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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 05 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Felice Pizza ed elettivamente domiciliato in Montella
(AV) alla via Bonavitacola n. 25, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002557313 notificata in data 29.03.2024 per la somma di €#8.636#
(ottomilaseicentotrentasei) a titolo di mancato versamento di ritenuti previdenziali ed assistenziali in riferimento all'anno 2019. CP_ si è costituito.
CP_ 2) Il ricorrente eccepisce la fondatezza della pretesa precisando che il fallimento della ditta di cui era titolare, avvenuto con la
Sentenza dichiarativa di fallimento del 17.07.2019, rende nulla la pretesa dell' , il quale potrebbe insinuarsi nella procedura CP_1
fallimentare con domanda tardiva.
3) L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie, l'autore della violazione è stato pacificamente individuato in persona fisica, nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
” per l'anno 2019, anno in cui la ditta è stata dichiarata
[...]
fallita.
In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della L. n.
689/1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/19 (Cass.
19371/2023).
4) va condannato al pagamento delle spese Parte_1
CP_ di lite a favore di e che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022, vanno liquidate in €#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1415/2024 R.G. Lavoro, e
CP_ vertente tra nei confronti di ogni Parte_1
contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
Pag. 2 di 3 2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
CP_ lite a favore di che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 05 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 05 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Felice Pizza ed elettivamente domiciliato in Montella
(AV) alla via Bonavitacola n. 25, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002557313 notificata in data 29.03.2024 per la somma di €#8.636#
(ottomilaseicentotrentasei) a titolo di mancato versamento di ritenuti previdenziali ed assistenziali in riferimento all'anno 2019. CP_ si è costituito.
CP_ 2) Il ricorrente eccepisce la fondatezza della pretesa precisando che il fallimento della ditta di cui era titolare, avvenuto con la
Sentenza dichiarativa di fallimento del 17.07.2019, rende nulla la pretesa dell' , il quale potrebbe insinuarsi nella procedura CP_1
fallimentare con domanda tardiva.
3) L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie, l'autore della violazione è stato pacificamente individuato in persona fisica, nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
” per l'anno 2019, anno in cui la ditta è stata dichiarata
[...]
fallita.
In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della L. n.
689/1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/19 (Cass.
19371/2023).
4) va condannato al pagamento delle spese Parte_1
CP_ di lite a favore di e che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022, vanno liquidate in €#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1415/2024 R.G. Lavoro, e
CP_ vertente tra nei confronti di ogni Parte_1
contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
Pag. 2 di 3 2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
CP_ lite a favore di che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 05 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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