Art. 1.
Alla legge 2 aprile 1958, n. 332 , sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli successivi.
Il testo della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, e' sostituito dal seguente:
"a) di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60".
L'ultimo comma dell'articolo 3 e' abrogato.
Alla legge 2 aprile 1958, n. 332 , sono apportate le modificazioni di cui al comma seguente del presente articolo ed agli articoli successivi.
Il testo della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, e' sostituito dal seguente:
"a) di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000 da iscrivere in apposito capitolo, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60".
L'ultimo comma dell'articolo 3 e' abrogato.