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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4988/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4988/2024 V.G. posta in decisione il 31.01.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Delle Industrie n. 22 (avv. Francesca Miccoli)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._2
– Mezzano, Via Bassa n. 42 (avv. Gerardo Grippo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 21.11.2024; preso atto che l'udienza del 21.01.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva in data 05/03/2005 a Ravenna la figlia;
Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
ER (FG) il 26/02/1979, C.F. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
03/12/1979, C.F. , celebrato con rito concordatario in data 08/09/2001 a San C.F._2
VA OT (FG), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2001,
n. 101, p. II serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San VA OT (FG) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) In merito al diritto-dovere di visita del padre, stante la maggiore età di , padre e figlia Per_1
concorderanno i tempi e i modi di frequentazione, in base ad impegni ed esigenze di entrambi;
2) Non essendo economicamente indipendente, il padre sig. corrisponderà alla madre Per_1 CP_1 sig.ra in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile pari ad € 364,00 Pt_1
(da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di contributo ordinario al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale Per_1
di Ravenna oggi vigente, a cui integralmente ci si riporta.
3) Le parti concordano che l'assegno unico relativo alla figlia venga interamente percepito Per_1
dalla madre e il signor si impegna a rinunciare alla sua quota parte entro 30 Parte_1 CP_1
giorni dalla firma del presente atto, occupandosi delle pratiche necessarie.
4) I sig.ri ed dichiarano di rinunciare reciprocamente al riconoscimento di un assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento.
5) I coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
6) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro reciprocamente a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
7) Spese legali a carico del signor .” CP_1 Ravenna, 05/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4988/2024 V.G. posta in decisione il 31.01.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Delle Industrie n. 22 (avv. Francesca Miccoli)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._2
– Mezzano, Via Bassa n. 42 (avv. Gerardo Grippo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 21.11.2024; preso atto che l'udienza del 21.01.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva in data 05/03/2005 a Ravenna la figlia;
Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
ER (FG) il 26/02/1979, C.F. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
03/12/1979, C.F. , celebrato con rito concordatario in data 08/09/2001 a San C.F._2
VA OT (FG), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2001,
n. 101, p. II serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San VA OT (FG) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) In merito al diritto-dovere di visita del padre, stante la maggiore età di , padre e figlia Per_1
concorderanno i tempi e i modi di frequentazione, in base ad impegni ed esigenze di entrambi;
2) Non essendo economicamente indipendente, il padre sig. corrisponderà alla madre Per_1 CP_1 sig.ra in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile pari ad € 364,00 Pt_1
(da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di contributo ordinario al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale Per_1
di Ravenna oggi vigente, a cui integralmente ci si riporta.
3) Le parti concordano che l'assegno unico relativo alla figlia venga interamente percepito Per_1
dalla madre e il signor si impegna a rinunciare alla sua quota parte entro 30 Parte_1 CP_1
giorni dalla firma del presente atto, occupandosi delle pratiche necessarie.
4) I sig.ri ed dichiarano di rinunciare reciprocamente al riconoscimento di un assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento.
5) I coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
6) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro reciprocamente a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
7) Spese legali a carico del signor .” CP_1 Ravenna, 05/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi