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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/12/2024, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1970 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLA TESTORI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. PIERANGELA BALLASINI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.10.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :” *pronunciare con sentenza emessa in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 07.10.2001 a Parte_1 CP_1
Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore (CR); matrimonio regolarmente trascritto nel Comune di Casalmaggiore (CR) al nr.28 – Parte 2 – Serie A – Anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Casalmaggiore (CR) di procedere alla annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di legge;
*dare atto che la casa coniugale sita in Casalmaggiore Via Cerati nr. 12, di proprietà dei sigg.ri
e in ragione del 50% ciascuno, rimane assegnata in godimento Parte_1 CP_1
esclusivo, unitamente a tutti i mobili ivi contenuti di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, al sig. che l'abiterà unitamente ai figli e maggiorenni, Parte_1 Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
*disporsi che tutte le spese ordinarie necessarie per i figli sono poste a carico del padre, sig.
Le spese straordinarie, opportunamente documentate saranno divise tra le parti Parte_1
nella misura del 65% a carico del sig. e nella misura del 35% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
mediante rimborso al genitore che avrà integralmente fatto fronte alla spesa, secondo il seguente schema: per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie. imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con il preventivo accordo; corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro
20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
*Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti per alcuna forma di sostentamento per l'uno o l'altro coniuge.
*Spese di giudizio compensate fra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.05.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con a Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore CP_1
in data 07/10/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 28, parte II, serie A, anno 2001), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2
il 05.09.2006), e di essersi separato dalla moglie con verbale di separazione consensuale del
23.03.2023, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1445/2023 del 13.04.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente chiedeva in particolare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al 50% tra i coniugi, l'affidamento in via condivisa della figlia minore con collocamento prevalente Per_2
della stessa presso di sé, e la regolamentazione delle frequentazioni materne come precisate in ricorso.
Per quanto attiene all'aspetto economico, il ricorrente domandava, infine, la regolamentazione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno mediante rimborso al genitore che ha integralmente fatto fronte alla spesa.
Con comparsa depositata il 04.09.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di divorzio del marito;
chiedeva ella l'affidamento in via condivisa della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso il padre, come indicato in comparsa. La Per_2
resistente chiedeva, tuttavia, di quantificare le spese ordinarie dei figli totalmente a carico del padre e le spese straordinarie a carico, rispettivamente, al 65% al padre e al 35% alla madre.
Con istanza congiunta depositata in atti (rispettivamente l'11.09.2024 e il 12.09.2024), le parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo a tacitazione della controversia e chiedevano di sostituire l'udienza del 7.10.2024 con il deposito di note scritte.
Il Giudice, dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del presente procedimento, revocava l'udienza prevista per gli incombenti fissati, sostituendo l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte delle parti con il deposito di note scritte. Con note depositate in atti nel termine assegnato dal Giudice, le parti chiedevano quindi al Tribunale di dare atto dell'accordo raggiunto come meglio specificato nell'istanza.
Il Giudice, all'udienza del 25.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte, rimetteva dunque la causa al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2024.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario a Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore in data 07/10/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 28, parte II, serie A, anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
entrambi, oggi, maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 23.03.2023, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1445/2023 del 13.04.2023.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
* La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva che i figli (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) sono entrambi oggi maggiorenni;
in particolare, è divenuta Per_2 Per_2
maggiorenne nelle more del procedimento, e, pertanto, nessuna statuizione deve essere assunta in punto di responsabilità genitoriale, prendendosi atto che entrambi i figli convivono con il padre nella ex casa coniugale/familiare.
*
l'assegnazione della casa coniugale
Premesso quanto sopra, tenuto conto che i figli sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti, deve essere confermata l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Casalmaggiore (CR), in via Cerati
n. 12 - in comproprietà tra i coniugi - a , come richiesto dalle parti. Confermando Parte_1
quanto già disposto in sede di separazione, dunque, continuerà ad abitare nella casa Parte_1
coniugale insieme ai figli ed Per_1 Per_2 Tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita.
Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo al mantenimento, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando esse profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le parti, infatti, hanno dato atto che i figli (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2
il 05.09.2006) sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti e hanno chiesto la conferma delle statuizioni omologate in sede di separazione. Si osserva, comunque, che, in ambito familiare costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il dovere dei genitori di mantenere i figli persiste anche nel caso in cui essi siano maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nel pieno rispetto delle loro personalità, inclinazioni e aspirazioni, compatibilmente ai tempi di permanenza presso ogni genitore e comunque nel rispetto delle singole capacità contributive.
In applicazione di questo principio, reputa il Tribunale di poter recepire la ripartizione degli oneri contributivi a carico dei genitori così come individuata dalle parti, nel contesto di un integrale accordo, tenuto conto della domiciliazione della prole, del provvedimento di assegnazione al padre della casa coniugale (in comproprietà) e delle condizioni economiche dei genitori rappresentate in atti;
potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e in data 07/10/2001 a Quattrocase - Comune di Parte_1 CP_1
Casalmaggiore - (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 28, parte
II, serie A, anno 2001);
2. CONFERMA l'assegnazione in favore di della casa coniugale (in Parte_1
comproprietà) sita in Casalmaggiore (CR) in Via Cerati 12, con tutti gli arredi;
3. PONE a carico di le spese ordinarie necessarie per i figli, disponendo che Parte_1
le spese straordinarie siano, invece, divise tra le parti nella misura del 65% a carico di e nella misura del 35% a carico di , secondo il seguente Parte_1 CP_1 schema: per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con il preventivo accordo;
corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
4. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di non aver diritto ad alcuna forma di sostentamento;
5. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Casalmaggiore per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1970 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLA TESTORI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. PIERANGELA BALLASINI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.10.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :” *pronunciare con sentenza emessa in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 07.10.2001 a Parte_1 CP_1
Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore (CR); matrimonio regolarmente trascritto nel Comune di Casalmaggiore (CR) al nr.28 – Parte 2 – Serie A – Anno 2001, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Casalmaggiore (CR) di procedere alla annotazione della sentenza ed alle altre incombenze di legge;
*dare atto che la casa coniugale sita in Casalmaggiore Via Cerati nr. 12, di proprietà dei sigg.ri
e in ragione del 50% ciascuno, rimane assegnata in godimento Parte_1 CP_1
esclusivo, unitamente a tutti i mobili ivi contenuti di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, al sig. che l'abiterà unitamente ai figli e maggiorenni, Parte_1 Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti.
*disporsi che tutte le spese ordinarie necessarie per i figli sono poste a carico del padre, sig.
Le spese straordinarie, opportunamente documentate saranno divise tra le parti Parte_1
nella misura del 65% a carico del sig. e nella misura del 35% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
mediante rimborso al genitore che avrà integralmente fatto fronte alla spesa, secondo il seguente schema: per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie. imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con il preventivo accordo; corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro
20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
*Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti per alcuna forma di sostentamento per l'uno o l'altro coniuge.
*Spese di giudizio compensate fra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.05.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con a Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore CP_1
in data 07/10/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 28, parte II, serie A, anno 2001), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2
il 05.09.2006), e di essersi separato dalla moglie con verbale di separazione consensuale del
23.03.2023, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1445/2023 del 13.04.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente chiedeva in particolare l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al 50% tra i coniugi, l'affidamento in via condivisa della figlia minore con collocamento prevalente Per_2
della stessa presso di sé, e la regolamentazione delle frequentazioni materne come precisate in ricorso.
Per quanto attiene all'aspetto economico, il ricorrente domandava, infine, la regolamentazione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno mediante rimborso al genitore che ha integralmente fatto fronte alla spesa.
Con comparsa depositata il 04.09.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di divorzio del marito;
chiedeva ella l'affidamento in via condivisa della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso il padre, come indicato in comparsa. La Per_2
resistente chiedeva, tuttavia, di quantificare le spese ordinarie dei figli totalmente a carico del padre e le spese straordinarie a carico, rispettivamente, al 65% al padre e al 35% alla madre.
Con istanza congiunta depositata in atti (rispettivamente l'11.09.2024 e il 12.09.2024), le parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo a tacitazione della controversia e chiedevano di sostituire l'udienza del 7.10.2024 con il deposito di note scritte.
Il Giudice, dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione del presente procedimento, revocava l'udienza prevista per gli incombenti fissati, sostituendo l'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte delle parti con il deposito di note scritte. Con note depositate in atti nel termine assegnato dal Giudice, le parti chiedevano quindi al Tribunale di dare atto dell'accordo raggiunto come meglio specificato nell'istanza.
Il Giudice, all'udienza del 25.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte, rimetteva dunque la causa al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2024.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario a Quattrocase nel Comune di Casalmaggiore in data 07/10/2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 28, parte II, serie A, anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
entrambi, oggi, maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 23.03.2023, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1445/2023 del 13.04.2023.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
* La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva che i figli (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) sono entrambi oggi maggiorenni;
in particolare, è divenuta Per_2 Per_2
maggiorenne nelle more del procedimento, e, pertanto, nessuna statuizione deve essere assunta in punto di responsabilità genitoriale, prendendosi atto che entrambi i figli convivono con il padre nella ex casa coniugale/familiare.
*
l'assegnazione della casa coniugale
Premesso quanto sopra, tenuto conto che i figli sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti, deve essere confermata l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Casalmaggiore (CR), in via Cerati
n. 12 - in comproprietà tra i coniugi - a , come richiesto dalle parti. Confermando Parte_1
quanto già disposto in sede di separazione, dunque, continuerà ad abitare nella casa Parte_1
coniugale insieme ai figli ed Per_1 Per_2 Tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita.
Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo al mantenimento, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Le statuizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando esse profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le parti, infatti, hanno dato atto che i figli (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2
il 05.09.2006) sono maggiorenni ma non economicamente indipendenti e hanno chiesto la conferma delle statuizioni omologate in sede di separazione. Si osserva, comunque, che, in ambito familiare costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il dovere dei genitori di mantenere i figli persiste anche nel caso in cui essi siano maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nel pieno rispetto delle loro personalità, inclinazioni e aspirazioni, compatibilmente ai tempi di permanenza presso ogni genitore e comunque nel rispetto delle singole capacità contributive.
In applicazione di questo principio, reputa il Tribunale di poter recepire la ripartizione degli oneri contributivi a carico dei genitori così come individuata dalle parti, nel contesto di un integrale accordo, tenuto conto della domiciliazione della prole, del provvedimento di assegnazione al padre della casa coniugale (in comproprietà) e delle condizioni economiche dei genitori rappresentate in atti;
potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e in data 07/10/2001 a Quattrocase - Comune di Parte_1 CP_1
Casalmaggiore - (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 28, parte
II, serie A, anno 2001);
2. CONFERMA l'assegnazione in favore di della casa coniugale (in Parte_1
comproprietà) sita in Casalmaggiore (CR) in Via Cerati 12, con tutti gli arredi;
3. PONE a carico di le spese ordinarie necessarie per i figli, disponendo che Parte_1
le spese straordinarie siano, invece, divise tra le parti nella misura del 65% a carico di e nella misura del 35% a carico di , secondo il seguente Parte_1 CP_1 schema: per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
con il preventivo accordo;
corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
4. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di non aver diritto ad alcuna forma di sostentamento;
5. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Casalmaggiore per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato