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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 18003/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18003 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENSINI C.F._1
GABRIELLA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto alla Via Pantaleo n.38
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...] - C.F. Controparte_1
), residente in [...] C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli che ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2024 premesso il Parte_1 matrimonio contratto con in Giugliano in Campania Controparte_1
(NA) il 20.09.2008, che dalla loro unione erano nati due figli: (29.05.2009) e CP_2 CP_3
(10.11.2012), che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 6006 del
4.6.2018, reso dal Tribunale di Napoli Nord, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in data 28.3.18, sulle premesse di cui in atti, chiedeva l'emissione di provvedimenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., e concludeva chiedendo a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché
l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Rigettata l'istanza di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
In seguito a rinvii dovuti al mancato perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del
13.05.2025, veniva sentita la ricorrente, assistita dal difensore costituito, il quale insisteva per la pronuncia sullo status. Il Giudice, tra l'altro, verificata la regolarità della notifica del ricorso a P_
, non costituito, ne dichiarava la contumacia;
rilevato che, allo stato, non Controparte_1 emergevano elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso dei minori, che rispetto all'epoca della separazione avevano mutato collocazione, trasferendosi presso la madre definitivamente dal 2019, ma che appariva opportuno rimettere la previsione di incontri tra il padre e i figli all'esito della compiuta istruttoria, invitava i Servizi Sociali rispettivamente di Quarto, Qualiano
e ad effettuare indagine socioambientale per verificare le condizioni di vita dei minori Parte_2
e la loro relazione con entrambi i genitori;
poneva a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018; vista la richiesta di parte ricorrente, rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio in ordine allo status previo parere del
PM.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Giugliano in Campania (NA) Parte_1 Controparte_1 il 20/09/2008 (atto n. 263, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Giugliano in Campania (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
• spese al definitivo.
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18003 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENSINI C.F._1
GABRIELLA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto alla Via Pantaleo n.38
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...] - C.F. Controparte_1
), residente in [...] C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli che ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2024 premesso il Parte_1 matrimonio contratto con in Giugliano in Campania Controparte_1
(NA) il 20.09.2008, che dalla loro unione erano nati due figli: (29.05.2009) e CP_2 CP_3
(10.11.2012), che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 6006 del
4.6.2018, reso dal Tribunale di Napoli Nord, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in data 28.3.18, sulle premesse di cui in atti, chiedeva l'emissione di provvedimenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., e concludeva chiedendo a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché
l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Rigettata l'istanza di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
In seguito a rinvii dovuti al mancato perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del
13.05.2025, veniva sentita la ricorrente, assistita dal difensore costituito, il quale insisteva per la pronuncia sullo status. Il Giudice, tra l'altro, verificata la regolarità della notifica del ricorso a P_
, non costituito, ne dichiarava la contumacia;
rilevato che, allo stato, non Controparte_1 emergevano elementi per derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso dei minori, che rispetto all'epoca della separazione avevano mutato collocazione, trasferendosi presso la madre definitivamente dal 2019, ma che appariva opportuno rimettere la previsione di incontri tra il padre e i figli all'esito della compiuta istruttoria, invitava i Servizi Sociali rispettivamente di Quarto, Qualiano
e ad effettuare indagine socioambientale per verificare le condizioni di vita dei minori Parte_2
e la loro relazione con entrambi i genitori;
poneva a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018; vista la richiesta di parte ricorrente, rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio in ordine allo status previo parere del
PM.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Giugliano in Campania (NA) Parte_1 Controparte_1 il 20/09/2008 (atto n. 263, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Giugliano in Campania (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
• spese al definitivo.
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino