CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 286 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura su atto separato, dall'Avv. Valentina Pinna, presso il cui studio in Sassari, via Manno n. 55, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita in data 22.10.21, dall'avv. Giuseppe
Macciotta, presso il cui studio in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“In riforma dell'appellata sentenza n. 894/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari
pubblicata il 30.03.2022 e previa sospensione della efficacia esecutività,
Pagina 1 in via principale
1) Accogliere l'opposizione proposta e acclarata l'inidoneità della documentazione
offerta a supporto del credito azionato, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 1648/2018;
2) Per l'effetto condannare alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio;
CP_1
in via subordinata
3) Previa ammissione delle prove dedotte dalla società nella memoria 183 comma Parte_1
VI n.2, accertare e dichiarare il presunto credito vantato da
nella misura che risulterà dovuta dichiarando l'appellante tenuta al pagamento di CP_1
dette somme;
in via ulteriormente subordinata
4) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'ingiunzione impugnata ritenendo
illegittima la somma di € 123.136,49, rideterminandola in € 15.926,96 o somma veriore;
5) Sempre con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale
Rigettare il proposto Appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto,
Pagina 2 confermare, per quanto di ragione, la appellata sentenza n. 894/2022, pronunciata ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c. a verbale di udienza del 30 marzo 2022.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società propose opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. Parte_1
1648/2018, emesso da in data 4/6 settembre 2018, con il quale le era stato ingiunto CP_1
il pagamento di € 123.196,43, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa all'utenza ad essa intestata, riferita al contratto n. 2009/30018405.
Proponendo domanda di accertamento negativo del credito oggetto di ingiunzione, Parte_1
eccepì:
− l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento e la sua illegittimità, in quanto emessa in totale carenza di potere;
− la nullità parziale dell'ingiunzione “con riferimento alla relativa pretesa pecuniaria pari ad €
123.136,49, con contestuale riduzione della somma richiesta in € 15,926,96” sulla base di una proposta transattiva inviata al Gestore in data 21.5.2018.
Si costituì tardivamente sostenendo: CP_1
− la legittimità della procedura di riscossione, autorizzata con Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 30.12.2015 e della notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49
DPR 602/72 e dell'art. 7, comma 2, lett. gg - quater del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Ed infatti l'art.
Pagina 3 − in ogni caso, la procedura instaurata, benché inquadrabile come impugnazione diretta al controllo di validità del provvedimento di ingiunzione opposto, mirava all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito posto alla base del provvedimento;
− l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2018 aveva ad oggetto il corrispettivo indicato nelle fatture n.
20110264244 del 21.07.2011, n. 20110264245 del 21.07.2011, n. 20110264246 del 21.07.2011, n.
20110264247 del 21.07.2011, n. 20110264248 del 21.07.2011, n. 20110264249 del 21.07.2011, n.
20110264250 del 21.07.2011, n. 20110264251 del 21.07.2011, n. 201102611328 del 31.12.2011, n.
201102611329 del 31.12.20112, n. 201202693 del 10.02.2012, n. 230015556 del 29.11.2017 e n.
310000049 del 08.01.2018 (doc. 2-14), per un importo complessivo di € 123.196,43;
− i calcoli e le contestazioni allegati in citazione erano del tutto generici;
I era stata titolare di un contratto di fornitura per uso non domestico con impegno, Parte_1 Parte_1
con decorrenza 01.04.2009 e fino al 31.12.2011, identificato con il n. 2009-30018405 – codice cliente 36583445, con il quale era stata pattuita l'applicazione della tariffa di favore per un certo quantitativo di metri cubi, appunto, impegnati, alla condizione di sostenerne il relativo pagamento anche se, poi, realmente non consumato (nel caso in cui il consumo fosse stato inferiore, il Gestore
avrebbe addebitato il corrispettivo impegnato, mentre nel caso in cui fosse stato superiore, il
Gestore avrebbe proceduto con l'addebito della tariffa di impegno fino ai metri cubi richiesti e con l'addebito della tariffa normale per le utenze non domestiche senza impegno per la parte eccedente);
− la trattativa diretta alla risoluzione delle pendenze in corso aveva riguardato le utenze dell'opponente comprensive di diversi punti di erogazione;
− l'opponente, nel giugno 2012, aveva presentato un reclamo per presunto guasto al contatore matr.
96/44354, in realtà risultato funzionante a seguito di verifica certificata di funzionamento presso il
Centro Nazionale di Taratura di Asti così come da certificato all'uopo prodotto (doc. 22 agli atti);
Pagina 4 − l'opponente aveva sempre proposto la contabilizzazione dei consumi sulla base di proprie rilevazioni e delle tariffe stabilite per forniture senza impegno.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne così decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 894/2022, pubblicata in data 30/03/2022: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la
parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 9.785,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”.
***
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
Rilevato che ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art 1 co 151
della legge n 244/2007, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti e che, con decreto 30 dicembre
2015 dello stesso Ministero è stata concessa l'autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla società il Tribunale ha ritenuta infondata l'eccezione di CP_1
illegittimità dell'ingiunzione. Per completezza, ha, inoltre, aggiunto che, in ogni caso, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dal gestore, cosicché con l'opposizione il giudizio ha comunque ad oggetto l'accertamento negativo di tale credito.
Quanto al merito, il Giudice ha rilevato che fosse inequivocabile che le eccezioni relative alla periodicità della fatturazione e al funzionamento del contatore fossero state tardivamente sollevate con la seconda memoria istruttoria, mentre nell'atto introduttivo – e persino nella prima memoria –
erano state sollevate esclusivamente eccezioni relative alla legittimità dell'atto di ingiunzione. In
Pagina 5 ragione di una così grave carenza probatoria e di allegazione, il Tribunale ha, quindi, ritenuto l'opposizione palesemente infondata e ha disposto il pagamento delle spese processuali in capo alla parte soccombente.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello la società al fine di ottenere, in sua Parte_1
riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'avverso appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
***
Con primo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui il tribunale ha ritenuto inequivocabile che le eccezioni relative alla periodicità della fatturazione e al funzionamento del contatore, a prescindere dalla loro fondatezza, fossero state tardivamente sollevate con la seconda memoria istruttoria: sostiene, sul punto, l'appellante di avere, “sin dall'atto
introduttivo del giudizio, allegato e documentato di aver contestato il credito azionato in via
monitoria, nonché la funzionalità dello strumento di misurazione, sostituito senza contraddittorio”.
Soggiunge, inoltre, che dovrebbe ritenersi pacifico che nel giudizio di opposizione a ingiunzione l'opposta assume il ruolo di attrice sostanziale, la quale dovrebbe fornire tempestiva ed adeguata prova del proprio credito;
tuttavia, a seguito della tardiva costituzione in giudizio di che CP_1
ha depositato la propria comparsa il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., l'opponente (convenuta in senso sostanziale) ha potuto,
solo con la seconda memoria, “contestare l'inidoneità dei documenti allegati per comprovare il
credito azionato, eccependone dettagliatamente la non conformità agli effettivi consumi nonché la
rispondenza alle disposizioni contrattuali avuto riguardo ai termini di fatturazione […]”.
Con secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice avrebbe totalmente omesso di motivare la decisione di considerare fondata la pretesa
Pagina 6 azionata, la quale, a suo dire, sarebbe comprovata dalle sole fatture, “inidonee a corroborare il
credito, ancor più se tempestivamente contestate dalla società . Precisa, ancora una Parte_1
volta, che dovrebbe essere onere della parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, restando a carico del convenuto l'onere di provare eventuali fatti estintivi o modificativi e che, nel caso di specie, le sole fatture non possono costituire fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena.
Da ultimo l'appellante insiste nelle istanze istruttorie formulate con le seconde memorie ex art. 183
c. 6 c.p.c., successivamente alla costituzione di disattese del primo giudice perché CP_1
miranti a dimostrare circostanze allegate in quel medesimo contesto, e, quindi, tardivamente.
***
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Va anzitutto rilevato che nel procedimento monitorio fiscale, apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori - nonché delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti- (r.d. 14
aprile 1910 n. 639), l'atto formale dall'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (ex multis, Cass. Civ. n. 24552/2024; n. 2355/2019; n. 6487/2004; n. 9421/2003 e la più risalente S.U. n. 2339/1967). E poiché l'opposizione a ingiunzione fiscale si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa dell'amministrazione
– o delle società per azioni a partecipazione pubblica – l'opponente, assumendo la veste sostanziale e formale di attore, non può dedurre fatti nuovi e del tutto diversi da quelli allegati con l'atto
Pagina 7 introduttivo, che introducano un nuovo thema decidendi, in applicazione dei più generali principi del giudizio di cognizione.
Avendo la stessa opponente delimitato ab initio l'ambito delle sue contestazioni, risultano inammissibili le doglianze introdotte successivamente e finalizzate a dimostrare l'infondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione fiscale.
E' difatti incontrovertibile che la società con l'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1648/2018, emesso da in data 4 CP_1
settembre 2018, abbia sollevato esclusivamente eccezioni relative alla legittimità formale dell'atto di ingiunzione, aventi ad oggetto la presunta nullità per “totale carenza di potere da un soggetto
privatistico” e per “inesistenza della notifica”; le eccezioni di carattere sostanziale e relative alla periodicità della fatturazione nonché al funzionamento del contatore, a prescindere dalla loro fondatezza, sono state, invece, tardivamente sollevate solo con la seconda memoria istruttoria, in violazione delle preclusioni previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (si ricorda, infatti, che solamente la memoria n. 1 consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”). Sul punto,
basti precisare che dalla mera lettura dell'atto introduttivo non si evince affatto che la società
ingiunta avesse “allegato e documentato di aver contestato il credito azionato in via monitoria,
nonché la funzionalità dello strumento di misurazione, sostituito senza contraddittorio”. Trattasi
invero di questioni non costituenti semplici difese rispetto alle deduzioni svolte da con la CP_1
memoria tardivamente depositata, peraltro neppure prese in considerazione ai fini del decidere: le circostanze relative al periodo di fatturazione in contestazione e alla tariffa (scelta dallo stesso utente), nonché quelle relative al funzionamento e alla sostituzione del contatore (avvenuta nel 2015
a seguito di reclamo proposto da nel settembre 2013) riguardavano, difatti, situazioni di Parte_1
cui l'appellante era certamente già a conoscenza e che inetgrano, di conseguenza, un originario difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa di accertamento negativo del credito.
Originario difetto che, come detto, ha, al contempo, circoscritto il tema di indagine a profili prevalentemente formali esattamente colti dal primo giudice.
Pagina 8 Per le ragioni svolte deve essere confermata anche la valutazione espressa dal primo giudicante, di rigetto delle istanze istruttorie (prove testimoniali, interrogatorio formale e c.t.u.), volte a supportare
(al di là delle valutazioni che implicano) siffatti nuovi temi di indagine
L'appello proposto dalla società deve dunque essere rigettato. Parte_1
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori minimi, stante la estrema semplicità
delle questioni trattate, sullo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.894/2022, pubblicata in Parte_1
data 30/03/2022, del Tribunale di Cagliari:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese processuali relative al presente grado, che liquida in CP_1
€ 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre accessori e spese generali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 del predetto D.L.;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 286 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura su atto separato, dall'Avv. Valentina Pinna, presso il cui studio in Sassari, via Manno n. 55, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita in data 22.10.21, dall'avv. Giuseppe
Macciotta, presso il cui studio in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“In riforma dell'appellata sentenza n. 894/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari
pubblicata il 30.03.2022 e previa sospensione della efficacia esecutività,
Pagina 1 in via principale
1) Accogliere l'opposizione proposta e acclarata l'inidoneità della documentazione
offerta a supporto del credito azionato, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 1648/2018;
2) Per l'effetto condannare alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio;
CP_1
in via subordinata
3) Previa ammissione delle prove dedotte dalla società nella memoria 183 comma Parte_1
VI n.2, accertare e dichiarare il presunto credito vantato da
nella misura che risulterà dovuta dichiarando l'appellante tenuta al pagamento di CP_1
dette somme;
in via ulteriormente subordinata
4) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'ingiunzione impugnata ritenendo
illegittima la somma di € 123.136,49, rideterminandola in € 15.926,96 o somma veriore;
5) Sempre con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale
Rigettare il proposto Appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto,
Pagina 2 confermare, per quanto di ragione, la appellata sentenza n. 894/2022, pronunciata ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c. a verbale di udienza del 30 marzo 2022.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società propose opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. Parte_1
1648/2018, emesso da in data 4/6 settembre 2018, con il quale le era stato ingiunto CP_1
il pagamento di € 123.196,43, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa all'utenza ad essa intestata, riferita al contratto n. 2009/30018405.
Proponendo domanda di accertamento negativo del credito oggetto di ingiunzione, Parte_1
eccepì:
− l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento e la sua illegittimità, in quanto emessa in totale carenza di potere;
− la nullità parziale dell'ingiunzione “con riferimento alla relativa pretesa pecuniaria pari ad €
123.136,49, con contestuale riduzione della somma richiesta in € 15,926,96” sulla base di una proposta transattiva inviata al Gestore in data 21.5.2018.
Si costituì tardivamente sostenendo: CP_1
− la legittimità della procedura di riscossione, autorizzata con Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 30.12.2015 e della notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49
DPR 602/72 e dell'art. 7, comma 2, lett. gg - quater del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Ed infatti l'art.
Pagina 3 − in ogni caso, la procedura instaurata, benché inquadrabile come impugnazione diretta al controllo di validità del provvedimento di ingiunzione opposto, mirava all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito posto alla base del provvedimento;
− l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2018 aveva ad oggetto il corrispettivo indicato nelle fatture n.
20110264244 del 21.07.2011, n. 20110264245 del 21.07.2011, n. 20110264246 del 21.07.2011, n.
20110264247 del 21.07.2011, n. 20110264248 del 21.07.2011, n. 20110264249 del 21.07.2011, n.
20110264250 del 21.07.2011, n. 20110264251 del 21.07.2011, n. 201102611328 del 31.12.2011, n.
201102611329 del 31.12.20112, n. 201202693 del 10.02.2012, n. 230015556 del 29.11.2017 e n.
310000049 del 08.01.2018 (doc. 2-14), per un importo complessivo di € 123.196,43;
− i calcoli e le contestazioni allegati in citazione erano del tutto generici;
I era stata titolare di un contratto di fornitura per uso non domestico con impegno, Parte_1 Parte_1
con decorrenza 01.04.2009 e fino al 31.12.2011, identificato con il n. 2009-30018405 – codice cliente 36583445, con il quale era stata pattuita l'applicazione della tariffa di favore per un certo quantitativo di metri cubi, appunto, impegnati, alla condizione di sostenerne il relativo pagamento anche se, poi, realmente non consumato (nel caso in cui il consumo fosse stato inferiore, il Gestore
avrebbe addebitato il corrispettivo impegnato, mentre nel caso in cui fosse stato superiore, il
Gestore avrebbe proceduto con l'addebito della tariffa di impegno fino ai metri cubi richiesti e con l'addebito della tariffa normale per le utenze non domestiche senza impegno per la parte eccedente);
− la trattativa diretta alla risoluzione delle pendenze in corso aveva riguardato le utenze dell'opponente comprensive di diversi punti di erogazione;
− l'opponente, nel giugno 2012, aveva presentato un reclamo per presunto guasto al contatore matr.
96/44354, in realtà risultato funzionante a seguito di verifica certificata di funzionamento presso il
Centro Nazionale di Taratura di Asti così come da certificato all'uopo prodotto (doc. 22 agli atti);
Pagina 4 − l'opponente aveva sempre proposto la contabilizzazione dei consumi sulla base di proprie rilevazioni e delle tariffe stabilite per forniture senza impegno.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne così decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 894/2022, pubblicata in data 30/03/2022: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna la
parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 9.785,00
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”.
***
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
Rilevato che ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art 1 co 151
della legge n 244/2007, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti e che, con decreto 30 dicembre
2015 dello stesso Ministero è stata concessa l'autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla società il Tribunale ha ritenuta infondata l'eccezione di CP_1
illegittimità dell'ingiunzione. Per completezza, ha, inoltre, aggiunto che, in ogni caso, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dal gestore, cosicché con l'opposizione il giudizio ha comunque ad oggetto l'accertamento negativo di tale credito.
Quanto al merito, il Giudice ha rilevato che fosse inequivocabile che le eccezioni relative alla periodicità della fatturazione e al funzionamento del contatore fossero state tardivamente sollevate con la seconda memoria istruttoria, mentre nell'atto introduttivo – e persino nella prima memoria –
erano state sollevate esclusivamente eccezioni relative alla legittimità dell'atto di ingiunzione. In
Pagina 5 ragione di una così grave carenza probatoria e di allegazione, il Tribunale ha, quindi, ritenuto l'opposizione palesemente infondata e ha disposto il pagamento delle spese processuali in capo alla parte soccombente.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello la società al fine di ottenere, in sua Parte_1
riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'avverso appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
***
Con primo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui il tribunale ha ritenuto inequivocabile che le eccezioni relative alla periodicità della fatturazione e al funzionamento del contatore, a prescindere dalla loro fondatezza, fossero state tardivamente sollevate con la seconda memoria istruttoria: sostiene, sul punto, l'appellante di avere, “sin dall'atto
introduttivo del giudizio, allegato e documentato di aver contestato il credito azionato in via
monitoria, nonché la funzionalità dello strumento di misurazione, sostituito senza contraddittorio”.
Soggiunge, inoltre, che dovrebbe ritenersi pacifico che nel giudizio di opposizione a ingiunzione l'opposta assume il ruolo di attrice sostanziale, la quale dovrebbe fornire tempestiva ed adeguata prova del proprio credito;
tuttavia, a seguito della tardiva costituzione in giudizio di che CP_1
ha depositato la propria comparsa il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., l'opponente (convenuta in senso sostanziale) ha potuto,
solo con la seconda memoria, “contestare l'inidoneità dei documenti allegati per comprovare il
credito azionato, eccependone dettagliatamente la non conformità agli effettivi consumi nonché la
rispondenza alle disposizioni contrattuali avuto riguardo ai termini di fatturazione […]”.
Con secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice avrebbe totalmente omesso di motivare la decisione di considerare fondata la pretesa
Pagina 6 azionata, la quale, a suo dire, sarebbe comprovata dalle sole fatture, “inidonee a corroborare il
credito, ancor più se tempestivamente contestate dalla società . Precisa, ancora una Parte_1
volta, che dovrebbe essere onere della parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, restando a carico del convenuto l'onere di provare eventuali fatti estintivi o modificativi e che, nel caso di specie, le sole fatture non possono costituire fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena.
Da ultimo l'appellante insiste nelle istanze istruttorie formulate con le seconde memorie ex art. 183
c. 6 c.p.c., successivamente alla costituzione di disattese del primo giudice perché CP_1
miranti a dimostrare circostanze allegate in quel medesimo contesto, e, quindi, tardivamente.
***
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Va anzitutto rilevato che nel procedimento monitorio fiscale, apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori - nonché delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti- (r.d. 14
aprile 1910 n. 639), l'atto formale dall'ingiunzione cumula le caratteristiche dal titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (ex multis, Cass. Civ. n. 24552/2024; n. 2355/2019; n. 6487/2004; n. 9421/2003 e la più risalente S.U. n. 2339/1967). E poiché l'opposizione a ingiunzione fiscale si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa dell'amministrazione
– o delle società per azioni a partecipazione pubblica – l'opponente, assumendo la veste sostanziale e formale di attore, non può dedurre fatti nuovi e del tutto diversi da quelli allegati con l'atto
Pagina 7 introduttivo, che introducano un nuovo thema decidendi, in applicazione dei più generali principi del giudizio di cognizione.
Avendo la stessa opponente delimitato ab initio l'ambito delle sue contestazioni, risultano inammissibili le doglianze introdotte successivamente e finalizzate a dimostrare l'infondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione fiscale.
E' difatti incontrovertibile che la società con l'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1648/2018, emesso da in data 4 CP_1
settembre 2018, abbia sollevato esclusivamente eccezioni relative alla legittimità formale dell'atto di ingiunzione, aventi ad oggetto la presunta nullità per “totale carenza di potere da un soggetto
privatistico” e per “inesistenza della notifica”; le eccezioni di carattere sostanziale e relative alla periodicità della fatturazione nonché al funzionamento del contatore, a prescindere dalla loro fondatezza, sono state, invece, tardivamente sollevate solo con la seconda memoria istruttoria, in violazione delle preclusioni previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (si ricorda, infatti, che solamente la memoria n. 1 consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”). Sul punto,
basti precisare che dalla mera lettura dell'atto introduttivo non si evince affatto che la società
ingiunta avesse “allegato e documentato di aver contestato il credito azionato in via monitoria,
nonché la funzionalità dello strumento di misurazione, sostituito senza contraddittorio”. Trattasi
invero di questioni non costituenti semplici difese rispetto alle deduzioni svolte da con la CP_1
memoria tardivamente depositata, peraltro neppure prese in considerazione ai fini del decidere: le circostanze relative al periodo di fatturazione in contestazione e alla tariffa (scelta dallo stesso utente), nonché quelle relative al funzionamento e alla sostituzione del contatore (avvenuta nel 2015
a seguito di reclamo proposto da nel settembre 2013) riguardavano, difatti, situazioni di Parte_1
cui l'appellante era certamente già a conoscenza e che inetgrano, di conseguenza, un originario difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa di accertamento negativo del credito.
Originario difetto che, come detto, ha, al contempo, circoscritto il tema di indagine a profili prevalentemente formali esattamente colti dal primo giudice.
Pagina 8 Per le ragioni svolte deve essere confermata anche la valutazione espressa dal primo giudicante, di rigetto delle istanze istruttorie (prove testimoniali, interrogatorio formale e c.t.u.), volte a supportare
(al di là delle valutazioni che implicano) siffatti nuovi temi di indagine
L'appello proposto dalla società deve dunque essere rigettato. Parte_1
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori minimi, stante la estrema semplicità
delle questioni trattate, sullo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.894/2022, pubblicata in Parte_1
data 30/03/2022, del Tribunale di Cagliari:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese processuali relative al presente grado, che liquida in CP_1
€ 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre accessori e spese generali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 del predetto D.L.;