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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1932 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Lucio Andreozzi
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Michele Sordillo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
che in data 24.09.2007 aveva chiesto il riscatto degli anni di servizio militare 1989/1990;
CP_ che la domanda non era stata presa in considerazione dall'
che aveva potuto constatare che, nelle more, i periodi richiesti nel 2007, sembravano essere stati
“riconosciuti”;
che il 6.5.2022 aveva presentato domanda di rinuncia ai periodi figurativi ottenuti con l'istanza di accredito del servizio militare (9 settimane dal 02/11/1989 al 31/12/1989; 41 settimane dal 01/01/1990 al
15/10/1990);
CP_ che, a riscontro della sua istanza, in data 11.7.2022 l' gli aveva inviato la seguente comunicazione:
<
figurativa per Servizio di Leva come da Sua richiesta>>;
che dall'estratto conto previdenziale del 23.06.23 risultavano ancora i periodi antecedenti al 1996 e riconducibili al riscatto del servizio militare, prima revocati.
2. Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
CP_ In via preliminare, e principale - accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell' sia in ordine al mancato rispetto dei termini perentori di replica alla domanda di parte, che in ordine alla revoca implicita e mai notificata alla parte, in relazione alla rinuncia ai periodi figurativi ai fini pensionistici, relativa al servizio militare, precedentemente accolta, come da allegati 2 e 3 che sono parte integrante del presente atto;
per l'effetto, - dichiarare legittima la rinuncia del ricorrente e la relativa asseverazione della stessa da parte dell'Ente, operata con PEC del 11.07.22, con relativo ordine all'Ente di ripristinare la situazione previdenziale e contributiva di cui all'art. 3 del presente atto, da intendersi parte integrante del medesimo;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale -
accertare e dichiarare in ogni caso che la modifica dell'estratto conto contributivo operata dall'ente (come dedotta all'all. 6 del presente) è atto unilaterale e di ufficio, per tutte le ragioni espresse in narrativa e diritto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della rinuncia espressa al riconoscimento ai fini figurativi dei periodi del servizio di leva, già operata con la PEC del 06.05.22 e reiterata espressamente con il presente atto da parte del ricorrente;
per l'effetto - ordinare all'Ente di ripristinare la situazione previdenziale e contributiva di cui all'art. 3 del presente atto, da intendersi parte integrante del medesimo;
in via ulteriormente subordinata - accertata e dichiarata la mancanza di motivazione e comunicazioni necessarie e formali da parte dell'Ente in ordine alla revoca dell'accettazione della rinuncia già sopra citata, dichiarare la nullità per difetto assoluto di motivazione della revoca medesima e per l'effetto, annullare il detto implicito provvedimento e ordinare all'Ente di ripristinare la situazione previdenziale e contributiva di cui all'art. 3 del presente atto, da intendersi parte integrante del medesimo;
in ogni caso e via alteramente gradata, - Preso atto della posizione del ricorrente, ordinare all'Ente la corretta e puntuale ricostruzione della “carriera” contributiva con emissione di pedissequa comunicazione certificativa del conto assicurativo aggiornata a norma di legge.
CP_ Resisteva l'
3. Con sentenza del 26 gennaio 2024 il Tribunale rigettava la domanda.
Affermava il primo giudice:
CP_
<
con la Circolare 24 gennaio 2013 n. 11 (prodotta dallo stesso ricorrente) che prevede la indisponibilità dei contributi previdenziali in tutte le ipotesi in cui l'assicurato abbia iniziato a lavorare successivamente al 31-
12-1995, è prevista l'applicazione del sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995. Tuttavia laddove l'assicurato richieda l'accredito dei contributi figurativi relativi allo svolgimento del servizio militare svolto prima del 1996, il calcolo della pensione avverrà con il c.d. sistema misto, posto che per effetto di tale domanda avrà ottenuto una anzianità contributiva antecedente il 1996. Ciò determina (e l'assunto normativo appare condivisibile) una impossibilità di rinunciare a detto periodo contributivo (richiesto ed ottenuto)
attesa la indisponibilità del diritto in esame. CP_ Ne consegue che l'annullamento operato dall' in autotutela dell'originario provvedimento di accoglimento della rinuncia, appare pienamente legittimo>>.
4. Con ricorso del 13 luglio 2024 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Dopo essersi a lungo diffuso sulle denunciate carenze motivazionali dell'impugnata sentenza, l'appellante deduce:
CP_
< chiedeva in primis di volersi accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell' Pt_1
sia in ordine al mancato rispetto dei termini perentori di replica alla domanda di parte, che in ordine alla revoca implicita e mai notificata alla parte, in relazione alla rinuncia ai periodi figurativi ai fini pensionistici,
relativa al servizio militare, precedentemente accolta>>;
che era legittima la rinuncia (e la relativa asseverazione della stessa da parte dell'Ente), operata con PEC del
11.07.22;
che <
atto unilaterale e di ufficio>>;
che <
della rinuncia stessa);
che <
documento non ha ricevuto alcuna formale revocazione o riformulazione>>;
che < a formulare nuova istanza (confermativa o meno) della richiesta del Pt_1
2007, ovvero renderlo partecipe della situazione ammnistrativa in essere, in ossequio ai principi di cui alla L.
241/90, prima di procedere di ufficio>>;
che <
pubblico, che contrastano con le previsioni sia della generale L 241/90 che del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120>>; che <
silenzio omissione, ovvero diniego e silenzio inadempimento>>.
6. L'appello è infondato.
6.1 Va premesso che gli eventuali vizi motivazionali dell'impugnata sentenza non hanno un rilievo ai fini della decisione del gravame, dovendo il giudice di appello, in ogni caso, procedere all'esame del merito e, in definitiva, pronunciare sulla fondatezza della domanda attorea.
Va anche aggiunto che il giudice del lavoro è giudice del rapporto e non degli atti amministrativi, di tal che i supposti atti e comportamenti non conformi a buona fede e/o alle previsioni di cui alla l. 241/1990,
denunciati dall'appellante, avrebbero potuto costituire motivo di istanze risarcitorie (nella specie, non proposte) ma non determinare, ex se, l'accoglimento della pretesa avanzata.
6.2 Orbene, è pacifico che in data 24.09.2007 il a presentato istanza di riscatto degli anni di servizio Pt_1
militare 1989/1990.
CP_ Che l'istanza sia stata accettata dall' lo ha, di fatto, riconosciuto lo stesso allorquando con pec Pt_1
CP_ del 6 maggio 2022 ha inviato all' il seguente messaggio: <
circolare 11 del 24/01/2013 e allegati, con la presente inoltro domanda di rinuncia ai periodi figurativi ottenuti con l'istanza di accredito del servizio militare.
Questi periodi risultano come segue sul mio estratto conto previdenziale:
9 settimane dal 02/11/1989 al 31/12/1989
41 settimane dal 01/01/1990 al 15/10/1990>>.
Dunque, il ha espressamente riconosciuto che aveva ottenuto l'accredito dei periodi di servizio Pt_1
militare, risultanti dal suo estratto conto previdenziale.
CP_ Peraltro l' ha esibito pec del 2.4.2022 con cui ha trasmesso al la “comunicazione certificativa Pt_1
del conto assicurativo”, con la seguente precisazione: “nella prima tabella è indicato il numero complessivo dei contributi che ha maturato per il diritto alla pensione;
la seconda è invece un riepilogo dei periodi contributivi che risultano registrati nei nostri archivi alla data odierna”.
Dalle tabelle risultano accreditati n. 50 contributi settimanali per servizio militare dal 2/11/1989 al
31/12/1989 e dall'1/10/1990 al 15/10/1990.
Dunque, è certo che, in accoglimento di sua specifica istanza, il si è visto accreditare i contributi Pt_1
figurativi relativi al periodo di servizio militare.
CP_ 6.3 La rinuncia successivamente presentata in data 6.5.2022 è stata dall' inizialmente accettata, tant'è
che con pec dell'1/8/2022 l'Istituto ha inviato al nuova “comunicazione certificativa del conto Pt_1
assicurativo”, non più riportante i contributi attinenti al periodo del servizio militare.
Tuttavia, come chiarito dall'Istituto con circolare 11/2013, l'assicurato che procede alla richiesta di accreditare sulla propria posizione il periodo di servizio militare svolto prima del 1996 vede la sua pensione non più calcolata con le regole del sistema contributivo ma con quelle del sistema misto ottenendo anzianità
contributiva antecedente al 1996.
Una volta ottenuto l'accredito, il servizio militare viene virtualmente utilizzato per la determinazione delle
CP_ regole di calcolo della pensione (vd. anche Messaggio 4987/2017) e ciò costituisce un motivo ostativo insuperabile ai fini della sua rimozione, attesa l'indisponibilità del conseguito diritto a pensione.
Sotto tale profilo, la motivazione della Tribunale si appalesa, pertanto, immune da rilievi e d'altra parte,
l'appellante non ha specificamente le argomentazioni addotte dall'impugnata sentenza in merito alla impossibilità di rinunciare, in casi siffatti, alla domanda di riscatto.
CP_ L'accettazione della rinuncia, operata inizialmente dall' era, dunque, contra legem.
Correttamente, pertanto, l , accortosi dell'errore, ha riaccreditato i contributi. CP_2
CP_ I silenzi e le omissioni dell lamentate dall'appellante, non rilevano (se non a fini risarcitori, estranei all'oggetto del contendere) perché, si ripete, conta che egli non aveva (e non ha) diritto alla rimozione dei contributi accreditati a seguito della domanda di riscatto. 7. In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 13 luglio 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 26 gennaio 2024.
CP_ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis