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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 9.12.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Davide Rossi
-attore-
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Micaela Chirico
-convenuta-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note sostitutive dell'udienza del 9.12.2025 ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 3.4.2021, Parte_1 deduceva che, in data 17.6.2005, aveva concluso con la
[...] Controparte_1 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per
[...] euro 27.960,00 della durata di centoventi mesi;
che il documento di sintesi prevedeva che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa,
l'efficacia della cessione/delegazione si sarebbe estesa a ogni importo liquidato al cedente/delegante, e che qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale
1 assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro ente o istituto, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto;
di aver rinunziato espressamente a favore della fino a completa Controparte_1 estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del FO di
Garanzia previsto dalla L. 297/82 (art.12 del regolamento contrattuale); che, con sentenza del Tribunale di Cassino n. 9/2010, il proprio datore di lavoro,
era stato dichiarato fallito;
che, nonostante la rinuncia di Controparte_2 cui all'art. 12, la mutuante non ha recuperato il residuo dovuto di euro 15.842,67 nell'ambito della procedura concorsuale;
che il credito della è Controparte_1 prescritto in quanto, con diffida stragiudiziale dell'11.9.2009, precedente al fallimento del datore di lavoro, la resistente aveva chiesto l'adempimento del residuo debito con decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.; che la è responsabile per inadempimento, per violazione Controparte_1 dell'art. 12 del regolamento contrattuale;
che la secondo le Controparte_1 clausole contrattuali sarebbe dovuta intervenire nel fallimento di Controparte_2 così consentendo la soddisfazione del credito vantato;
che la domanda della
[...] di ammissione al passivo del fallimento di Controparte_1 Controparte_2
è stata rigettata per carenza documentale;
che la non ha
[...] Controparte_1 proposto opposizione allo stato passivo;
che, a causa del comportamento della non ha potuto recuperare in via autonoma le spettanze Controparte_1 vantate nei confronti del datore di lavoro fallito;
che il pregiudizio patrimoniale patito si è sostanziato nella perdita del t.f.r. mai percepito a causa della rinunzia operata in favore di che il t.f.r. ammonta ad euro 10.996,73 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per complessivi euro 13.926,80; che la resistente è responsabile anche ai sensi degli articoli 1206 e 1175 c.c.; che,
a causa della condotta omissiva e colposa della resistente, non ha potuto estinguere il debito di cui al contratto di finanziamento ed ha definitivamente perso il t.f.r. maturato.
Alla luce delle suddette deduzioni il chiedeva accogliersi le seguenti Pt_1 conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria e avversa istanza, eccezione o deduzione, IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di (ora Controparte_1
anche ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. per le Controparte_1 motivazioni svolte sub I della superiore esposizione e per l'effetto accertare e
2 dichiarare l'estinzione delle obbligazioni dedotte (il residuo dei ratei di finanziamento) nel contratto stipulato il 17.06.2005. IN VIA MERAMENTE
GRADATA E NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 per inadempimento e violazione del regolamento contrattuale ed in specie di
[...] quanto previsto all'art. 12 del contratto di finanziamento stipulato il 17.06.2005 e rilevare in ogni caso la violazione dei canoni di buona fede e l'abuso del diritto della creditrice disponendo per l'effetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente per la complessiva somma di Euro 13.926,80 a titolo di T.F.R., interessi e rivalutazione monetaria, in virtù di quanto esposto e dedotto sub II.. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E NEL MERITO nella denegata
e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle superiori domande accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei rispettivi crediti che saranno accertati in corso di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_1 mutamento del rito, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la cessione del credito di causa alla Rubicon SPV s.r.l. La convenuta eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni del ricorrente.
Disposti il mutamento del rito e la mediazione demandata ex art. 5, comma 2,
d.lgs. n. 28/2010, esperita con esito negativo per mancata adesione della convenuta, concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025.
Con sentenza non definitiva n. 745/2025, pubblicata il 5.6.2025, il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta dall'attore per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di causa;
2) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in trattazione;
3) spese al definitivo”. In pari data, la causa è stata rimessa in trattazione per la decisione delle altre domande,
La causa è stata successivamente posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p., all'udienza “cartolare” del 9.12.2025.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta.
3 Nello specifico, secondo la prospettazione dei fatti offerta dalla Controparte_1 il dies a quo del termine di prescrizione del diritto valere dall'attore coinciderebbe con la data del 9.10.2010, quale termine entro il quale doveva essere proposta opposizione allo stato passivo del fallimento Tale Controparte_2 conclusione si fonda sulla deduzione che la comunicazione la comunicazione del
Curatore di cui all'art. 97 l.f. sarebbe alla stessa pervenuta in data 29.9.2010.
Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la data individuata dalla convenuta come dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non appare corretta. Invero, il fatto in relazione al quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità.
Nel caso di specie, il fatto della comunicazione ex art. 97 L.F. del Curatore asseritamente pervenuta al creditore in surrogazione in data 29.9.2010, non si ritiene sufficiente a far decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ciò in quanto la convenuta non ha dedotto e provato di aver comunicato all'attore il rigetto della sua insinuazione al passivo e della definitività dello stato passivo per mancata proposizione o scadenza dei termini per l'opposizione. Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, “in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito, sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell'azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. In tale caso, come precisato dalla citata Cass. n. 17832 del 2002 (ma analogamente Cass., 19 marzo 2012, n.
4366), la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata
l'eccezione medesima” (cfr. Cass. n. 14662/2016; Cass. n. 17832/2012; Cass. n.
12666/2003; Cass. n. 13616/2011).
3. Ciò precisato, si ritiene che la domanda risarcitoria proposta dall'attore in via subordinata possa essere accolta per i seguenti motivi.
Tale domanda si fonda sul fatto che la in seguito al rigetto Controparte_1 dell'insinuazione al passivo fallimentare di (datore di lavoro Controparte_2
4 dell'attore), non avrebbe promosso il giudizio di opposizione allo stato passivo, con conseguente preclusione per lo stesso della possibilità di “procedere al recupero in via autonoma delle spettanze vantate nei confronti del datore di lavoro fallito, crediti notoriamente assistiti da privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2751-bis cod. civ.”. Tale deduzione si fonda sulla considerazione che l'attore, con la sottoscrizione del finanziamento per cui è causa, ha rinunziato espressamente a favore della convenuta, fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del FO di Garanzia previsto dalla L. 297/82, avendo previsto le parti, all'art. 12 del contratto, che “in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la cessionaria potrà richiedere
l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata o per la stessa qualità spettante al cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della cessionaria e fino a completa estinzione della cessione alla facoltà di richiedere l'intervento del fondo di garanzia previsto dalla L. 297/82. il cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne la cessionaria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessari per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria”.
In sostanza, secondo la tesi dell'attore, se la convenuta avesse proposto opposizione allo stato passivo, avrebbe potuto ottenere, in via surrogatoria, un provvedimento di ammissione al passivo, il quale avrebbe garantito la soddisfazione del credito nascente dal contratto di finanziamento del 17.6.2005 e la liberazione del debitore.
Ciò posto, costituisce principio generale quello per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ex multis
Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 3996/2020; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
5 Ebbene, è documentalmente provato e incontroverso che: a) all'articolo 12 del regolamento contrattuale le parti avevano pattuito che “la cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata o per la stessa qualità spettante al cedente” (all. 4 di parte attrice e all.
3 di parte convenuta); b) la ha esercitato tale facoltà Controparte_1 presentando domanda di ammissione al passivo (all. n. 5 di parte convenuta - domanda di ammissione al passivo); che tale domanda è stata rigettata con la motivazione che i contratti di finanziamento non avevano data certa (all. n. 7 di parte attrice - cfr. domanda n. 88).
A fronte di tali risultanze probatorie, la convenuta ha eccepito che il diritto al risarcimento del danno preteso dal sarebbe precluso dalla inerzia del Pt_1 medesimo nell'esercizio del proprio diritto all'ammissione al passivo. Tale diritto, si sostiene, non è venuto meno in virtù della mera facoltà di surrogazione riconosciuta alla cessionaria dall'art. 12 del contratto, né dall'omessa impugnazione dello stato passivo da parte della medesima.
L'eccezione deve essere disattesa in quanto, a prescindere dalla qualificazione giuridica della clausola di cui all'art. 12 del regolamento contrattuale in termini di mera facoltà ovvero di obbligazione della convenuta di insinuarsi al passivo fallimentare, nel momento in cui ha esercitato tale facoltà e ha Controparte_1 depositato la domanda di insinuazione in surroga del creditore originario, la stessa si è sostituita a quest'ultimo nell'esercizio del medesimo diritto. La convenuta, quindi, ha agito in nome e per conto dell'attore (in virtù di una surrogazione processuale concordata) per recuperare il T.F.R. dal datore di lavoro, fino a concorrenza del proprio credito. L'atto di insinuazione ha bloccato la possibilità per il creditore originario di agire autonomamente per lo stesso credito.
Circostanza, questa, tanto più vera se si considera che l'importo del credito della convenuta era maggiore rispetto all'importo del credito dell'attore (v. infra), con la conseguenza che il lavoratore non era titolare di un autonomo interesse all'insinuazione al passivo del proprio datore di lavoro. Questa conclusione è rafforzata dal rilievo che l'importo del credito vantato dalla Controparte_1
(euro 15.842,67) eccedeva il credito per T.F.R. spettante all'attore (euro
10.996,73). Tale squilibrio patrimoniale implicava che l'attore non fosse titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile alla promozione in via autonoma dell'azione concorsuale, poiché l'eventuale realizzo del credito da parte sua
6 sarebbe stato integralmente destinato all'estinzione del debito verso la mutuataria, rendendo la sua azione inutile.
Né può discendere alcuna conseguenza pregiudizievole in capo all'attore, nei termini eccepiti da a causa della sua asserita inerzia nel Controparte_1 promuovere un'autonoma insinuazione al passivo successiva al rigetto di quella presentata dalla cessionaria e nella mancata proposizione dell'opposizione allo stato passivo. Ciò in quanto la convenuta non ha assolto all'onere di allegazione e prova circa l'avvenuta tempestiva notifica all'attore del provvedimento di esclusione dal passivo, né della mancata impugnazione dello stato passivo da parte sua o che ne abbia avuto autonoma conoscenza. Pt_1
Una volta esercitato il potere di surrogazione di cui all'art. 12 del regolamento contrattuale, era onere della anche in virtù dei generali Controparte_1 principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, di rendere edotto l'attore sia del rigetto della domanda di insinuazione al passivo sia della propria volontà di rinunciare alla surroga esercitata. Nessuna di tali circostanze è stata allegata e dimostrata dalla convenuta la quale, con la sua condotta, ha causato la perdita della possibilità per l'attore di insinuarsi al passivo del fallimento del proprio datore di lavoro per il pagamento del t.f.r. maturato.
Nel corso del giudizio è quindi emerso il nesso causale tra il comportamento della e il danno lamentato dall'attore, inteso sia quale perdita del Controparte_1
t.f.r. che quale perdita delle risorse per estinguere il debito assunto con la
[...]
e dalla stessa ceduto alla Rubicon SPV S.r.l. (all. 7). CP_1
Si deve dunque concludere, in termini di nesso di causalità, che, qualora
[...] avesse tempestivamente impugnato lo stato passivo, proponendo CP_1 opposizione, e prodotto in sede concorsuale il titolo costitutivo, rappresentato dal contratto di finanziamento munito di data certa, ovvero avesse comunicato all'attore la rinuncia formale alla surroga contrattuale esercitata, quest'ultimo avrebbe conservato la possibilità di insinuare il credito in sede fallimentare. Tale credito, vantato nei confronti della fallita, e qualificabile Controparte_2 come indennità di fine rapporto (T.F.R.), sarebbe stato ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c., garantendone il realizzo effettivo (all. 8 di parte attrice - CUD 2009; all. 5 di parte convenuta - certificato dimostrativo della retribuzione del 14.6.2005 a firma della
[...]
. CP_2
7 La realizzabilità integrale del credito concorsuale, anche in presenza di una procedura fallimentare esitata in mancanza di riparto (per incapienza), si fonda sull'istituto della garanzia sussidiaria offerta dal FO di Garanzia (ex L. CP_3
297/82). L'ammissione al passivo costituisce il presupposto formale per richiedere l'intervento del FO, assicurando al creditore l'integrale erogazione del Trattamento di Fine Rapporto, in deroga al principio concorsuale.
Oltre a ciò, l'attore ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico dimostrando che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (10 febbraio
2009), l'ammontare del Trattamento di Fine Rapporto maturato e non liquidato dal datore di lavoro ( ammontava ad euro 10.996,73. Tale Controparte_2 importo risulta documentalmente provato dalla certificazione unica dei redditi
(CUD 2009) (cfr. all. 8 di parte attrice).
Tale importo deve essere devalutato al momento dell'evento (9.10.2010) e rivalutato di anno in anno (cfr. Cass. s.u. n. 1712/1995), sino alla presente pronuncia (37798/2022, secondo cui “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”).
L'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ammonta pertanto ad euro
13.023,19.
Dopo la liquidazione del danno compiuta con la pronuncia saranno invece dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di un credito di valuta.
4. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,00 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione dei valori medi, sono poste a carico della convenuta, in base al principio di soccombenza.
8 4.1. La mancata partecipazione della convenuta, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 13.023,19, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'attore, che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed iva se dovuta per legge;
3) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
9
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 9.12.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Davide Rossi
-attore-
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Micaela Chirico
-convenuta-
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note sostitutive dell'udienza del 9.12.2025 ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 3.4.2021, Parte_1 deduceva che, in data 17.6.2005, aveva concluso con la
[...] Controparte_1 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per
[...] euro 27.960,00 della durata di centoventi mesi;
che il documento di sintesi prevedeva che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa,
l'efficacia della cessione/delegazione si sarebbe estesa a ogni importo liquidato al cedente/delegante, e che qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale
1 assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro ente o istituto, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto;
di aver rinunziato espressamente a favore della fino a completa Controparte_1 estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del FO di
Garanzia previsto dalla L. 297/82 (art.12 del regolamento contrattuale); che, con sentenza del Tribunale di Cassino n. 9/2010, il proprio datore di lavoro,
era stato dichiarato fallito;
che, nonostante la rinuncia di Controparte_2 cui all'art. 12, la mutuante non ha recuperato il residuo dovuto di euro 15.842,67 nell'ambito della procedura concorsuale;
che il credito della è Controparte_1 prescritto in quanto, con diffida stragiudiziale dell'11.9.2009, precedente al fallimento del datore di lavoro, la resistente aveva chiesto l'adempimento del residuo debito con decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.; che la è responsabile per inadempimento, per violazione Controparte_1 dell'art. 12 del regolamento contrattuale;
che la secondo le Controparte_1 clausole contrattuali sarebbe dovuta intervenire nel fallimento di Controparte_2 così consentendo la soddisfazione del credito vantato;
che la domanda della
[...] di ammissione al passivo del fallimento di Controparte_1 Controparte_2
è stata rigettata per carenza documentale;
che la non ha
[...] Controparte_1 proposto opposizione allo stato passivo;
che, a causa del comportamento della non ha potuto recuperare in via autonoma le spettanze Controparte_1 vantate nei confronti del datore di lavoro fallito;
che il pregiudizio patrimoniale patito si è sostanziato nella perdita del t.f.r. mai percepito a causa della rinunzia operata in favore di che il t.f.r. ammonta ad euro 10.996,73 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per complessivi euro 13.926,80; che la resistente è responsabile anche ai sensi degli articoli 1206 e 1175 c.c.; che,
a causa della condotta omissiva e colposa della resistente, non ha potuto estinguere il debito di cui al contratto di finanziamento ed ha definitivamente perso il t.f.r. maturato.
Alla luce delle suddette deduzioni il chiedeva accogliersi le seguenti Pt_1 conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria e avversa istanza, eccezione o deduzione, IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di (ora Controparte_1
anche ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. per le Controparte_1 motivazioni svolte sub I della superiore esposizione e per l'effetto accertare e
2 dichiarare l'estinzione delle obbligazioni dedotte (il residuo dei ratei di finanziamento) nel contratto stipulato il 17.06.2005. IN VIA MERAMENTE
GRADATA E NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 per inadempimento e violazione del regolamento contrattuale ed in specie di
[...] quanto previsto all'art. 12 del contratto di finanziamento stipulato il 17.06.2005 e rilevare in ogni caso la violazione dei canoni di buona fede e l'abuso del diritto della creditrice disponendo per l'effetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente per la complessiva somma di Euro 13.926,80 a titolo di T.F.R., interessi e rivalutazione monetaria, in virtù di quanto esposto e dedotto sub II.. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA E NEL MERITO nella denegata
e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle superiori domande accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei rispettivi crediti che saranno accertati in corso di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_1 mutamento del rito, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la cessione del credito di causa alla Rubicon SPV s.r.l. La convenuta eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni del ricorrente.
Disposti il mutamento del rito e la mediazione demandata ex art. 5, comma 2,
d.lgs. n. 28/2010, esperita con esito negativo per mancata adesione della convenuta, concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025.
Con sentenza non definitiva n. 745/2025, pubblicata il 5.6.2025, il Tribunale ha così statuito: “Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta dall'attore per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di causa;
2) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in trattazione;
3) spese al definitivo”. In pari data, la causa è stata rimessa in trattazione per la decisione delle altre domande,
La causa è stata successivamente posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p., all'udienza “cartolare” del 9.12.2025.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta.
3 Nello specifico, secondo la prospettazione dei fatti offerta dalla Controparte_1 il dies a quo del termine di prescrizione del diritto valere dall'attore coinciderebbe con la data del 9.10.2010, quale termine entro il quale doveva essere proposta opposizione allo stato passivo del fallimento Tale Controparte_2 conclusione si fonda sulla deduzione che la comunicazione la comunicazione del
Curatore di cui all'art. 97 l.f. sarebbe alla stessa pervenuta in data 29.9.2010.
Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la data individuata dalla convenuta come dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non appare corretta. Invero, il fatto in relazione al quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità.
Nel caso di specie, il fatto della comunicazione ex art. 97 L.F. del Curatore asseritamente pervenuta al creditore in surrogazione in data 29.9.2010, non si ritiene sufficiente a far decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ciò in quanto la convenuta non ha dedotto e provato di aver comunicato all'attore il rigetto della sua insinuazione al passivo e della definitività dello stato passivo per mancata proposizione o scadenza dei termini per l'opposizione. Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, “in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito, sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell'azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. In tale caso, come precisato dalla citata Cass. n. 17832 del 2002 (ma analogamente Cass., 19 marzo 2012, n.
4366), la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata
l'eccezione medesima” (cfr. Cass. n. 14662/2016; Cass. n. 17832/2012; Cass. n.
12666/2003; Cass. n. 13616/2011).
3. Ciò precisato, si ritiene che la domanda risarcitoria proposta dall'attore in via subordinata possa essere accolta per i seguenti motivi.
Tale domanda si fonda sul fatto che la in seguito al rigetto Controparte_1 dell'insinuazione al passivo fallimentare di (datore di lavoro Controparte_2
4 dell'attore), non avrebbe promosso il giudizio di opposizione allo stato passivo, con conseguente preclusione per lo stesso della possibilità di “procedere al recupero in via autonoma delle spettanze vantate nei confronti del datore di lavoro fallito, crediti notoriamente assistiti da privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2751-bis cod. civ.”. Tale deduzione si fonda sulla considerazione che l'attore, con la sottoscrizione del finanziamento per cui è causa, ha rinunziato espressamente a favore della convenuta, fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del FO di Garanzia previsto dalla L. 297/82, avendo previsto le parti, all'art. 12 del contratto, che “in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la cessionaria potrà richiedere
l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata o per la stessa qualità spettante al cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della cessionaria e fino a completa estinzione della cessione alla facoltà di richiedere l'intervento del fondo di garanzia previsto dalla L. 297/82. il cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne la cessionaria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessari per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria”.
In sostanza, secondo la tesi dell'attore, se la convenuta avesse proposto opposizione allo stato passivo, avrebbe potuto ottenere, in via surrogatoria, un provvedimento di ammissione al passivo, il quale avrebbe garantito la soddisfazione del credito nascente dal contratto di finanziamento del 17.6.2005 e la liberazione del debitore.
Ciò posto, costituisce principio generale quello per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ex multis
Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 3996/2020; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
5 Ebbene, è documentalmente provato e incontroverso che: a) all'articolo 12 del regolamento contrattuale le parti avevano pattuito che “la cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata o per la stessa qualità spettante al cedente” (all. 4 di parte attrice e all.
3 di parte convenuta); b) la ha esercitato tale facoltà Controparte_1 presentando domanda di ammissione al passivo (all. n. 5 di parte convenuta - domanda di ammissione al passivo); che tale domanda è stata rigettata con la motivazione che i contratti di finanziamento non avevano data certa (all. n. 7 di parte attrice - cfr. domanda n. 88).
A fronte di tali risultanze probatorie, la convenuta ha eccepito che il diritto al risarcimento del danno preteso dal sarebbe precluso dalla inerzia del Pt_1 medesimo nell'esercizio del proprio diritto all'ammissione al passivo. Tale diritto, si sostiene, non è venuto meno in virtù della mera facoltà di surrogazione riconosciuta alla cessionaria dall'art. 12 del contratto, né dall'omessa impugnazione dello stato passivo da parte della medesima.
L'eccezione deve essere disattesa in quanto, a prescindere dalla qualificazione giuridica della clausola di cui all'art. 12 del regolamento contrattuale in termini di mera facoltà ovvero di obbligazione della convenuta di insinuarsi al passivo fallimentare, nel momento in cui ha esercitato tale facoltà e ha Controparte_1 depositato la domanda di insinuazione in surroga del creditore originario, la stessa si è sostituita a quest'ultimo nell'esercizio del medesimo diritto. La convenuta, quindi, ha agito in nome e per conto dell'attore (in virtù di una surrogazione processuale concordata) per recuperare il T.F.R. dal datore di lavoro, fino a concorrenza del proprio credito. L'atto di insinuazione ha bloccato la possibilità per il creditore originario di agire autonomamente per lo stesso credito.
Circostanza, questa, tanto più vera se si considera che l'importo del credito della convenuta era maggiore rispetto all'importo del credito dell'attore (v. infra), con la conseguenza che il lavoratore non era titolare di un autonomo interesse all'insinuazione al passivo del proprio datore di lavoro. Questa conclusione è rafforzata dal rilievo che l'importo del credito vantato dalla Controparte_1
(euro 15.842,67) eccedeva il credito per T.F.R. spettante all'attore (euro
10.996,73). Tale squilibrio patrimoniale implicava che l'attore non fosse titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile alla promozione in via autonoma dell'azione concorsuale, poiché l'eventuale realizzo del credito da parte sua
6 sarebbe stato integralmente destinato all'estinzione del debito verso la mutuataria, rendendo la sua azione inutile.
Né può discendere alcuna conseguenza pregiudizievole in capo all'attore, nei termini eccepiti da a causa della sua asserita inerzia nel Controparte_1 promuovere un'autonoma insinuazione al passivo successiva al rigetto di quella presentata dalla cessionaria e nella mancata proposizione dell'opposizione allo stato passivo. Ciò in quanto la convenuta non ha assolto all'onere di allegazione e prova circa l'avvenuta tempestiva notifica all'attore del provvedimento di esclusione dal passivo, né della mancata impugnazione dello stato passivo da parte sua o che ne abbia avuto autonoma conoscenza. Pt_1
Una volta esercitato il potere di surrogazione di cui all'art. 12 del regolamento contrattuale, era onere della anche in virtù dei generali Controparte_1 principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, di rendere edotto l'attore sia del rigetto della domanda di insinuazione al passivo sia della propria volontà di rinunciare alla surroga esercitata. Nessuna di tali circostanze è stata allegata e dimostrata dalla convenuta la quale, con la sua condotta, ha causato la perdita della possibilità per l'attore di insinuarsi al passivo del fallimento del proprio datore di lavoro per il pagamento del t.f.r. maturato.
Nel corso del giudizio è quindi emerso il nesso causale tra il comportamento della e il danno lamentato dall'attore, inteso sia quale perdita del Controparte_1
t.f.r. che quale perdita delle risorse per estinguere il debito assunto con la
[...]
e dalla stessa ceduto alla Rubicon SPV S.r.l. (all. 7). CP_1
Si deve dunque concludere, in termini di nesso di causalità, che, qualora
[...] avesse tempestivamente impugnato lo stato passivo, proponendo CP_1 opposizione, e prodotto in sede concorsuale il titolo costitutivo, rappresentato dal contratto di finanziamento munito di data certa, ovvero avesse comunicato all'attore la rinuncia formale alla surroga contrattuale esercitata, quest'ultimo avrebbe conservato la possibilità di insinuare il credito in sede fallimentare. Tale credito, vantato nei confronti della fallita, e qualificabile Controparte_2 come indennità di fine rapporto (T.F.R.), sarebbe stato ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c., garantendone il realizzo effettivo (all. 8 di parte attrice - CUD 2009; all. 5 di parte convenuta - certificato dimostrativo della retribuzione del 14.6.2005 a firma della
[...]
. CP_2
7 La realizzabilità integrale del credito concorsuale, anche in presenza di una procedura fallimentare esitata in mancanza di riparto (per incapienza), si fonda sull'istituto della garanzia sussidiaria offerta dal FO di Garanzia (ex L. CP_3
297/82). L'ammissione al passivo costituisce il presupposto formale per richiedere l'intervento del FO, assicurando al creditore l'integrale erogazione del Trattamento di Fine Rapporto, in deroga al principio concorsuale.
Oltre a ciò, l'attore ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico dimostrando che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (10 febbraio
2009), l'ammontare del Trattamento di Fine Rapporto maturato e non liquidato dal datore di lavoro ( ammontava ad euro 10.996,73. Tale Controparte_2 importo risulta documentalmente provato dalla certificazione unica dei redditi
(CUD 2009) (cfr. all. 8 di parte attrice).
Tale importo deve essere devalutato al momento dell'evento (9.10.2010) e rivalutato di anno in anno (cfr. Cass. s.u. n. 1712/1995), sino alla presente pronuncia (37798/2022, secondo cui “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”).
L'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ammonta pertanto ad euro
13.023,19.
Dopo la liquidazione del danno compiuta con la pronuncia saranno invece dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di un credito di valuta.
4. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,00 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione dei valori medi, sono poste a carico della convenuta, in base al principio di soccombenza.
8 4.1. La mancata partecipazione della convenuta, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 13.023,19, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'attore, che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed iva se dovuta per legge;
3) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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