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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 710/2023 avente ad oggetto: contratto di finanziamento promossa da:
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sandra Frassinetti del foro di Ferrara, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Controparte_1 C.F._1
De Simone del foro di Benevento per procura in atti, elettivamente domiciliata in Settimo Torinese, Via
Leinì 23, c/o l'Avv. Alessandro Alfonzo (Studio Legale Alfonzo & Partners);
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della ordinanza impugnata, pubblicata il 27/04/2023, in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza di usurarietà del contratto de quo e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla Sig.ra con condanna della Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
alla restituzione di tutte le somme corrisposte alla predetta in esecuzione dell'ordinanza CP_1
qui opposta, oltre agli interessi dalla data del pagamento;
in subordine, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza opposta in punto ad usurarietà del contratto de quo, dichiarare tenuta alla restituzione degli interessi corrisposti, nella Parte_1
misura di Euro 2.578,64, con conseguente condanna della Sig.ra alla restituzione Controparte_1 della maggior somma ricevuta da in adempimento dell'impugnata ordinanza. Parte_1
In ogni caso on vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si richiede ammissione di CTU volta a verificare il rispetto del TSU applicando il criterio della non inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG ovvero, nella denegata ipotesi della inclusione, applicando criterio idoneo a contemperare il principio di omogeneità/simmetria con il principio di onnicomprensività.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata del 27.04.2023 resa dal
Tribunale di Torino, dalla dott.ssa Rachele Olivieri nel procedimento ex art. 702 bis cpc RGN
1518/2023- Repert. n. 4599/2023 del 27/04/2023;
- rigettare le domande tutte formulate dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge per il doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra ha instaurato il giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Torino nei confronti di già esponendo che: in data Parte_1 Controparte_2
8.4.2009 aveva stipulato con la banca convenuta il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 86084W, per € 26.760,00 da rimborsarsi in 120 rate da € 223,00 cadauna;
il pagina 2 di 10 tasso di interesse pattuito, da determinarsi comprendendo il costo assicurativo, era del 13,741%, quindi superiore al tasso soglia di usura pari al 13,455%; doveva pertanto essere accertata la natura usuraria del contratto e la convenuta doveva essere condannata a restituire tutti i costi applicati e corrisposti anticipatamente, pari a € 6.371,70 (già decurtando il rimborso parziale ottenuto dopo l'estinzione anticipata); la convenuta doveva altresì essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dall'usura.
costituendosi, ha chiesto di respingere le domande evidenziando che: il contratto Parte_1
indicava un TEG del 12,21% inferiore al tasso soglia vigente, del 13,455%; il TEG era stato correttamente determinato senza computare le spese per l'assicurazione, come espressamente chiarito nel contratto e in base alle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, che escludevano dal calcolo le spese per assicurazione;
la domanda risarcitoria era sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27.4.2023, Repert. n. 4599/2023 del
27.4.2023, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della natura usuraria del contratto di finanziamento, rilevando che: come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8806/2017 e ribadito con pronunce successive, ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo dovevano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 comma 4 c.p., essendo sufficiente che le stesse fossero collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento poteva essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed era presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del TEGM;
il giudice non era infatti vincolato al contenuto della normazione secondaria e tali Istruzioni non potevano togliere rilevanza usuraria a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge, e in particolare al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 comma 4 c.p., che doveva prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto;
in applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento oggetto di causa doveva ritenersi usurario, non essendo contestato che, con l'inclusione del costo della polizza, il
TEG fosse pari al 13,741%, a fronte di un tasso soglia pari al 13,455%; la ricorrente aveva diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo quale conseguenza dell'accertata usurarietà ex art. 1815 comma 2 c.c.; la domanda risarcitoria era invece generica e sfornita di prova.
Ha pertanto condannato a restituire alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 6.371,70, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (7.2.2023) al saldo;
ha pagina 3 di 10 rigettato la domanda risarcitoria;
ha condannato la convenuta a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, compensando la residua quota tra le parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza del Parte_1
Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello perché Controparte_1
infondato, confermando l'ordinanza; ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'usura ricomprendendo nel TEG i costi assicurativi;
allega che: la sentenza si è uniformata ad un superato ed errato orientamento, mentre la più recente e attenta giurisprudenza, che si condivide e richiama, ha riconosciuto che per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio conclusi ante 31.12.2009, le spese sostenute a titolo di premi assicurativi non vadano computate nel calcolo del TEG, perché non rappresentano una remunerazione per la banca ma sono assimilabili a costi per imposte e tasse (sentenza Tribunale di Catania 2624/2021), e perché occorre tenere conto delle
Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca applicando il criterio di omogeneità tra TEG e il parametro di confronto (Sentenza Tribunale Roma 19.5.2021; ordinanza Tribunale Treviso 17.6.2021); in linea con tale giurisprudenza di merito sono le decisioni rese sul punto da ABF;
il Tribunale non ha poi tenuto conto delle specifiche pattuizioni tra le parti, essendo chiarito nel frontespizio del contratto, nel documento di sintesi, nel foglio informativo, nel foglio del preventivo, che le spese di assicurazione non rientrano nel calcolo del TEG in quanto derivano dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Il motivo è infondato.
I costi assicurativi, sostenuti dalla sig.ra per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare CP_1
mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex pagina 4 di 10 art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto
(art. 6) ove la banca viene indicata come soggetto a favore del quale l'assicurazione viene stipulata;
è volta a garantire alla banca il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima.
Ed è irrilevante che nel contratto fosse chiaro che i costi assicurativi non venivano computati ai fini del calcolo del TEG.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell natura usuraria di un contratto mutuo devono essere conteggiate anche le spese assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformit con quanto previsto dall c.p. comma essendo all sufficiente che stesse risultino collegate alla concessione del sez. ordinanza n.>20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del
15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-
1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti
“tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare
– al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto pagina 5 di 10 di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ.
17466/2020).
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel
2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte dall'appellante, le seguenti statuizioni di
Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
pagina 6 di 10 -la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
A fronte del consolidato e condivisibile orientamento assunto dalla Suprema Corte, il diverso convincimento espresso dalle pronunce dei giudici di merito e dall'ABF citati dall'appellante, non può che essere disatteso.
Con il secondo motivo l'appellante afferma che l'ordinanza è erronea nella parte in cui il Tribunale ha affermato che difettava da parte della resistente una specifica contestazione dei conteggi proposti dalla ricorrente;
allega che: non ha contestato nel merito l'esattezza del calcolo effettuato da Parte_1
controparte, quanto piuttosto il fondamento giuridico del criterio assunto alla base di tale calcolo, sicché sarebbe stato un inutile aggravio di costo richiedere consulenza volta al ricalcolo;
peraltro ha eccepito l'inefficacia probatoria della c.t.p. depositata da controparte, in quanto elaborata al di fuori di ogni contraddittorio e priva di rilevanza anche indiziaria poiché viziata dall'applicazione di un criterio di verifica del superamento del TSU non condivisibile;
né controparte ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a dimostrare la pretesa usurarietà; la banca ha comunque chiesto, e reitera la richiesta in appello, di disporre c.t.u. per verificare il rispetto del TSU in conformità alle Istruzioni vigenti o quantomeno mediante l'adozione di un criterio tale da contemperare il principio di onnicomprensività con quello di simmetria/omogeneità.
Il motivo è inammissibile.
pagina 7 di 10 Il Tribunale ha ritenuto che mancasse una specifica contestazione, da parte della banca, del conteggio proposto dalla sig.ra secondo cui includendo i costi assicurativi nel TEG si giunge ad un TEG CP_1
pari a 13,741%, quindi superiore al tasso soglia di usura pari al 13,455%.
Tale conteggio non era stato specificamente contestato in primo grado e non è stato censurato in appello. censura infatti, con il primo motivo di appello, il criterio di calcolo del TEG, ritenendo Parte_1
che lo stesso non debba includere i costi assicurativi, a differenza di quanto proposto da controparte e deciso in primo grado;
ma una volta risolta tale questione di diritto nel senso che il costo assicurativo deve essere incluso, come sopra esposto, il conteggio conseguente è pacifico tra le parti.
E' quindi irrilevante qualsiasi osservazione in ordine alla consulenza di parte, così come la c.t.u. richiesta.
Con il terzo motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che debbano essere restituiti tutti gli oneri collegati al finanziamento e non già i soli interessi;
allega che:
l'art. 1815 c.c. statuisce che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
non trova alcun fondamento normativo l'estensione, operata dal Giudice di prime cure, agli ulteriori oneri e/o commissioni differenti dagli interessi passivi applicati dall'intermediario; pertanto, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame in punto usurarietà, si deve riconoscere, in riforma dell'ordinanza impugnata, il diritto dell'appellata alla restituzione dei soli interessi pari a € 2.578,64.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento
Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del pagina 8 di 10 tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
In conformità all'indirizzo già espresso da questa stessa Corte d'Appello, si ribadisce che la conseguenza logica della statuizione circa la natura usuraria del contratto conteggiando nel TEG i costi assicurativi, è che se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, devono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
27.4.2023, Repert. n. 4599/2023 del 27.4.2023, del Tribunale di Torino, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
pagina 9 di 10 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 710/2023 avente ad oggetto: contratto di finanziamento promossa da:
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sandra Frassinetti del foro di Ferrara, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Controparte_1 C.F._1
De Simone del foro di Benevento per procura in atti, elettivamente domiciliata in Settimo Torinese, Via
Leinì 23, c/o l'Avv. Alessandro Alfonzo (Studio Legale Alfonzo & Partners);
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della ordinanza impugnata, pubblicata il 27/04/2023, in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza di usurarietà del contratto de quo e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla Sig.ra con condanna della Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
alla restituzione di tutte le somme corrisposte alla predetta in esecuzione dell'ordinanza CP_1
qui opposta, oltre agli interessi dalla data del pagamento;
in subordine, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza opposta in punto ad usurarietà del contratto de quo, dichiarare tenuta alla restituzione degli interessi corrisposti, nella Parte_1
misura di Euro 2.578,64, con conseguente condanna della Sig.ra alla restituzione Controparte_1 della maggior somma ricevuta da in adempimento dell'impugnata ordinanza. Parte_1
In ogni caso on vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si richiede ammissione di CTU volta a verificare il rispetto del TSU applicando il criterio della non inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG ovvero, nella denegata ipotesi della inclusione, applicando criterio idoneo a contemperare il principio di omogeneità/simmetria con il principio di onnicomprensività.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata del 27.04.2023 resa dal
Tribunale di Torino, dalla dott.ssa Rachele Olivieri nel procedimento ex art. 702 bis cpc RGN
1518/2023- Repert. n. 4599/2023 del 27/04/2023;
- rigettare le domande tutte formulate dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge per il doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra ha instaurato il giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Torino nei confronti di già esponendo che: in data Parte_1 Controparte_2
8.4.2009 aveva stipulato con la banca convenuta il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 86084W, per € 26.760,00 da rimborsarsi in 120 rate da € 223,00 cadauna;
il pagina 2 di 10 tasso di interesse pattuito, da determinarsi comprendendo il costo assicurativo, era del 13,741%, quindi superiore al tasso soglia di usura pari al 13,455%; doveva pertanto essere accertata la natura usuraria del contratto e la convenuta doveva essere condannata a restituire tutti i costi applicati e corrisposti anticipatamente, pari a € 6.371,70 (già decurtando il rimborso parziale ottenuto dopo l'estinzione anticipata); la convenuta doveva altresì essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dall'usura.
costituendosi, ha chiesto di respingere le domande evidenziando che: il contratto Parte_1
indicava un TEG del 12,21% inferiore al tasso soglia vigente, del 13,455%; il TEG era stato correttamente determinato senza computare le spese per l'assicurazione, come espressamente chiarito nel contratto e in base alle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, che escludevano dal calcolo le spese per assicurazione;
la domanda risarcitoria era sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27.4.2023, Repert. n. 4599/2023 del
27.4.2023, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della natura usuraria del contratto di finanziamento, rilevando che: come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8806/2017 e ribadito con pronunce successive, ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo dovevano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 comma 4 c.p., essendo sufficiente che le stesse fossero collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento poteva essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed era presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del TEGM;
il giudice non era infatti vincolato al contenuto della normazione secondaria e tali Istruzioni non potevano togliere rilevanza usuraria a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge, e in particolare al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 comma 4 c.p., che doveva prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto;
in applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento oggetto di causa doveva ritenersi usurario, non essendo contestato che, con l'inclusione del costo della polizza, il
TEG fosse pari al 13,741%, a fronte di un tasso soglia pari al 13,455%; la ricorrente aveva diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo quale conseguenza dell'accertata usurarietà ex art. 1815 comma 2 c.c.; la domanda risarcitoria era invece generica e sfornita di prova.
Ha pertanto condannato a restituire alla sig.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 6.371,70, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (7.2.2023) al saldo;
ha pagina 3 di 10 rigettato la domanda risarcitoria;
ha condannato la convenuta a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, compensando la residua quota tra le parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza del Parte_1
Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello perché Controparte_1
infondato, confermando l'ordinanza; ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'usura ricomprendendo nel TEG i costi assicurativi;
allega che: la sentenza si è uniformata ad un superato ed errato orientamento, mentre la più recente e attenta giurisprudenza, che si condivide e richiama, ha riconosciuto che per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio conclusi ante 31.12.2009, le spese sostenute a titolo di premi assicurativi non vadano computate nel calcolo del TEG, perché non rappresentano una remunerazione per la banca ma sono assimilabili a costi per imposte e tasse (sentenza Tribunale di Catania 2624/2021), e perché occorre tenere conto delle
Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca applicando il criterio di omogeneità tra TEG e il parametro di confronto (Sentenza Tribunale Roma 19.5.2021; ordinanza Tribunale Treviso 17.6.2021); in linea con tale giurisprudenza di merito sono le decisioni rese sul punto da ABF;
il Tribunale non ha poi tenuto conto delle specifiche pattuizioni tra le parti, essendo chiarito nel frontespizio del contratto, nel documento di sintesi, nel foglio informativo, nel foglio del preventivo, che le spese di assicurazione non rientrano nel calcolo del TEG in quanto derivano dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Il motivo è infondato.
I costi assicurativi, sostenuti dalla sig.ra per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare CP_1
mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex pagina 4 di 10 art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto
(art. 6) ove la banca viene indicata come soggetto a favore del quale l'assicurazione viene stipulata;
è volta a garantire alla banca il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima.
Ed è irrilevante che nel contratto fosse chiaro che i costi assicurativi non venivano computati ai fini del calcolo del TEG.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell natura usuraria di un contratto mutuo devono essere conteggiate anche le spese assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformit con quanto previsto dall c.p. comma essendo all sufficiente che stesse risultino collegate alla concessione del sez. ordinanza n.>20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del
15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-
1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti
“tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare
– al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto pagina 5 di 10 di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ.
17466/2020).
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel
2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte dall'appellante, le seguenti statuizioni di
Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
pagina 6 di 10 -la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
A fronte del consolidato e condivisibile orientamento assunto dalla Suprema Corte, il diverso convincimento espresso dalle pronunce dei giudici di merito e dall'ABF citati dall'appellante, non può che essere disatteso.
Con il secondo motivo l'appellante afferma che l'ordinanza è erronea nella parte in cui il Tribunale ha affermato che difettava da parte della resistente una specifica contestazione dei conteggi proposti dalla ricorrente;
allega che: non ha contestato nel merito l'esattezza del calcolo effettuato da Parte_1
controparte, quanto piuttosto il fondamento giuridico del criterio assunto alla base di tale calcolo, sicché sarebbe stato un inutile aggravio di costo richiedere consulenza volta al ricalcolo;
peraltro ha eccepito l'inefficacia probatoria della c.t.p. depositata da controparte, in quanto elaborata al di fuori di ogni contraddittorio e priva di rilevanza anche indiziaria poiché viziata dall'applicazione di un criterio di verifica del superamento del TSU non condivisibile;
né controparte ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a dimostrare la pretesa usurarietà; la banca ha comunque chiesto, e reitera la richiesta in appello, di disporre c.t.u. per verificare il rispetto del TSU in conformità alle Istruzioni vigenti o quantomeno mediante l'adozione di un criterio tale da contemperare il principio di onnicomprensività con quello di simmetria/omogeneità.
Il motivo è inammissibile.
pagina 7 di 10 Il Tribunale ha ritenuto che mancasse una specifica contestazione, da parte della banca, del conteggio proposto dalla sig.ra secondo cui includendo i costi assicurativi nel TEG si giunge ad un TEG CP_1
pari a 13,741%, quindi superiore al tasso soglia di usura pari al 13,455%.
Tale conteggio non era stato specificamente contestato in primo grado e non è stato censurato in appello. censura infatti, con il primo motivo di appello, il criterio di calcolo del TEG, ritenendo Parte_1
che lo stesso non debba includere i costi assicurativi, a differenza di quanto proposto da controparte e deciso in primo grado;
ma una volta risolta tale questione di diritto nel senso che il costo assicurativo deve essere incluso, come sopra esposto, il conteggio conseguente è pacifico tra le parti.
E' quindi irrilevante qualsiasi osservazione in ordine alla consulenza di parte, così come la c.t.u. richiesta.
Con il terzo motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che debbano essere restituiti tutti gli oneri collegati al finanziamento e non già i soli interessi;
allega che:
l'art. 1815 c.c. statuisce che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
non trova alcun fondamento normativo l'estensione, operata dal Giudice di prime cure, agli ulteriori oneri e/o commissioni differenti dagli interessi passivi applicati dall'intermediario; pertanto, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame in punto usurarietà, si deve riconoscere, in riforma dell'ordinanza impugnata, il diritto dell'appellata alla restituzione dei soli interessi pari a € 2.578,64.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento
Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del pagina 8 di 10 tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
In conformità all'indirizzo già espresso da questa stessa Corte d'Appello, si ribadisce che la conseguenza logica della statuizione circa la natura usuraria del contratto conteggiando nel TEG i costi assicurativi, è che se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, devono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
27.4.2023, Repert. n. 4599/2023 del 27.4.2023, del Tribunale di Torino, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
pagina 9 di 10 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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