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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1859/2024
Udienza cartolare del 27-05-2025
Il Giudice, viste le note scritte depositate in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1859/2024 in materia di altri rapporti condominiali, promossa da:
(C.F. ), sito in Viareggio, via Monte Forato Parte_1 P.IVA_1
11, rappresentato dalla società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante quale amministratore del condominio, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Germana Foglia Laganà (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio in Viareggio, via San Martino n. 168, come da procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_3 C.F._2
in Viareggio, Via Aurelia sud n. 345.
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del resistente all'incarico di amministratore condominiale del , rivestito dal signor Parte_2 CP_3
omissis fino al mese di luglio 2022 e la conseguente violazione delle norme di legge in
[...] materia;
per l'effetto condannare il sig. alla consegna della documentazione Controparte_3
contabile del condominio e alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente condominiale senza giustificato motivo pari ad € 10.979,53 o quella somma maggiore o minore che verrà
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accertata in corso di causa, oltre al rimborso delle somme che risultavano in disavanzo nel bilancio condominiale al momento della cessazione dell'incarico, pari ad € 2.684,15 o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dal a causa dell'inadempimento posto in essere maggiorati degli interessi Parte_1 fino alla data dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e della fase precedente di mediazione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. per il resistente: nessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il introduceva il presente giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_3
amministratore condominiale dal 1996 al luglio 2022, per contestare il grave inadempimento del contratto di mandato posto in essere dal suddetto per violazione degli artt. 1129, 1130 e 1703 ss. c.c.
Riferiva infatti che il aveva rivestito la carica di amministratore condominiale fino alla CP_3 revoca avvenuta durante l'assemblea condominiale straordinaria del 26.07.2022, seguita dalla nomina del nuovo amministratore che aveva rilevato diverse anomalie nell'operato CP_2
del precedente professionista.
In particolare, tra il 2021 e il 2022 risultavano ingiustificate uscite di denaro dal conto corrente del condominio a favore del o di altri soggetti per un totale di € 10.979,53; erano emersi debiti CP_3 condominiali non pagati relativi al 2021 e al 2022 per € 15.834,95; risultava un'ingiustificata discrepanza tra il saldo del conto corrente al 31.12.21 e il saldo di gestione del bilancio 2021.
Inoltre, il nonostante plurimi solleciti, aveva omesso di consegnare parte della CP_3
documentazione amministrativa del condominio, tra cui il regolamento condominiale, il libro contenente i verbali delle assemblee, i contratti in essere con terzi e le coordinate bancarie.
Il Condominio aveva contestato l'operato del resistente con raccomandata del 12.09.22, senza alcun esito, aveva sporto denuncia-querela nei confronti dello stesso e aveva esperito il procedimento di mediazione con esito negativo.
Chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento del rispetto all'incarico di CP_3
amministratore e la sua condanna alla consegna della documentazione contabile del condominio, alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente condominiale senza giustificato motivo, al rimborso delle somme che risultavano in disavanzo nel bilancio condominiale e al risarcimento di tutti i danni subiti.
2 Il non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità della notifica, veniva dichiarato CP_3 contumace;
all'udienza del 05.11.24 veniva ammessa la prova per interrogatorio formale del resistente, che tuttavia non compariva in udienza.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente provato che ha ricoperto il mandato di amministratore Controparte_3
del fino al 26.07.22, giorno in cui è stato revocato in occasione di Parte_1 un'assemblea straordinaria (doc. 1).
È pacifico che, nonostante plurimi solleciti (doc. 25), il resistente non ha consegnato al nuovo amministratore la documentazione fiscale, amministrativa e contabile del CP_2
condominio relativa agli ultimi 10 anni, tra cui: il regolamento di condominio;
il libro contenente i verbali delle assemblee condominiali;
i contratti in essere tra il e terzi;
il bilancio Parte_1 consuntivo dal 01.01.2022 alla data di revoca dell'incarico, comprensivo di situazione patrimoniale, conto economico e fatture in originale;
l'elenco dei crediti del;
le ricevute di pagamento Parte_1 delle ritenute d'acconto relative a fatture pagate dal 1.01.2022 al 26.07.2022.
Risultano documentalmente provate le ingiustificate uscite di denaro dal conto corrente del condominio nei confronti del o di terzi, tramite bonifici, prelievi o assegni, per un totale di CP_3
€ 10.965,53 (doc. da 5 a 18).
Per quanto attiene al mancato pagamento dei debiti condominiali, il debito nei confronti di CP_4
di cui al decreto ingiuntivo n. 607/22 non risulta provato, in quanto il doc. 19 allegato al ricorso
[...]
è il decreto ingiuntivo n. 337/22 notificato da nei confronti di un altro condominio CP_4
(Condominio Piazza Dante).
Risultano provati i debiti nei confronti di per bollette non pagate tra il 2017 e il 2022 (doc. Pt_3
20) e nei confronti di Sprit Energy per una bolletta non pagata relativa al 2021 (doc. 21); le ulteriori bollette allegate alla comparsa conclusionale, depositata oltre il termine concesso dal Giudice, devono essere considerate inammissibili.
Inoltre, il resistente non è comparso a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, pertanto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. è possibile ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio, in
3 particolare la mancata consegna dei documenti, le ingiustificate uscite di denaro dal conto corrente e il mancato pagamento dei debiti condominiali.
La contestazione relativa all'ingiustificata discrepanza tra il saldo sul conto corrente condominiale e il disavanzo di bilancio è invece del tutto generica e infondata, in quanto non esiste una relazione diretta tra il saldo di gestione e il saldo del conto corrente;
inoltre l'esistenza di debiti non è necessariamente indice di un ammanco nella contabilità.
Per quanto sopra, risulta provato il grave inadempimento del rispetto al mandato di CP_3 amministratore di condominio per aver violato l'art. 1129 comma 8 e l'art. 1130 comma 1 n. 3) 6)
7) e 8), oltre alle norme di cui all'art. 1710 ss. c.c. e per aver commesso le gravi irregolarità di cui all'art. 1129 comma 12 n. 4).
Deve pertanto essere accolta la domanda di condanna di alla consegna della Controparte_3
documentazione fiscale, amministrativa e contabile del condominio relativa agli ultimi 10 anni e alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente condominiale senza giustificato motivo pari ad € 10.965,53.
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna del resistente al rimborso delle somme che risultavano in disavanzo nel bilancio condominiale al momento della cessazione dell'incarico.
Inoltre, deve essere accolta la richiesta di condanna del al risarcimento dei danni subiti dal CP_3 condominio, quantificato in € 1.256,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, di cui €
1159,00 per spese relative alla revisione contabile degli anni 2021 e 2022 fino al passaggio di consegne (doc. 29) ed € 97,60 per spese di mediazione (doc. 28).
Le ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento del danno non vengono riconosciute perché non provate oppure, con riferimento alle spese legali della querela, in quanto relative al procedimento pendente in sede penale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore tra € 5.201 ed € 26.000, data la contumacia del resistente ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto:
- accerta l'inadempimento da parte di del mandato di amministratore del Controparte_3
; Parte_2
- condanna alla consegna della documentazione fiscale, amministrativa e Controparte_3
contabile del condominio relativa agli ultimi 10 anni e alla restituzione delle somme prelevate dal conto corrente condominiale senza giustificato motivo pari ad € 10.965,53;
4 - rigetta la domanda di condanna del resistente al rimborso delle somme che risultavano in disavanzo nel bilancio condominiale al momento della cessazione dell'incarico;
- condanna al risarcimento dei danni subiti dal condominio, pari ad € Controparte_3
1256,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, liquidate in € 264,00 per spese vive ed € 1.700,00 per compenso professionale,
[...]
oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente
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