Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22650/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
II Sezione Civile
In persona del giudice dott. Diego Ragozini ha emesso la seguente
Sentenza ART. 281-DECIES C.P.C. nella causa iscritta al N.R.G. 22650/2023,
e vertente
TRA
(p.iva , con sede in Acerra (NA), Parte_1 P.IVA_1
alla Via degli Etruschi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Maddaloni (CE) alla Via Mastrantuono n. 28, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe DI PAOLA (C.F. ) e dell'Avv.ta C.F._1
Cristina MIELE (C.F. che la rappresenta e difende, con- C.F._2
giuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata atto di citazio- ne in riassunzione dalla cassazione;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via A. Diaz n.11, pres- so gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
che la rappresenta e difende ex lege; C.F._3
RESISTENTE
e
PROCURA (C.F.: , in persona del lega- Controparte_2 P.IVA_3
le rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
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Conclusioni:
Per parte ricorrente:
La insiste per la dichiarazione di contumacia dei con- Parte_1 venuti non essendosi costituiti. Nel merito ci si riporta all'atto di citazione in riassunzione chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione ai procurati antistatari.
Per parte resistente:
Si insiste nel rigetto del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 del d.P.R. 115/2022, depositato in data 6.3.2019, la ricor- rente ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento emesso il
16.7.2018 dall'ufficio Gip del Tribunale di Napoli, con il quale era stata liquidata la somma di € 258,98 per la custodia di n. 1 collo contenente materiale contraf- fatto (CD e DVD) per il periodo 10.7.2008-14.11.2017, ritenuto prescritto il pe- riodo antecedente dal 2.10.2006-9.7.2008.
La ricorrente ha dedotto l'erroneità del provvedimento di liquidazione che vista la determinazione in via equitativa del compenso, piuttosto che ai sensi della normativa applicabile (art. 5 del D.M. 265/2006) e ha chiesto, dunque, di riliqui- dare l'indennità in € 2.306,28, o subordinatamente in € 2.213,96, o ancor più su- bordinatamente in € 1.967,81, il tutto a carico in solido o alternativamente del
Giustizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Napoli, con vittoria delle spese del procedimento con distrazione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
La domanda di parte ricorrente è stata ritenuta infondata con Ordinanza del Tri- bunale di Napoli R.G. 7046/2019, emessa in data 10.6.2019.
Avverso l'ordinanza suddetta la proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione, iscritto al n. 38121/2019 R.G. Cass.
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Con ordinanza del 15.06.2023, depositata il 27.06.2023, la II Sez. Civ. della Su- prema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, statuiva quanto segue: in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a se- questro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.m. 2 settembre 2006,
n. 265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni. Resta quindi in ogni caso preclusa la possibilità di poter far ricorso all'equità.
La Corte Suprema di Cassazione per l'effetto cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In riassunzione, vista la citazione ai sensi dell'art. 392, comma 2, c.p.c. in data
3.11.2024, la ricorrente deduceva che l'ordinanza della S.C. richiamava il princi- pio secondo cui la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265/ 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali e che è illegittima la riduzione del compenso del custode in ragione dello scarso valore dei beni, in quanto non si può presumere un minore impegno di custodia in ragione del valore delle cose sequestrate.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: 1) Revocare e/o annullare e/o rifor- mare il decreto di pagamento delle spettanze dovute al custode giudiziario, emesso in data 11/07/2018 dal Tribunale di Napoli Sezione Giudice delle Inda- gini Preliminari – Ufficio 26 – N. 536994/06 RG. Notizie di reato N. 40847/06
RG GIP - Giudice dott. Dario Gallo – depositato in cancelleria in data
16/07/2018 e conosciuto per presa visione in data 04/02/2019, con il quale è sta- to liquidato un compenso in Euro 258,98 per il periodo dal 10/07/2008 al
14/11/2017 e ritenuto prescritto il periodo dal 03/10/2006 al 09/07/2008, con ri- feri-mento alla custodia di nr. 01 collo contenente materiale contraffatto CD e
DVD, giusta verbale di rinvenimento e sequestro del 30/09/2006 e verbale di af- fidamento in giudiziale custodia del 03/10/2006, redatti dai militari della Guar-
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dia di Finanza 1^ Gruppo Napoli e per l'effetto 2) In via principale condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra di loro, per il periodo che va dal
28.08.2015 al 11.04.2016; al pagamento dell'importo di € 1.406,25 (millequat- trocentosei/25), così come risultante dall'allegata perizia tecnica stragiudiziale asseverata, /o quella maggiore o minore somma che l'adito Giudicante riterrà congrua in applicazione delle tariffe ministeriali per veicoli o natanti ovvero del- le tabelle prefettizie per merci varie in relazione al modo in cui sarà inteso il principio della similitudine fisica dei beni cui la Suprema Corte ha fatto riferi- mento nell'ordinanza rg. 36085/2018; 3) In ogni caso, condannare i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pa- gamento di spese e compensi professionali della presente procedura, oltre spese
e compensi del grado di legittimità, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
In data 15.11.2025, si costituiva il insistendo nel rigetto Controparte_1 dell'avverso ricorso per riassunzione e nella conferma del decreto di liquidazione dell'indennità impugnato.
Nella contumacia della Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli, acqui- sita la documentazione, veniva riservata la decisione sul ricorso all'udienza del
25.2.2025.
Nel merito e preliminarmente deve ritenersi provata la custodia di n. 1 collo di materiale contraffatto contenente CD e DVD, come emerge dai verbali depositati in atti.
In diritto, inoltre, si richiamano i seguenti principio di diritto che il Tribunale in sede di riassunzione, intende applicare : -“in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventi- vo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo
e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di cu- stodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del
2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del
d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li al- lega, ove il giudice non ne sia a conoscenza” (Cass. 2507/ 2022); - “il rapporto
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che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottopo- ste a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'at- tribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non nego- ziale. Ne consegue che, essendo l'amministratore un "ausiliario" del giudice, la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prero- gativa dell'autorità giudiziaria” (Cass. 17375/ 2018).
Ciò premesso, il Tribunale è chiamato a determinare l'indennità di custodia per il periodo di giorni dal 10.7.2008 al 14.11.2017, attesa la prescrizione del compen- so per il periodo 3.10.2006 (data dell'affidamento) al 10.7.2018, vista la formu- lazione dell'istanza di liquidazione del compenso depositata solo in data
20.7.2018 (sulla prescrittibilità del diritto al compenso del custode giudiziario cfr. Cass., S.U., 25161/2002).
Alla somma così determinata, vanno aggiunte le spese del trasporto, puntualmen- te documentate (vd. doc. fascicolo parte ricorrente).
Quanto all'applicazione degli usi locali, in attuazione del principio della Corte di legittimità in sede di rinvio al giudice di merito, contrariamente a quanto richie- sto dal ricorrente, essi saranno applicati secondo lo schema previsto dal Decreto della Controparte_3
Va precisato che il suddetto decreto disciplina anche la custodia in area coperta, ma manca in atti la prova che la custodia sia avvenuta in tale modalità ben poten- do, la circostanza che i beni siano conservati in buone condizioni, risultare dalla copertura dei beni con un telo impermeabile pur non essendo custodito in area con struttura di copertura.
Altresì, il decreto summenzionato prevede per mq le seguenti tariffe: dal 1° al
12° giorno 1,59 al metro quadrato pro die, dal 13° al 40° 1,04 al mq pro die, e per tutti i giorni successivi 0,78 al mq, pro die.
Atteso che il numero complessivo dei giorni della costudita de qua è pari a 3.414 giorni, segue un totale di € 19,08 per i primi dodici giorni, di € 38,48 dal tredice- simo giorno al quarantesimo giorno, di € 2.602,86 per i giorni successivi. Per un totale di € 2.660,42.
Tuttavia, tenuto conto dell'ingombro complessivo dei beni, stimato dagli operanti nel verbale di prelievo in 0,50 mq, si ritiene di dover dimidiare la somma suindi-
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cata, così da determinare il compenso nella misura di € 1.330,21, a cui vanno ag- giunti € 100 per il trasporto.
Sul capitale spettano unicamente gli interessi legali atteso che il ricorrente aziona un credito determinato sulla base di tariffe (indicate dagli usi locali) la cui quanti- ficazione altro non è che un'operazione aritmetica tra moltiplicatori su base gior- naliera, volta ad individuare il corrispettivo della prestazione di custodia, potendo quindi ritenersi l'obbligazione di valuta, determinata nel suo ammontare pecunia- rio sin dall'inizio.
L'iva non andrà calcolata sugli interessi di mora, ma solo sul capitale ex art. 15 del d.P.R. 633/ 1972.
Il decreto di pagamento del 16.7.2018 del Tribunale di Napoli - GIP r.g. notizie di reato n. 536994/2006 – R.G. G.I.P. n. 40847/2006 va revocato.
La Procura di Napoli non è soggetto di diritto distinto dal Controparte_4
[...
per la controversia in esame per cui deve ritenersi priva di legittimazione pas- siva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e data la scarsa complessità dell'istruttoria e l'assenza di questioni di diritto particolarmente complesse sa- ranno valutate ai valori minimi (€ 1.278,00 per compensi per il presente giudizio,
€ 939,00 per il giudizio di legittimità).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti del , Controparte_1
così provvede:
- accoglie il ricorso, annulla il decreto di pagamento del 16.7.2018 del Tribunale di Napoli - GIP r.g. notizie di reato n. 536994/2006 – R.G. G.I.P. n. 40847/2006;
-determina l'indennità di custodia in favore del ricorrente in € 1.430,21 oltre iva del 20% se dovuta;
- condanna il , al pagamento di € 1.430,21 oltre iva del Controparte_1
20% se dovuta oltre interessi legali sul capitale di € 1.430,21 dal 14.11.2017 sino al soddisfo;
- condanna il , al pagamento in favore dei legali antici- Controparte_1
patari del ricorrente dei compensi per € 1.278,00 oltre € 98,00 per il presente
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giudizio, ed al pagamento della somma di € 939,00 per spese per il giudizio di legittimità oltre ed euro 196,00 per spese;
-dichiara l'assenza di legittimazione passiva in capo alla Procura presso il Tribu- nale di Napoli.
Così deciso in Napoli 26.3.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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