Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 543 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C.da Lacchi, n.4, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Aldo Currà (PEC: che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002436236, notificatagli in data
08.02.2023, con cui l'Ente previdenziale gli ingiungeva il pagamento di 12.420,00 euro a titolo di
1
2020. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto, l'8.05.2023, la medesima ordinanza ingiunzione
(ingiuntiva di 16.146,00 euro) – impugnata adendo questo Tribunale e pendente con n. RG. 1150/2023
– e che non avrebbe dovuto versare alcunché, in pendenza di giudizio, anche in occasione dell'omessa ricezione di atti di accertamento sottesi all'ordinanza impugnata.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare e cautelare
Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione impugnata n. OI-
002436236 per i motivi sopra indicati;
IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO I) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità della ordinanza di ingiunzione impugnata n. OI-002436236 per intervenuta modifica legislativa con cui è stata modificata la sanzione per come sopra meglio specificato;
II) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità
e/o la nullità della ordinanza di ingiunzione impugnata n. OI-002436236 per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notifica degli atti di accertamento presupposti e richiamati nelle ordinanze gravate e di qualsiasi ulteriore atto posto a fondamento dell'ordinanza/ingiunzione impugnata e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico la stessa ordinanza/ ingiunzione impugnata ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
III) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che la somma dovuta a titolo disanzione amministrativa indicata nella ordinanza/ ingiunzione impugnata, si è estinta per l'inosservanza del termine di legge (90 gg.) di notifica dell'atto di contestazione della violazione ex art. 14, ultimo comma, Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullaree/o dichiarare prive di ogni e qualsiasi effetto giuridico la stessa ordinanza/ingiunzione impugnata ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
IV) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'ordinanza /ingiunzione opposta per violazione dell'art. 18 della
Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. stante la lesione del diritto di difesa del soggetto sanzionato;
V) -
Accertare e/o dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità e/o illegittimità della ordinanza di ingiunzione opposte per violazione dell'art. 2 c. 1 bis ult. cpv. del D.L. n. 463/1983 conv. in L.
638/1983VI) Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che il credito vantato dall' sede di CP_1
Vibo Valentia, contenuto nelle ordinanze ingiunzione impugnate, è estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
VII) - Condannare parte resistente a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata al ricorrente l'8.05.2023.
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3