Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/2/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SERENA ROSSI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via G. Garibaldi n. 22, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per_ «a) la figlia minore , rimarrà affidata ad entrambi i coniugi ma con collocazione c/o la madre nella casa sita in Via Garibaldi, 48 – Camporgiano (LU) dove entrambe hanno già la propria residenza;
b) nella casa coniugale, sita in Via Giovanni Poli, 8 – San Romano in Garfagnana (LU) rimarrà ad abitare il Sig. e qui trasferirà la propria residenza;
Parte_2
c) il Sig. avrà diritto e/o obbligo di tenere con sé la figlia tutti i fine Parte_2 settimana (indicativamente dal venerdì alle ore 18,30 sino alla domenica alle ore 21,30) e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche della figlia anche un giorno infrasettimanale (con eventuale pernotto). Le principali festività seguiranno le regole dell'alternanza, mentre per il periodo estivo il padre avrà l'obbligo/diritto di tenere con sé la figlia per un periodo di 10 giorni continuativi;
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e) entrambi i coniugi saranno obbligati, altresì, a contribuire alle spese straordinarie della figlia nella misura pari al 50%. Per spese straordinarie si intendono quelle del protocollo del Tribunale di Lucca che si distinguono in Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, viste specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) - Tickets e spese farmaceutiche - Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici - Libri di testo - Materiale di corredo scolastico di inizio anno - Gite scolastiche didattiche - Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio - Spese per progetti curriculari scolastici - Spese per tempo prolungato o dopo scuola - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio - Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori - Spese per regali dei compagni di scuola ed in Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN) - Ripetizioni -
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master) - Spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche) - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero - Scuole e università private - Baby sitter post separazione
(pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio - attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages) - attività ludico-ricreative (centri estivi) - cellulare - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore - conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private - spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.);
f) i coniugi, prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi;
g) le parti fin da ora concordano che l'assegno unico e/o ogni altro beneficio previsto dalla legge verrà richiesto esclusivamente dalla Sig.ra ». Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) il 12/9/2015, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere Per_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San Romano in Garfagnana (LU) in data Parte_2
12/9/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
Romano in Garfagnana (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A, dell'Anno 2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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