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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena (CA) nella via Austria n. 4, elettivamente domiciliato in Selargius nella via Manin n.
233, presso lo studio dell'avv. Simona Zonchello, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti a margine del ricorso,
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F Controparte_1
) residente in [...]; C.F._2
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
All'udienza del 3.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2. Affidare il figlio minore in via “super esclusiva” al ricorrente, disponendo che Persona_1
ogni decisione anche di straordinaria amministrazione relativa al suddetto figlio minore sia assunta autonomamente dallo stesso ricorrente.
3. Stabilire che, anche ai fini anagrafici, il minore continui a risiedere presso il padre in Quartu S.
Elena nella via Austria n. 7.
4. Confermare che i tempi e le modalità di permanenza del minore presso la madre Persona_1
avvengano liberamente, in accordo tra i due, e con la supervisione del ricorrente.
5. Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale, l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
collocazione anche i fini anagrafici presso il suo domicilio, l'assegnazione a sé della casa familiare,
la regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza del minore presso la madre, tenendo conto delle condizioni di salute della stessa e delle esigenze del minore.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Quartu Sant'Elena (CA) il 23.7.2005; che dall'unione coniugale è nato un figlio:
(23.09.2009 a Cagliari); che la comunione spirituale dei coniugi è venuta meno a Persona_1
causa della condotta dell'odierna resistente;
che dopo un primo periodo di convivenza relativamente tranquillo, ha progressivamente assunto un atteggiamento aggressivo, sopraffattorio e persecutorio nei suoi confronti;
che la stessa ha progressivamente dimostrato noncuranza nei confronti del figlio minore (non seguiva il minore nell'alimentazione e negli impegni scolastici) ed era solita danneggiare o nascondere i suoi oggetti personali;
che la stessa ha alternato periodi di apparente tranquillità ad altri nei quali ogni pretesto era idoneo ad innescare una sequenza di urla e vessazioni,
anche di fronte al figlio minore;
che la ricorrente è stata presa in carico da un medico specializzato in psichiatria nel 2013 fino all'anno 2018, poi interrotto dalla stessa volontariamente;
che si è
pertanto reso necessario il temporaneo trasferimento con il minore in altra abitazione vicina alla casa familiare e che quest'ultimo ha fatto visita alla madre secondo le reciproche richieste;
che a seguito del trasferimento il minore ha riacquistato serenità beneficiandone in ambito scolastico e nella relazione con i pari;
di occuparsi di ogni esigenza del minore, che frequenta regolarmente la terza classe del Collegio della Missione a Cagliari la cui rata annuale è di importo pari ad euro
5.000,00; di aver appreso che sono state effettuate due visite domiciliari alla resistente da parte di operatori del CSM di Quartu S. Elena territorialmente competente ma di non conoscerne l'esito.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di svolgere l professione medica presso una clinica privata e di sostenere oneri di alloggio per un esborso mensile pari a euro 900,00; di sostenere, inoltre, tutte le spese correnti per l'immobile già adibito a casa coniugale (di proprietà della moglie e usufrutto al 50% tra i coniugi), nel quale abita la moglie insieme alla madre.
Per_ Per quanto concerne la resistente, il ha dedotto che la stessa non presta attività lavorativa e risulta formalmente iscritta nella facoltà di medicina dell'Università di Cagliari.
*****
All'udienza di comparizione del 17.05.2023 è comparsa la sola parte ricorrente che ha dichiarato: “
Confermo il contenuto del ricorso. Le cause della separazione sono dovute alla situazione psichiatrica della ricorrente che non si sta curando. La resistente sta a casa, esce solo per fare la spesa, non ha rapporti con nessuno, ha chiuso il telefono e internet. Ha qualche rapporto solo con la madre. Lei è un medico mancato. Dal matrimonio è nato il figlio il 23.9.2009. La casa Per_1
coniugale è a Quartu via Austria 4. Al momento abito nella stessa via al n.7, nella casa coniugale è
rimasta la resistente. Il bambino sta con me quasi sempre e sta dalla madre solo quando lei lo chiede. Nella casa coniugale non vi è nessuno svago e persino le prese elettriche sono tappate. Io
svolgo l'attività di chirurgo e ginecologo presso Kinetika a Quartu S.E. il mio reddito è di circa euro
70.000,00 lordi. La resistente non ha reddito. Pago il canone di locazione di euro 900.00 mensili.
Quando io sono fuori per lavoro dorme dalla madre ove dorme anche la nonna. Da me Per_1
viene una baby sitter che lo accompagna a scuola e lo accudisce.
All'esito dell'udienza il Giudice ha incaricato i Servizi Sociali di Quartu Sant'Elena al fine di fornire informazioni in ordine al nucleo familiare delle parti e al fine di verificare sia la condizione di vita della e l'allegata patologia psichiatrica, previo contatto con il Centro di Salute CP_1
Mentale di Quartu Sant'Elena.
*****
All'udienza del 3.10.2023 si è proceduto all'audizione del minore il quale ha dichiarato:
“Vivo nella casa di Quartu nella via Austria 4 con mio padre. Preciso che a giorni vivo anche con mamma sempre nella via Austria in quella che era la casa familiare. Vado da mamma tre volte la settimana per non farla preoccupare se no viene lei a suonare con insistenza al campanello. I
rapporti con mio padre sono molto buoni. Non mi fa mancare nulla ed è un ottimo padre. Frequento
regolarmente il primo anno del Liceo Scientifico Brotzu a Quartu. I rapporti con mamma sono problematici o meglio non saprei che parole usare. Lei non sta bene di testa e ha contini comportamenti paranoici nei miei confronti, dei vicini e un po' con tutti. A volte urla in spagnolo senza motivo e dice parole in una sorta di spagnolo che io non capisco. Oppure bisbiglia per lo più
in terza persona facendomi preoccupare. Parla di presenze non meglio individuate e ce l'ha a morte con i vicini che secondo lei la spiano e simili. A suo modo si prende cura di me preoccupandosi della mia alimentazione anche troppo. Si preoccupa un po' troppo di tutto e non capisco perché.
Ribadisco che è una persona disturbata che ha bisogno di cure. Non le ho detto che dovevo venire in
Tribunale perché sarebbe uscita fuori di testa. Nell'ultimo periodo ho ripreso a uscire con qualche coetaneo;
attualmente non svolgo attività sportiva perché mi sono dovuto fermare. In precedenza ho fatto diverse attività sportive anche di lotta. Comprendo cosa significa affidamento condiviso del figlio minorenne. Con mia madre attualmente non è possibile. Lei non ha telefono non comunica con mio padre e sono io a dovere fare da tramite con mio disappunto. È difficile rispondere in ordine ai tempi di permanenza da mia madre. Lei mi tratta come un bambino e se io non vado da lei devo scendere per strada e discutere con lei anche in condizioni pietose di abbigliamento. In molte occasioni non ho voglia e tempo di andare da lei per sopportare le sue stranezze. Voglio avere maggiore spazio per la mia vita sociali. Quando sono da lei non ci sono contatti esterni quale internet, telefono Ipad e simili. Una volta ha spaccato il mio device Ipad contro un tavolo. Preferire
che i miei genitori si accordassero tra di loro e non prendermi il peso di decisioni in merito alla frequentazione con mia madre.”
Il ricorrente, personalmente presente, ha confermato quanto già riferito alla precedente udienza, ha ribadito che il figlio frequenta la madre quando lo decide o su richiesta della madre. Precisa che la resistente ha murato tutte le prese elettriche e staccato ogni apparecchio di comunicazione compreso il TV perché ha paura di essere spiata. Il ragazzo quando va da lei non ha la possibilità neanche di caricare il proprio cellulare. Suona il pianoforte solo per tre note ripetutamente. Mia suocera è
venuta da Cuba per aiutarla e lei l'ha fatto dormire in terrazzino chiudibile.
Il procuratore di parte ricorrente ha ribadito la richiesta di affido esclusivo. Quanto ai tempi di permanenza devono essere rimessi alla volontà del ragazzo tenuto conto dell'attuale stato di salute mentale della madre.
Con ordinanza resa in data 29.11.2023 il Presidente f.f in via provvisoria e urgente ha affidato in via esclusiva il figlio minore al padre disponendo che ogni decisione anche di straordinaria Parte_1
amministrazione sia assunto autonomamente dallo stesso. Quanto ai tempi di permanenza e agli incontri tra madre e figlio ha disposto che gli stessi avvengano in regime di piena libertà in accordo tra i due e con la supervisione del padre. Inoltre, in assenza di domande nulla ha disposto a titolo di mantenimento della coniuge.
****** Nel proseguo di causa con sentenza n. 1655/2024 del 25.06.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo concedendo alla parte i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con successivo provvedimento dell'11.11.2024 il Giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi formulata dalla ricorrente.
***
Espletata l'istruttoria all'udienza del 3.03. 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
Richiamata preliminarmente la sentenza n. 1655 del 25.06.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, in ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del figlio minore va evidenziato che il padre, ne ha chiesto l'affido super esclusivo a sé
deducendo le gravi problematiche di salute la madre che non sarebbe in grado di occuparsi del minore e serberebbe condotte pregiudizievoli per lo stesso.
Al riguardo, giova osservare che dell'affidamento condiviso costituisce la regola che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, è derogabile “solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre 2010, n. 24841 e, più di recente,
anche Cass. n. 16738/2018).
Ne consegue che la deroga all'affido condiviso, quindi, si giustifica solo quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ.,
sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere,
appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.
16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008,
n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Nel caso di specie risulta provato che la resistente soffre di disturbi psichiatrici.
La teste psichiatra, all'udienza del 10.02.2025 ha dichiarato che nel periodo Testimone_1
compreso tra Aprile e Settembre 2022 su segnalazione del medico psichiatra di fiducia della resistente (dott. OR , in quel momento in malattia, impossibilitato a seguire la sua Persona_2
paziente) e su segnalazione del coniuge, di aver effettuato quattro valutazioni psichiatriche al domicilio della resistente da Aprile a settembre. Ha precisato che la è stata seguita in passato CP_1
dallo specialista predetto e che il primo colloquio è stato eseguito a seguito di un accertamento sanitario obbligatorio. Ha precisato, altresì, che è stato offerto alla resistente di proseguire le valutazioni ed eventualmente un percorso presso il servizio del CSM, ma che la stessa ha rifiutato dichiarando di preferire rivolgersi al OR . La teste ha, infine, precisato che in quel Persona_2
periodo la signora non assumeva alcuna terapia farmacologica.
Devono, inoltre, ritenersi particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dal figlio minore all'udienza del 3.10.2023 , il quale ha dichiarato quanto sopra riportato e in particoalare che la madre non sta
bene di testa e ha contini comportamenti paranoici nei miei confronti, dei vicini e un po' con tutti. A volte urla in spagnolo senza motivo e dice parole in una sorta di spagnolo che io non capisco.
Oppure bisbiglia per lo più in terza persona facendomi preoccupare. Parla di presenze non meglio
individuate e ce l'ha a morte con i vicini che secondo lei la spiano e simili. A suo modo si prende
cura di me preoccupandosi della mia alimentazione anche troppo. Si preoccupa un po' troppo di
tutto e non capisco perché. Ribadisco che è una persona disturbata che ha bisogno di cure. Non le
ho detto che dovevo venire in Tribunale perché sarebbe uscita fuori di testa.
Deve rilevarsi, infine, che la resistente non si è presentata a rendere interrogatorio formale né si è
Per_ costituita per contestare il plesso assertivo del
Ciò detto, osserva il collegio che il padre appare senza dubbio il genitore più idoneo ad assicurare la cura e il migliore sviluppo della personalità della minore. Ciò, soprattutto, in ragione delle modalità
con cui la madre ha svolto il proprio ruolo a causa delle sue fragili condizioni di salute mentale che hanno comportato delle carenze genitoriali evidenti e impedito alla stessa di elaborare insieme al marito un progetto educativo comune.
Per tutto quanto sopra evidenziato, deve, altresì, prevedersi che il ricorrente possa adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio
(c.d. “affidamento super esclusivo”).
Il minore predetto deve essere domiciliato presso l'abitazione paterna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del resistente nei confronti del figlio è opportuno confermare quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e, pertanto, la madre potrà
incontrare il figlio in regime di piena libertà e in accordo tra i due e con la supervisione del padre in ragione delle dichiarazioni del minore e quanto allegato dal padre.
***** Nulla si dispone a titolo di mantenimento del minore in quanto non vi è domanda in merito ed, ad ogni modo, è emerso che la resistente è priva di occupazione e il padre si occupa integralmente del suo mantenimento.
Nulla si dispone, infine a titolo di mantenimento della resistente in assenza di domanda stante la contumacia.
****
La domanda sullo status e le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 1665/2024 del 25.06.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
- Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore al padre, presso il cui Persona_1
domicilio sarà collocato anche ai fini anagrafici;
- il padre potrà adottare tutte le decisioni inerenti il minore anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute dello stesso.
- compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 20.05.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti