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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. ET DE ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 19/06/2025, assunto in decisione in data 29/10/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato BRAMBATI ELENA MARIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza materna ed iscrizione anagrafica con la madre.
3) La casa coniugale resta assegnata alla signora fino a che essa vi vivrà con la figlia. Pt_1
4) Il padre, salvo diverso migliore accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia: - tre mattine a Settimana, quando la accompagnerà a scuola;
indicativamente la mattina in cui il padre la terrà a dormire la sera e quindi il lunedì e il venerdì, nonché il mercoledì; tale organizzazione varrà fino a quando I genitori congiuntamente non riterranno matura per poter andare a scuola, in sicurezza, Per_1 da sola a piedi.
- ogni giovedì pomeriggio, occupandosi di andarla a prendere a scuola, accompagnarla a catechismo
(qualora frequentato), e tenendola a dormire;
il venerdì mattina l'accompagnerà a scuola;
- ogni martedì pomeriggio occupandosi di andarla a prendere a scuola, portarla agli allenamenti e riaccompagnarla a casa dalla madre;
- a week end alternati dal venerdì alle ore 20.00 al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
5) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni nel mese di agosto cosicché tale mese verrà trascorso da 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro Per_1
(idealmente secondo il criterio seguente: 1/15 con un genitore e 16/31 con l'altro; i coniugi potranno prevedere che il periodo sia alternato, così che il genitore che un anno avrà trascorso con le Per_1 vacanze dal 1 al 15, l'anno successivo potrà trascorrerle dal 16 al 31).
È comunque facoltà dei genitori concordare che la minore stia con il padre anche una ulteriore settimana nel periodo estivo (laddove per periodo estivo si intendono i mesi di sospensione delle attività scolastiche e sempre che la figlia non sia iscritta ad attività tipo oratorio feriale/stage/ritiri sportivi/vacanze studio).
6) Durante le vacanze natalizie, seguendo il regime dell'alternanza, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
quanto al periodo dal 26/12 al 31/12 starà con un genitore ed il successivo periodo dal 01/01 al 06/01 con l'altro.
7) Quanto invece alle vacanze scolastiche pasquali, le trascorrerà un anno con un genitore e l'anno Per_1 successivo con l'altro, secondo il regime dell'alternanza.
8) Le restanti festività ed i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza (e non il calendario, il che significa che può capitare che la minore trascorra con il genitore, oltre al ponte il week-end precedente o successivo)
9) Qualora durante la sospensione dell'attività scolastica dovesse dover partecipare ad un torneo Per_1
o anche ad una sola partita, il genitore presso cui quel giorno/o durante quel ponte/festività sarà collocata secondo il criterio del diritto di visita/alternanza, dovrà fare il possibile (anche in caso di giorni Per_1 lavorativi) per garantire alla figlia la partecipazione.
10) Il signor dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento di Pt_2 con la somma mensile di € 500,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da Per_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese per 12 mensilità, e ciò fino alla effettiva indipendenza economica della figlia. 11) Il signor corrisponderà alla signora il contributo di cui al punto precedente mediante Pt_2 Pt_1 bonifico bancario sul conto detenuto da quest'ultima presso l'Istituto di credito Banco Desio alle seguenti coordinate IBAN: [...].
12) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per da individuarsi in conformità alle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Monza. Per_1
13) i coniugi faranno riferimento alle Linee Guida di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza anche in relazione alla individuazione degli esborsi per i quali sia necessario il preventivo accordo, alle modalità di documentazione delle spese, ai tempi e modalità di rimborso a favore del genitore che le ha anticipate, ed a qualsiasi altro aspetto disciplinato da tali Linee Guida.
14) Il rimborso delle spese straordinarie, così come il pagamento del contributo paterno, avverrà mediante bonifico bancario alle medesime coordinate IBAN di cui al punto 9.
15) Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
16) Le rate del prestito di cui all'ipoteca iscritta sulla casa coniugale saranno sostenute dal sig. sino Pt_2 alla relativa estinzione.
17) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 coniuge economicamente più debole l'importo di € 250,00 mensili per 12 mensilità; il versamento verrà effettuato sul c.c. di cui al punto 9.
18) La signora si onererà del pagamento delle utenze e delle spese condominiali limitatamente Pt_1 al riscaldamento e all'acqua; la signora si onererà altresì del pagamento della linea internet di Pt_1 casa e del cellulare di Per_1
19) Il signor contribuirà in misura del 50% ai costi di vaccinazione del cane (circa 50,00 € annui) Pt_2
e alle spese di intervento e visite mediche che dovessero rendersi necessari (sterilizzazione, interventi chirurgici, visite specialistiche)
20) Entrambi i coniugi si impegnano a porre in relazione ad eventuali loro nuovi Per_1 compagni/compagne solo quando riterranno che la relazione abbia basi consolidate, così da evitare che la minore sia coinvolta in relazioni transitorie.
21) I coniugi danno altresì atto di aver regolato ogni altra questione di carattere economico/patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a tali titoli.
22) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio”. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.06.2014 Parte_1 Parte_2
a OV AN (MB);
- Dall'unione è nata la figlia (22.06.2015); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 29.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 19/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio a OV AN (MB) in data 21.06.2014 (Atto n. 15,
[...]
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di OV AN (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OV AN (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET DE NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. ET DE ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 19/06/2025, assunto in decisione in data 29/10/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato BRAMBATI ELENA MARIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza materna ed iscrizione anagrafica con la madre.
3) La casa coniugale resta assegnata alla signora fino a che essa vi vivrà con la figlia. Pt_1
4) Il padre, salvo diverso migliore accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia: - tre mattine a Settimana, quando la accompagnerà a scuola;
indicativamente la mattina in cui il padre la terrà a dormire la sera e quindi il lunedì e il venerdì, nonché il mercoledì; tale organizzazione varrà fino a quando I genitori congiuntamente non riterranno matura per poter andare a scuola, in sicurezza, Per_1 da sola a piedi.
- ogni giovedì pomeriggio, occupandosi di andarla a prendere a scuola, accompagnarla a catechismo
(qualora frequentato), e tenendola a dormire;
il venerdì mattina l'accompagnerà a scuola;
- ogni martedì pomeriggio occupandosi di andarla a prendere a scuola, portarla agli allenamenti e riaccompagnarla a casa dalla madre;
- a week end alternati dal venerdì alle ore 20.00 al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
5) Durante le vacanze scolastiche estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni nel mese di agosto cosicché tale mese verrà trascorso da 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro Per_1
(idealmente secondo il criterio seguente: 1/15 con un genitore e 16/31 con l'altro; i coniugi potranno prevedere che il periodo sia alternato, così che il genitore che un anno avrà trascorso con le Per_1 vacanze dal 1 al 15, l'anno successivo potrà trascorrerle dal 16 al 31).
È comunque facoltà dei genitori concordare che la minore stia con il padre anche una ulteriore settimana nel periodo estivo (laddove per periodo estivo si intendono i mesi di sospensione delle attività scolastiche e sempre che la figlia non sia iscritta ad attività tipo oratorio feriale/stage/ritiri sportivi/vacanze studio).
6) Durante le vacanze natalizie, seguendo il regime dell'alternanza, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
quanto al periodo dal 26/12 al 31/12 starà con un genitore ed il successivo periodo dal 01/01 al 06/01 con l'altro.
7) Quanto invece alle vacanze scolastiche pasquali, le trascorrerà un anno con un genitore e l'anno Per_1 successivo con l'altro, secondo il regime dell'alternanza.
8) Le restanti festività ed i ponti seguiranno il criterio dell'alternanza (e non il calendario, il che significa che può capitare che la minore trascorra con il genitore, oltre al ponte il week-end precedente o successivo)
9) Qualora durante la sospensione dell'attività scolastica dovesse dover partecipare ad un torneo Per_1
o anche ad una sola partita, il genitore presso cui quel giorno/o durante quel ponte/festività sarà collocata secondo il criterio del diritto di visita/alternanza, dovrà fare il possibile (anche in caso di giorni Per_1 lavorativi) per garantire alla figlia la partecipazione.
10) Il signor dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al mantenimento di Pt_2 con la somma mensile di € 500,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da Per_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese per 12 mensilità, e ciò fino alla effettiva indipendenza economica della figlia. 11) Il signor corrisponderà alla signora il contributo di cui al punto precedente mediante Pt_2 Pt_1 bonifico bancario sul conto detenuto da quest'ultima presso l'Istituto di credito Banco Desio alle seguenti coordinate IBAN: [...].
12) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie e/o opportune per da individuarsi in conformità alle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Monza. Per_1
13) i coniugi faranno riferimento alle Linee Guida di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza anche in relazione alla individuazione degli esborsi per i quali sia necessario il preventivo accordo, alle modalità di documentazione delle spese, ai tempi e modalità di rimborso a favore del genitore che le ha anticipate, ed a qualsiasi altro aspetto disciplinato da tali Linee Guida.
14) Il rimborso delle spese straordinarie, così come il pagamento del contributo paterno, avverrà mediante bonifico bancario alle medesime coordinate IBAN di cui al punto 9.
15) Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
16) Le rate del prestito di cui all'ipoteca iscritta sulla casa coniugale saranno sostenute dal sig. sino Pt_2 alla relativa estinzione.
17) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 coniuge economicamente più debole l'importo di € 250,00 mensili per 12 mensilità; il versamento verrà effettuato sul c.c. di cui al punto 9.
18) La signora si onererà del pagamento delle utenze e delle spese condominiali limitatamente Pt_1 al riscaldamento e all'acqua; la signora si onererà altresì del pagamento della linea internet di Pt_1 casa e del cellulare di Per_1
19) Il signor contribuirà in misura del 50% ai costi di vaccinazione del cane (circa 50,00 € annui) Pt_2
e alle spese di intervento e visite mediche che dovessero rendersi necessari (sterilizzazione, interventi chirurgici, visite specialistiche)
20) Entrambi i coniugi si impegnano a porre in relazione ad eventuali loro nuovi Per_1 compagni/compagne solo quando riterranno che la relazione abbia basi consolidate, così da evitare che la minore sia coinvolta in relazioni transitorie.
21) I coniugi danno altresì atto di aver regolato ogni altra questione di carattere economico/patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a tali titoli.
22) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio”. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.06.2014 Parte_1 Parte_2
a OV AN (MB);
- Dall'unione è nata la figlia (22.06.2015); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 29.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 19/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio a OV AN (MB) in data 21.06.2014 (Atto n. 15,
[...]
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di OV AN (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OV AN (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET DE NA