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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.09.1975
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
19.11.1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lucinzia Tagliapietra
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti e confermano di non volersi Controparte_1 CP_2
riconciliare a seguito della separazione, si riportano in toto al contenuto del ricorso depositato e chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di CC AL (VI).
2. In riferimento al figlio minore , confermare l'affidamento congiunto ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e confermare altresì le ulteriori condizioni, anche economiche, già previste in fase di separazione dei coniugi e di seguito riportate:
a) Il padre potrà incontrare il figlio quando vorrà, previo avviso alla madre collocataria, e, comunque, potrà incontrarlo e tenerlo con sé nei seguenti periodi e nelle seguenti occasioni:
- il giovedì sera dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso la madre;
2 - due fine settimana al mese, a partire dal venerdì sera dalle ore 20.00 fino alle ore 20.00 della domenica, salvi impegni scolastici del minore;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale o di Capodanno e di Pasqua o Pasquetta da trascorrere con lo stesso genitore.
Per le altre festività, i genitori dovranno di volta in volta concordare le modalità
di visita del figlio minore;
- durante le vacanze estive, trascorrerà almeno 15 (quindici) giorni Per_1
consecutivi esclusivamente con ciascuno dei genitori, previa comunicazione ed accordo tra gli stessi del periodo reciprocamente spettante entro la fine del mese di maggio.
Per quanto riguarda gli impegni scolastici e sportivi del figlio, i genitori si impegnano a rispettare quanto fino ad ora operato, nella più completa collaborazione, e di adoperarsi per gestire in autonomia, per quanto possibile,
gli impegni del fine settimana che il minore trascorrerà rispettivamente con uno e l'altro genitore.
Eventuali modifiche del luogo di residenza e dimora del minore dovrà avvenire solo di comune accordo tra i genitori.
Entrambi i genitori dovranno comunicarsi ogni eventuale variazione di recapito, anche telefonico, compreso il cellulare, entro un giorno dalla modifica, e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti fuori provincia e/o superiori a due giorni, quando
3 hanno con loro il figlio minore . Per_1
I genitori, solo previo accordo di entrambi, sono liberi di concordare modalità
di visita e permanenza del figlio, anche con tempi e modalità diverse da quelle sopra indicate.
In ogni caso, verranno rispettati i desideri e le esigenze di , Per_1
compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori.
b) Il signor corrisponderà, a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento del figlio minore , alla signora , entro Per_1 Controparte_1
il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma mensile di €250,00= (Euro
duecentocinquanta/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. I
coniugi concordano altresì che l'assegno unico universale per i figli sia incassato e trattenuto interamente dalla signora . CP_1
All'uopo, entrambi i ricorrenti si rendono disponibili a provvedere alle eventuali pratiche burocratiche necessarie e a fornire la documentazione necessaria.
c) Tutte le spese di abbigliamento e le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% fra i genitori, precisando che per l'individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti si richiamano ai criteri di definizione elaborati nel Protocollo del Processo Civile Tribunale di Vicenza sottoscritto in data
26.10.2017, che è stato allegato al ricorso in estratto (doc. n.5) e di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza.
Si precisa che tutte le spese sopra citate dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro
4 genitore della rispettiva quota parte.
3. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa in punto assegno divorzile.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CC AL (VI) in data 21/07/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione dell'udienza del 06.03.2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
806/2024 pubblicata in data 10.04.2024 e passata in giudicato in data
07.05.2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 13.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 806/2024 del
10.04.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
6 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n CC AL (VI) il CP_1 Parte_2
21.07.2012 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
7 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CC AL (VI)
al n. 6, parte II, serie A, anno 2012;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
02.09.1975
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
19.11.1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lucinzia Tagliapietra
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti e confermano di non volersi Controparte_1 CP_2
riconciliare a seguito della separazione, si riportano in toto al contenuto del ricorso depositato e chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di CC AL (VI).
2. In riferimento al figlio minore , confermare l'affidamento congiunto ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e confermare altresì le ulteriori condizioni, anche economiche, già previste in fase di separazione dei coniugi e di seguito riportate:
a) Il padre potrà incontrare il figlio quando vorrà, previo avviso alla madre collocataria, e, comunque, potrà incontrarlo e tenerlo con sé nei seguenti periodi e nelle seguenti occasioni:
- il giovedì sera dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il figlio presso la madre;
2 - due fine settimana al mese, a partire dal venerdì sera dalle ore 20.00 fino alle ore 20.00 della domenica, salvi impegni scolastici del minore;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale o di Capodanno e di Pasqua o Pasquetta da trascorrere con lo stesso genitore.
Per le altre festività, i genitori dovranno di volta in volta concordare le modalità
di visita del figlio minore;
- durante le vacanze estive, trascorrerà almeno 15 (quindici) giorni Per_1
consecutivi esclusivamente con ciascuno dei genitori, previa comunicazione ed accordo tra gli stessi del periodo reciprocamente spettante entro la fine del mese di maggio.
Per quanto riguarda gli impegni scolastici e sportivi del figlio, i genitori si impegnano a rispettare quanto fino ad ora operato, nella più completa collaborazione, e di adoperarsi per gestire in autonomia, per quanto possibile,
gli impegni del fine settimana che il minore trascorrerà rispettivamente con uno e l'altro genitore.
Eventuali modifiche del luogo di residenza e dimora del minore dovrà avvenire solo di comune accordo tra i genitori.
Entrambi i genitori dovranno comunicarsi ogni eventuale variazione di recapito, anche telefonico, compreso il cellulare, entro un giorno dalla modifica, e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti fuori provincia e/o superiori a due giorni, quando
3 hanno con loro il figlio minore . Per_1
I genitori, solo previo accordo di entrambi, sono liberi di concordare modalità
di visita e permanenza del figlio, anche con tempi e modalità diverse da quelle sopra indicate.
In ogni caso, verranno rispettati i desideri e le esigenze di , Per_1
compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori.
b) Il signor corrisponderà, a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento del figlio minore , alla signora , entro Per_1 Controparte_1
il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma mensile di €250,00= (Euro
duecentocinquanta/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. I
coniugi concordano altresì che l'assegno unico universale per i figli sia incassato e trattenuto interamente dalla signora . CP_1
All'uopo, entrambi i ricorrenti si rendono disponibili a provvedere alle eventuali pratiche burocratiche necessarie e a fornire la documentazione necessaria.
c) Tutte le spese di abbigliamento e le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% fra i genitori, precisando che per l'individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti si richiamano ai criteri di definizione elaborati nel Protocollo del Processo Civile Tribunale di Vicenza sottoscritto in data
26.10.2017, che è stato allegato al ricorso in estratto (doc. n.5) e di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza.
Si precisa che tutte le spese sopra citate dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro
4 genitore della rispettiva quota parte.
3. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa in punto assegno divorzile.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CC AL (VI) in data 21/07/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione dell'udienza del 06.03.2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
806/2024 pubblicata in data 10.04.2024 e passata in giudicato in data
07.05.2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 13.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 806/2024 del
10.04.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
6 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n CC AL (VI) il CP_1 Parte_2
21.07.2012 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
7 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CC AL (VI)
al n. 6, parte II, serie A, anno 2012;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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