Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 27.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17527/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Luca Parillo Parte 1 del Foro di S. Maria C.V. insieme al quale elettivamente domicilia in Napoli - 80143 - alla via della Stadera - Parco Gandhi - F. 5, presso l'Avv. Giuseppe Puorto
RICORRENTE
E
' in persona del ministro p.t., rapp.to e difeso Controparte 1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia ex lege alla via Armando Diaz, n. 11, Napoli
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere già VFP1 dell'Esercito Italiano in servizio presso l'11° Rgt. Genio Per 1 di stanza in Foggia, esponeva che, nel corso di un'esercitazione di tiro a fuoco notturna tenutasi in data 20.01.16 presso il poligono militare “Masseria Signoritti", era rimasto vittima di un gravissimo infortunio;
che, a causa della prolungata esposizione alle esplosioni di numerosissimi colpi di arma da fuoco in assenza di qualsivoglia protezione acustica, aveva riportato un gravissimo trauma che lo aveva privato, in misura significativa, dell'udito, come da allegata documentazione medica (cfr. all.to n. 2); che, sussistendone i presupposti di legge sia in punto di fatto che di diritto, aveva avviato la pratica finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della gravissima patologia occorsagli;
che, nelle more, con provvedimento medico legale del 05.09.16, il Dipartimento Militare di Medicina
[…] -II Reparto -7° Divisione 1° Sezione, con nota
Prot. M_D GPREV REG2017 0082106 del 26.06.17, tenuto conto del giudizio diagnostico "Ipoacusia percettiva bil. Voc. Mt 1.88 AuDx e mt 1.85 AuSx (PPt 58.28)" espresso dalla C.M.O. di Bari con processo verbale BL/B - n. 1837 del 26.09.16 (cfr. all.to n. 4), acquisita, altresì, la documentazione di rito presso il reparto di appartenenza (cfr. all.to n. 5), su conforme parere n. 81739/2017 del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il CP_3 aveva decretato che la “Ipoacusia percettiva bil Pt_2 Mt 1.88 AuDx e mt 1.85 AuSx (PPT 58.28)- sofferta dal Parte_3
[…] nato il [...] a [...], è riconosciuta SI dipendente da causa di servizio" (cfr. all.to n. 6); che, tenuto conto che l'insorgenza della gravissima patologia aveva determinato l'incompatibilità di esso ricorrente con la partecipazione ai concorsi nelle FFA nonché a tutte quelle procedure che prevedono la piena integrità fisica del candidato, aveva richiesto, altresì, il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere, ex art. 1, commi, 563 e 564, L. 266/05, ai fini della concessione dei benefici assistenziali e previdenziali di cui al D.P.R. 243/06 (cfr. all.to n. 7); che il
Controparte_4 con nota Prot. M D PREV REG2017 0132339
[...] del 24.10.17, aveva rigettato la domanda per insussistenza dei presupposti di legge;
che avverso il provvedimento de quo aveva depositato ricorso iscritto al n. 6020/2020 R.G. Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza, definito con sentenza n.
4869/2023, depositata il 14.07.23, non appellata e, quindi, dichiarata irrevocabile come da certificazione del 27.09.23; che, in accoglimento della domanda, era stato riconosciuto, in suo favore, lo status di soggetto equiparato alle "Vittime del Dovere" (cfr. all.to n. 9); che, con successivo decreto prot. M_D A 934676 SBE2024 0000058 del 22.02.24, il Controparte_4
[...] in esecuzione della sentenza di cui sopra, aveva provveduto, altresì, al pagamento di quanto dovuto a titolo di speciale elargizione, tenuto conto del "verbale BL/G n. 1 del 26.01.2024 della
[…] che ha giudicato l'infermità "esiti di trauma acustico con Parte_4 ipoacusia percettiva bilaterale (Aud.x>Ausx) per i toni acuti da 3 a 8 MHz" ascrivibile ad una invalidità complessiva pari al 23%" (cfr. all.to n. 10). Tanto premesso, evidenziato che il provvedimento de quo, limitatamente alla parte in cui quantificava nella percentuale del 23% l'invalidità complessiva da attribuire in suo favore, si appalesava del tutto inopinato ed illegittimo, conveniva il CP 1 resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: "-accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU, se necessario, il diritto di esso ricorrente ad essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere in rapporto ad una percentuale di invalidità complessiva, determinata ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 181/2009, pari al 32% ed a beneficiare della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/04, pari ad € 2.830,00 per ogni punto di detta percentuale di invalidità, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, pari ad € 500,00 mensili e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/04, pari ad € 1.033,00 mensili, con decorrenza dal 20.01.16, data dell'evento lesivo, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento dei relativi importi, al netto di quanto già corrisposto per i titoli già dedotti in lite, con la maggiorazione degli accessori nella misura di legge"; il tutto con vittoria di spese di lite. Il CP 1 resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa si procedeva all'espletamento di una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, all'esito del deposito della stessa, il Tribunale osserva che: La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Preliminarmente, si evidenzia come non possa essere revocata in dubbio la circostanza che il sig. Parte 1 è soggetto "equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 della legge 266/05", così come accertato e dichiarato dal Giudice Unico del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza con sentenza n. 4869/2023 del 14.07.23, non appellata e, quindi, dichiarata irrevocabile, come da certificazione del 27.09.23.
All'esito di tale definitiva> statuizione, con successivo decreto prot. M_D A934676 SBE2024 0000058 del 22.02.24, il
[...] procedeva, Controparte_4 altresì, alla liquidazione di quanto dovuto in favore del ricorrente, la cui quantificazione è oggetto di impugnazione in questa sede. Tanto premesso vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale. per quanto qui di Alle cd. "Vittime del dovere” e soggetti equiparati spettano interesse le seguenti provvidenze: assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 4 comma 1 lett. b), n. 1 D.P.R.
-
243/2006, attualmente pari ad € 500,001; speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033,00 ex articolo 2 comma 105 L.n. 244/2007; speciale elargizione di € 2.000,00 per punto percentuale di invalidita' fino ad un massimo di € 200.000, oltre rivalutazione ISTAT, ex art. 34 c. 1 d.l. 159/2007.
Tali benefici, riassumendo sinteticamente, sono costituiti: dalla speciale elargizione già prevista per le vittime del terrorismo dalla Legge 13 agosto 1980 n. 466, dalla Legge 20 ottobre 1990 n. 302, poi riformata dall'art. 5, commi 1 e 5, della Legge 3 agosto 2004 n. 206, dalla Legge 10 ottobre 2005 n. 207 ed, infine, estesa dall'art. 34 d.l. n. 159/2007, conv. nella Legge n. 222/2007 alle vittime del dovere, con previsione, tra l'altro, di esenzione dal pagamento del "ticket” per ogni tipo di prestazione sanitaria tra quelle previste dall'art. 15 della legge suddetta;
dall'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, anche esso inizialmente per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che spetta con almeno il 25% di invalidità, poi esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 D.P.R. n. 243/2006, con previsione anche del riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato ed, infine, dallo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili istituito, sempre per le vittime del terrorismo, dall'art. 5, 3° comma, della Legge n. 206/2004, poi esteso alle vittime del Dovere dall'art. 2, comma 105, della Legge n. 244/2007, anch'esso spettante con almeno il 25% di invalidità.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, secondo alcuni sarebbe errato riferirsi, nel caso di specie, ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 181/2009, applicabile alle vittime del terrorismo e non anche alle vittime del dovere, dovendosi, infatti, applicare l'art. 5 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, specificamente riferito alla determinazione dell'invalidità permanente degli appartenenti alla categoria delle vittime del dovere, il quale, a sua volta, richiama le tabelle per l'invalidità civile contenute nel D.M.
5. febbraio 1992, non già le tabelle per le pensioni di guerra. Ciò posto, l'art. 6, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", prevede: "Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico del riconoscimento del danno biologico e morale ...". La disposizione è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il quale prevede, espressamente, con riguardo alla legge n. 206 del 2004, "la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1". È stato, poi, emanato il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di "disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 510 del 1999".
Non è dubitabile che i criteri stabiliti dal regolamento n. 181/2009 riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.
Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti a esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che "fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510", all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.
L'art. 5 D.P.R. 243/2006 ("Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266") dispone che “1. La percentualizzazione della invalidita' permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. Quella normativa è stata superata dal D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere come la sua finalità sia l'integrazione, con una disciplina generale e uniforme, della norma contenuta nell'art. 6, comma 1 della legge n. 206/2004, in materia di riconoscimento e di aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale. In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio del preambolo: "Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004; Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Pre-idente della Repubblica n. 510 del 1999..". In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'aggravamento intercorso e del danno biologico e morale, si applica, per espressa disposizione (art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243), alle vittime del dovere.
Inoltre, anche il D.P.R. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica alle vittime del dovere, poiché tra le due normative il D.P.R. del 2009 e la legge del 2004 - intercorre un rapporto di integrazione, cosicché l'applicazione alle vittime del dovere dell'art. 6, comma 1 della. legge n. 206 del 2004, imposta dal citato art. 4, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 243/2006, rimarrebbe priva di effetti, se non si ritenesse operativo il regolamento integrativo. Né pare condivisibile la tesi restrittiva enunciata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2881/2015, secondo cui l'ambito applicativo del regolamento n. 181/2009 sarebbe limitato alle vittime del terrorismo già indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 e alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 10 gennaio 2006. Una siffatta interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari (una decina di persone), è in contrasto con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del D.P.R. n. 181 del 2009: queste, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, si applichino i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, per quanto attiene sia all'accertamento delle nuove invalidità sia alla revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.
Inoltre, sul solco della Cass. SU 7761/2017, una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra riportate impone di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidita', onde evitare ingiustificate disparita' di trattamento. La Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto che “alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e di soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparita' di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo".
Per analoghe ragioni, l'art. 5 del D.P.R. 243/2006 non puo' ostare, ad avviso del giudicante, all'impiego dei criteri di liquidazione di maggior favore previsti dal D.P.R. 181/2009, in favore delle vittime del dovere.
Ne discende che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 1 della legge n. 206/2004, costituito dal D.P.R. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. medesimo, al fine sia di determinare le nuove invalidità, sia di rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.
Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 181/2009 ("Criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"), “1. La valutazione della percentuale d'invalidita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' espressa in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanita' militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. [...] Il successivo art. 3 prevede:
"Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanita' in data 5 febbraio
1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1",
Infine, l'art. 4 dispone:
"La percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3; la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico. La percentuale unica di invalidita' indicante l'invalidita' complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico:
IC'DB+DM+ (IP-DB)"
Al predetto decreto e' allegata la "Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3" che riporta per ciascuna ascrizione tabellare dell'infermita' riportata la fascia percentuale di perdita della capacita' lavorativa. In definitiva, l'equiparazione voluta dalla legge fra vittime del terrorismo e vittime del dovere non puo' prescindere dall'impiego di uniformi criteri di valutazione del danno, da individuarsi in quelli dettagliati dal D.P.R. 181/2009 Per tali motivi, e' stata disposta nel corso del presente giudizio C.T.U. medico-legale, finalizzata ad accertare le percentuali di invalidita' permanente (IP) riferita alla capacita' lavorativa del periziando, del danno biologico (DB) e del danno morale (DM), facendo applicazione dei parametri di cui ai citati art. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009.
Passando, a questo punto, all'esame della consulenza medico legale espletata in corso di causa si osserva che parte ricorrente è risultata affetta da " ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle frequenze acute".
Pertanto, si accerta che la percentuale di invalidita' permanente (IP) riferita alla capacita' lavorativa del ricorrente e' quantificabile nella misura del 25%, la percentuale di danno biologico nella misura del 4%, la percentuale di danno morale nella misura del 2%.
Conseguentemente, la percentuale di invalidita' complessiva in capo al ricorrente e' pari al 27% [secondo la formula IC'DB+DM+(IP-DB), ovvero 4+2+21 (25-4)=27.
Le risultanze della C.T.U. appaiono degne di affidamento in quanto ampiamente motivate ed esenti da rilievi critici da parte dei consulenti delle parti. Di conseguenza il Controparte 4 deve essere condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, al netto di quanto già corrisposto per il medesimo titolo, della speciale elargizione ex art. 5, comma 1 e 5, della Legge 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 della Legge n. 222/2007, nella misura prevista in conseguenza del grado di invalidita' come sopra accertato, oltre rivalutazione monetaria ex art. 8, comma 2, legge 302/90, con la precisazione che la stessa dovrà essere calcolata solo sulla differenza della percentuale di invalidità rispetto a quella del 23% già riconosciuta in via amministrativa. Il CP_1 resistente va, altresì, condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, pari ad € 500,00 mensili e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/04, pari ad € 1.033,00 mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'istanza amministrativa con la quale il Pt 1 ha chiesto la concessione dei benefici previsti dal D.P.R.
n.243/2006 ossia il 21.9.2017, oltre rivalutazione monetaria ex art. 8, comma 2, legge 302/90.
L'esito della lite, solo in parte favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo. La restante parte segue la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo. Le spese di ctu sono liquidate, in solido, a carico del CP 1 resistente e della parte ricorrente come da separato decreto allegato. Ed, infatti, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile, sez. lav. 31/12/2009 n. 28299; Cass. 15 settembre 2008 n. 23586).
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 25.07.2024 nei confronti delParte 1
[...] in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunziando, ogni CP 1
,
contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_4 , in persona del legale rapp.te p.t., alla. corresponsione, in favore della parte ricorrente ed al netto di quanto già ricevuto a tale titolo, della speciale elargizione ex art. 5, comma 1 e 5, della Legge 206/2004, nella misura prevista in conseguenza del grado di invalidita' pari al 27% oltre la rivalutazione monetaria ex art. 8, comma 2, legge 302/90, con la precisazione che la stessa dovrà essere calcolata solo sulla differenza della percentuale di invalidità rispetto a quella del 23% già riconosciuta in via amministrativa;
condanna il Controparte_4
[...] al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, pari ad € 500,00 mensili e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/04, pari ad € 1.033,00 mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 21.9.2017, oltre rivalutazione monetaria ex art. 8, comma 2, legge 302/90; condanna il Controparte_4 al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 6.115,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 259,00 a titolo di contributo unificato;
compensa le spese processuali per la restante parte;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato.
Così deciso in Napoli in data 27.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario