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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1516 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2019 promossa da:
(C.F. , nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Oristano, Via Kennedy 13/C, ed elettivamente domiciliata in Oristano, Via Carducci 6, presso lo studio dell'Avv. Simona Atzori che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Ponchielli
3, presso lo studio dell''Avv. Giacomo Melis che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 6.11.2023
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni pagina 1 di 17 Nell'interesse della parte ricorrente:
“l'Illmo Tribunale voglia:
A) dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_1
B) disporre che il possa vedere e sentire i figli telefonicamente solo all'esito di Controparte_1
un positivo percorso di supporto alla genitorialità e con modalità protette, da individuarsi ad opera dei Servizi Sociali competenti, idonee a garantire la serenità dei minori:
C) porre a carico del un assegno a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 100,00, assegno rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
D) porre a carico del a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, anche Controparte_1 in ragione della totale assenza di apporto diretto, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) - o quello diverso che sarà ritenuto equo - assegno rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie non coperte da SSN, nonché di quelle per la pratica di uno sport;
E) con la condanna del – nei confronti dell'Erario – al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del giudizio, oltre a spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre che ex art.96
c.p.c.”
Nell'interesse della parte resistente:
“In via principale:
- stabilire da subito e con urgenza incontri liberi tra il padre ed i minori;
- ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e precisamente in Euro
200,00 complessivi, o in quello diverso ritenuto maggiormente congruo, tenendo conto dei redditi documentati dal Sig. delle documentate spese dda questi mensilmente sostenute CP_1
e delle risultanze della guardia di finanza;
- disporre che nessun assegno divorzile sia versato in favore della Sig.ra la quale sia Pt_1
dalla sentenza di separazione che dalle risultanze della Guardia di finanza, risulta stia lavorando in nero;
- rigettare la richiesta di controparte diretta a dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale in capo al sig. CP_1
pagina 2 di 17 - ordinare alla sig.ra di non opporre più alcuno ostacolo al rapporto tra padre e figli e Pt_1
valutare la condotta ostile della stessa ai fini del risarcimento dei danni patiti sia dal Sig. che dai minori medesimi CP_1
- in subordine, disporre con estrema urgenza incontri con i servizi sociali da calendarizzarsi subito
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.” +
Nell'interesse della curatrice speciale dei minori:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del con Controparte_1
affidamento esclusivo dei minori alla madre presso la quale continueranno a mantenere la residenza e il loro domicilio;
2) Disporre che il possa incontrare i minori in modalità protetta solamente all'esito di CP_1
positivo percorso di sostegno alla genitorialità da attivare presso il Servizio Sociale di Oristano, con aggiornamento periodico al Tribunale;
3) Confermare le statuizioni economiche disposte con l'Ordinanza Presidenziale in ordine al contributo da parte del al mantenimento per le spese ordinarie e straordinarie dei CP_1
minori;
4) Trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per ogni opportuna valutazione in ordine ai reati eventualmente ravvisabili dalla condotta paterna nei confronti dei bambini;
5) Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21.11.2019 e ritualmente notificato, la ricorrente Parte_1
ha adito questo Tribunale richiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Oristano il 27.12.2005. Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
• dalla predetta unione erano nati i figli , il 26.10.2011 ed il Per_1 Per_2
03.04.2013;
• nel 2011 quando il dopo l'assunzione alle dipendenze della ditta “Il Gallo CP_1
Bianco” in Arborea con mansioni di chef, aveva assunto l'abitudine di trattenersi fuori pagina 3 di 17 casa sino alle prime ore del mattino, manifestando disaffezione e disinteresse nei confronti della moglie, apostrofarla con male parole, umiliarla ed offenderla, spesso in presenza dei bambini ancora in tenera età;
• nella primavera del 2013 quando il si era reso protagonista di episodi di CP_1 rilevanza penale, l'ultimo dei quali avvenuto il 3.10.2013 quando, alla presenza dei figli, aveva spintonato violentemente la moglie minacciandola ed ingiuriandola con parole volgari ed offensive;
• a seguito di instaurazione del procedimento di separazione giudiziale e resa la sentenza sullo status in data 30.7.2014, la causa era all'epoca stata fissata per la precisazione delle conclusioni sulle ulteriori domande;
• nell'ambito di detto procedimento, con ordinanza del 22.4.2014 il Presidente aveva provvisoriamente disposto l'affidamento condiviso dei minori, assegnando alla Pt_1
la casa coniugale e ponendo a carico del un assegno a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della prole nella misura di euro 450,00 ed un altro per il mantenimento della moglie nella misura di euro 150,00;
• nel corso degli anni il si era reso gravemente inadempiente agli obblighi CP_1
morali e materiali nei confronti della prole non solo disattendendo i tempi di permanenza dei minori presso di lui, ma anche trascurando qualsiasi rapporto con entrambi i figli, omettendo di interessarsi del loro quotidiano e persino del loro stato di salute;
• a causa di tal condotta – accertata dal Giudice Istruttore che con ordinanza del
19.7.2018 aveva applicato al resistente la sanzione di cui all'art. 709 ter n. 1 c.p.c - sia che nelle rare occasioni in cui il si presentava per Per_1 Per_2 CP_1
prenderli, opponevano sempre resistenza a seguirlo e solo l'intervento della madre aveva consentito che padre e figli potessero trascorrere qualche ora insieme;
• il padre aveva anche versato somme sempre inferiori a quelle stabilite per il mantenimento di moglie e figli ed era stato condannato con sentenza divenuta definitiva a conclusione del procedimento n. 1520/2016 RGNR Mod 21, a mesi due di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p. per aver egli fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed alla prole minore;
pagina 4 di 17 • negli ultimi anni egli aveva lavorato dapprima in Olbia e, dagli inizi del 2019, in
Germania, sempre con mansioni di chef con redditi non inferiori a euro 2.200,00-
2.300,00 mensili;
• poiché anche dopo la sentenza penale il resistente era stato ancora inadempiente all'obbligo di mantenimento, la ricorrente, impegnata per l'assenza totale del coniuge nell'accudimento dei due bimbi, era riuscita a far fronte alle esigenze primarie di vita dell'intero nucleo familiare solo con l'aiuto economico dei propri genitori, i quali ospitavano spesso figlia e nipotini per la consumazione dei principali pasti e, all'occorrenza, provvedevano al pagamento di bollette ed all'acquisto della bombola del gas e/o di generi di prima necessità;
• la viveva insieme ai minori in un alloggio assegnatole dall' per Pt_1 CP_2
il quale versava mensilmente un canone di euro 16,00 e, sebbene attivatasi nella ricerca di un posto di lavoro part-time, era ancora disoccupata;
• il marito aveva cessato di contribuire ai ratei dei finanziamenti contratti insieme alla moglie, di talché su di ella si trovava ancora a dover rimborsare le rate di euro 500,00 relative al finanziamento concesso dalla NC CA (euro 30.100,00) per l'acquisto di un camper, le rate di euro 350,00 relative ad un prestito Compass spa, le rate di euro 900,00 relative a un prestito personale Findomestic spa richiesto dal CP_1 per estinguere debiti relativi all'attività lavorativa e le rate di euro 270,00 relative al mutuo concesso dalla Monte dei Paschi di Siena;
• il camper era stato frattanto venduto dal che ne aveva trattenuto il prezzo;
CP_1
• la gravità dei comportamenti del giustificava la decadenza dalla CP_1
responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale per il resistente o, in subordine, di disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori in suo favore e prevedere che potesse vedere e tenere con sé la prole con le tutele ritenute più Controparte_1
idonee a salvaguardare la serenità e la salute psico-fisica dei minori. Inoltre, è stata richiesta la previsione di un assegno di mantenimento per la coniuge di euro 200,00 mensili e di un contributo al mantenimento per i figli pari a euro 500,00 mensili complessivi (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%.
pagina 5 di 17 Mediante comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avv. Daniela Schirru, CP_1
ha contestato quanto avversariamente dedotto, eccependo che:
[...]
• per lungo tempo egli aveva svolto attività lavorativa saltuaria, affrontando grosse difficoltà nel pagamento dell'assegno di mantenimento sia nei confronti dei minori sia nei confronti della sig.ra e limitandosi a versare ciò che era in grado di Pt_1
corrispondere, oltre a provvedere, in base alle sue disponibilità economiche, all'acquisto di vestiario e ricariche telefoniche per i figli;
• l'ex coniuge svolgeva attività lavorativa in nero come parrucchiera, come emerso anche dalle indagini della Guardia di Finanza in sede di separazione;
• egli aveva sempre esercitato il ruolo di padre nei confronti dei propri figli, ma la ricorrente aveva sempre ostacolato tale esercizio, in quanto ogni qualvolta il CP_1 si recava presso l'abitazione della ricorrente al fine di prelevare i minori per tenerli con sé, la stessa lo aggrediva verbalmente;
• il resistente svolgeva attività lavorativa in Germania alle dipendenze di una ditta di pulizie e percepiva una retribuzione mensile non superiore a euro 1.100.00 mensili;
• egli viveva in un'abitazione locata con canone di euro 300.00 mensili ed erano a suo carico le rate dei finanziamenti contratti dalle parti in costanza di matrimonio per esigenze della famiglia.
Il resistente ha quindi concluso chiedendo lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per abitarvi coi figli minori, il proprio diritto di tenere e vedere con sé i minori – in ragione della sua residenza all'estero per motivi lavorativi – durante il periodo estivo coincidente con le ferie estive da concordare di anno in anno nonché in occasione delle vacanze natalizie e un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per figlio). Ha, altresì, domandato il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Conferma l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con facoltà della madre, però, di assumere anche singolarmente le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito scolastico e sanitario, stante l'attuale stabile lontananza del padre, vivente e lavorante in Germania;
pagina 6 di 17 modifica il diritto di visita prevedendo che i figli possano stare con il padre ogni qual volta egli rientri in (attualmente manca dal maggio del 2019), salvo diverso accordo con la CP_2
madre;
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1 mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 400,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Dispone che il signor ontribuisca al mantenimento della moglie, versandole entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 50,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;”
Con sentenza non definitiva n. 554/2020 pubblicata in data 15.12.2020 il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa tramite separata ordinanza.
All'esito dell'udienza del 6.10.2022, considerata la precedente difficoltà a ottenere la documentazione contrattuale e reddituale del relativa all'attività svolta in Germania CP_1
nonché essendo emersa la circostanza del suo rientro in per il reperimento di nuova CP_2
attività lavorativa, sono state disposte indagini tributarie a carico del resistente.
Con provvedimento del 17.11.2022 è stata disposta la nomina di un curatore speciale per i minori, a tal fine incaricando l'Avv. Ariana Colomo del Foro di Oristano.
Si è costituita in data 10.2.2023 la curatrice speciale, la quale ha dedotto che:
• sussisteva una situazione di disinteresse del padre nei confronti dei bambini, i quali non ricevevano da lui alcun tipo di assistenza e che non avevano con lui un legame affettivo;
• semmai, i bambini lamentavano che nel corso delle brevi e rare telefonate che ricevevano dal padre, egli approfittava del momento di colloquio per screditare ed ingiuriare la madre, tanto che i bambini erano esasperati e si rifiutavano di sentirlo;
• i bambini erano apparsi sereni, avevano parlato liberamente e con proprietà di linguaggio e si riferivano quale unica figura genitoriale di accudimento e affettiva soltanto alla madre;
pagina 7 di 17 • i minori presentavano sufficiente discernimento per poter essere sentiti dal Tribunale;
• era utile all'interesse dei minori richiedere la disponibilità del padre alla partecipazione a un percorso di sostegno alla genitorialità da avviare per il tramite dei
Servizi Sociali del Comune della attuale residenza, nonché procedere ad accertamenti, tramite la Polizia Tributaria.
La curatrice si è quindi riservata di formulare più compiute conclusioni a seguito degli ulteriori accertamenti.
In data 27.3.2023, si è proceduto all'audizione dei figli minori.
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 5.10.2023 si è costituita in giudizio nell'interesse del resistente l'Avv. Maria Carmela Della Monica, a seguito di revoca del mandato difensivo al precedente difensore.
Il giorno seguente, il difensore ha dato atto dell'intenzione di rinunciare al mandato professionale, di talché in data 6.11.2023 ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore l'Avv. Giacomo Melis.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e accertamenti tributari condotti dalla Guardia di Finanza, nonché mediante le relazioni pervenute dai Servizi Sociali, giungendo a decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
***
Nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla pronuncia di divorzio, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 554/2020 pubblicata in data 15.12.2020.
Con riguardo alle residue questioni controverse, in primo luogo deve valutarsi la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
Sotto tale profilo, nel corso del processo è emersa la prova del sostanziale disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli minori.
In primis, è stato significativo sul punto quanto dichiarato dagli stessi minori in sede di audizione.
Infatti, ha riferito: “i contatti con nostro padre sono molto pochi. Lui non sa nulla della Per_1
scuola o della mia vita privata se non del fatto che pratico calcio, ma non si informa sulle mie
pagina 8 di 17 cose. Lo faceva un po' di più tempo fa, quando ancora ci vedevamo faccia a faccia (…); a dire il vero conosciamo molto poco di nostro padre. Non posso certo dire di volergli bene (…)”.
Lo stesso minore ha poi chiarito di non avere un particolare interesse a instaurare un rapporto col padre in ragione della delusione maturata per alcuni episodi legati ai loro incontri ma, per quel che qui interesse, anche per il fatto che il padre “non si fa sentire” e “trova scuse per non telefonare”.
Ugualmente, la sorella ha dichiarato: “nostro padre si fa sentire tramite delle telefonate, Per_2
ma chiama a volte anche dopo 10 giorni in cui non si è fatto sentire e, comunque, le telefonate durano un minuto, a volte anche meno. Lui chiama il cellulare di mamma e poi mamma ci passa il telefono. Confermo che anche a me non chiede mai nulla dei miei hobby (io faccio equitazione), della scuola o degli amici (…); devo dire che molto spesso quando ci chiama si limita a parlar male di mamma, oppure dopo poco tempo ci dice già che deve andare a lavorare.
Io quindi gli chiedo perché si faccia sentire in quei momenti, limitandosi a dire “devo andare vi chiamo dopo”, se poi in realtà in seguito non richiama. Basterebbe che ci chiamasse quando è realmente libero (…) noi di lui non sappiamo assolutamente niente, a parte il fatto che fa il cuoco. Io non so nemmeno quanti anni ha”.
Tali dichiarazioni rendono evidente non solo il gravissimo e profondo distacco tra padre e figli ma anche come tale distacco sia prevalentemente riconducibile a una condotta di grave disinteresse del resistente per le reali condizioni ed esigenze dei minori.
Trattasi, invero, di un distacco non giustificabile con la mera lontananza fisica, determinata dai periodi di lavoro all'estero (necessari, secondo la prospettazione del resistente, per poter provvedere al loro mantenimento), o con la conflittualità tra ex coniugi.
Semmai, il fatto che i contatti telefonici avvenissero in maniera così sporadica e con modalità così superficiali rende evidente che il padre non ha mai inteso impegnarsi realmente nell'essere informato sui figli e nell'instaurare con loro un vero rapporto, seppur con le difficoltà legate alla distanza o all'esistenza della crisi familiare.
Non ha trovato alcun riscontro quanto dichiarato dal circa il fatto che egli avrebbe CP_1
tentato di contattare i figli anche quotidianamente ma sarebbe stato sempre ostacolato dalla controparte con richieste di denaro;
semmai, la situazione raffigurata in maniera concorde da entrambi i minori è stata opposta.
pagina 9 di 17 Peraltro sia che come emerso dalla loro audizione, sono risultati pienamente Per_1 Per_2
capaci di discernimento e hanno sempre mantenuto un atteggiamento consapevole e maturo che consente di escludere ogni possibilità di condizionamento da parte della madre convivente, la quale è invece stata da entrambi descritta, con dichiarazioni coerenti tra loro, propositiva nel cercare di favorire un contatto tra essi e il padre.
Inoltre, se realmente vi fosse stata una condotta ostacolante da parte della idonea a Pt_1 frustrare seri tentativi di avvicinamento ai figli da parte del quest'ultimo ben avrebbe CP_1
potuto attivare gli strumenti necessari per farsi aiutare nel mantenimento e/o nel ripristino dei rapporti coi figli.
Ciò che è accaduto, invece, è l'esatto contrario: nonostante egli all'udienza del 27.3.2023 abbia dato atto di essere disposto a tutto per recuperare la relazione coi figli e di essere rientrato in così rendendo potenzialmente più agevole anche un eventuale sostegno dei Servizi CP_2
Sociali, di fatto poi nessun intervento è stato attuabile, in quanto lo stesso resistente non si è attivato tempestivamente per regolarizzare la propria situazione burocratica e amministrativa, necessaria per una presa in carico da parte degli operatori (v. relazione dei Servizi Sociali di
Cagliari del 5.5.2023).
Una condotta attiva in tal senso è stata riscontrata solo molti mesi dopo, avendo il Servizio
Sociale reso noto che il aveva acquisito la residenza il 10.11.2023 per poi, tuttavia, CP_1
ritrasferirsi in Germania immediatamente dopo, il 27.11.2023. A ciò si aggiunga che con l'ultima relazione del 19.4.2024 il Servizio Sociale ha rappresentato di non essere più riuscito a mettersi in contatto con il in quanto il numero da egli comunicato è risultato inattivo. CP_1
Tali elementi smentiscono chiaramente quanto sostenuto dal resistente e corroborano ulteriormente, al contrario, l'esistenza di un effettivo radicale disinteresse e della totale assenza di una vera intenzione di esercitare in maniera seria e consapevole il proprio ruolo genitoriale.
Le stesse considerazioni, invero, sono state svolte dalla curatrice speciale, la quale ha dato atto fin dalla comparsa che i minori sono apparsi maturi, sufficientemente capaci di discernimento e consapevoli dell'inadeguatezza di taluni comportamenti degli adulti, motivo per il quale giudicavano con severità le condotte inadempimenti e disinteressate del padre;
in sede conclusionale, la stessa curatrice ha rimarcato l'incapacità per il di svolgere CP_1
adeguatamente il proprio ruolo genitoriale.
pagina 10 di 17 Ciò premesso, si ritiene di condividere pienamente quanto sostenuto dalla giurisprudenza, nella parte in cui si afferma che “il disinteresse del padre nei confronti del minore fa venir meno
l'assistenza morale e materiale di cui la prole ha diritto ex art. 315-bis c.c. in quanto costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali e, pertanto, legittima una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ss. per aver contravvenuto ai doveri derivanti dallo “statuto dei diritti del figlio” e per non aver assicurato al minore il diritto di essere amato” (cfr. Tribunale per i Minorenni Caltanissetta, 02/03/2021).
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del merita, perciò, di trovare CP_1
accoglimento.
A ciò consegue, inevitabilmente, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, presso la quale continueranno a essere collocati sulla base di una situazione di fatto consolidata da tempo.
Peraltro, dall'audizione degli stessi minori è emersa anche la piena adeguatezza del contesto materno e la piena idoneità della nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale così come Pt_1
sottolineato anche dalla curatrice speciale, la quale ha ribadito che il nucleo familiare materno è stato in grado di costituire per i minori una fonte affetto e cura più che adeguati e significativi.
Posto che lo stesso si è reso irreperibile al Servizio Sociale a seguito del suo CP_1
ritrasferimento all'estero, è opportuno che a egli stesso sia rimesso l'onere di prendere eventuale nuovo contatto col Servizio medesimo per attivarsi al fine di un eventuale e auspicabile recupero del rapporto coi figli.
All'evidenza, considerata l'attuale frattura tra padre e figli e la sostanziale assenza di qualsiasi relazione, solo in caso di tale attivo impegno da parte del padre potranno essere organizzati dapprima contatti telefonici col supporto e il sostegno dei Servizi Sociali coinvolti e, solo sulla base della previa positiva valutazione da parte degli enti incaricati e del proficuo avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, eventuali incontri in modalità protetta volti a una graduale ripresa dei rapporti.
L'assegnazione della casa coniugale continuerà, come già avvenuto fin dalla separazione, a essere disposta in favore della ricorrente quale genitore affidatario e convivente con la stessa prole, onde consentire ai minori la garanzia di non modificare l'assetto consolidato della propria vita quotidiana e continuare a vivere nel medesimo habitat domestico in cui sono cresciuti.
*
pagina 11 di 17 Quanto alla domanda di assegno divorzile, occorre premettere che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata a tale istituto non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti. Risulta, pertanto, evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto (cfr. Cassazione civile sez. I,
27/05/2024, n.14691).
A tal fine è opportuno valutare, in primo luogo, se sotto il profilo della funzione assistenziale dell'assegno e con esclusivo riferimento all'indipendenza e autosufficienza del coniuge economicamente più debole, sussista un'effettiva inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Dopodiché, alla luce della funzione perequativo-compensativa, occorrerà valutare se eventuali squilibri economico- patrimoniali rilevati tra le parti, anche a fronte di una comparazione dei rispettivi redditi, siano stati effettivamente determinati dal contributo offerto da uno dei coniugi alla conduzione della vita familiare, avendo riguardo anche all'eventuale sacrificio e/o perdita di occasioni lavorative avvenuti nell'interesse della famiglia, nonché alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cfr. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Nella fattispecie in esame, la ha rappresentato fin dall'inizio del giudizio di essere Pt_1 disoccupata e di non percepire redditi da lavoro, nonostante avesse svolto in passato l'attività di parrucchiera.
La scarna documentazione reddituale in atti consiste unicamente in un'attestazione ISEE del
2021 che certificava un reddito del nucleo familiare (composto solo dalla e dai due figli) Pt_1
pari a euro 4.541,00 e nell'attestazione della percezione del Reddito di Cittadinanza fino al 2022
pagina 12 di 17 per una misura di circa euro 715,74 oltre integrazione di euro 130,51, sebbene l'ultimo assegno di febbraio 2022 ammontasse a soli 550,13 euro.
Tuttavia, già in sede di separazione le indagini della Guardia di Finanza (prodotte dalla stessa ricorrente, v. doc. 11), avevano indicato che la sebbene sconosciuta al fisco, Pt_1
verosimilmente esercitava l'attività di parrucchiera a domicilio. L'assenza di riscontri negli accertamenti bancari non era stata ritenuta significativa, in quanto i proventi di tali attività, consistenti in contanti, normalmente non alimentano i depositi bancari.
Anche in questa sede si deve presumere che, in effetti, la ricorrente svolga attività lavorativa in nero.
Ella, infatti, non ha mai chiarito (né nei propri scritti difensivi né in sede di udienza presidenziale) in che modo riesca a mantenere il proprio nucleo familiare, a maggior ragione a fronte del pacifico e perdurante inadempimento del nella corresponsione dell'assegno CP_1
di mantenimento. La ricorrente, a ben vedere, ha anche affermato di non avere spese fisse riguardanti prestiti contratti dopo la separazione dal marito.
Inoltre, in sede di audizione dei minori sono emersi elementi che confermano chiaramente lo svolgimento di attività professionale da parte della madre. ha affermato esplicitamente Per_1 che la madre “fa la parrucchiera”, per giunta specificando che talvolta ella porta i figli con sé a lavoro.
Peraltro, la ricorrente è in piena età lavorativa (50 anni) e possiede capacità lavorativa specifica, avendo ella stessa confermato di aver svolto in passato la citata professione.
Da tutte tali circostanze, deve desumersi presuntivamente provato che la ricorrente svolga in via di fatto l'attività di parrucchiera e percepisca redditi sufficienti al proprio sostentamento e alla conduzione di una vita dignitosa senza necessità di ricorrere a finanziamenti, prestiti o aiuti esterni.
Per contro, anche il non è stato trasparente nel corso del giudizio in merito alla propria CP_1
situazione economica, depositando buste paga non leggibili o non tradotte dal tedesco durante il periodo di lavoro in Germania (v. prod. 21.2.2022) e non depositando il contratto di lavoro quando richiesto.
Dagli atti processuali (dichiarazioni rese dal resistente in udienza presidenziale e in fase successiva, relazioni dei Servizi Sociali, etc.) si evince che egli ha capacità lavorativa specifica pagina 13 di 17 come cuoco, avendo maturato diverse esperienze lavorative, ma anche che all'estero ha svolto mansioni diverse, ad esempio lavorando presso un'impresa di pulizie.
A seguito del rientro in del resistente sono state espletate nuove indagini di Guardia di CP_2
Finanza.
Esse hanno attestato l'insussistenza di elementi utili per ritenere che il svolgesse CP_1
attività in nero e hanno certificato redditi molto modesti per annualità risalenti (euro 3.132,08 per il 2017, euro 6.027,85 per il 2018 ed euro 3.446,34 per il 2019) oltre che non attuali poiché precedenti al periodo lavorativo trascorso in Germania (relazione GDF del 24.1.2023).
Anche gli accertamenti bancari non hanno evidenziato l'esistenza di saldi attivi rilevanti in favore del (relazione GDF del 18.10.2023). CP_1
Cionondimeno, quando sentito personalmente in data 27.3.2023, il resistente ha dato atto di essere rientrato in e di essere stato assunto presso la macelleria CentroCash di Cagliari CP_2
con stipendio di euro 1.600,00 euro al mese (seppur con spese per canone di locazione pari a euro
400,00 e con pignoramento del quinto a causa dei medesimi prestiti contratti in costanza di matrimonio descritti dalla ricorrente nell'atto introduttivo).
La situazione è poi cambiata rapidamente, in quanto all'udienza del 10.7.2023 il difensore del ha rappresentato come egli fosse stato assunto stagionalmente presso il Forte Village di CP_1
Santa Margherita di Pula.
Quali ultime evoluzioni della travagliata vicenda lavorativa del resistente, si evidenzia in primo luogo che egli, come anticipato, ha dapprima comunicato al Servizio Sociale di Cagliari di essersi nuovamente trasferito in Germania dal 27.11.2023, al fine di percepire una entrata reddituale sicura che gli consentisse di assolvere il suo dovere di mantenimento nei confronti dei figli.
Successivamente, con le memorie conclusionali è stato prodotto dal resistente un nuovo contratto di lavoro, stavolta stipulato in Francia, dal quale è emerso uno stipendio (nonostante anche in tale occasione il contratto non sia intelleggibile poiché non tradotto) di euro 1.766,92 mensili (v. prod. 11.4.2024).
Sebbene il non abbia fornito elementi chiari e univoci per la ricostruzione della sua CP_1
situazione reddituale, alla luce di tutte le predette risultanze si può ritenere che in passato egli abbia mantenuto una capacità reddituale mensile di almeno 1.500,00 euro, evidentemente aumentata di recente.
pagina 14 di 17 Il reddito normalmente percepito di euro 1.400,00 euro mensili, da lui dichiarato in udienza presidenziale, è risultato in linea di massima conforme alle poche voci comprensibili delle buste paga del 2021 tedesche versate in atti.
Inoltre, si è detto che con il rientro a Cagliari e l'assunzione al CentroCash l'importo percepito dal resistente era simile, in quanto ammontante a 1.600,00 euro mensili;
da ciò si evince, per l'appunto, che nel tempo – al di là dell'attività di volta in volta materialmente svolta – la capacità di produrre reddito è stata mediamente quella indicata.
Il recente trasferimento a Dusseldorf, motivato ai Servizi Sociali proprio con il miglioramento della condizione economica, ha consentito di dimostrare in via presuntiva l'incremento dello stipendio rispetto a tale media pregressa;
infine, tale circostanza è stata confermata dall'attuale attività lavorativa in Francia, per la quale è stato attestato il succitato maggior reddito di euro
1.766,92 mensili.
Ad ogni modo, occorre considerare anche l'incidenza sullo stipendio delle spese normalmente e mediamente sostenute da un lavoratore all'estero, in particolare in una località notoriamente costosa come Parigi (presso la quale, dal contratto prodotto, risulta lavorare il resistente).
Alla luce dell'analisi delle rispettive condizioni economiche delle parti, non si ritiene di ravvisare uno squilibrio tale qualificare la ricorrente quale ex coniuge privo di risorse idonee a garantire la propria autosufficienza (oppure incapace di procurarsele).
Come visto, infatti, entrambe le parti hanno capacità lavorativa specifica, entrambe sono co- obbligate rispetto alle medesime spese fisse contratte in costanza di matrimonio (e non sono emersi elementi che consentano di chiarire chi dei due provveda o abbia provveduto realmente al pagamento) ed entrambe, per i motivi sopra enunciati, verosimilmente hanno migliorato la propria condizione reddituale più di quanto sia emerso nel presente giudizio, rendendosi reciprocamente indipendenti.
Inoltre, se anche è vero che la è stata credibilmente onerata di maggiori sacrifici per la Pt_1
famiglia in conseguenza del disinteresse mostrato dal per i figli, è anche vero che la CP_1
durata del matrimonio (dal 27.12.2005 al 22.4.2014, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati) non è stata tale da ritenere che le possibilità di carriera della ricorrente siano state compromesse da tale situazione.
La domanda di assegno divorzile deve, perciò, essere rigettata.
*
pagina 15 di 17 Non può seriamente dubitarsi, invece, della necessità per il di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli in una misura che tenga conto della totale assenza di contributo diretto alla loro vita e crescita derivante dall'assenza di un rapporto padre-figli e dalla estrema difficoltà di ripristinarlo anche in ragione delle già menzionate cause di tale deterioramento nonché della lontananza fisica del genitore, trasferitosi all'estero. L'impossibilità di esercitare in modo efficace un pur minimo diritto di visita impone una maggiore contribuzione sotto il profilo economico.
Ricostruita la capacità reddituale e lavorativa del come supra, si dovrà altresì tenere CP_1
conto del fatto che la somma prevista in via provvisoria non è mai stata adeguata alla rivalutazione ISTAT, del fatto che con la crescita dei minori devono ritenersi aumentate anche le esigenze di vita dei medesimi e del fatto che lo stesso resistente ha recentemente incrementato il proprio reddito mensile.
Per altro verso, va rammentato che in ragione del fatto che la sarà unico genitore Pt_1 affidatario, ad ella spetterà per intero l'assegno unico universale previsto per i figli minori.
Per tutte tali ragioni, risulta congruo porre a carico del padre un contributo pari a euro 500,00, ossia euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*
Sotto il profilo delle spese processuali, infine, considerato l'esito complessivo della lite
(accoglimento della domanda attorea sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, mancata opposizione del resistente alla domanda sullo status, riconoscimento dell'aumento del contributo al mantenimento dei figli sebbene in misura inferiore a quella richiesta dalla ricorrente e rigetto della domanda attorea di assegno divorzile), il Collegio ritiene equo e opportuno compensare le spese di lite nella misura della metà e porre a carico del la restante metà. CP_1
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal DM
147/2022 per le cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 cui la presente causa, di valore indeterminabile, deve essere equiparata alla luce della natura ordinaria e della non elevata difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. Poiché la parte ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento dovrà essere disposto in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
pagina 16 di 17 • dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1
dei figli minori e Per_1 Per_2
• dispone l'assegnazione della casa coniugale a affinché continui a Parte_1
convivervi unitamente ai figli minori;
• dispone che il padre possa vedere i figli in modalità protetta e in maniera graduale sulla base delle modalità e tempistiche che verranno individuate di concerto tra i Servizi Sociali competenti laddove il attivamente si impegnasse nel riprendere contatto coi CP_1 medesimi e nell'avviare il proprio percorso di sostegno alla genitorialità; dispone, altresì, che prima di tale momento i contatti tra padre e figli possano avvenire telefonicamente e col supporto dei medesimi Servizi Sociali competenti, onde consentire una ripresa del rapporto che sia idonea a garantire le esigenze e la serenità dei minori;
• dispone che corrisponda in favore di ed entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie adeguatamente documentate;
• rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
• compensa le spese del giudizio nella misura di 1/2 e condanna alla Controparte_1
rifusione della restante misura di 1/2, che liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, disponendo che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
20.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1516 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2019 promossa da:
(C.F. , nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Oristano, Via Kennedy 13/C, ed elettivamente domiciliata in Oristano, Via Carducci 6, presso lo studio dell'Avv. Simona Atzori che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Ponchielli
3, presso lo studio dell''Avv. Giacomo Melis che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 6.11.2023
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni pagina 1 di 17 Nell'interesse della parte ricorrente:
“l'Illmo Tribunale voglia:
A) dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_1
B) disporre che il possa vedere e sentire i figli telefonicamente solo all'esito di Controparte_1
un positivo percorso di supporto alla genitorialità e con modalità protette, da individuarsi ad opera dei Servizi Sociali competenti, idonee a garantire la serenità dei minori:
C) porre a carico del un assegno a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 100,00, assegno rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
D) porre a carico del a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, anche Controparte_1 in ragione della totale assenza di apporto diretto, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) - o quello diverso che sarà ritenuto equo - assegno rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie non coperte da SSN, nonché di quelle per la pratica di uno sport;
E) con la condanna del – nei confronti dell'Erario – al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del giudizio, oltre a spese generali, Iva e CPA come per legge, oltre che ex art.96
c.p.c.”
Nell'interesse della parte resistente:
“In via principale:
- stabilire da subito e con urgenza incontri liberi tra il padre ed i minori;
- ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e precisamente in Euro
200,00 complessivi, o in quello diverso ritenuto maggiormente congruo, tenendo conto dei redditi documentati dal Sig. delle documentate spese dda questi mensilmente sostenute CP_1
e delle risultanze della guardia di finanza;
- disporre che nessun assegno divorzile sia versato in favore della Sig.ra la quale sia Pt_1
dalla sentenza di separazione che dalle risultanze della Guardia di finanza, risulta stia lavorando in nero;
- rigettare la richiesta di controparte diretta a dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale in capo al sig. CP_1
pagina 2 di 17 - ordinare alla sig.ra di non opporre più alcuno ostacolo al rapporto tra padre e figli e Pt_1
valutare la condotta ostile della stessa ai fini del risarcimento dei danni patiti sia dal Sig. che dai minori medesimi CP_1
- in subordine, disporre con estrema urgenza incontri con i servizi sociali da calendarizzarsi subito
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.” +
Nell'interesse della curatrice speciale dei minori:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del con Controparte_1
affidamento esclusivo dei minori alla madre presso la quale continueranno a mantenere la residenza e il loro domicilio;
2) Disporre che il possa incontrare i minori in modalità protetta solamente all'esito di CP_1
positivo percorso di sostegno alla genitorialità da attivare presso il Servizio Sociale di Oristano, con aggiornamento periodico al Tribunale;
3) Confermare le statuizioni economiche disposte con l'Ordinanza Presidenziale in ordine al contributo da parte del al mantenimento per le spese ordinarie e straordinarie dei CP_1
minori;
4) Trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per ogni opportuna valutazione in ordine ai reati eventualmente ravvisabili dalla condotta paterna nei confronti dei bambini;
5) Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21.11.2019 e ritualmente notificato, la ricorrente Parte_1
ha adito questo Tribunale richiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Oristano il 27.12.2005. Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
• dalla predetta unione erano nati i figli , il 26.10.2011 ed il Per_1 Per_2
03.04.2013;
• nel 2011 quando il dopo l'assunzione alle dipendenze della ditta “Il Gallo CP_1
Bianco” in Arborea con mansioni di chef, aveva assunto l'abitudine di trattenersi fuori pagina 3 di 17 casa sino alle prime ore del mattino, manifestando disaffezione e disinteresse nei confronti della moglie, apostrofarla con male parole, umiliarla ed offenderla, spesso in presenza dei bambini ancora in tenera età;
• nella primavera del 2013 quando il si era reso protagonista di episodi di CP_1 rilevanza penale, l'ultimo dei quali avvenuto il 3.10.2013 quando, alla presenza dei figli, aveva spintonato violentemente la moglie minacciandola ed ingiuriandola con parole volgari ed offensive;
• a seguito di instaurazione del procedimento di separazione giudiziale e resa la sentenza sullo status in data 30.7.2014, la causa era all'epoca stata fissata per la precisazione delle conclusioni sulle ulteriori domande;
• nell'ambito di detto procedimento, con ordinanza del 22.4.2014 il Presidente aveva provvisoriamente disposto l'affidamento condiviso dei minori, assegnando alla Pt_1
la casa coniugale e ponendo a carico del un assegno a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento della prole nella misura di euro 450,00 ed un altro per il mantenimento della moglie nella misura di euro 150,00;
• nel corso degli anni il si era reso gravemente inadempiente agli obblighi CP_1
morali e materiali nei confronti della prole non solo disattendendo i tempi di permanenza dei minori presso di lui, ma anche trascurando qualsiasi rapporto con entrambi i figli, omettendo di interessarsi del loro quotidiano e persino del loro stato di salute;
• a causa di tal condotta – accertata dal Giudice Istruttore che con ordinanza del
19.7.2018 aveva applicato al resistente la sanzione di cui all'art. 709 ter n. 1 c.p.c - sia che nelle rare occasioni in cui il si presentava per Per_1 Per_2 CP_1
prenderli, opponevano sempre resistenza a seguirlo e solo l'intervento della madre aveva consentito che padre e figli potessero trascorrere qualche ora insieme;
• il padre aveva anche versato somme sempre inferiori a quelle stabilite per il mantenimento di moglie e figli ed era stato condannato con sentenza divenuta definitiva a conclusione del procedimento n. 1520/2016 RGNR Mod 21, a mesi due di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p. per aver egli fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed alla prole minore;
pagina 4 di 17 • negli ultimi anni egli aveva lavorato dapprima in Olbia e, dagli inizi del 2019, in
Germania, sempre con mansioni di chef con redditi non inferiori a euro 2.200,00-
2.300,00 mensili;
• poiché anche dopo la sentenza penale il resistente era stato ancora inadempiente all'obbligo di mantenimento, la ricorrente, impegnata per l'assenza totale del coniuge nell'accudimento dei due bimbi, era riuscita a far fronte alle esigenze primarie di vita dell'intero nucleo familiare solo con l'aiuto economico dei propri genitori, i quali ospitavano spesso figlia e nipotini per la consumazione dei principali pasti e, all'occorrenza, provvedevano al pagamento di bollette ed all'acquisto della bombola del gas e/o di generi di prima necessità;
• la viveva insieme ai minori in un alloggio assegnatole dall' per Pt_1 CP_2
il quale versava mensilmente un canone di euro 16,00 e, sebbene attivatasi nella ricerca di un posto di lavoro part-time, era ancora disoccupata;
• il marito aveva cessato di contribuire ai ratei dei finanziamenti contratti insieme alla moglie, di talché su di ella si trovava ancora a dover rimborsare le rate di euro 500,00 relative al finanziamento concesso dalla NC CA (euro 30.100,00) per l'acquisto di un camper, le rate di euro 350,00 relative ad un prestito Compass spa, le rate di euro 900,00 relative a un prestito personale Findomestic spa richiesto dal CP_1 per estinguere debiti relativi all'attività lavorativa e le rate di euro 270,00 relative al mutuo concesso dalla Monte dei Paschi di Siena;
• il camper era stato frattanto venduto dal che ne aveva trattenuto il prezzo;
CP_1
• la gravità dei comportamenti del giustificava la decadenza dalla CP_1
responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale per il resistente o, in subordine, di disporre l'affidamento super-esclusivo dei minori in suo favore e prevedere che potesse vedere e tenere con sé la prole con le tutele ritenute più Controparte_1
idonee a salvaguardare la serenità e la salute psico-fisica dei minori. Inoltre, è stata richiesta la previsione di un assegno di mantenimento per la coniuge di euro 200,00 mensili e di un contributo al mantenimento per i figli pari a euro 500,00 mensili complessivi (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%.
pagina 5 di 17 Mediante comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avv. Daniela Schirru, CP_1
ha contestato quanto avversariamente dedotto, eccependo che:
[...]
• per lungo tempo egli aveva svolto attività lavorativa saltuaria, affrontando grosse difficoltà nel pagamento dell'assegno di mantenimento sia nei confronti dei minori sia nei confronti della sig.ra e limitandosi a versare ciò che era in grado di Pt_1
corrispondere, oltre a provvedere, in base alle sue disponibilità economiche, all'acquisto di vestiario e ricariche telefoniche per i figli;
• l'ex coniuge svolgeva attività lavorativa in nero come parrucchiera, come emerso anche dalle indagini della Guardia di Finanza in sede di separazione;
• egli aveva sempre esercitato il ruolo di padre nei confronti dei propri figli, ma la ricorrente aveva sempre ostacolato tale esercizio, in quanto ogni qualvolta il CP_1 si recava presso l'abitazione della ricorrente al fine di prelevare i minori per tenerli con sé, la stessa lo aggrediva verbalmente;
• il resistente svolgeva attività lavorativa in Germania alle dipendenze di una ditta di pulizie e percepiva una retribuzione mensile non superiore a euro 1.100.00 mensili;
• egli viveva in un'abitazione locata con canone di euro 300.00 mensili ed erano a suo carico le rate dei finanziamenti contratti dalle parti in costanza di matrimonio per esigenze della famiglia.
Il resistente ha quindi concluso chiedendo lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per abitarvi coi figli minori, il proprio diritto di tenere e vedere con sé i minori – in ragione della sua residenza all'estero per motivi lavorativi – durante il periodo estivo coincidente con le ferie estive da concordare di anno in anno nonché in occasione delle vacanze natalizie e un contributo al mantenimento dei figli minori di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per figlio). Ha, altresì, domandato il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Conferma l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con facoltà della madre, però, di assumere anche singolarmente le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito scolastico e sanitario, stante l'attuale stabile lontananza del padre, vivente e lavorante in Germania;
pagina 6 di 17 modifica il diritto di visita prevedendo che i figli possano stare con il padre ogni qual volta egli rientri in (attualmente manca dal maggio del 2019), salvo diverso accordo con la CP_2
madre;
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1 mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 400,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Dispone che il signor ontribuisca al mantenimento della moglie, versandole entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 50,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;”
Con sentenza non definitiva n. 554/2020 pubblicata in data 15.12.2020 il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa tramite separata ordinanza.
All'esito dell'udienza del 6.10.2022, considerata la precedente difficoltà a ottenere la documentazione contrattuale e reddituale del relativa all'attività svolta in Germania CP_1
nonché essendo emersa la circostanza del suo rientro in per il reperimento di nuova CP_2
attività lavorativa, sono state disposte indagini tributarie a carico del resistente.
Con provvedimento del 17.11.2022 è stata disposta la nomina di un curatore speciale per i minori, a tal fine incaricando l'Avv. Ariana Colomo del Foro di Oristano.
Si è costituita in data 10.2.2023 la curatrice speciale, la quale ha dedotto che:
• sussisteva una situazione di disinteresse del padre nei confronti dei bambini, i quali non ricevevano da lui alcun tipo di assistenza e che non avevano con lui un legame affettivo;
• semmai, i bambini lamentavano che nel corso delle brevi e rare telefonate che ricevevano dal padre, egli approfittava del momento di colloquio per screditare ed ingiuriare la madre, tanto che i bambini erano esasperati e si rifiutavano di sentirlo;
• i bambini erano apparsi sereni, avevano parlato liberamente e con proprietà di linguaggio e si riferivano quale unica figura genitoriale di accudimento e affettiva soltanto alla madre;
pagina 7 di 17 • i minori presentavano sufficiente discernimento per poter essere sentiti dal Tribunale;
• era utile all'interesse dei minori richiedere la disponibilità del padre alla partecipazione a un percorso di sostegno alla genitorialità da avviare per il tramite dei
Servizi Sociali del Comune della attuale residenza, nonché procedere ad accertamenti, tramite la Polizia Tributaria.
La curatrice si è quindi riservata di formulare più compiute conclusioni a seguito degli ulteriori accertamenti.
In data 27.3.2023, si è proceduto all'audizione dei figli minori.
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 5.10.2023 si è costituita in giudizio nell'interesse del resistente l'Avv. Maria Carmela Della Monica, a seguito di revoca del mandato difensivo al precedente difensore.
Il giorno seguente, il difensore ha dato atto dell'intenzione di rinunciare al mandato professionale, di talché in data 6.11.2023 ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore l'Avv. Giacomo Melis.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e accertamenti tributari condotti dalla Guardia di Finanza, nonché mediante le relazioni pervenute dai Servizi Sociali, giungendo a decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
***
Nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla pronuncia di divorzio, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 554/2020 pubblicata in data 15.12.2020.
Con riguardo alle residue questioni controverse, in primo luogo deve valutarsi la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
Sotto tale profilo, nel corso del processo è emersa la prova del sostanziale disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli minori.
In primis, è stato significativo sul punto quanto dichiarato dagli stessi minori in sede di audizione.
Infatti, ha riferito: “i contatti con nostro padre sono molto pochi. Lui non sa nulla della Per_1
scuola o della mia vita privata se non del fatto che pratico calcio, ma non si informa sulle mie
pagina 8 di 17 cose. Lo faceva un po' di più tempo fa, quando ancora ci vedevamo faccia a faccia (…); a dire il vero conosciamo molto poco di nostro padre. Non posso certo dire di volergli bene (…)”.
Lo stesso minore ha poi chiarito di non avere un particolare interesse a instaurare un rapporto col padre in ragione della delusione maturata per alcuni episodi legati ai loro incontri ma, per quel che qui interesse, anche per il fatto che il padre “non si fa sentire” e “trova scuse per non telefonare”.
Ugualmente, la sorella ha dichiarato: “nostro padre si fa sentire tramite delle telefonate, Per_2
ma chiama a volte anche dopo 10 giorni in cui non si è fatto sentire e, comunque, le telefonate durano un minuto, a volte anche meno. Lui chiama il cellulare di mamma e poi mamma ci passa il telefono. Confermo che anche a me non chiede mai nulla dei miei hobby (io faccio equitazione), della scuola o degli amici (…); devo dire che molto spesso quando ci chiama si limita a parlar male di mamma, oppure dopo poco tempo ci dice già che deve andare a lavorare.
Io quindi gli chiedo perché si faccia sentire in quei momenti, limitandosi a dire “devo andare vi chiamo dopo”, se poi in realtà in seguito non richiama. Basterebbe che ci chiamasse quando è realmente libero (…) noi di lui non sappiamo assolutamente niente, a parte il fatto che fa il cuoco. Io non so nemmeno quanti anni ha”.
Tali dichiarazioni rendono evidente non solo il gravissimo e profondo distacco tra padre e figli ma anche come tale distacco sia prevalentemente riconducibile a una condotta di grave disinteresse del resistente per le reali condizioni ed esigenze dei minori.
Trattasi, invero, di un distacco non giustificabile con la mera lontananza fisica, determinata dai periodi di lavoro all'estero (necessari, secondo la prospettazione del resistente, per poter provvedere al loro mantenimento), o con la conflittualità tra ex coniugi.
Semmai, il fatto che i contatti telefonici avvenissero in maniera così sporadica e con modalità così superficiali rende evidente che il padre non ha mai inteso impegnarsi realmente nell'essere informato sui figli e nell'instaurare con loro un vero rapporto, seppur con le difficoltà legate alla distanza o all'esistenza della crisi familiare.
Non ha trovato alcun riscontro quanto dichiarato dal circa il fatto che egli avrebbe CP_1
tentato di contattare i figli anche quotidianamente ma sarebbe stato sempre ostacolato dalla controparte con richieste di denaro;
semmai, la situazione raffigurata in maniera concorde da entrambi i minori è stata opposta.
pagina 9 di 17 Peraltro sia che come emerso dalla loro audizione, sono risultati pienamente Per_1 Per_2
capaci di discernimento e hanno sempre mantenuto un atteggiamento consapevole e maturo che consente di escludere ogni possibilità di condizionamento da parte della madre convivente, la quale è invece stata da entrambi descritta, con dichiarazioni coerenti tra loro, propositiva nel cercare di favorire un contatto tra essi e il padre.
Inoltre, se realmente vi fosse stata una condotta ostacolante da parte della idonea a Pt_1 frustrare seri tentativi di avvicinamento ai figli da parte del quest'ultimo ben avrebbe CP_1
potuto attivare gli strumenti necessari per farsi aiutare nel mantenimento e/o nel ripristino dei rapporti coi figli.
Ciò che è accaduto, invece, è l'esatto contrario: nonostante egli all'udienza del 27.3.2023 abbia dato atto di essere disposto a tutto per recuperare la relazione coi figli e di essere rientrato in così rendendo potenzialmente più agevole anche un eventuale sostegno dei Servizi CP_2
Sociali, di fatto poi nessun intervento è stato attuabile, in quanto lo stesso resistente non si è attivato tempestivamente per regolarizzare la propria situazione burocratica e amministrativa, necessaria per una presa in carico da parte degli operatori (v. relazione dei Servizi Sociali di
Cagliari del 5.5.2023).
Una condotta attiva in tal senso è stata riscontrata solo molti mesi dopo, avendo il Servizio
Sociale reso noto che il aveva acquisito la residenza il 10.11.2023 per poi, tuttavia, CP_1
ritrasferirsi in Germania immediatamente dopo, il 27.11.2023. A ciò si aggiunga che con l'ultima relazione del 19.4.2024 il Servizio Sociale ha rappresentato di non essere più riuscito a mettersi in contatto con il in quanto il numero da egli comunicato è risultato inattivo. CP_1
Tali elementi smentiscono chiaramente quanto sostenuto dal resistente e corroborano ulteriormente, al contrario, l'esistenza di un effettivo radicale disinteresse e della totale assenza di una vera intenzione di esercitare in maniera seria e consapevole il proprio ruolo genitoriale.
Le stesse considerazioni, invero, sono state svolte dalla curatrice speciale, la quale ha dato atto fin dalla comparsa che i minori sono apparsi maturi, sufficientemente capaci di discernimento e consapevoli dell'inadeguatezza di taluni comportamenti degli adulti, motivo per il quale giudicavano con severità le condotte inadempimenti e disinteressate del padre;
in sede conclusionale, la stessa curatrice ha rimarcato l'incapacità per il di svolgere CP_1
adeguatamente il proprio ruolo genitoriale.
pagina 10 di 17 Ciò premesso, si ritiene di condividere pienamente quanto sostenuto dalla giurisprudenza, nella parte in cui si afferma che “il disinteresse del padre nei confronti del minore fa venir meno
l'assistenza morale e materiale di cui la prole ha diritto ex art. 315-bis c.c. in quanto costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali e, pertanto, legittima una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ss. per aver contravvenuto ai doveri derivanti dallo “statuto dei diritti del figlio” e per non aver assicurato al minore il diritto di essere amato” (cfr. Tribunale per i Minorenni Caltanissetta, 02/03/2021).
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del merita, perciò, di trovare CP_1
accoglimento.
A ciò consegue, inevitabilmente, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, presso la quale continueranno a essere collocati sulla base di una situazione di fatto consolidata da tempo.
Peraltro, dall'audizione degli stessi minori è emersa anche la piena adeguatezza del contesto materno e la piena idoneità della nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale così come Pt_1
sottolineato anche dalla curatrice speciale, la quale ha ribadito che il nucleo familiare materno è stato in grado di costituire per i minori una fonte affetto e cura più che adeguati e significativi.
Posto che lo stesso si è reso irreperibile al Servizio Sociale a seguito del suo CP_1
ritrasferimento all'estero, è opportuno che a egli stesso sia rimesso l'onere di prendere eventuale nuovo contatto col Servizio medesimo per attivarsi al fine di un eventuale e auspicabile recupero del rapporto coi figli.
All'evidenza, considerata l'attuale frattura tra padre e figli e la sostanziale assenza di qualsiasi relazione, solo in caso di tale attivo impegno da parte del padre potranno essere organizzati dapprima contatti telefonici col supporto e il sostegno dei Servizi Sociali coinvolti e, solo sulla base della previa positiva valutazione da parte degli enti incaricati e del proficuo avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, eventuali incontri in modalità protetta volti a una graduale ripresa dei rapporti.
L'assegnazione della casa coniugale continuerà, come già avvenuto fin dalla separazione, a essere disposta in favore della ricorrente quale genitore affidatario e convivente con la stessa prole, onde consentire ai minori la garanzia di non modificare l'assetto consolidato della propria vita quotidiana e continuare a vivere nel medesimo habitat domestico in cui sono cresciuti.
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pagina 11 di 17 Quanto alla domanda di assegno divorzile, occorre premettere che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata a tale istituto non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti. Risulta, pertanto, evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto (cfr. Cassazione civile sez. I,
27/05/2024, n.14691).
A tal fine è opportuno valutare, in primo luogo, se sotto il profilo della funzione assistenziale dell'assegno e con esclusivo riferimento all'indipendenza e autosufficienza del coniuge economicamente più debole, sussista un'effettiva inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Dopodiché, alla luce della funzione perequativo-compensativa, occorrerà valutare se eventuali squilibri economico- patrimoniali rilevati tra le parti, anche a fronte di una comparazione dei rispettivi redditi, siano stati effettivamente determinati dal contributo offerto da uno dei coniugi alla conduzione della vita familiare, avendo riguardo anche all'eventuale sacrificio e/o perdita di occasioni lavorative avvenuti nell'interesse della famiglia, nonché alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cfr. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Nella fattispecie in esame, la ha rappresentato fin dall'inizio del giudizio di essere Pt_1 disoccupata e di non percepire redditi da lavoro, nonostante avesse svolto in passato l'attività di parrucchiera.
La scarna documentazione reddituale in atti consiste unicamente in un'attestazione ISEE del
2021 che certificava un reddito del nucleo familiare (composto solo dalla e dai due figli) Pt_1
pari a euro 4.541,00 e nell'attestazione della percezione del Reddito di Cittadinanza fino al 2022
pagina 12 di 17 per una misura di circa euro 715,74 oltre integrazione di euro 130,51, sebbene l'ultimo assegno di febbraio 2022 ammontasse a soli 550,13 euro.
Tuttavia, già in sede di separazione le indagini della Guardia di Finanza (prodotte dalla stessa ricorrente, v. doc. 11), avevano indicato che la sebbene sconosciuta al fisco, Pt_1
verosimilmente esercitava l'attività di parrucchiera a domicilio. L'assenza di riscontri negli accertamenti bancari non era stata ritenuta significativa, in quanto i proventi di tali attività, consistenti in contanti, normalmente non alimentano i depositi bancari.
Anche in questa sede si deve presumere che, in effetti, la ricorrente svolga attività lavorativa in nero.
Ella, infatti, non ha mai chiarito (né nei propri scritti difensivi né in sede di udienza presidenziale) in che modo riesca a mantenere il proprio nucleo familiare, a maggior ragione a fronte del pacifico e perdurante inadempimento del nella corresponsione dell'assegno CP_1
di mantenimento. La ricorrente, a ben vedere, ha anche affermato di non avere spese fisse riguardanti prestiti contratti dopo la separazione dal marito.
Inoltre, in sede di audizione dei minori sono emersi elementi che confermano chiaramente lo svolgimento di attività professionale da parte della madre. ha affermato esplicitamente Per_1 che la madre “fa la parrucchiera”, per giunta specificando che talvolta ella porta i figli con sé a lavoro.
Peraltro, la ricorrente è in piena età lavorativa (50 anni) e possiede capacità lavorativa specifica, avendo ella stessa confermato di aver svolto in passato la citata professione.
Da tutte tali circostanze, deve desumersi presuntivamente provato che la ricorrente svolga in via di fatto l'attività di parrucchiera e percepisca redditi sufficienti al proprio sostentamento e alla conduzione di una vita dignitosa senza necessità di ricorrere a finanziamenti, prestiti o aiuti esterni.
Per contro, anche il non è stato trasparente nel corso del giudizio in merito alla propria CP_1
situazione economica, depositando buste paga non leggibili o non tradotte dal tedesco durante il periodo di lavoro in Germania (v. prod. 21.2.2022) e non depositando il contratto di lavoro quando richiesto.
Dagli atti processuali (dichiarazioni rese dal resistente in udienza presidenziale e in fase successiva, relazioni dei Servizi Sociali, etc.) si evince che egli ha capacità lavorativa specifica pagina 13 di 17 come cuoco, avendo maturato diverse esperienze lavorative, ma anche che all'estero ha svolto mansioni diverse, ad esempio lavorando presso un'impresa di pulizie.
A seguito del rientro in del resistente sono state espletate nuove indagini di Guardia di CP_2
Finanza.
Esse hanno attestato l'insussistenza di elementi utili per ritenere che il svolgesse CP_1
attività in nero e hanno certificato redditi molto modesti per annualità risalenti (euro 3.132,08 per il 2017, euro 6.027,85 per il 2018 ed euro 3.446,34 per il 2019) oltre che non attuali poiché precedenti al periodo lavorativo trascorso in Germania (relazione GDF del 24.1.2023).
Anche gli accertamenti bancari non hanno evidenziato l'esistenza di saldi attivi rilevanti in favore del (relazione GDF del 18.10.2023). CP_1
Cionondimeno, quando sentito personalmente in data 27.3.2023, il resistente ha dato atto di essere rientrato in e di essere stato assunto presso la macelleria CentroCash di Cagliari CP_2
con stipendio di euro 1.600,00 euro al mese (seppur con spese per canone di locazione pari a euro
400,00 e con pignoramento del quinto a causa dei medesimi prestiti contratti in costanza di matrimonio descritti dalla ricorrente nell'atto introduttivo).
La situazione è poi cambiata rapidamente, in quanto all'udienza del 10.7.2023 il difensore del ha rappresentato come egli fosse stato assunto stagionalmente presso il Forte Village di CP_1
Santa Margherita di Pula.
Quali ultime evoluzioni della travagliata vicenda lavorativa del resistente, si evidenzia in primo luogo che egli, come anticipato, ha dapprima comunicato al Servizio Sociale di Cagliari di essersi nuovamente trasferito in Germania dal 27.11.2023, al fine di percepire una entrata reddituale sicura che gli consentisse di assolvere il suo dovere di mantenimento nei confronti dei figli.
Successivamente, con le memorie conclusionali è stato prodotto dal resistente un nuovo contratto di lavoro, stavolta stipulato in Francia, dal quale è emerso uno stipendio (nonostante anche in tale occasione il contratto non sia intelleggibile poiché non tradotto) di euro 1.766,92 mensili (v. prod. 11.4.2024).
Sebbene il non abbia fornito elementi chiari e univoci per la ricostruzione della sua CP_1
situazione reddituale, alla luce di tutte le predette risultanze si può ritenere che in passato egli abbia mantenuto una capacità reddituale mensile di almeno 1.500,00 euro, evidentemente aumentata di recente.
pagina 14 di 17 Il reddito normalmente percepito di euro 1.400,00 euro mensili, da lui dichiarato in udienza presidenziale, è risultato in linea di massima conforme alle poche voci comprensibili delle buste paga del 2021 tedesche versate in atti.
Inoltre, si è detto che con il rientro a Cagliari e l'assunzione al CentroCash l'importo percepito dal resistente era simile, in quanto ammontante a 1.600,00 euro mensili;
da ciò si evince, per l'appunto, che nel tempo – al di là dell'attività di volta in volta materialmente svolta – la capacità di produrre reddito è stata mediamente quella indicata.
Il recente trasferimento a Dusseldorf, motivato ai Servizi Sociali proprio con il miglioramento della condizione economica, ha consentito di dimostrare in via presuntiva l'incremento dello stipendio rispetto a tale media pregressa;
infine, tale circostanza è stata confermata dall'attuale attività lavorativa in Francia, per la quale è stato attestato il succitato maggior reddito di euro
1.766,92 mensili.
Ad ogni modo, occorre considerare anche l'incidenza sullo stipendio delle spese normalmente e mediamente sostenute da un lavoratore all'estero, in particolare in una località notoriamente costosa come Parigi (presso la quale, dal contratto prodotto, risulta lavorare il resistente).
Alla luce dell'analisi delle rispettive condizioni economiche delle parti, non si ritiene di ravvisare uno squilibrio tale qualificare la ricorrente quale ex coniuge privo di risorse idonee a garantire la propria autosufficienza (oppure incapace di procurarsele).
Come visto, infatti, entrambe le parti hanno capacità lavorativa specifica, entrambe sono co- obbligate rispetto alle medesime spese fisse contratte in costanza di matrimonio (e non sono emersi elementi che consentano di chiarire chi dei due provveda o abbia provveduto realmente al pagamento) ed entrambe, per i motivi sopra enunciati, verosimilmente hanno migliorato la propria condizione reddituale più di quanto sia emerso nel presente giudizio, rendendosi reciprocamente indipendenti.
Inoltre, se anche è vero che la è stata credibilmente onerata di maggiori sacrifici per la Pt_1
famiglia in conseguenza del disinteresse mostrato dal per i figli, è anche vero che la CP_1
durata del matrimonio (dal 27.12.2005 al 22.4.2014, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati) non è stata tale da ritenere che le possibilità di carriera della ricorrente siano state compromesse da tale situazione.
La domanda di assegno divorzile deve, perciò, essere rigettata.
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pagina 15 di 17 Non può seriamente dubitarsi, invece, della necessità per il di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli in una misura che tenga conto della totale assenza di contributo diretto alla loro vita e crescita derivante dall'assenza di un rapporto padre-figli e dalla estrema difficoltà di ripristinarlo anche in ragione delle già menzionate cause di tale deterioramento nonché della lontananza fisica del genitore, trasferitosi all'estero. L'impossibilità di esercitare in modo efficace un pur minimo diritto di visita impone una maggiore contribuzione sotto il profilo economico.
Ricostruita la capacità reddituale e lavorativa del come supra, si dovrà altresì tenere CP_1
conto del fatto che la somma prevista in via provvisoria non è mai stata adeguata alla rivalutazione ISTAT, del fatto che con la crescita dei minori devono ritenersi aumentate anche le esigenze di vita dei medesimi e del fatto che lo stesso resistente ha recentemente incrementato il proprio reddito mensile.
Per altro verso, va rammentato che in ragione del fatto che la sarà unico genitore Pt_1 affidatario, ad ella spetterà per intero l'assegno unico universale previsto per i figli minori.
Per tutte tali ragioni, risulta congruo porre a carico del padre un contributo pari a euro 500,00, ossia euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Sotto il profilo delle spese processuali, infine, considerato l'esito complessivo della lite
(accoglimento della domanda attorea sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, mancata opposizione del resistente alla domanda sullo status, riconoscimento dell'aumento del contributo al mantenimento dei figli sebbene in misura inferiore a quella richiesta dalla ricorrente e rigetto della domanda attorea di assegno divorzile), il Collegio ritiene equo e opportuno compensare le spese di lite nella misura della metà e porre a carico del la restante metà. CP_1
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal DM
147/2022 per le cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 cui la presente causa, di valore indeterminabile, deve essere equiparata alla luce della natura ordinaria e della non elevata difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. Poiché la parte ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento dovrà essere disposto in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
pagina 16 di 17 • dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1
dei figli minori e Per_1 Per_2
• dispone l'assegnazione della casa coniugale a affinché continui a Parte_1
convivervi unitamente ai figli minori;
• dispone che il padre possa vedere i figli in modalità protetta e in maniera graduale sulla base delle modalità e tempistiche che verranno individuate di concerto tra i Servizi Sociali competenti laddove il attivamente si impegnasse nel riprendere contatto coi CP_1 medesimi e nell'avviare il proprio percorso di sostegno alla genitorialità; dispone, altresì, che prima di tale momento i contatti tra padre e figli possano avvenire telefonicamente e col supporto dei medesimi Servizi Sociali competenti, onde consentire una ripresa del rapporto che sia idonea a garantire le esigenze e la serenità dei minori;
• dispone che corrisponda in favore di ed entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie adeguatamente documentate;
• rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
• compensa le spese del giudizio nella misura di 1/2 e condanna alla Controparte_1
rifusione della restante misura di 1/2, che liquida in euro 2.538,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, disponendo che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
20.2.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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