Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2025, proposto da Nuovo Autospurgo di VO NU & RU US S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pizzitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mazara del Vallo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 506/2024, del 24 novembre 2024, pubblicato il giorno successivo, emesso dal Tribunale di Marsala;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod . proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN TE e udito per le parte ricorrente il difensore presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, è stata chiesta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale Tribunale di Marsala ha accolto la domanda presentata dalla parte ricorrente, ingiungendo al Comune di Mazara del Vallo il pagamento della somma pari a euro 49.592,40, oltre accessori.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Comune.
Il Comune di Mazara del Vallo, pur ritualmente invocato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato in quanto dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114, cod. proc. amm.:
i) il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà del 12 febbraio 2025 e risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente, con la formula di provvisoria esecutività, in data 25 novembre 2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 5 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di conformarsi al titolo di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute come indicate in ricorso, oltre alle spese di registrazione del titolo stesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Trapani, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente locale, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n.115/2002. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n.115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26, c.p.a. e 91, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Mazara del Vallo di dare ottemperanza al titolo esecutivo indicato in epigrafe, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge se dovuti e restituzione del contributo unificato, a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
NN TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TE | FR RU |
IL SEGRETARIO