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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/07/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1329/2024-Trib. Latina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1329/2024 R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 67 comma 1
n.2) Legge Fall., vertente
TRA
(Fallimento n.76/2022-Tribunale Parte_1
Ordinario di Latina) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Grassi ed elettivamente domiciliato in Fondi (LT) in Viale Regina Margherita n. 46 come da procura alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio depositato in telematico il 28.03.2024 unitamente al pedissequo provvedimento autorizzatorio ex artt. 25/31 Legge Fall. del Giudice
Delegato incaricato del 20.03.2024
ATTORE
E in persona del l.r.p.t. e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. anche in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliati in Controparte_2
Colleferro in Via Consolare Latina n. 144 e con cd. “domicilio digitale” come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e Email_1 risposta depositata in telematico il 29.05.2024
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex artt. 189 comma 1 n. 1), 281 bis e 281 quinquies c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (cd. “rito Cartabia”) rispettivamente del
18.04.2025 e del 29.04.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo di causa ed in ultimo con la propria nota di precisazione delle conclusioni ex artt. 189 comma 1 n. 1), 281 bis e 281 quinquies c.p.c. del 18.04.2025 parte attrice
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ha testualmente chiesto che “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare l'inefficacia (ndr: ex art. 67 comma 1 n. 2) Legge Fall. in relazione agli accordi del 03.03.2022 e del 21.04.2022 ed agli assegni seguenti ossia assegno circolare n. 6080893734-06 di €4.000,00 intestato a
[...] in persona del l.r.p.t., assegno circolare n. 6079552074-11 di €2.000,00 intestato a CP_1 ed assegno circolare n. 6081545918-06 di €4.000,00 intestato a Controparte_2 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. e/o atti correlati) delle scritture del 03.03.22 e del 21.04.22 e revocare i pagamenti eseguiti in favore dei convenuti;
2) condannare i convenuti, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) e l'Avv. per la somma di € 2.000,00 (duemila/00), a pagare al Controparte_2 Parte_1
l'importo complessivo di €10.000,00 (diecimila/00) o quello, eventualmente diverso,
[...] maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo;
3) rigettare tutte le domande, preliminari e di merito, le eccezioni e deduzioni delle parti avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto;
4) condannare i convenuti alle spese, diritti e onorari del presente giudizio (…)” per i motivi illustrati in atti.
I convenuti si sono costituiti con comparsa depositata in telematico il 29.05.2024, così insistendo – come più in dettaglio e da ultimo da propria nota di precisazione delle conclusioni ex artt. 189 comma 1 n. 1), 281 bis e 281 quinquies c.p.c. del 18.04.2025 – testualmente nel senso che “(…)
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere: in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda stante l'invalidità ed inefficacia dell'atto di diffida, siccome privo dei requisiti formali essenziali dettati dall'art.4 del D.LGS 132/2014; nel merito in via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'omessa comunicazione preventiva ex art. 38
CDF in ragione della domanda contro l'Avv. con ogni effetto anche in tema di Controparte_2 spese di lite;
2. accertare dichiarare l'espressione di cui alla pagina VI cpv. pag. 3 atto di citazione, lesiva del decoro e dignità della e dell'Avv. ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 89 IIc C.p.c.: ”che, dunque, nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti di cui si chiede la revoca, esistevano specifiche e concrete circostanze tali da far ritenere, anche ad una persona di media diligenza ed avvedutezza, ma ancor di più alla che l'imprenditore – CP_1
o meglio, - aveva concreta difficoltà economica ad onorare le proprie Parte_1 obbligazioni di pagamento”. Per l'effetto disporne la cancellazione con relativa sanzione a titolo di danno, a carico della Curatela ed a favore di entrambi i convenuti nella misura indicata prudenzialmente in euro 1.500,00 per ogni parte o quella ritenuta di giustizia. Nel merito della domanda revocatoria:
3. accertare e dichiarare infondata e non provata, per l'effetto rigettare integralmente la domanda revocatoria siccome formulata, per le ragioni tutte nella premessa evidenziate, carenza dei presupposti ex art. 67 LF Ic. n°2 e IIc., anche per genericità delle conclusioni formulate, il tutto con condanna della curatela alle spese di lite oltre accessori di legge
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e rimborso forfettario del 15%, per lo scaglione di valore, ex DM 147/2022. 4 – in esito l'avversa produzione documentale avvenuta con la seconda memoria 171 ter c.p.c., ovvero il deposito del libro giornale dal quale emerge che l'assegno di € 2.000,00 non è stato imputato-contabilizzato a nome di , si insiste per la sua estromissione dal giudizio, come tempestivamente Controparte_2 chiesto con la terza memoria 171 ter III termine, con ogni conseguenza in tema di spese di lite
(…)” per i motivi illustrati in atti.
La vertenza, istruita documentalmente, all'udienza del 03.07.2025, fissata per l'assunzione della stessa in decisione ex artt. 50 bis ss., 183 comma 4, 187, 188, 189, 281 bis e 281 quinquies c.p.c. nel testo vigente ratione temporis previa intervenuta assegnazione dei termini perentori di rito ex artt. 189 e 281 bis e 281 quinquies c.p.c. e tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 11.10.2024 e come da note ex art. 127 ter c.p.c. delle parti del
24.06.2025 e del 30.06.2025, è stata trattenuta in decisione.
Premesso che “Ai sensi dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi relativi all'azione revocatoria fallimentare il tribunale giudica in composizione monocratica, e non collegiale, non essendo detti giudizi menzionati tra quelli che il secondo comma della norma riserva al tribunale in composizione collegiale. In particolare essi non rientrano tra i giudizi di revocazione, menzionati al n. 5 del citato secondo comma, identificabili in quelli disciplinati dall'art. 102 legge fall., legati alle altre ipotesi contemplate dal medesimo comma dal comune denominatore - estraneo, invece, all'azione revocatoria di cui agli artt. 67 e 66 legge fall. - della preesistenza di un provvedimento giurisdizionale sul quale il legislatore ha ritenuto opportuno il controllo di un giudice collegiale” (cfr., tra le altre: Cass., n. 11647/2007) e ritenuta non sussistente un'eventuale ipotesi di litisconsorzio necessario con il terzo in persona del l.r.p.t. CP_3 attesi anche la natura e gli effetti tipicamente propri delle azioni ex artt. 66 e/o 67 Legge Fall. (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6291/1998 e Cass., n. 24950/2020), in disparte ogni valutazione circa la dedotta intervenuta violazione o meno del dettato dell'art. 38 del cd. “Codice
Deontologico Forense” - da apprezzarsi eventualmente nelle competenti sedi (le parti danno atto mediante i rispettivi scritti difensivi che di eventuali violazioni deontologiche sono stati investiti gli organi preposti, per completezza), va anzitutto evidenziato in linea generale che la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati costituisce un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo ex art. 2 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n.
1662/2014 s.m.i.
Il ricorso a questa procedura non è in linea di massima obbligatorio, salvo che si tratti di determinate materie tra cui le controversie aventi ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di
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somme non eccedenti cinquantamila euro ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n.
1662/2014 s.m.i.
Con riguardo al tema dell'applicabilità o meno di detto istituto alla fattispecie dell'azione revocatoria fallimentare è stato osservato che essa non è soggetta a detta negoziazione dato che con essa si mira ad ottenere l'inefficacia di un atto o di un contratto, da cui può conseguire eventualmente l'ordine di restituzione di un dato bene o di una data somma di denaro, e che dunque non si tratta in tali casi di un pagamento in senso proprio ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in
L. n. 1662/2014 s.m.i., come emergente anche dal fatto che l'effetto tipico dell'azione revocatoria non è quello di ottenere il pagamento di una data somma di denaro ma quello di ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica del debitore fallito attraverso l'eventuale restituzione del corrispondente importo (cfr., tra le altre e più in generale: Cass., n.13767/2015).
Del resto, ciò appare conforme a quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al tema, diverso ma al contempo affine per certi versi, della cd. “mediazione obbligatoria” in rapporto all'azione revocatoria ossia che “L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori,
l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010” (cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass., n. 25855/2021).
D'altro canto, fermo ciò ed anche a voler reputare diversamente sul punto alla stregua di altro opposto orientamento ermeneutico risultante allo stato formatosi in materia (cfr.: Trib. Milano, sent.
n. 6370/2021), è stato ad ogni modo evidenziato in giurisprudenza che “In tema di negoziazione assistita, l'invito alla procedura sottoscritto dal solo difensore della parte onerata non configura un vizio di nullità dell'atto la quale comunque non potrà essere pronunciata ove quest'ultimo, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., abbia comunque raggiunto il suo scopo di informare la controparte ed invitarla alla procedura medesima sulla questione oggetto di giudizio, e parte convenuta non abbia in merito allegato alcun pregiudizio derivante dalla sottoscrizione non ad opera della parte personalmente ma unicamente del predetto difensore. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio reso nel quadro di una lite insorta a seguito di una compravendita immobiliare e nel corso del quale era stato disposto l'esperimento della procedura in esame, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta ex art. 3 del 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014 per non essere stato l'invito alla negoziazione assistita firmato personalmente dall'attrice, non essendo tale sottoscrizione prevista a pena di nullità, ed essendo al contrario pacifica la riferibilità alla stessa dell'invito, per avere l'attrice medesima già conferito la procura alle liti al difensore, e comunque avendo l'atto
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raggiunto il suo scopo di informazione ed invito alla controparte, posto che la convenuta stessa non aveva allegato alcun pregiudizio derivante dalla lamentata omessa sottoscrizione)” (cfr., tra le altre: Trib. Torino, sent. n.1423/2022).
Nel caso di specie, dagli allegati nn. 12) e 13) dell'atto di citazione introduttivo di causa del
28.03.2024 e dall'allegato n. 1) della memoria integrativa attorea ex art. 171 ter c.p.c. del
01.07.2024 emerge che l'invito alla negoziazione assistita, contenente anche diffida e messa in mora oltre a presentare il contenuto di cui agli artt. 2 e 4 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n.
1662/2014 s.m.i., benché sottoscritto solo dal legale della parte (ossia parte odierna attrice), è stato indirizzato il 31.10.2023 ed il 14.11.2023 a mezzo PEC (/posta elettronica certificata) alle controparti, onde deve ritenersi aver comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 comma 3 c.p.c.
Nel merito, va ricordato che l'art. 67, comma 1, n. 2), Legge Fall. nel testo vigente ratione temporis prevede la possibilità di revocare gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo che la controparte provi la non conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “(…) appare opportuno prima di tutto ricordare che, secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, la nozione di mezzo (a)nomale di pagamento, di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, si polarizza sul parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale, considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato (cfr., tra le altre, Cass., 15 luglio 2011, n. 15691;
Cass., 7 dicembre 2016, n. 25162, che ne trae conforto per una diversa lettura dei "pagamenti nei termini d'uso", di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a;
Cass., 2 novembre 2017, n. 26063).
Posta una impostazione di questo tipo, appare chiaro che, per sè, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 c.c., ed eventualmente l'assegno circolare;
per il rilievo che un mezzo "anormale" tale rimane anche se previsto ab imo come modo di esatta esecuzione dell'obbligazione v. Cass., 22 maggio 2007) o, per contro, intrinsecamente anormali. Chè la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività (di un dato segmento temporale e con riferimento a un dato settore di mercato). Ciò non toglie - pure questo è naturale -che esistano figure giuridiche che, in ragione dei tratti caratteristici della loro struttura, si prestino facilmente ad assumere i panni del mezzo anormale di pagamento;
comunque, più facilmente di certe altre figure. E' quanto avviene in modo sintomatico, ad esempio, per la figura della datio in solutum (cfr. ad esempio, Cass., 14 febbraio 2018, n. 3673;
Cass., 9 giugno 2011, n. 12644) e per quella della cessione dei crediti pro solvendo (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23261). Non diversamente accade sull'opposto versante della normalità del mezzo
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di pagamento. Strutture ideate per "aumentare" i modi e i mezzi di pagamento possono facilmente incontrare il successo nella prassi degli affari. Secondo quanto accaduto (…) in particolare per gli assegni bancari e per le cambiali, tratta e pagherò. E' importante notare, però, che si tratta sempre di valutazioni non già assolute (come, del resto, non manca di segnalare la sentenza impugnata, là dove richiama il caso della cessione della cambiale con effetti della cessione di credito), bensì relative: da misurare, dunque, con le caratteristiche proprie delle fattispecie volta a volta esaminate e secondo un processo di progressivo accostamento alla concretezza delle fattispecie medesime. Non risulta apportare deviazioni significative rispetto allo schema appena tracciato (di normalità della tratta rispetto alla valutazione prescritta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2) il richiamo fatto dal ricorrente alla figura della delegazione di pagamento. E' in effetti da rilevare, al riguardo, che ogni tratta contiene in sè un ordine di pagamento delegatorio e che non è per nulla detto che a ciò segua l'assunzione dell'obbligo da parte del delegato trattario (con conseguente transito della delegazione da solvendi a promittendi): il traente ben può vietare l'accettazione dell'ordine (art. 27 comma 2 legge cambiaria); nè il trattario è tenuto ad accettarlo (art. 1269 c.c., comma 2). In ogni caso, quand'anche non accettato, il pagamento fatto dal trattario (secondo quanto per l'appunto accaduto nel caso concreto) ha pur sempre natura delegatoria (realizzando, in specie, il fenomeno della c.d. celeritas coniungendarum inter se actionum, per cui un unico pagamento viene a estinguere due distinte obbligazioni). D'altro canto, anche il bonifico integra gli estremi della delegazione di pagamento (cfr. Cass., 8 febbraio 2018, n. 3086). Non per questo, tuttavia, sarebbe corretto considerarlo - visto il comune, frequentissimo utilizzo che se ne fa in pratica - come un mezzo anormale di pagamento (…)” (cfr., in motivazione e tra le altre: Cass.,
n.25725/2019; cfr. altresì, in tale prospettiva e più di recente: Cass., n. 26241/2021).
D'altro canto, fermo tutto ciò, con specifico riferimento alla fattispecie qui in rilievo la Corte
Suprema di Cassazione, in detta prospettiva a ben vedere, ha altresì precisato, a prescindere ed in disparte in questa sede evidentemente ogni eventuale valutazione circa le procedure concorsuali involgenti ovvero già involgenti la società odierna parte attrice - concernenti distinti e separati profili ed aspetti per certi versi, che “(…) la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nei casi in cui il terzo, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento, perché l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 legge fall. "si caratterizza come rimedio volto a ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (sia pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione), e, con riguardo, in particolare, ai pagamenti compiuti in un arco di tempo - predeterminato 'ex lege' - anteriore alla dichiarazione di fallimento, a rendere tali atti inefficaci nei confronti della massa, con effetto retroattivo. Anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale idoneità ad incidere sulla 'par condicio', purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una effettiva relazione/interazione con il
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patrimonio del fallito (come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però, successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo), realizzandosi, in tal caso, un depauperamento del patrimonio del fallito stesso, mentre, in assenza di tale relazione, detto pagamento assume veste di atto del tutto 'neutrò rispetto ai creditori, non comportando ne' una riduzione dell'attivo, ne' un incremento del passivo, con conseguente, strutturale inidoneità ad incidere sulla 'par condicio' assicurata dalla legge speciale, con conseguente insuscettibilità di revoca ex art. 67 legge fall. (…)” (cfr., in motivazione e tra le altre: Cass., n. 142/2003; cfr. altresì, in materia e tra le altre: Cass., n. 506/2016 e Cass., n. 570/1999 e Cass., n. 9143/2007 e Cass.,
n.8783/2012 e Cass., n. 6282/2016 e Cass., n.24172/2017 e Cass., n. 13165/2020).
Nel caso di specie, sempre per quanto emergente dagli atti anche ex art. 115 c.p.c. (cd. “principio dispositivo”), va osservato che gli accordi sottoscritti tra le parti in data 03.03.2022 ed in data
21.04.2022 e correlati assegni circolari (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 06, 07, 08 e 09 dell'atto di citazione introduttivo del 28.03.2024, in atti) risultano oggetto di provviste assicurate per quanto di ragione da in persona del l.r.p.t. quale finanziatore/terzo finanziatore (attesa anche la CP_3 riferita indisponibilità di somme in capo a in persona del l.r.p.t. a detta Parte_1 data – cfr., in dettaglio e sull'assenza di disponibilità liquide in capo a in Parte_1 persona del l.r.p.t. in generale, anche le deduzioni di cui all'atto di citazione introduttivo di causa del 28.03.2024-pagine fra l'altro), oltre che di garanzie rilasciate sotto forma di pegno Pt_2 mobiliare da parte della società odierna attrice all'epoca in bonis, e che in persona del CP_3
l.r.p.t. ha, in esito al fallimento di in persona del l.r.p.t., presentato Parte_1 istanza di ammissione al passivo del 21.10.2023 ex artt. 92 ss. Legge Fall.-stato passivo del
23.11.2023-Giudice Delegato Dott.ssa Tiziana Tinessa rispetto alla procedura fallimentare relativa alla in persona del l.r.p.t. anche per le causali qui controverse (cfr., Parte_3 in dettaglio, gli allegati nn. 10 e 11 dell'atto di citazione introduttivo di causa del 28.03.2024, in atti).
Il libro giornale prodotto per estratto da parte odierna attrice con le proprie memorie istruttorie del
09.07.2024 ex art. 171 ter comma 1 n. 2) c.p.c., non autenticato peraltro, appare costituire, a prescindere da ogni altro eventuale profilo ed aspetto, atto di formazione unilaterale della parte
(all'epoca in bonis ed oggi assoggettata a fallimento), di per sé non rilevante e ciò alla luce anche delle contestazioni di controparte (cfr., tra le altre: Cass., n. 13669/2012 e Cass., n. 33728/2022).
Dal decreto di inammissibilità del 19.12.2022-C.P. n. 5/2021-Trib. Latina-pagine 02 ss. (in disparte l'eventuale rilevanza o meno della circostanza in oggetto in relazione ad altri e diversi profili e fini anche ex artt. 161 comma 7 e/o 167 Legge Fall. - cfr., in dettaglio, l'allegato n. 05 dell'atto di citazione introduttivo di causa del 28.03.2024, in atti) si evince che “(…) successivamente al
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deposito del c.d. ricorso in bianco (21.12.2021), la Società ha sottoscritto con Controparte_1
(creditrice di € 43.696,83 in forza di atto di precetto notificato in data 8.6.2021) un accordo preliminare di transazione, non autorizzato, in esecuzione del quale in data 03.03.2022 ha consegnato alla citata creditrice due assegni circolari, dell'ammontare complessivo di € 6.000,00
(entrambi emessi da Monte Paschi di Siena S.p.A. con addebito in data 03.03.2022 sul conto n.
632590.78, che risulterebbe essere intestato a - cfr. Allegati 1°, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g CP_3 della nota di deposito del 9.7.2022); inoltre, in data 21.4.2022 la stessa ha consegnato l'ulteriore assegno circolare dell'importo di € 4.000 emesso in favore di (n. 6081545918- Controparte_1
06) (…)” (cfr., in tema di prove cd. “atipiche” in generale e tra le altre: Cass., n. 2947/2023).
Per effetto di tutto quanto precede in fatto ed in diritto ed in assenza agli atti di prova idonea dell'eventuale effettiva concreta relazione/interazione con il patrimonio del fallito dei pagamenti de quibus ex art. 67 comma 1 n. 2) Legge Fall. per quanto qui di ragione come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo ovvero con denaro proprio del terzo che abbia però successivamente esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento con recupero del relativo importo (circa le prove costituende articolate, si rileva che le prove orali articolate dalle parti in lite risultano per certi versi irrilevanti e/o inconferenti ai fini del decidere tenuto conto anche dei rispettivi e relativi oneri di allegazione e prova dei fatti controversi ex art. 2697 c.c. ovvero per altro verso dedotte in capitoli formulati in modo generico e/o implicanti valutazioni e giudizi non demandabili a testimoni ovvero per altro verso ancora dedotte in capitoli articolati in forma negativa e/o di natura documentale mentre le istanze ex art. 210 c.p.c. e/o l'invocata consulenza tecnica d'ufficio appaiono esplorative e/o inconferenti ai fini del decidere – cfr., in generale e tra le altre:
Cass., n. 10043/200 secondo cui “L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi;
non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” e Cass., n.2205/1996 secondo cui “In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”), devono respingersi le pretese attoree, assorbito ogni altro profilo ed aspetto.
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Per quanto concerne la richiesta di estromissione dal processo avanzata da , è stato Controparte_2 osservato in giurisprudenza che i casi di estromissione costituiscono un numerus clausus e si connotano per la tassatività onde, come tali, sono di stretta interpretazione.
Orbene, nel caso di specie non risulta ricorrere la detta fattispecie normativa (e cioè – fondamentalmente - estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano ex art. 108 c.p.c., estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta come ordinato dal giudice ex art. 109 c.p.c. ed estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano ex comma 3 dell'art. 111 c.p.c.); risulta trattarsi, in altri termini, di valutare anche rispetto a detta parte l'eventuale fondatezza o meno delle pretese attoree, come detto (cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass., n.7612/2022 e Trib. Torino,
28.11.2016- n. 2899/2016 R.G.).
Infine, circa le istanze ex artt. 88/89 c.p.c. con richiesta di risarcimento danni ex art. 89 comma 2
c.p.c. agli atti ed in disparte ogni valutazione circa altri eventuali profili ed aspetti non di competenza dell'intestato Tribunale (la presente valutazione viene operata esclusivamente ai fini del presente processo come per legge e nei relativi limiti – cfr., tra le varie: Cass., n. 29193/2024), allo stato degli atti non si ravvisano i presupposti (cfr., tra le altre ed in generale: Cass.,
n.14659/2015 secondo cui “Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né, il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, è suscettibile di impugnazione” e Cass., n.21031/2016 secondo cui “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola
"contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo
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R.G. n. 1329/2024-Trib. Latina
piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario”).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 come modificato con D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022 s.m.i. alla luce delle caratteristiche e della natura dell'affare nonché del numero e della natura delle questioni giuridiche e di fatto trattate oltre che in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva ed istruttoria complessivamente svolte
(vertenze innanzi al tribunale in primo grado di valore compreso tra €5.201,00 ed €26.000,00 secondo i parametri minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale ma con decurtazione attesa la natura documentale della vertenza e l'omesso espletamento di attività istruttoria in senso stretto quale audizione di testimoni e/o consulenze tecniche d'ufficio e/o simili nonché tenuto conto del valore della causa più prossimo all'estremo inferiore del detto scaglione di riferimento – cfr., in tema di derogabilità dei minimi tariffari fermo l'obbligo di motivazione e tra le altre: Cass., n. 89/2021 e Cass., n. 11601/2018 e Cass., n. 14198/2022 e Cass., n. 2386/2017 e Cass.,
n. 29606/2017 e Cass., n. 26608/2017), seguono la soccombenza ex artt. 91 ss. c.p.c. in rapporto all'esito complessivo della lite e vengono determinate unitariamente apprezzata anche l'unitarietà della posizione processuale dei convenuti (si ricordi che “Quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose” – cfr.: Cass., n. 476/2009; cfr. altresì, in materia e tra le altre: Cass., n. 11591/2015 e
Cass., n. 21064/2009).
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione, difesa e/o deduzione disattese, il Tribunale Ordinario di Latina-
Sezione Prima Civile, nella persona del magistrato indicato in epigrafe e definitivamente pronunciando nella causa in oggetto con R.G. n. 1329/2024, così provvede:
- rigetta le domande proposte;
- condanna parte attrice (Fallimento Parte_1
n.76/2022-Tribunale Ordinario di Latina) in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controparti vittoriose, spese di lite liquidate unitariamente in complessivi €1.575,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 14.07.2025
IL GIUDICE
(Dott. Marco Pietricola)
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