Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6050/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa iscritta al n. 6050/2021 r.g.a.c. tra
, rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv.Vincenzo Lieto;
-appellante contro rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Adamo Controparte_1
-appellata nonché
, rappresentato e difeso dall' Avv. Eduardo Coppola Controparte_2
-appellato
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 545/2021 con la quale il Giudice di Pace di Sant' Anastasia ha accolto l' opposizione presentata da ai sensi dell'art. 615 cpc avverso la Controparte_2
cartella di pagamento n. 071/2013/0095969738 (della quale aveva dedotto deducendo di averne avuto conoscenza – in mancanza di regolare notifica – mediante consulta- zione dell' estratto di ruolo), e condannando, al contempo, la al Parte_1
pagamento, in favore di ed in accoglimento della domanda riconven- Controparte_1
zionale spiegata da quest'ultima, della somma di euro 389,48, assumendo che la pre- scrizione della pretesa creditoria fosse imputabile alla negligenza dell' ente appellan-
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L' appellante censurava la predetta sentenza limitatamente all' accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da chiedendo l' annullamento del Controparte_1
capo relativo alla condanna al pagamento dell' importo indicato in favore dell' ente.
Si sono costituiti in giudizio l' appellato e l' appellata ed CP_2 Controparte_1
hanno resistito all' avverso gravame.
Ciò premesso, l' appello è fondato e va accolto.
In primo luogo, deve rilevarsi che l' opposizione proposta in primo grado avverso l' estratto di ruolo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per le ragioni di se- guito indicate.
Parte opponente aveva dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento impugnata a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione delle cartelle di pa- gamento in esso indicate;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estrat- to di ruolo.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente in- tervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impu- gnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l' art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notifi- cata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agi- sce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla- tivo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
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soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassa- zione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguar- da la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con ri- ferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previ- ste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposi- zione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della car- tella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata prece- dentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Uni- te della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa,
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che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse al- la tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'inva- lida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasma- to l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diver- sa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si appli- ca, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedi- mento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legi- slatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibi- lità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella di-
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sciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltan- to l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipo- tesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purchè ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecu- tivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il pro- cesso;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difettava, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell' opposizione proposta in primo grado.
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Né può, in senso contrario, assumersi il passaggio in giudicato del capo della senten- za relativo alla domanda principale (non oggetto di specifica impugnazione), doven- dosi rilevare – secondo quanto dato atto dalle Sezioni Unite nella pronuncia su ri- chiamata – che viene in rilievo, nella fattispecie, la valutazione in ordine alla sussi- stenza dell' interesse ad agire della parte, condizione dell' azione la cui ricorrenza va accertata anche d' ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che l' esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass., n. 15084 del 2006; n. 971 del 2008).
Tali motivazioni conducono alla dichiarazione di inammissibilità dell' opposizione proposta in primo grado nonché all' accoglimento dell' appello avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale l' appellante è stata condannata al pagamento dell' importo iscritto a ruolo in via riconvenzionale, domanda da ritenersi assorbita nella declaratoria di inammissibilità dell' opposizione.
La novità legislativa e l' intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell' estratto di ruolo), in uno con la peculiarità della questione, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
- accoglie l' appello e, per l' effetto, annulla la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l' opposizione proposta avverso l' estratto di ruolo ed assorbita la do- manda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra le parti.
Nola, 8 aprile 2025
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Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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