Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
- Presidente Marcello MAGGI
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4184-2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. FORNARO DANIELE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 assistita dall'avv. Patrizia Pesare;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21/05/2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'premesso che: il 23/03/1994 aveva Con ricorso depositato il 27/09/2024 Parte 1
in San Marzano di San Giuseppe (TA); contratto matrimonio con Controparte_1 dalla loro unione erano nate le figlie Pt 1 nata a [...] il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente e Persona 1 nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale in data
20/01/2023; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 21/05/2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e riportato nel verbale di udienza e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione con sentenza del Tribunale di Taranto del giorno 20/01/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e riportato nel verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 27/09/2024 da Parte 1 nei confronti di così Controparte 1
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 23/03/1994 nel nato a [...] il Comune di da Parte 1
,
nato a [...] [...], e Controparte_1 il 14/05/1971, trascritto negli atti dello stato civile del comune di San Marzano di San Giuseppe dell'anno 1994, parte 2, numero 3;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1
[...] nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e riportato al verbale di causa del 21/05/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI