Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta ET HE de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4472 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(P.I. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_4
( C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_5
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to IM Meleo che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E ( C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Benedetto Gargani che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone 112/2021 resa nel procedimento rg 2802/ 2017 - contratti bancari -
1
Con atto di citazione notificato il diciotto luglio 2017 gli odierni appellanti convenivano dinanzi al Tribunale di Frosinone ( già Controparte_1 Controparte_3
) e deducevano che la aveva aperto il ventuno agosto 1996
[...] Parte_1 un conto corrente affidato ( n. 01607047/02/80 ) e il ventiquattro aprile 2001 un conto anticipi affidato (n. 1607047/04/82) le cui operazioni erano regolate nel suddetto conto corrente;
entrambi i rapporti erano ancora in essere.
Affermavano tra l'altro testualmente : “….dei suddetti rapporti bancari e di quelli collegati la società non ha mai sottoscritto nessun contratto né le relative condizioni o perlomeno, non lo ricorda, anche perché non ha mai ricevuto copia degli stessi…”.
Sostenevano che erano stati applicati interessi ultralegali non pattuiti (nonché, per alcuni periodi, usurari), commissioni di massimo scoperto parimenti non pattuite, era stata operata illegittimamente la capitalizzazione trimestrale di interessi e oneri, erano state illegittimamente antergate e postergate le valute.
Affermavano che da conteggi effettuati tramite un perito di fiducia era emerso un saldo positivo di € 63.320,04 al trentuno dicembre 2016.
Concludevano chiedendo :
“Accertare e dichiarare non opponibili nei confronti della società attrice le clausole e/o condizioni di fatto applicate, di cui ai rapporti di conti corrente e rapporti bancari specificamente indicati al punto n. 2 della premessa in fatto, in forza del disposto di cui agli artt. 4 e 5 della L. 154/92 e per l'effetto, esclusa l'applicabilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale degli interessi, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere, nascente dal rapporto di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
In via gradata ed in ogni caso:
2) accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato ai conti corrente in oggetto non
è stato rispettoso dei precetti di cui alla L. 108/96, eventualmente previa declaratoria di nullità delle pattuizioni tutte che hanno influito sulla determinazione, di fatto, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente e dichiarare dovuti gli interessi nella 2 misura stabilita dalla legge (ex art. 1815 2° comma c.c.) e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
In ulteriore subordine
3) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla Commissione di
IM RT e accertare la sua funzione di ulteriore corrispettivo per la concessione del credito, e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile
4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della clausola che ha dato facoltà alla banca di variare il tasso di interesse pattuito, nel corso del rapporto e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
6) accertare e dichiarare la nullità della clausola che ha previsto la possibilità della antergazione e postergazione delle valute e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre iva c.p.a. e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. “
La convenuta si costituiva, affermava che fosse onere di parte attrice produrre il contratto
3 e comunque depositava documenti sottoscritti il due agosto 2001 e il diciannove settembre
2005 con cui si modificavano le condizioni originarie.
Riguardo al conto anticipi, che la banca deduceva essere stato aperto il tredici dicembre
2000 e chiuso il ventiquattro novembre 2016, affermava trattarsi di conto infruttifero, di mera evidenza contabile, le cui poste erano regolate nel conto di appoggio.
Eccepiva la prescrizione e chiedeva il rigetto delle domande. Rilevava come non fosse stata espletata preventiva richiesta ex art 119 tub.
Era disposta ctu con i seguenti quesiti :
“Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e quella - acquisita presso l'istituto di credito con il consenso di tutte le parti - che il consulente ritenga utile per
l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.:
1) indichi quali siano le condizioni pattuite per iscritto dalle parti con riferimento specifico ai documenti
e quali le condizioni in concreto applicate dalla banca nel corso del rapporto, precisando se nel corso del rapporto siano stati applicati interessi in misura ultralegale non pattuiti per iscritto;
3) accerti se sia stata applicata la capitalizzazione degli interessi: a) dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000, in difetto di specifica pattuizione tra le parti;
b) a decorrere dall'1.7.2000, in assenza di reciprocità tra le parti e senza il rispetto delle condizioni precisate nella deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000; c) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
4) accerti se siano state applicate nel corso del rapporto commissioni di massimo scoperto e – in caso affermativo – se esse siano state o meno pattuita per iscritto tra le parti;
5) accerti se il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato nei trimestri indicati nella relazione tecnica allegata all'atto di citazione risulti superiore al tasso soglia rilevato con d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al trimestre corrispondente, determinando il TEG sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia in vigore ratione temporis e tenendo conto del principio di diritto espresso da Cass., Sez. Un., 16303/2018 con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art.
2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008”.
Con sentenza 112 del 2021 il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione e ritenuta provata la stipula in forma scritta dei contratti, così statuiva : “dichiara illegittima e priva di effetti la capitalizzazione degli interessi operata dall fino Controparte_3 al trenta giugno 2000 sul conto corrente di corrispondenza ordinario n. 01607047/02/80 intestato alla dichiara valida ed efficace la capitalizzazione degli Parte_1 interessi operata dalla banca su tale conto corrente a decorrere dal primo luglio 2000 fino al trentuno dicembre 2013; dichiara illegittima e priva di effetti la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca su tale conto corrente a decorrere dal primo gennaio 2014; dichiara inammissibile la domanda di accertamento della usurarietà del rapporto contrattuale intercorso tra la banca e la rigetta le ulteriori domande formulate Parte_1 dagli attori;
compensa tra le parti le spese processuali fatta eccezione per le spese relative alla ctu che vengono poste in via definitiva a carico degli attori”
4 Questi ultimi proponevano appello ribadendo le domande di primo grado e chiedendo il rinnovo della ctu.
L'appellata si costituiva, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello incidentale riguardo alla statuizione con cui era stata ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione decennale.
Era disposta ctu integrativa.
Gli appellanti concludevano chiedendo : “in riforma della Sentenza n. 112/2021, depositata il 29/01/2021, pubblicata il 09/02/2021 e non notificata, emessa dal Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Civile, nell'ambito del procedimento RG. n. 2802/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Accertare e dichiarare non opponibili nei confronti della società attrice le clausole e/o condizioni di fatto applicate, di cui ai rapporti di conti corrente e rapporti bancari specificamente indicati al punto n. 2 della premessa in fatto, in forza del disposto di cui agli artt. 4 e 5 della L. 154/92 e per l'effetto,
- esclusa l'applicabilità della capitalizzazione sia trimestrale che annuale degli interessi, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere, nascente dal rapporto di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
In via gradata ed in ogni caso: 2) accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato ai conti corrente in oggetto non è stato rispettoso dei precetti di cui alla L. 108/96, eventualmente previa declaratoria di nullità delle pattuizioni tutte che hanno influito sulla determinazione, di fatto, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente e dichiarare dovuti gli interessi nella misura stabilita dalla legge (ex art. 1815 2° comma c.c.) e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
In ulteriore subordine 3) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla Commissione di IM RT e accertare la sua funzione di ulteriore corrispettivo per la concessione del credito, e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile 4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, previo ricalcolo del rapporto di dare-avere rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della clausola che ha dato facoltà alla banca di variare il tasso di interesse pattuito, nel corso del rapporto e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
6) accertare e dichiarare la nullità della clausola che ha previsto la possibilità della antergazione e postergazione delle valute e, pertanto, previo ricalcolo nel rapporto di dare-avere, rideterminare e comunque accertare e dichiarare il saldo effettivo dei conti de quo alla data del 31/12/2016 ovvero alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti e per l'effetto ordinare alla convenuta di procedere alla conseguente rettifica contabile;
7) rigettare l'avverso appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto”. L'appellata concludeva chiedendo :
5 “Si insiste per il rigetto dell'avverso gravame e per la conferma della sentenza di Primo Grado, fatta eccezione per la parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali, di cui si chiede la riforma in accoglimento dell'appello incidentale svolto dall'appellata”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventiquattro febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto in data ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si sostiene la violazione ed errata interpretazione degli art. 2697 c.c., art. 1283 c.c., 1284, art. 117 T.U.B. nonché “la contraddittorietà ed illogicità tra motivazione e dispositivo”.
La doglianza riguarda il passaggio della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto onere della correntista produrre il contratto e in difetto di detta produzione ha ritenuto infondata gran parte delle domande.
Il motivo è fondato.
Si rileva infatti come già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti abbiano affermato che il contratto di conto corrente non era stato stipulato in forma scritta.
Sul punto vi è stata contestazione dell'istituto di credito come si deduce dalla tesi, sostenuta nella memoria di costituzione di primo grado, secondo cui la correntista avrebbe dovuto produrre il contratto per dimostrare l'illegittimo addebito di competenze.
Detta affermazione, condivisa dal Tribunale, alla luce di quanto condivisibilmente ritenuto da Cass. 6480/2021, non è corretta.
Come statuito dal Giudice di legittimità “è possibile…. che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): in tale… ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
6 Di conseguenza dovranno essere espunte le poste non pattuite come di seguito indicato e descritto nei quesiti peritali.
Con il secondo motivo si contesta la “non corrispondenza tra parte motiva della sentenza e dispositivo – contraddittorietà della sentenza - violazione e errata applicazione dell'art. 1283
c.c.”
Si sostiene che il rigetto della domanda sarebbe in contrasto con l'affermazione contenuta nella motivazione di illegittimo anatocismo.
Il motivo è fondato e anche in questo caso il criterio di calcolo da operare è quello di cui al quesito peritale come si vedrà in seguito.
Con il terzo motivo si contesta la violazione, errata applicazione ed errata interpretazione degli art. 1326 c.c., art. 1284 c.c., art. 117 TUB e 118 TUB. In buona sostanza si censura la parte di motivazione con cui il Tribunale, applicando il principio in base a cui avrebbe dovuto la correntista produrre il contratto, ha respinto “la domanda degli attori volta a far accertare la nullità per difetto di forma delle clausole relative agli interessi ultralegali, all'esercizio dello ius variandi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e alla decorrenza delle valute, non essendo stata fornita la prova della stipulazione meramente verbale dei contratti di apertura dei conti correnti oggetto di causa e dovendosi invece ritenere provato per presunzioni che fin dall'inizio del rapporto sia stato rispettato il requisito della forma scritta…”
Il motivo è fondato in quanto il riparto dell'onere probatorio è quello indicato riguardo al primo motivo di doglianza.
Anche in questo caso il quesito peritale ricalca il corretto criterio di calcolo.
In particolare per quanto riguarda gli interessi ultralegali gli appellanti hanno sul punto affermato : “Quanto agli interessi arbitrariamente applicati e variati nel corso del rapporto da parte della banca stante il tenore dell'art. 1284 c.c. (così come nel tempo modificato), per la determinazione del tasso di interessi, dovrà farsi applicazione del tasso legale sino alla data del 23/06/1992 e da tale data in poi (data di entrata in vigore del T.U.B.) al disposto di cui al D. L.gs 1 settembre 1993 n. 385 art. 117 comma 7 (T.U.B.).”
Osserva il Collegio come il rapporto sia iniziato dopo il 1992 : di conseguenza la domanda degli appellanti è quella di applicare il tasso sostitutivo 117 comma 7 TUB e in tale ambito deve essere limitata la domanda.
7
Quarto motivo di impugnazione: Errata valutazione dei fatti di causa e della documentazione allegata – violazione dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c..
E' impugnata la sentenza laddove ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento dell'usura per difetto di allegazione.
Il motivo è assorbito dall'accertamento peritale espletato in secondo grado in quanto, seppur ammissibile in punto di allegazione, non vi è usura.
Il quesito peritale articolato nel presente grado ha avuto di conseguenza il seguente tenore:
“applicando come dato di partenza la mancata pattuizione scritta delle condizioni contrattuali fino alla sottoscrizione dei documenti prodotti dall'appellata e datati due agosto 2001 e diciannove settembre 2005: confronti i movimenti risultanti dagli estratti conto depositati, verifichi se le poste del conto anticipi (n. 1607047/04/82) siano state riversate e regolate tutte sul conto corrente n.
01607047/02/80; in caso di risposta affermativa effettui i conteggi solo con riguardo al conto corrente di appoggio e in caso contrario effettui i conteggi anche per il conto anticipi con riferimento alle poste non riversate sul conto corrente.
All'esito determini il saldo finale del solo conto corrente o anche del conto anticipi ( con riferimento alle due eventualità sopra indicate ) fino al trentuno dicembre 2016.
In particolare:
1) tasso di interesse: applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB fino alle scritture sopra indicate e successivamente quello stabilito nelle scritture stesse per la tipologia di operazioni ivi considerate;
laddove dette operazioni non siano state indicate nelle scritture applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
2) anatocismo: eliminare la capitalizzazione degli interessi dall'origine del/dei rapporto/rapporti fino alla sottoscrizione dei documenti indicati in premessa e mantenendola solo laddove vi sia condizione di reciprocità; escludendola poi dal primo gennaio 2014 in poi;
3) variazioni del tasso di interesse: predisporre il calcolo con riferimento solo alle variazioni successive alla data delle scritture sopra menzionate applicando il tasso di interesse pattuito
8 tra le parti nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dall secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto;
nel caso CP_3 in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato;
4) usura sopravvenuta per gli interessi: accertare, secondo i D.M. via via intervenuti, per il periodo successivo alle scritture sopra indicate, se il tasso di interesse applicato abbia superato il tasso soglia nel corso del rapporto a seguito delle variazioni di quest'ultimo e in tal caso ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato ai contratti oggetto di causa, in riferimento agli interessi corrispettivi e moratori ( da considerare separatamente, senza cumulo ), risulti nel corso del rapporto aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento. I parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e sopravvenuta fino al trentuno dicembre 2009 sono i seguenti: computare nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto. I parametri per il periodo successivo: computare nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto di fatto applicata , con esclusione delle sole imposte e tasse
5) Commissione di massimo scoperto: escluderla fino alla data della prima pattuizione scritta e anche successivamente se è stata prevista o applicata sull'utilizzato salvo che: a) nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; b) nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117- bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
6) Antergazione e postergazione valute: effettui il calcolo fino al primo documento scritto che regoli le date di accredito e addebito facendo coincidere il giorno della valuta con quella dell'operazione, per il periodo successivo e fino all'entrata in vigore del d. lgs 11 del 2010
9 verifichi la sussistenza di pattuizioni e la conformità degli addebiti e accrediti agli accordi contrattuali;
per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs 11/2010 verifichi il rispetto della normativa in questione;
proceda al ricalcolo in caso di violazione secondo i parametri sopra indicati.
Conteggio finale:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto al trentuno dicembre 2016
e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto anche CP_3 dell'eventuale maturazione di interessi attivi.
Il ctu ha appurato l'assenza di violazioni della normativa antiusura, ha effettuato il ricalcolo secondo i criteri sopra indicati e determinato: 1) per il conto anticipi un saldo al trenta aprile
2014 (data di estinzione dello stesso) pari a zero;
2) per il conto corrente alla data del trentuno dicembre 2016 un saldo a credito della correntista per € 45.877,10 così rettificando il saldo banca che invece era a debito della correntista per € 17.692,02.
E' stata poi disposta ctu integrativa in relazione all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie tempestivamente avanzata dall'istituto di credito in primo grado e reiterata in sede di appello incidentale.
Il quesito integrativo, dando atto che la prima lettera interruttiva è stata inviata da parte appellante con raccomandata ricevuta il ventotto gennaio 2015, è stato il seguente :
“effettui il ctu il calcolo del rapporto dare avere tra le parti con riferimento al conto corrente già esaminato nella relazione in atti espungendo le rimesse solutorie dal conto, come già rettificato (allegato 7 elaborato peritale) secondo il seguente criterio : rimesse su scoperto dall'accensione del conto fino al due agosto 2001 in assenza di affidamento;
rimesse dal tre agosto 2001 al ventotto gennaio 2005 in esubero rispetto al limite dello scoperto affidato;
Il ctu ha depositato la relazione integrativa sulla cui base è stato calcolato : “il conto corrente di corrispondenza n. 1607047/02/80 rielaborato dal 01/07/2004 al 31/12/2016 nell'ALLEGATO N. 2/INTEGRATIVA presenta, alla data del 31.12.2016, un saldo a credito del correntista pari ad € 27.699,43, rispetto al saldo al 31/12/2016 da estratto conto bancario a debito del correntista di € 17.692,02”
Le risultanze non sono state specificamente contestate dalle parti.
10 La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessaria valutazione ex novo del capo relativo alle spese con ciò dovendosi ritenere assorbito il quinto motivo di doglianza articolato dagli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono a carico di sulla base del Controparte_1 principio generale della soccombenza , considerando lo scaglione di riferimento per l'importo accertato, sulla base dei valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, oggetto di orientamenti giurisprudenziali in gran parte consolidati.
Le spese di ctu di primo e secondo grado sulla base del medesimo principio sono a carico definitivo di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata accerta che il conto corrente di corrispondenza n. 1607047/02/80 presenta, alla data del trentuno dicembre 2016, un saldo a credito della correntista pari a € 27.699,43; accerta che il conto anticipi n. 1607047/04/82 alla data di chiusura del trentuno dicembre 2014 presenta un saldo pari a zero;
condanna a pagare agli appellanti in solido le spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio liquidate per il primo grado in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il secondo grado in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Ca.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio.
Roma, ventiquattro febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta ET HE de Courtelary
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