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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.76218 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 76218/ 2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. BANCHERI TOMMASO,
con Studio in Palestrina, via Pedemontana 5
◼ Indirizzo telematico
ATTORE/OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. ANIBALLI MARIA CHIARA con Studio in via Cola di Rienzo n. 265 CP_1
- Indirizzo telematico
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-
CONCLUSIONI :
All'udienza del 14 maggio 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha Controparte_1
richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n.
15922/2021 del 31/08/2021 (R.G. n. 18117/2021), con il quale veniva ingiunto alla
Sig.ra il pagamento della somma di € 41.321,88, oltre interessi e Parte_2
spese.
L'opponente ha proposto opposizione, eccependo:
- La nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, attesa l'insufficienza del saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B.;
- La nullità dei contratti bancari a fondamento del credito per mancata consegna della copia sottoscritta dalla;
CP_1
- La errata indicazione del TAEG, con violazione degli artt. 117 e 125-bis TUB;
- L'applicabilità della garanzia Coopfidi, che limiterebbe la somma esigibile dalla
CP_1
L'opposta si è costituita in giudizio, contestando le eccezioni dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Pag. 2 di 5 Disposta la procedura di mediazione, questa si è conclusa con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, come documentato dall'opposta.
Con ordinanza del 26/05/2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito di memorie e documenti, senza richiesta di mezzi istruttori.
L'opposizione è infondata ed improcedibile per le motivazioni che seguono:
1. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta
L'opponente ha contestato la validità del decreto ingiuntivo, affermando che il saldaconto prodotto dalla non costituisca una prova scritta sufficiente ai sensi CP_1
dell'art. 50 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993).
Tuttavia, ai sensi della giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. I, n. 18652/2018), il saldaconto certificato dalla è idoneo a fondare una domanda monitoria, salvo CP_1
specifiche contestazioni documentali che l'opponente non ha prodotto. L'eccezione pertanto è infondata
2. Sulla nullità del contratto bancario
L'opponente ha sostenuto che il contratto di mutuo sarebbe nullo per mancata sottoscrizione della e mancata consegna della copia firmata al cliente. CP_1
Tuttavia, secondo Cass. Civ. Sez. I, n. 22223/2006, nei contratti bancari la mancata simultaneità delle firme non comporta nullità, purché vi sia prova dell'accettazione e dell'esecuzione del contratto. Anche tale eccezione di pare opponente va respinta
3. Sull'errata indicazione del TAEG
Pag. 3 di 5 L'opponente afferma che il TAEG effettivo era superiore a quello dichiarato in contratto, e che tale errore comporti la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi.
Tuttavia, come ribadito dalla Cassazione (Sez. I, n. 8806/2020), l'errata indicazione del
TAEG è rilevante solo se incide sulla consapevolezza del mutuatario al momento della stipula. Nel caso in esame, l'opponente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto.
4. Sulla garanzia Coopfidi
L'opponente sostiene che la può esigere solo la parte del credito non coperta CP_1
dalla garanzia.
Tuttavia, il contratto di mutuo prevede espressamente che la possa agire CP_1
direttamente nei confronti del mutuatario senza preventiva escussione del garante.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1944 c.c., l'obbligazione del fideiussore è solidale con quella del debitore principale. L'eccezione è pertanto infondata.
5. Sulla mancata partecipazione alla mediazione
L'opponente non ha partecipato alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonostante fosse stata regolarmente avviata dall'opposta.
Secondo Cass. Civ. Sez. III, n. 8473/2019, l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione comporta l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo: ne consegue che l'opposizione è improcedibile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
✓ Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per mancata partecipazione dell'opponente alla mediazione obbligatoria.
Pag. 4 di 5 ✓ Conferma il decreto ingiuntivo n. 15922/2021, emesso in data 31/08/2021 dal
Tribunale di Roma, R.G. n. 18117/2021, per l'importo di € 41.321,88, oltre interessi e spese.
✓ Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, Parte_2
liquidate in € 4.711,00, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 55/2014
Così deciso
Roma,02/04/2025
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 76218/ 2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. BANCHERI TOMMASO,
con Studio in Palestrina, via Pedemontana 5
◼ Indirizzo telematico
ATTORE/OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. ANIBALLI MARIA CHIARA con Studio in via Cola di Rienzo n. 265 CP_1
- Indirizzo telematico
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-
CONCLUSIONI :
All'udienza del 14 maggio 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha Controparte_1
richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione del decreto ingiuntivo n.
15922/2021 del 31/08/2021 (R.G. n. 18117/2021), con il quale veniva ingiunto alla
Sig.ra il pagamento della somma di € 41.321,88, oltre interessi e Parte_2
spese.
L'opponente ha proposto opposizione, eccependo:
- La nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, attesa l'insufficienza del saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B.;
- La nullità dei contratti bancari a fondamento del credito per mancata consegna della copia sottoscritta dalla;
CP_1
- La errata indicazione del TAEG, con violazione degli artt. 117 e 125-bis TUB;
- L'applicabilità della garanzia Coopfidi, che limiterebbe la somma esigibile dalla
CP_1
L'opposta si è costituita in giudizio, contestando le eccezioni dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Pag. 2 di 5 Disposta la procedura di mediazione, questa si è conclusa con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, come documentato dall'opposta.
Con ordinanza del 26/05/2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito di memorie e documenti, senza richiesta di mezzi istruttori.
L'opposizione è infondata ed improcedibile per le motivazioni che seguono:
1. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta
L'opponente ha contestato la validità del decreto ingiuntivo, affermando che il saldaconto prodotto dalla non costituisca una prova scritta sufficiente ai sensi CP_1
dell'art. 50 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993).
Tuttavia, ai sensi della giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. I, n. 18652/2018), il saldaconto certificato dalla è idoneo a fondare una domanda monitoria, salvo CP_1
specifiche contestazioni documentali che l'opponente non ha prodotto. L'eccezione pertanto è infondata
2. Sulla nullità del contratto bancario
L'opponente ha sostenuto che il contratto di mutuo sarebbe nullo per mancata sottoscrizione della e mancata consegna della copia firmata al cliente. CP_1
Tuttavia, secondo Cass. Civ. Sez. I, n. 22223/2006, nei contratti bancari la mancata simultaneità delle firme non comporta nullità, purché vi sia prova dell'accettazione e dell'esecuzione del contratto. Anche tale eccezione di pare opponente va respinta
3. Sull'errata indicazione del TAEG
Pag. 3 di 5 L'opponente afferma che il TAEG effettivo era superiore a quello dichiarato in contratto, e che tale errore comporti la nullità delle clausole contrattuali sugli interessi.
Tuttavia, come ribadito dalla Cassazione (Sez. I, n. 8806/2020), l'errata indicazione del
TAEG è rilevante solo se incide sulla consapevolezza del mutuatario al momento della stipula. Nel caso in esame, l'opponente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto.
4. Sulla garanzia Coopfidi
L'opponente sostiene che la può esigere solo la parte del credito non coperta CP_1
dalla garanzia.
Tuttavia, il contratto di mutuo prevede espressamente che la possa agire CP_1
direttamente nei confronti del mutuatario senza preventiva escussione del garante.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1944 c.c., l'obbligazione del fideiussore è solidale con quella del debitore principale. L'eccezione è pertanto infondata.
5. Sulla mancata partecipazione alla mediazione
L'opponente non ha partecipato alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonostante fosse stata regolarmente avviata dall'opposta.
Secondo Cass. Civ. Sez. III, n. 8473/2019, l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione comporta l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo: ne consegue che l'opposizione è improcedibile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
✓ Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione per mancata partecipazione dell'opponente alla mediazione obbligatoria.
Pag. 4 di 5 ✓ Conferma il decreto ingiuntivo n. 15922/2021, emesso in data 31/08/2021 dal
Tribunale di Roma, R.G. n. 18117/2021, per l'importo di € 41.321,88, oltre interessi e spese.
✓ Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, Parte_2
liquidate in € 4.711,00, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 55/2014
Così deciso
Roma,02/04/2025
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)
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