Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5535.2024 R.A.C.L., promossa da:
Leo Rizzo Alessandro Con il proc. avv. Manzari
Contro
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 9.5.24, questo Tribunale avverso l'avviso di addebito notificatole in data 8.4.24 di cui chiede dichiararsi la nullità, inefficacia ed illegittimità e quindi l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Lamenta il difetto di motivazione, la decadenza ex art.25 dlgs 46.99 e la prescrizione del credito azionato.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa evidenziando come il credito sia relativo ai contributi a percentuale di competenza 2016 richiesti con avviso bonario del
28.9.22 notificato in data 11.10.22 e come la prescrizione sia stata sospesa nel periodo
23.2.20\30.6.20 e dal 31.12.20 al 30.6.21.
All'odierna udienza è emerso come parte ricorrente abbia rinunziato alla domanda e agli atti.
La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
Conseguentemente, la rinuncia all'azione, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata [Tribunale Bari, sez. III, 25 gennaio 2007, n. 202].
Si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In merito alla liquidazione delle spese, valga del resto quanto segue ove si volesse dare applicazione al principio della c.d. soccombenza virtuale.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
• opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc [anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo:
Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc. Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento\avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella\avviso deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella\avviso (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM
3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Considerate le date di notifica dell'avviso opposto e di deposito del ricorso in esame, si deve ritenere parte ricorrente decaduta dalla opposizione agli atti esecutivi, sicchè non è possibile vagliare la censura relativa al difetto di motivazione.
In merito alla censura relativa all'art.25, co.I, dlgs 46.99 si deve invece ricordare quanto segue.
Recita detto articolo: “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.”
Nella specie il credito è relativo ai contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione commercianti quale saldo 2016 sicchè non appare tempestiva la iscrizione a ruolo in data
23.4.24.
Tuttavia, in giurisprudenza si è osservato che in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 6-7-2018, n. 17858].
In relazione ai contributi non superiori al minimale, la prescrizione decorre dal giorno in cui deve essere effettuato il versamento.
In proposito, valga ricordare come il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:
16 maggio
20 agosto
16 novembre
16 febbraio (dell'anno successivo) .
Per quanto concerna, viceversa, la contribuzione eccedente il minimale, valga quanto segue.
È noto, se il reddito d'impresa supera il reddito minimale, devono essere versati i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale). Il versamento avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. Detti contributi, ex Decreto legge n° 63 del 15 aprile 2002 (convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002), devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (irpef).
Nella specie il saldo Unico 2016 doveva essere effettuato in data 30.6.17 con proroga al
20.7.17.
Ebbene, è noto, gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 hanno fissato due periodi di sospensione della prescrizione [23.2.20\30.6.20 (129gg) e
31.12.20\30.6.21 (182gg)].
L'art.68 del D.L. 17/03/2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19] recita, nel testo novellato nel 2021,
“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 [comma novellato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41],
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma
3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Ciò detto, considerato il termine di prescrizione quinquennale, la interruzione della prescrizione con atto notificato in data 11.10.22 ed i suddetti periodi di sospensione, deve ritenersi affatto maturata alcuna prescrizione.
Segue la soccombenza virtuale la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
CP_ dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 854,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 20/05/2025
Lorenzo Bellanova