraline elettroniche, riscontrate dal CTU, la cui ricerca é stata indotta dalla presenza di un “errore generico segnalato sul quadro strumenti”, giacché mai denunciate neppure con la raccomandata del 16.12.2019 e, comunque, riferibili ad anomalie relativamente alle quali non é possibile accertare l'epoca in cui si sono verificate.
D'altronde se é vero che dette anomalie sono state identificate attraverso il segnale di errore sul quadro strumenti, delle due l'una: o tale segnale alla data del 16.12.2019 non era ancora apparso e, quindi, dette ultime anomalie sono comparse successivamente a causa della scarsa cura tenuta dall'attrice durante i dieci mesi di fermo e custodia all'aperto e all'umidità, oppure le dette anomalie, lo si ripete, mai denunciate, qualora presenti alla data del 16.12.2019, erano facilmente riconoscibili dall'attrice proprio a causa del detto segnale sul quadro strumenti.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata per le motivazioni sopra riportate.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in Euro 2.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Controparte_1
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 28.03.2024 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. e si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 28.03.2024
Il GOP
Avv. Carmela Convertini