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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 259/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 259/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DEL GRECO LEA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Controparte_1
esponevano che in data 09/07/2010, avevano contratto CP_2
matrimonio con rito concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 13/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
pagina 2 di 6 O M O L O G A
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo riterranno opportuno, dandosi atto che, nell'immediato, il SI.
continuerà a vivere nell'immobile sito in Penne (PE), alla Contrada CP_2
Blanzano nr. 2, mentre la SI.ra continuerà a vivere presso l'immobile di CP_1
proprietà dei di lei genitori, sito in Penne (PE), alla Contrada Cortile nr. 2;
c) i ricorrenti rinunciano reciprocamente al contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autonomi e godendo ciascuno di redditi sufficienti al proprio sostentamento;
d) la IG minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento paritario presso gli stessi, secondo il criterio della alternanza settimanale (id est da lunedì a lunedì);
e) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la IG relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psicofisica della minore in ogni ambito della sua vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
f) i genitori eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione, con la conseguenza che le relative decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IG si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
pagina 3 di 6 g) durante le vacanze estive, la IG trascorrerà 10 giorni consecutivi, in Per_1
via alternata, nei mesi di luglio e di agosto, con ciascuno dei genitori, i quali dovranno concordare, entro il 30 maggio di ogni anno, quale dei due trascorrerà con la IG 10 giorni di vacanze estive nel mese di luglio e quale dei due, conseguentemente, terrà con sé la minore, per ulteriori 10 giorni, nel mese di agosto;
h) durante le vacanze natalizie, la IG trascorrerà 7 giorni consecutivi con Per_1
ciascun genitore, in modo che questi ultimi possano trascorrere con la piccola, ad anni alterni, la settimana di Natale (dal 24 al 30 dicembre) e la settimana di
Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio);
i) durante le vacanze pasquali, la IG trascorrerà con ciascun genitore il Per_1 giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
j) durante le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre e nel giorno della festa del Santo Patrono di Penne (PE), la IG trascorrerà Per_1
l'intera giornata o l'intero “ponte”, una volta con il padre e una volta con la madre, e, così, ad anni alterni;
k) il criterio dell'alternanza annuale delle festività e le modalità di affido (paritario) della IG minore sopra indicate potranno essere variate in ragione delle esigenze personali e lavorative delle parti e delle contingenti necessità della piccola , Per_1
fermo restando che ogni accordo riguardo ai periodi di permanenza della IG presso ciascun genitore dovrà essere preso nel pieno spirito dell'affidamento condiviso, nel reciproco rispetto e con la massima elasticità, sempre tenendo conto dei primari interessi della IG;
l) la IG potrà trascorrere il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1
genitori, i quali, ogni anno, favoriranno, salvo impedimenti contingenti e/o diverse concordi valutazioni in merito, l'organizzazione di un'unica festa per la piccola, cui potranno partecipare i nonni, gli zii ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, e ciascun genitore potrà tenere con sé la IG nel giorno del proprio compleanno, così come la pagina 4 di 6 madre potrà tenere con sé la IG per la festa della mamma ed il padre per quella del papà. Dette giornate di festa potranno essere trascorse, sussistendone le condizioni, tutti assieme;
m) in virtù delle sopra richiamate modalità di affido condiviso e paritario, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento della IG minore;
Per_1
n) le spese straordinarie per la IG , di cui al Protocollo Famiglia del Per_1
Tribunale di Pescara, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, con obbligo per ciascun genitore di rimborsare, a mezzo bonifico bancario, la metà dell'importo di dette spese, a semplice richiesta della parte che le abbia interamente sostenute, ad eccezione delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, che, sebbene anch'esse poste a carico di ciascun genitore nella suindicata misura del 50%, dovranno essere, per l'appunto, previamente concordate tra le parti;
o) la SI.ra continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico Universale CP_1
per la IG minore a carico e, dunque, a godere delle relative detrazioni;
p) i ricorrenti dichiarano, altresì, di aver risolto ogni questione di carattere patrimoniale e/o economico e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualunque titolo, ragione o azione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025).
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 259/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DEL GRECO LEA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Controparte_1
esponevano che in data 09/07/2010, avevano contratto CP_2
matrimonio con rito concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 13/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
pagina 2 di 6 O M O L O G A
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo riterranno opportuno, dandosi atto che, nell'immediato, il SI.
continuerà a vivere nell'immobile sito in Penne (PE), alla Contrada CP_2
Blanzano nr. 2, mentre la SI.ra continuerà a vivere presso l'immobile di CP_1
proprietà dei di lei genitori, sito in Penne (PE), alla Contrada Cortile nr. 2;
c) i ricorrenti rinunciano reciprocamente al contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autonomi e godendo ciascuno di redditi sufficienti al proprio sostentamento;
d) la IG minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento paritario presso gli stessi, secondo il criterio della alternanza settimanale (id est da lunedì a lunedì);
e) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la IG relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psicofisica della minore in ogni ambito della sua vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
f) i genitori eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione, con la conseguenza che le relative decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IG si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
pagina 3 di 6 g) durante le vacanze estive, la IG trascorrerà 10 giorni consecutivi, in Per_1
via alternata, nei mesi di luglio e di agosto, con ciascuno dei genitori, i quali dovranno concordare, entro il 30 maggio di ogni anno, quale dei due trascorrerà con la IG 10 giorni di vacanze estive nel mese di luglio e quale dei due, conseguentemente, terrà con sé la minore, per ulteriori 10 giorni, nel mese di agosto;
h) durante le vacanze natalizie, la IG trascorrerà 7 giorni consecutivi con Per_1
ciascun genitore, in modo che questi ultimi possano trascorrere con la piccola, ad anni alterni, la settimana di Natale (dal 24 al 30 dicembre) e la settimana di
Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio);
i) durante le vacanze pasquali, la IG trascorrerà con ciascun genitore il Per_1 giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
j) durante le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre e nel giorno della festa del Santo Patrono di Penne (PE), la IG trascorrerà Per_1
l'intera giornata o l'intero “ponte”, una volta con il padre e una volta con la madre, e, così, ad anni alterni;
k) il criterio dell'alternanza annuale delle festività e le modalità di affido (paritario) della IG minore sopra indicate potranno essere variate in ragione delle esigenze personali e lavorative delle parti e delle contingenti necessità della piccola , Per_1
fermo restando che ogni accordo riguardo ai periodi di permanenza della IG presso ciascun genitore dovrà essere preso nel pieno spirito dell'affidamento condiviso, nel reciproco rispetto e con la massima elasticità, sempre tenendo conto dei primari interessi della IG;
l) la IG potrà trascorrere il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1
genitori, i quali, ogni anno, favoriranno, salvo impedimenti contingenti e/o diverse concordi valutazioni in merito, l'organizzazione di un'unica festa per la piccola, cui potranno partecipare i nonni, gli zii ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, e ciascun genitore potrà tenere con sé la IG nel giorno del proprio compleanno, così come la pagina 4 di 6 madre potrà tenere con sé la IG per la festa della mamma ed il padre per quella del papà. Dette giornate di festa potranno essere trascorse, sussistendone le condizioni, tutti assieme;
m) in virtù delle sopra richiamate modalità di affido condiviso e paritario, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento della IG minore;
Per_1
n) le spese straordinarie per la IG , di cui al Protocollo Famiglia del Per_1
Tribunale di Pescara, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, con obbligo per ciascun genitore di rimborsare, a mezzo bonifico bancario, la metà dell'importo di dette spese, a semplice richiesta della parte che le abbia interamente sostenute, ad eccezione delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, che, sebbene anch'esse poste a carico di ciascun genitore nella suindicata misura del 50%, dovranno essere, per l'appunto, previamente concordate tra le parti;
o) la SI.ra continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico Universale CP_1
per la IG minore a carico e, dunque, a godere delle relative detrazioni;
p) i ricorrenti dichiarano, altresì, di aver risolto ogni questione di carattere patrimoniale e/o economico e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualunque titolo, ragione o azione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025).
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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