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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6391 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 228 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra (cod. fisc. ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Ar- naldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, che la rap- presenta e difende per procura alle liti per atto del notaio di Bo- Per_1 logna del 29.10.2010 (rep. 115840; racc. 33105), in atti;
-appellante- e
Controparte_1
-appellati contumaci- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Parte_1 reiectis:
- In via preliminare, procedere con la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Roma n. 11737/2020 depositata in data 25 agosto 2020 sostituendo a pag. 1 e 3 della stessa, nell'epigrafe e nella parte relativa alla “condanna” alla rifusione delle spese di lite il cognome “ ” CP_1 con “ ” e . CP_1 CP_1 CP_1
a) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la illegittimità ed erro- neità della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della verifica sulla presenza di usura dei tassi pattuiti, ha ritenuto l'usurarietà del tasso di mora di cui al contratto di mutuo a rogito Notaio Dott. del 21 Persona_2 giugno 2006, pattuito nella misura dell'8,15% (Art. 4); misura da ritenersi legale e conforme, poiché non superiore al tasso soglia di riferimento per i tassi di mora, da calcolarsi nella maggior misura effettiva del 10,86 % (se- condo il criterio 'Bankitalia' della maggiorazione del 2,1% rispetto al Tegm di riferimento ratione temporis).
b) Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha considerato e valorizzato la clausola di salvaguardia che, di fatto, impedisce che vi possano sussistere interessi di mora sopra soglia.
c) Per l'effetto, disporre la riforma parziale per la parte motiva impugnata della sentenza sul punto.
d) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese ge- nerali oltre IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio innanzi Controparte_1 Controparte_1 al Tribunale di Roma la per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito G.I. designato, contrariis reiectis, accertato che nel contratto di mutuo stipulato dai Signori e Controparte_1
in data 21 giugno 2006 per atto notaio repertorio CP_1 Persona_2
n. 7233 e raccolta n. 3881 è stato previsto un interesse convenzionale pari a 6,150 punti percentuale e un tasso di mora di due punti percentuali maggiore del tasso di interesse convenzionale, accertato quindi che l'interesse di mora
è pari a 8,150 punti percentuali, accertato che il tasso soglia così come de- sumibile dalla gazzetta ufficiale del trimestre aprile - giugno 2006 è pari a 7,71 punti percentuali, accertato quindi che il tasso richiesto dalla è CP_2 maggiore del tasso soglia previsto dalla legge, accertato che ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1815 c.c. comma 2 la clausola che conviene interessi usurari è nulla, accertato quindi che nel contratto di mutuo in oggetto non sono dovuti gli interessi di mora, dichiarata l'usurarietà del contratto di mutuo per superamento del tasso di soglia degli interessi moratori, dichiarare che al contratto di mutuo in parola non sono dovuti dagli attori interessi di sorta, rideterminare quindi il saldo dovuto dagli attori e le residue somme
2 eventualmente dovute al netto degli interessi contrattualmente previsti, con- dannare il per la Casa spa ora a restituire agli attori gli CP_2 Parte_1 interessi corrisposti nell'importo determinato dal consulente tecnico di parte ed ammontanti ad euro 64.694,67. Condannare altresì la banca a risarcire il danno causato agli attori nella misura che meglio verrà determinata nel corso del giudizio ed in ogni caso sin da ora indicata in €. 56.000,00. In via subor- dinata si chiede che il Tribunale accertata l'usurarietà della clausola n. 4 del contratto di mutuo come in atti meglio precisato, sostituisca la predetta rite- nendo applicabile al mutuo in oggetto i soli interessi legali”.
A sostegno delle domande svolte gli attori hanno allegato di avere stipulato in data 21.6.2006 con la (a cui è subentrata la Controparte_3
un contratto di mutuo fondiario per la somma di originari € Parte_1
150.000,00 e ha dedotto come tale contratto prevedesse tanto un tasso di interesse corrispettivo quanto un tasso di mora usurari, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di inte- ressi.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha conte- Parte_1 stato quanto dedotto in fatto e in diritto da parte attrice e ha concluso per il rigetto delle domande proposte.
Con sentenza n. 11638/2020 del 25.8.2020 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, pur rigettando le “restanti domande” proposte dagli attori, ed in particolare quella volta a conseguire la restituzione di indebito, ha “accerta[to] e dichiar[to] la nullità del tasso di mora pattuito inter partes nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.06.2006 a rogito Per_2
rep. 7233 racc. 3881 finalizzato all'erogazione dell'importo di euro
[...]
150.000”, condannando gli attori a rimborsare alla convenuta le spese CP_2 di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la che Parte_1 ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
e , pure ritualmente evocati nel presente Controparte_1 Controparte_1 grado di giudizio, non si sono costituiti e, non essendo intervenuta nel corso del giudizio, con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contuma- cia.
3 2. La rileva che la sentenza appellata ha erroneamente ri- Parte_1 portato il cognome degli allora attori come “ ” invece di “ CP_1 [...]
”, e conseguentemente ha chiesto a questo giudicante di procedere Per_3 alla correzione in questione.
L'istanza di correzione di errore materiale della sentenza appellata, seppure possa essere proposta al giudice che ha emesso la sentenza anche qualora avverso la stessa sia stato proposto appello (Corte cost. 10.11.2004, n. 335), può altresì essere proposta al giudice di appello, senza che peraltro divenga così oggetto di gravame in senso proprio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.9.2014, n. 19284; Cass. civ., Sez. III, ord. 19.3.2018, n. 6701). E ciò con ogni conseguenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 12.1.2022, n. 683; Cass. civ., Sez. II, 21.10.1998, n. 10447).
Ciò preliminarmente ritenuto, sia dal contratto di mutuo a rogito del notaio del 21.6.2006 (rep. n. 7233; racc. n. 3881) (v. doc. n. 2 Persona_2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) sia dall'intesta- zione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e dalla procura alle liti allegata allo stesso risulta che il cognome dei due originari attori, odierni appellati, sia “ ”, e non “ ”, come indi- CP_1 CP_1 cato in tutto il corpo della sentenza di primo grado. L'inesatta indicazione del nome (o – come nel caso in esame – del cognome) di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dagli atti del giudizio risulti l'esatta identità di tutte le parti (cfr. Cass. civ., Sez. VI- 3, ord. 18.7.2019, n. 19437).
Con la presente sentenza deve procedersi, pertanto, alla correzione dell'er- rore materiale da cui è affetta la sentenza n. 11638/2020 emessa dal Tribu- nale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'usurarietà del tasso di mora pattuito (8,15%) ri- spetto al tasso soglia di periodo (7,71%). In particolare, la appellante CP_2 deduce come il giudice di prime cure abbia omesso di confrontare il tasso di mora previsto dal contratto con il tasso soglia di mora (10,86%) maggiorato del 2,1% (c.d. “criterio Bankitalia”), avendo invece operato un confronto con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi.
4 Il motivo è fondato.
La statuizione censurata del giudice di primo grado si pone in contrasto con i principii affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e ormai di costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la so- glia usuraria deve essere calcolata applicando al TEG la maggiorazione della metà prevista dalla normativa antiusura e tenendo altresì conto, con riferi- mento all'interesse moratorio, di un ulteriore aumento di 2,1 punti percen- tuali, quale indice corrispondente alla media dei tassi moratori applicati dagli intermediari secondo la rilevazione statistica operata dalla CA d'IA e riportata, a partire dal 25.3.2003, nei decreti di rilevazione dei tassi effettivi globali medi emessi trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526). E ciò le Sezioni Unite hanno affermato dopo avere chiarito – essendo dubbia, nella dottrina e nella giurisprudenza, la stessa ammissibilità dell'usura con riguardo agli interessi di mora – che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'ap- plicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rile- vato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi mora- tori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Il d.m. 15.3.2006, ratione temporis vigente, al co. 4 dell'art. 3 precisava che
“con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per quanto concerne gli interessi moratori e per evitare il confronto tra gran- dezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi mo- ratori, e TEGM non comprensivi della mora), la CA d'IA (circolare del 3.7.2013) ha adottato, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali, con aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo. 5 Come aveva già osservato la Suprema Corte, “Per individuare la soglia usu- raria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”. (così Cass. civ., Sez. III, 17.10.2019, n. 26286). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti percentuali ed aumentato della metà.
Nel caso di specie, applicando tale modalità di calcolo del tasso soglia, la clausola contrattuale relativa agli interessi moratori non può ritenersi usura- ria. Come, peraltro, indicato dalla con la propria comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, nonché nella propria comparsa conclusionale, applicando la modalità di calcolo sopra indicata al caso in esame si ottiene un tasso soglia di usura per gli interessi moratori pari al 10,86% (5,14% + 2,1 = 7,24 + 50%), a fronte di un tasso di mora applicato pari all'8,15%.
Ne discende che il tasso di mora pattuito nel contratto per cui è causa rientra ampiamente nei limiti del tasso soglia e, conseguentemente, l'accertamento effettuato dal Tribunale di Roma con la sentenza appellata merita censura.
4. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce l'erroneità e genericità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, ai fini della declaratoria di usurarietà del tasso di mora pattuito (art. 4, co. 1), ha immotivatamente omesso di considerare la valenza della c.d. “clausola di salvaguardia” (art. 4, co. 3), di cui alla medesima clausola prevista nel con- tratto di mutuo de quo, è assorbito dall'accoglimento del primo.
Una volta ritenuto che il tasso di interesse di mora, come pattuito con il contratto di mutuo in data 21.6.2006, non è usurario, la clausola di salva- guardia pure prevista nel contratto non dovrà e potrà mai spiegare efficacia nel contratto in questione, e quindi non vi è interesse della appellante CP_2 all'accertamento della sua legittimità e, quindi, che l'applicazione della stessa escluda in ogni caso l'usura.
5. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 11638/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 25.8.2020 e, in parziale riforma di tale deci- sione, deve essere rigettata la domanda di “accerta[mento] e dichiara[zione
6 del]la nullità del tasso di mora pattuito inter partes nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.06.2006 a rogito rep. 7233 Persona_2 racc. 3881 finalizzato all'erogazione dell'importo di euro 150.000”, unica ac- colta dal giudice di primo grado (con la statuizione appena riportata), che – come si è detto – ha invece rigettato le altre domande proposte dagli attori.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, il giudice di prime cure ha condannato gli attori a rimborsare alla convenuta le Parte_1 spese del primo grado di giudizio, considerato quale valore della causa quello della domanda di restituzione dell'indebito proposta dagli stessi, e quindi la riforma della decisione nel senso indicato non incide sulla statui- zione sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_1
dispone che nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 11638/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020 laddove è scritto “ ” sia corretto in CP_1
“ ”; CP_1
accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
11638/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020 e, in parziale riforma di tale decisione:
7 o rigetta la domanda di accertamento e di dichiarazione della nullità del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito del notaio in data 21.6.2006 (rep. n. 7233; racc. n. 3881); Persona_2
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_1 rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NA TA Thellung de Courtelary
8
-appellante- e
Controparte_1
-appellati contumaci- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Parte_1 reiectis:
- In via preliminare, procedere con la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Roma n. 11737/2020 depositata in data 25 agosto 2020 sostituendo a pag. 1 e 3 della stessa, nell'epigrafe e nella parte relativa alla “condanna” alla rifusione delle spese di lite il cognome “ ” CP_1 con “ ” e . CP_1 CP_1 CP_1
a) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la illegittimità ed erro- neità della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della verifica sulla presenza di usura dei tassi pattuiti, ha ritenuto l'usurarietà del tasso di mora di cui al contratto di mutuo a rogito Notaio Dott. del 21 Persona_2 giugno 2006, pattuito nella misura dell'8,15% (Art. 4); misura da ritenersi legale e conforme, poiché non superiore al tasso soglia di riferimento per i tassi di mora, da calcolarsi nella maggior misura effettiva del 10,86 % (se- condo il criterio 'Bankitalia' della maggiorazione del 2,1% rispetto al Tegm di riferimento ratione temporis).
b) Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha considerato e valorizzato la clausola di salvaguardia che, di fatto, impedisce che vi possano sussistere interessi di mora sopra soglia.
c) Per l'effetto, disporre la riforma parziale per la parte motiva impugnata della sentenza sul punto.
d) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese ge- nerali oltre IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno convenuto in giudizio innanzi Controparte_1 Controparte_1 al Tribunale di Roma la per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito G.I. designato, contrariis reiectis, accertato che nel contratto di mutuo stipulato dai Signori e Controparte_1
in data 21 giugno 2006 per atto notaio repertorio CP_1 Persona_2
n. 7233 e raccolta n. 3881 è stato previsto un interesse convenzionale pari a 6,150 punti percentuale e un tasso di mora di due punti percentuali maggiore del tasso di interesse convenzionale, accertato quindi che l'interesse di mora
è pari a 8,150 punti percentuali, accertato che il tasso soglia così come de- sumibile dalla gazzetta ufficiale del trimestre aprile - giugno 2006 è pari a 7,71 punti percentuali, accertato quindi che il tasso richiesto dalla è CP_2 maggiore del tasso soglia previsto dalla legge, accertato che ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1815 c.c. comma 2 la clausola che conviene interessi usurari è nulla, accertato quindi che nel contratto di mutuo in oggetto non sono dovuti gli interessi di mora, dichiarata l'usurarietà del contratto di mutuo per superamento del tasso di soglia degli interessi moratori, dichiarare che al contratto di mutuo in parola non sono dovuti dagli attori interessi di sorta, rideterminare quindi il saldo dovuto dagli attori e le residue somme
2 eventualmente dovute al netto degli interessi contrattualmente previsti, con- dannare il per la Casa spa ora a restituire agli attori gli CP_2 Parte_1 interessi corrisposti nell'importo determinato dal consulente tecnico di parte ed ammontanti ad euro 64.694,67. Condannare altresì la banca a risarcire il danno causato agli attori nella misura che meglio verrà determinata nel corso del giudizio ed in ogni caso sin da ora indicata in €. 56.000,00. In via subor- dinata si chiede che il Tribunale accertata l'usurarietà della clausola n. 4 del contratto di mutuo come in atti meglio precisato, sostituisca la predetta rite- nendo applicabile al mutuo in oggetto i soli interessi legali”.
A sostegno delle domande svolte gli attori hanno allegato di avere stipulato in data 21.6.2006 con la (a cui è subentrata la Controparte_3
un contratto di mutuo fondiario per la somma di originari € Parte_1
150.000,00 e ha dedotto come tale contratto prevedesse tanto un tasso di interesse corrispettivo quanto un tasso di mora usurari, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di inte- ressi.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha conte- Parte_1 stato quanto dedotto in fatto e in diritto da parte attrice e ha concluso per il rigetto delle domande proposte.
Con sentenza n. 11638/2020 del 25.8.2020 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, pur rigettando le “restanti domande” proposte dagli attori, ed in particolare quella volta a conseguire la restituzione di indebito, ha “accerta[to] e dichiar[to] la nullità del tasso di mora pattuito inter partes nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.06.2006 a rogito Per_2
rep. 7233 racc. 3881 finalizzato all'erogazione dell'importo di euro
[...]
150.000”, condannando gli attori a rimborsare alla convenuta le spese CP_2 di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la che Parte_1 ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
e , pure ritualmente evocati nel presente Controparte_1 Controparte_1 grado di giudizio, non si sono costituiti e, non essendo intervenuta nel corso del giudizio, con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contuma- cia.
3 2. La rileva che la sentenza appellata ha erroneamente ri- Parte_1 portato il cognome degli allora attori come “ ” invece di “ CP_1 [...]
”, e conseguentemente ha chiesto a questo giudicante di procedere Per_3 alla correzione in questione.
L'istanza di correzione di errore materiale della sentenza appellata, seppure possa essere proposta al giudice che ha emesso la sentenza anche qualora avverso la stessa sia stato proposto appello (Corte cost. 10.11.2004, n. 335), può altresì essere proposta al giudice di appello, senza che peraltro divenga così oggetto di gravame in senso proprio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.9.2014, n. 19284; Cass. civ., Sez. III, ord. 19.3.2018, n. 6701). E ciò con ogni conseguenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 12.1.2022, n. 683; Cass. civ., Sez. II, 21.10.1998, n. 10447).
Ciò preliminarmente ritenuto, sia dal contratto di mutuo a rogito del notaio del 21.6.2006 (rep. n. 7233; racc. n. 3881) (v. doc. n. 2 Persona_2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) sia dall'intesta- zione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e dalla procura alle liti allegata allo stesso risulta che il cognome dei due originari attori, odierni appellati, sia “ ”, e non “ ”, come indi- CP_1 CP_1 cato in tutto il corpo della sentenza di primo grado. L'inesatta indicazione del nome (o – come nel caso in esame – del cognome) di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dagli atti del giudizio risulti l'esatta identità di tutte le parti (cfr. Cass. civ., Sez. VI- 3, ord. 18.7.2019, n. 19437).
Con la presente sentenza deve procedersi, pertanto, alla correzione dell'er- rore materiale da cui è affetta la sentenza n. 11638/2020 emessa dal Tribu- nale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'usurarietà del tasso di mora pattuito (8,15%) ri- spetto al tasso soglia di periodo (7,71%). In particolare, la appellante CP_2 deduce come il giudice di prime cure abbia omesso di confrontare il tasso di mora previsto dal contratto con il tasso soglia di mora (10,86%) maggiorato del 2,1% (c.d. “criterio Bankitalia”), avendo invece operato un confronto con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi.
4 Il motivo è fondato.
La statuizione censurata del giudice di primo grado si pone in contrasto con i principii affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e ormai di costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la so- glia usuraria deve essere calcolata applicando al TEG la maggiorazione della metà prevista dalla normativa antiusura e tenendo altresì conto, con riferi- mento all'interesse moratorio, di un ulteriore aumento di 2,1 punti percen- tuali, quale indice corrispondente alla media dei tassi moratori applicati dagli intermediari secondo la rilevazione statistica operata dalla CA d'IA e riportata, a partire dal 25.3.2003, nei decreti di rilevazione dei tassi effettivi globali medi emessi trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526). E ciò le Sezioni Unite hanno affermato dopo avere chiarito – essendo dubbia, nella dottrina e nella giurisprudenza, la stessa ammissibilità dell'usura con riguardo agli interessi di mora – che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'ap- plicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rile- vato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi mora- tori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Il d.m. 15.3.2006, ratione temporis vigente, al co. 4 dell'art. 3 precisava che
“con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per quanto concerne gli interessi moratori e per evitare il confronto tra gran- dezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi mo- ratori, e TEGM non comprensivi della mora), la CA d'IA (circolare del 3.7.2013) ha adottato, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali, con aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo. 5 Come aveva già osservato la Suprema Corte, “Per individuare la soglia usu- raria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”. (così Cass. civ., Sez. III, 17.10.2019, n. 26286). In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti percentuali ed aumentato della metà.
Nel caso di specie, applicando tale modalità di calcolo del tasso soglia, la clausola contrattuale relativa agli interessi moratori non può ritenersi usura- ria. Come, peraltro, indicato dalla con la propria comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, nonché nella propria comparsa conclusionale, applicando la modalità di calcolo sopra indicata al caso in esame si ottiene un tasso soglia di usura per gli interessi moratori pari al 10,86% (5,14% + 2,1 = 7,24 + 50%), a fronte di un tasso di mora applicato pari all'8,15%.
Ne discende che il tasso di mora pattuito nel contratto per cui è causa rientra ampiamente nei limiti del tasso soglia e, conseguentemente, l'accertamento effettuato dal Tribunale di Roma con la sentenza appellata merita censura.
4. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce l'erroneità e genericità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, ai fini della declaratoria di usurarietà del tasso di mora pattuito (art. 4, co. 1), ha immotivatamente omesso di considerare la valenza della c.d. “clausola di salvaguardia” (art. 4, co. 3), di cui alla medesima clausola prevista nel con- tratto di mutuo de quo, è assorbito dall'accoglimento del primo.
Una volta ritenuto che il tasso di interesse di mora, come pattuito con il contratto di mutuo in data 21.6.2006, non è usurario, la clausola di salva- guardia pure prevista nel contratto non dovrà e potrà mai spiegare efficacia nel contratto in questione, e quindi non vi è interesse della appellante CP_2 all'accertamento della sua legittimità e, quindi, che l'applicazione della stessa escluda in ogni caso l'usura.
5. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 11638/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 25.8.2020 e, in parziale riforma di tale deci- sione, deve essere rigettata la domanda di “accerta[mento] e dichiara[zione
6 del]la nullità del tasso di mora pattuito inter partes nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.06.2006 a rogito rep. 7233 Persona_2 racc. 3881 finalizzato all'erogazione dell'importo di euro 150.000”, unica ac- colta dal giudice di primo grado (con la statuizione appena riportata), che – come si è detto – ha invece rigettato le altre domande proposte dagli attori.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, il giudice di prime cure ha condannato gli attori a rimborsare alla convenuta le Parte_1 spese del primo grado di giudizio, considerato quale valore della causa quello della domanda di restituzione dell'indebito proposta dagli stessi, e quindi la riforma della decisione nel senso indicato non incide sulla statui- zione sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_1
dispone che nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 11638/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020 laddove è scritto “ ” sia corretto in CP_1
“ ”; CP_1
accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
11638/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020 e, in parziale riforma di tale decisione:
7 o rigetta la domanda di accertamento e di dichiarazione della nullità del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito del notaio in data 21.6.2006 (rep. n. 7233; racc. n. 3881); Persona_2
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_1 rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NA TA Thellung de Courtelary
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