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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. PIVA FABIOLA presso cui elettivamente domicilia in VIA B. ORDANINO 48 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.PANIGALLI FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia inVIA PRINCIPE AMEDEO 27 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi e di seguito riportato: “ Voglia il
Tribunale omologare con sentenza la regolamentazione dell'affidamento, collo- camento e mantenimento del minore figlio di coppia non sposata, alle seguenti condi-zioni:
1 2
1. La casa familiare, con tutto l'arredamento, sita in Solferino alla Via
Della Valle n. 12, di proprietà esclusiva del sig. , verrà assegnata Controparte_1 alla Signora la quale seguiterà ad abitarla insieme con il figlio Parte_1 minore La stessa avrà facoltà di effettuare a proprie spese il Persona_1 cambio delle serrature dell'intero immobile, di cambiare i codici dell'allarme e della basculante;
Le parti riconoscono e danno atto che le spese straordinarie relative all'immobile, — come previsto dalla normativa vigente — re-stano a carico del proprietario esclusivo, sig. . L'assegnataria avrà Controparte_1
l'onere di segnalare tempestivamente eventuali necessità di interventi straordinari, nonché di provvedere alla diligente custodia del bene, mantenendo l'immobile in buono stato con-servativo.
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale su in via tra Per_1 loro con-divisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni. Il figlio sarà collocato preva-lentemente presso la Per_1 madre, dove già risiede;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente Per_1 schema: a fine settimana alternati, da intendersi dal venerdì sera fino al lunedì successivo quando il pa-dre accompagnerà il ragazzo a scuola;
2 pomeriggi a settimana, indicativamente, il mar-tedì e il giovedì dal termine delle lezioni sino al giorno successivo;
il minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali per metà dei giorni con la madre e per l'altra metà con il padre, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo;
durante le va-canze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore tre settimane, anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo, e co-munque non oltre il 31/5 di ogni anno. Nei giorni in cui il minore è affidato al padre, il signor ospiterà il figlio presso il proprio domicilio, evitando di CP_1 recarsi presso l'immobile assegnato alla sig.ra , nel rispetto della Pt_1 destinazione esclusiva dell'abitazione.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo CP_1 Pt_1 mensile per il mantenimento ordinario di la somma di € 300,00 con Per_1
2 3
rivalutazione annuale cal-colata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T. decorrente dall'anno successivo alla sentenza, a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra , mediante bonifico sull'Iban Pt_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, fino a che non sarà maggiorenne o economicamente autonomo;
Per_1
5. Quale ulteriore contributo in natura per il mantenimento del figlio
, lo si farà carico di tutte le utenze della casa familiare, che Per_1 CP_1 rimarranno a lui intestate, con ciò intendendosi le spese per la corrente elettrica, per il gas, per l'acqua, per i rifiuti e per l'assicurazione sulla casa;
6. Saranno a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie come indicate nel Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di Mantova;
7. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 100% alla signora;
Parte_1
8. Le citate condizioni potranno essere oggetto di revisione, in particolare per quanto riguarda il punto sub 5, quando avrà compiuto i 18 anni;
Per_1
9. Spese legali compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti rispetto al figlio minore nato il [...]. Persona_1
Si costituiva dando atto dell'avvenuto raggiungimento di un Controparte_1 accordo.
All'udienza del 17/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'accordo concluso dalle parti e riportato nelle conclusioni non è contrario a norme imperative, pertanto, il Tribunale ritiene di poterlo recepire, essendo conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra
3 4
indicata, così provvede:
a) regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio secondo le condizioni riportate nelle conclusioni delle parti e qui da intendersi trascritte;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. PIVA FABIOLA presso cui elettivamente domicilia in VIA B. ORDANINO 48 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.PANIGALLI FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia inVIA PRINCIPE AMEDEO 27 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi e di seguito riportato: “ Voglia il
Tribunale omologare con sentenza la regolamentazione dell'affidamento, collo- camento e mantenimento del minore figlio di coppia non sposata, alle seguenti condi-zioni:
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1. La casa familiare, con tutto l'arredamento, sita in Solferino alla Via
Della Valle n. 12, di proprietà esclusiva del sig. , verrà assegnata Controparte_1 alla Signora la quale seguiterà ad abitarla insieme con il figlio Parte_1 minore La stessa avrà facoltà di effettuare a proprie spese il Persona_1 cambio delle serrature dell'intero immobile, di cambiare i codici dell'allarme e della basculante;
Le parti riconoscono e danno atto che le spese straordinarie relative all'immobile, — come previsto dalla normativa vigente — re-stano a carico del proprietario esclusivo, sig. . L'assegnataria avrà Controparte_1
l'onere di segnalare tempestivamente eventuali necessità di interventi straordinari, nonché di provvedere alla diligente custodia del bene, mantenendo l'immobile in buono stato con-servativo.
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale su in via tra Per_1 loro con-divisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni. Il figlio sarà collocato preva-lentemente presso la Per_1 madre, dove già risiede;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente Per_1 schema: a fine settimana alternati, da intendersi dal venerdì sera fino al lunedì successivo quando il pa-dre accompagnerà il ragazzo a scuola;
2 pomeriggi a settimana, indicativamente, il mar-tedì e il giovedì dal termine delle lezioni sino al giorno successivo;
il minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali per metà dei giorni con la madre e per l'altra metà con il padre, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo;
durante le va-canze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore tre settimane, anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo, e co-munque non oltre il 31/5 di ogni anno. Nei giorni in cui il minore è affidato al padre, il signor ospiterà il figlio presso il proprio domicilio, evitando di CP_1 recarsi presso l'immobile assegnato alla sig.ra , nel rispetto della Pt_1 destinazione esclusiva dell'abitazione.
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo CP_1 Pt_1 mensile per il mantenimento ordinario di la somma di € 300,00 con Per_1
2 3
rivalutazione annuale cal-colata in base alle variazioni degli indici I.S.T.A.T. decorrente dall'anno successivo alla sentenza, a mezzo accredito sul conto corrente della sig.ra , mediante bonifico sull'Iban Pt_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, fino a che non sarà maggiorenne o economicamente autonomo;
Per_1
5. Quale ulteriore contributo in natura per il mantenimento del figlio
, lo si farà carico di tutte le utenze della casa familiare, che Per_1 CP_1 rimarranno a lui intestate, con ciò intendendosi le spese per la corrente elettrica, per il gas, per l'acqua, per i rifiuti e per l'assicurazione sulla casa;
6. Saranno a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie come indicate nel Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di Mantova;
7. L'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 100% alla signora;
Parte_1
8. Le citate condizioni potranno essere oggetto di revisione, in particolare per quanto riguarda il punto sub 5, quando avrà compiuto i 18 anni;
Per_1
9. Spese legali compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1 regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti rispetto al figlio minore nato il [...]. Persona_1
Si costituiva dando atto dell'avvenuto raggiungimento di un Controparte_1 accordo.
All'udienza del 17/11/2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'accordo concluso dalle parti e riportato nelle conclusioni non è contrario a norme imperative, pertanto, il Tribunale ritiene di poterlo recepire, essendo conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra
3 4
indicata, così provvede:
a) regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio secondo le condizioni riportate nelle conclusioni delle parti e qui da intendersi trascritte;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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