Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1600/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SEGHI NICCOLÒ e dell'avv. CESARONI MASSIMO
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_3
FIERRAVANTI VINCENZO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1
CONCLUSIONI
In data 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni
Per la parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni domanda avanzata da
[...]
, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della Controparte_2 sentenza di cui in epigrafe: accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti a CP_3
e a comunicata con le lettere del 27 aprile
[...] Parte_3
2018 e 11 maggio 2018 e l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in Centrale Ri- schi delle stesse società; condannare al risarcimento del danno subito dalle socie- Controparte_1 tà appellanti nella misura ritenuta di giustizia;
fermo quanto sopra, respingere la domanda proposta nei confronti del fideiussore per nullità delle fideiussioni e per avere il giudice di primo grado condannato il garante ad una somma superiore rispetto all'ammontare della garanzia e comunque degli affida- menti.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio,
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione reietta:
- di rigettare l'appello promosso dalla Società “ Parte_3 Parte_3
, dalla Società e dal sig. per-
[...] Parte_2 Parte_1 ché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e per quelli che saranno dedotti in corso di causa, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite
2
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e Parte_2 Parte_3 [...] quest'ultimo in qualità di fideiussore di entrambe le società) convenivano Parte_1 davanti al Tribunale di Firenze la , esponendo: Controparte_1
- che le società, facenti parte del medesimo gruppo, intrattenevano rapporti con la filiale di Firenze Gramsci della banca convenuta, con affidamenti (la Parte_4 sino ad € 300.000,00, utilizzabile in forma di “anticipo crediti commerciali”; la
[...] sino ad € 150.000,00, utilizzabile in forma di “anticipo crediti com- Parte_2 merciali promiscuo su anticipo fatture”);
- che con comunicazioni del 2 7/04/2018 ed 1 1/05/2018 la banca convenuta costi- tuiva in mora le società attrici, con revoca immediata delle aperture di credito e successi- va segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi della Banca di Italia;
- che la revoca degli affidamenti era arbitraria, priva della giusta causa richiesta.
Parte attrice chiedeva accertarsi l'illegittimità della revoca degli affidamenti e della segnalazione, con condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio , che contestava le domande Controparte_1 attrici e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle società attrici al pagamento delle somme dovute (euro 260.556,25 nei confronti di ed euro Parte_3
154.537,63 nei confronti di , in solido con il fideiussore, nei limi- Parte_2 ti della garanzia prestata.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 284/2023 pubblicata il 01/02/2023 (come successivamente corretta con decreto in data 12 aprile
2023) così statuiva:
“1) rigetta le domande di parte attrice;
2) accoglie le domande riconvenzionali di parte convenuta e condanna
[...] in solido con il sig. al pagamen- Controparte_4 Parte_1 to della somma di euro 260.556,25, quest'ultimo nei limiti dell'importo garantito di €
250.000,00, oltre interessi moratori dal deposito della comparsa di costituzione al sal- do e in solido con il sig. al paga- Parte_2 Parte_1
3 mento della somma di euro € di € 154.537,63, quest'ultimo nei limiti dell'importo ga- rantito di € 150.000,00 oltre interessi moratori dal deposito della comparsa di costitu- zione al saldo in favore di Controparte_1
3) condanna Parte_3 Parte_2
e il sig. , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite,
[...] Parte_1 comprensive della fase cautelare, in favore di che li- Controparte_1 quida in € 40.000,00 per compensi, € 1.214,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1. In ordine alla revoca degli affidamenti concessi dalla Banca in favore delle so- cietà attrici deve rilevarsi la legittimità di tale operazione: entrambi i contratti di aper- tura di credito risultano a tempo determinato, con scadenza al 10.04.2019 (docc. 2, 3 comparsa), richiedendo pertanto l'individuazione di una “giusta causa” idonea a legit- timare la revoca delle linee di credito ed il recesso dal rapporto stesso, come previsto dall'art. 1845 c.c.. […] Non appare dirimente l'omessa menzione al momento della co- municazione della revoca dal momento che l'iter procedimentale dimostra chiaramente come gli attori fossero a conoscenza delle ragioni che avevano indotto la Banca ad in- viare la lettera di messa in mora sia alle società che al garante (docc. 12, 13 atto di cita- zione;
docc. 14, 15 comparsa). La corrispondenza intercorsa tra le parti, precedente al- le comunicazioni di revoca di cui sopra, denota infatti che le società attrici fossero al corrente degli sconfinamenti rilevati dalla Banca (docc.
6-10 comparsa), dal momento che esse hanno anche prospettato l'opportunità di addivenire ad accordi funzionali al ripianamento dell'esposizione debitoria (doc. 13 atto di citazione); hanno fatto riferi- mento alla segnalazione alla Centrale Rischi effettuata da ai danni di Controparte_5
poi eliminata a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di eu- Parte_3 ro 8.000 di cui la stessa società era debitrice (docc. 14, 15 atto di citazione), nonché alle problematiche di ritardo nei pagamenti delle fatture da parte dei terzi debitori (doc. 16 atto di citazione).
Risalendo le missive di cui sopra ad un periodo precedente al recesso della CP_1 dal rapporto non può ritenersi che la condotta di parte convenuta sia stata contraria ai
4 canoni della buona fede e della correttezza perché del tutto inaspettata e lesiva dell'affidamento maturato, come invece dedotto infondatamente dalle attrici.
Nel merito, comunque, deve ritenersi provato il peggioramento della situazione economico-patrimoniale delle società tale da legittimare ex art. 1845 c.c. la suddetta revoca: infatti l'importo delle fatture anticipate dalla non risulta essere stato re- CP_1 stituito dalle società attrici, avendo esse ammesso documentalmente la necessità di un piano di rientro data la mancanza di liquidità (doc. 13, 16 atto di citazione).
In particolare, la ha documentato che le anticipazioni accordate (doc.ti 4 e CP_1
5) erano andate tutte insolute alle rispettive scadenze, tutte tra il marzo e l'aprile dell'anno 2018.
Tale situazione era aggravata dal fatto che la aveva rinvenuto tramite una CP_1 interrogazione della Centrale Rischi bancaria ripetuti sconfinamenti concernenti affi- damenti concessi alle stesse società da altri istituti bancari tale da denotare un com- plessivo quadro di difficoltà finanziaria e un mutamento delle condizioni che avevano giustificato la concessione dell'affidamento (docc.
6-10 comparsa), circostanze rilevanti anche ai sensi dell'art. 1186 c.c..
2. Anche l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi risulta atto dovuto poiché giustificato in ragione dell'accertata situazione economica caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà, equiparabile ad una condizione di insolvenza stante la inca- pacità del cliente ad adempiere alle proprie obbligazioni con regolarità e senza anoma- lie. […]
3. Relativamente alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice non risulta sussistente la prova del danno né nell'an, né nel quantum debeatur: il pregiudizio de- dotto dalle società infatti viene da esse ricondotto alla revoca degli affidamenti da par- te degli altri istituti bancari conseguente alla asserita illegittima segnalazione effettua- ta dalla convenuta, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione specifica in ordine al nesso eziologico tra la condotta della Banca e il danno patito dalle attrici.
Invero, dalla la stessa perizia allegata in giudizio da parte attrice con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. si evince un generale trend negativo preesistente ri- spetto alla revoca dell'affidamento dal momento che il valore della produzione è passa-
5 to da € 4.903.986,00 al 31.12.2016 a € 2.678.691,00 al 31.12.2017 per cui non vi sono elementi per ritenere che la ulteriore diminuzione del fatturato registrata al 31.12.2018 fosse imputabile proprio alla condotta tenuta dalla Banca Inoltre, non può ritenersi provata la riconducibilità dei pregiudizi economici subiti alla revoca degli affidamenti da parte della convenuta dal momento che dalla documentazione prodotta risultano ul- teriori segnalazioni alla Centrale Rischi effettuate da altri istituti bancari, anche in epoca antecedente (come quella compiuta da – docc. 14, 15 atto di cita- Controparte_5 zione).
Infine, basti rilevare che lo stesso perito di parte nel quantificare il danno ha cura di precisare che egli ha determinato il lucro cessante accusato dalla società sulla sola base dei bilanci sociali del 2017 e del 2018 e sull'assunto “dato per ipotizzato e non ri- scontrato nel corso del presente scritto, che tutta la diminuzione del fatturato subita nel corso dell'esercizio 2018 sia conseguenza di comportamenti altrui....( doc. 19 attrice)”.
Tale assunto non è stato dimostrato e riscontrato neppure nel corso del giudizio.
4. In ordine all'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dalle attrici si os- serva quanto segue.
Parte attrice ha in proposito richiamato il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia aveva ravvisato la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. A della L.
287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI del 2003 […] il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che esclude la riferibilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite alla fideiussione specifi- ca […]
Nel caso di specie, la fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo è specifica (docc. 31, 32 comparsa), in quanto non riguarda tutti i debiti, presenti e futu- ri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in di- pendenza di qualsiasi operazione ma esclusivamente le obbligazioni nascenti da speci- fici contratti di finanziamento indicati nel contratto.
Non essendo qualificabile il rapporto di garanzia dedotto in giudizio nei termini di fideiussione omnibus, alla stregua dei principi sopra affermati, gli opponenti non
6 possono avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa restrittiva vietata, del provve- dimento della Banca d'Italia del 2005. […]
In ogni caso, ad abundantiam, si osserva che l'attore si è limitato ad eccepire e chiedere l'accertamento incidentale della nullità totale della garanzia. […] Nel caso di specie non è provato che i contraenti, in mancanza delle clausole n. 2-6-8, non avreb- bero stipulato il contratto e ciò è comunque da escludere sul piano logico sulla base del- le stesse considerazioni enunciate dalle Sezioni Unite”.
L'appello.
2. Proponevano appello Parte_2 Controparte_6
e ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta,
[...] Parte_1 formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) la risoluzione ante tempus (recesso) degli affidamenti richiede la precisazione e la contestuale allegazione della giusta causa ex art. 1845 c.c.; inesigibilità del credito al momento del recesso;
2) senza un giustificato motivo, il contratto non poteva essere risolto prima della sua scadenza;
3) la segnalazione alla centrale rischi era atto illegittimo dal momento che non vi era alcuna condizione di insolvenza da parte della correntista;
4) in ordine alla domanda risarcitoria formulata dalle parti attrici;
5) in ordine alla reiezione della domanda di nullità della fideiussione sollevata dalle attrici.
Per tali ragioni veniva formulata da parte appellante richiesta di riforma della sen- tenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure Controparte_1 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
7 c.p.c. in data 15 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, i primi due moti- vi (“1) la risoluzione ante tempus (recesso) degli affidamenti richiede la precisazione e la contestuale allegazione della giusta causa ex art. 1845 c.c.; inesigibilità del credito al momento del recesso;
2) senza un giustificato motivo, il contratto non poteva essere ri- solto prima della sua scadenza”).
In sintesi parte appellante deduce: “nell'atto di recesso, quale manifestazione di volontà del contraente volta a risolvere il contratto ex nunc, devono essere esplicitate alla controparte le ragioni poste a fondamento della risoluzione, anche per eventual- mente contestarle […] La manifestazione delle ragioni a fondamento del recesso era dunque necessitata perché il contratto di apertura di credito non era scaduto e sarebbe andato a scadere il 10 aprile 2019 (il recesso avvenne nell'aprile-maggio 2018, preci- Parte_ samente il 27 aprile 2018 per e l'11 maggio 2018 per . Inoltre, circo- Parte_3 stanza ancor più rilevante, gli affidamenti erano in quel momento contenuti nei limiti contrattuali, non essendosi verificato alcuno sconfinamento […] Il fatto che le società avessero richiesto (è la lettera dell'Avv. Malesci) un termine per poter recuperare quanto i debitori ceduti non avevano corrisposto, atteneva (come appena detto) alla continuazione dell'apertura di credito […] la proposta di ripianamento non può essere richiamata (così come ha fatto il Tribunale) a conferma della pretesa della banca di ot- tenere il rientro immediato (cioè prima della scadenza del termine), rientro che la ban- ca avrebbe potuto richiedere con immediatezza ove il contratto non fosse stato soggetto ad un termine. […] Parimenti errato è il capo della sentenza in cui si afferma che vi era un peggioramento della situazione economico patrimoniale della società”.
I motivi sono infondati.
Come evidenziato dal Tribunale le ragioni del recesso dagli affidamenti, pur non essendo state esplicitate nelle comunicazioni del 27 aprile e 11 maggio 2018, erano state comunque esposte dalla banca alle società nel periodo antecedente, tanto che sulle stesse
8 vi era stata una preventiva interlocuzione, come dimostrato dallo scambio di missive ri- chiamato dal giudice di primo grado.
In particolare dalle missive prodotte come doc. 13, 14 16 con l'atto di citazione, an- tecedenti al recesso, emerge con chiarezza che alla società erano state già contestate dal- la banca: la segnalazione a sofferenza di altro istituto di credito ( poi indicata CP_5 come risolta con il pagamento di € 8.000,00), gli sconfinamenti segnalati da altri istituti di credito e, soprattutto, il mancato pagamento nel periodo marzo-aprile 2018 alle sca- denze di tutte le fatture emesse nei confronti di clienti esteri ed italiani dalle due società ed oggetto di anticipazione per circa 150.000,00 euro (vedi doc. 4 e 5 della comparsa di risposta).
Tali elementi, sui quali vi era stato un preventivo confronto tra le società affidate e la banca, erano chiaramente indicativi di una situazione di grave difficoltà, indipenden- temente da sconfinamenti relativi agli specifici rapporti (pure verificatesi nel periodo precedente): le imprese non erano in grado di far fronte ad esigenze di liquidità anche modeste (segnalazione a sofferenza per debito di € 8.000,00); era attestato un blocco to- tale dei pagamenti da parte di tutti i clienti rispetto alle fatture emesse, che era stato giu- stificato in modo generico e comunque non documentato nelle missive richiamate e che si protraeva da circa due mesi (vedi doc. 16 citazione: missiva del 14 marzo 2018 nella quale sono allegate “problematiche .. relativamente alle lavorazioni consegnate ai clien- ti esteri” e “problematiche transitorie” per i clienti italiani, richiesta una “rimodulazione del debito” per poter “rientrare nella normale operatività”; doc. 13 citazione: missiva del 4 aprile 2018, nella quale si promettevano l'invio di comunicazioni scritte dei debito- ri “in merito all'esistenza dei pagamenti”, comunicazioni poi non trasmesse, e comun- que uno “sblocco dei pagamenti” nella seconda metà del mese di aprile, sblocco poi non verificatesi;
doc. 14 citazione: missiva del 16 aprile nella quale si preannunziava ancora la trasmissione di “lettere di riscontro dei creditori ceduti che assicurano il pronto pa- gamento delle fatture da Voi anticipate”, lettere mai trasmesse).
La banca ha quindi agito in conformità con criteri di buona fede e correttezza, rap- presentando preventivamente le ragioni della revoca, sulle quali le imprese hanno avuto
9 modo di interloquire;
le successive revoche del 27 aprile e 11 maggio 2018 erano obbiet- tivamente giustificate.
4. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, il terzo ed il quarto motivo (“3) la segnalazione alla centrale rischi era atto illegittimo dal momento che non vi era alcuna condizione di insolvenza da parte della correntista;
4) la doman- da risarcitoria formulata dalle parti attrici”).
In sintesi, parte appellante deduce: “con il provvedimento del 27 novembre 2018 e cioè dell'ordinanza con cui, nell'ambito del procedimento cautelare introdotto dalle at- trici in corso di causa … il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del con- tendere avendo preso atto del fatto che la banca aveva declassato la segnalazione da credito in sofferenza a credito contestato, con ciò praticamente annullando la segnala- zione alla centrale rischi. In ogni caso, a parte la grave contraddizione, le due società non erano assolutamente in stato di insolvenza: esse avevano richiesto, sostanzialmen- te, un prestito alla banca per ottenere con anticipo rispetto alle relative scadenze il pa- gamento di varie fatture. […] La banca, al contrario (indipendentemente dal fatto che poteva agire nei confronti del debitore ceduto, avendone i poteri) non poteva chiedere la restituzione in anticipo della somma mutuata e così operando ha finito per mettere in difficoltà la correntista, che ancora poteva contare sino all'aprile 2019 sul fido con- cesso e che non era scaduto al momento dell'illegittimo recesso dal contratto […] Sotto tale aspetto non è vero che non vi sia un nesso di causalità tra il danno subito dalle so- cietà e l'inadempimento della banca. In ogni caso, è sulla quantificazione che si potreb- be discutere, tant'è che avevamo chiesto una perizia che il giudice non ha dato. Rimane però la valutazione del perito di parte, che ha quantificato il danno secondo criteri astrattamente condivisibili e che meritavano e meritano il controllo in sede di perizia di ufficio”.
I motivi sono infondati.
Come correttamente rilevato dal Tribunale la segnalazione era giustificata dalla
“accertata situazione economica caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà, equiparabile ad una condizione di insolvenza stante la incapacità del cliente ad adem- piere alle proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie”.
10 Come già esposto è documentato che vi era già stata una segnalazione da parte di altra banca per credito di modesto importo;
tutte le fatture emesse nei confronti di clien- ti esteri e italiani erano rimaste impagate alle scadenze, per ragioni non esattamente chiare con riconosciuto blocco della “normale operatività” ; la società a fronte della revo- ca degli affidamenti e della richiesta di rientrare dalla consistente esposizione debitoria non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale e proposto una moratoria totale di un anno del rimborso del capitale derivante dalle anticipazioni, con successivo saldo
“mediante 24 ratei bimestrali successivi” (vedi doc. 18 atto di citazione), ben oltre il termine di scadenza degli affidamenti concessi.
La legittimità della segnalazione a sofferenza (peraltro pochi mesi dopo mutata in
“credito contestato”) comporta di per sé il rigetto della domanda risarcitoria;
in ogni ca- so sono condivisibili nel merito anche le aggiuntive considerazioni del Tribunale circa l'assenza di prova del lamentato danno: vi era già stata una segnalazione a sofferenza;
l'operatività delle società, come esposto, era già di fatto pregiudicata prima della revoca degli affidamenti, con blocco totale dei pagamenti delle fatture emesse;
la consulenza di parte prodotta si limitava a constatare la riduzione del fatturato semplicemente “ipotiz- zando” una correlazione, indimostrata, con la segnalazione a sofferenza.
5. Con il quinto motivo (“5) la reiezione della domanda di nullità della fideiussione sollevata dalle attrici”) parte appellante contesta il rigetto della domanda di nullità della fideiussione in relazione al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, eviden- ziando che “le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che la rilevazione della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integra- zione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fi- deiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusiva- mente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fi-
11 deiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Au- torità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii)
l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente es- sendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenzia- le, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'in- teressato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corri- spondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la com- presenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gra- vante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che im- pone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della ga- ranzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clau- sola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche
Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
Nella fattispecie, come osservato dal Tribunale, si tratta di fideiussioni (non omni- bus ma) specifiche, in ogni caso non assumono concreto rilievo le specifiche clausole in ipotesi affette da nullità.
12 6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
7.400,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale €
3.800,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_5
e nei
[...] Parte_2 Parte_3 confronti di avverso la sentenza n. 284/2023 del Tribu- Controparte_1 nale di Firenze pubblicata il 01/02/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 7.400,00, oltre 15% rimborso for- fetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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