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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.221 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F.: , nato a [...], Email_1 C.F._1 il14/09/1980, elettivamente domiciliata in VIA LIBECCIO 2 in BOSA, presso lo studio dell'Avv.
BONU MAURO ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LUNGO TEMO 71 in BOSA, presso lo studio dell'Avv. SOGGIU
ANNALISA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
• “disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione paritaria presso entrambi i Per_1 genitori seguendo il principio dell'alternanza; in particolare, il minore trascorrerà con un genitori una settimana ciascuno dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo, quando l'altro
Pagina 1 genitore lo preleverà da scuola;
durante il periodo estivo verrà confermata l'alternanza dal lunedì all'ora di pranzo fino al lunedì successivo, quando pranzerà con l'altro genitore;
salvo diverso accordo il minore in relazione alle festività Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. In relazione alle festività natalizie seguendo il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà il Per_1
24 dicembre con un genitore e la giornata del 25 dicembre con l'altro genitore, tale alternanza sarà applicata anche alle giornate del 31 dicembre e del 1°gennaio”;
• revoca a partire dalla mensilità di novembre 2024 dell'assegno previsto attualmente a carico del sig. quale contributo al mantenimento del figlio in relazione alle spese Pt_1 Per_1 straordinarie necessarie per la cura del minore, quali spese scolastiche, mediche non coperte dal
S.S.N. e sportive, le quali saranno previamente concordate e documentate dal genitore che le ha sostenute, le stesse saranno ripartite al 50% tra i genitori e rifuse al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Si specifica, fin d'ora, che le spese scolastiche sono da intendersi quelle sostenute per l'acquisto dei libri scolastici e didattici, l'acquisto del materiale didattico di inizio anno, i viaggi/gite scolastiche, tassa iscrizione scolastica, assicurazione scolastica, spese di trasferimento dall'abitazione all'istituto scolastico. Le spese straordinarie relative all'attività sportiva del minore, comprensive di abbigliamento sportivo e retta mensile relativa allo sporto praticato, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate. Parimenti saranno da concordare e da documentare le spese relative alle cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse di lingua straniera, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, viaggi e vacanze. Per quanto non previsto si chiede che il Tribunale Voglia applicare il principio di distribuzione delle spese straordinarie indicato nel
Protocollo CNF del 2018;
• accordo delle parti circa l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della sig.ra ; CP_1
• spese di lite integralmente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“ Il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
[...]
e ”. Parte_2 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha chiesto la Parte_2
modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale in data 31 gennaio 2022, con Sentenza n. 157/2023,
Pagina 2 pubblicata il 03/04/2023 nell'ambito del procedimento di divorzio tra i coniugi, nella parte che ivi si riporta:
“- Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi che assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, decidendo singolarmente solo le decisioni di ordinaria amministrazione;
Il figlio avrà residenza e collocazione presso la madre, con diritto di visita dal padre così articolata, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento del figlio - considerato che attualmente il sig. lavora come vigilante antincendio con un reddito mensile di 1.100,00 euro circa per 12 Pt_1
mensilità, vivendo ancora presso la casa di proprietà dei propri genitori (già venduta a terzi), mentre la signora lavora solo durante la stagione estiva (mediamente sei mesi l'anno), con reddito CP_1
di euro 1.400,00 mensili, oltre complessivi 900,00 euro di disoccupazione per i mesi non lavorativi, vivendo altresì in locazione con un canone, dal 1° aprile, di 500,00 euro mensili – lo stesso viene rideterminato in euro 250,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 del mese, tramite bonifico bancario o equivalente, oltre rivalutazione ISTAT annuale, oltre all'intero assegno unico percepito direttamente dalla signora . CP_1
In particolare, il ricorrente ha formulato le seguenti domande: 1) Ritenere e dichiarare che il Sig. ha conseguito un peggioramento reddituale;
2) Disporre l'affido condiviso del figlio Pt_1 Per_1
con collocazione paritaria presso entrambi i genitori seguendo il principio dell'alternanza con la regolamentazione prevista nel piano genitoriale indicato in ricorso;
3) Disporre che gli incontri avvengano secondo il medesimo piano genitoriale;
4) Disporre che il sig. non verserà alcuna Pt_1
somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio e che ciascun coniuge contribuirà, Per_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie mediche non coperte da SSN e scolastiche sostenute dalla madre e/o dal padre nell'interesse del figlio nonché alle spese straordinarie per attività ricreative,
e/o sportive sostenute nell'interesse dello stesso;
5) Disporre, per tutto il periodo estivo, il collocamento del figlio non autosufficiente economicamente, presso l'abitazione del padre Per_1
e della madre a settimane alterne.
In merito, egli ha infatti allegato di dover sopportare dal 1 aprile 2023 un prestito di euro 29.536,41, con rate mensili pari ad euro 470,00, di intendere prendere in locazione un immobile per lasciare definitivamente l'abitazione dei genitori e di convivere a settimane alterne col figlio Per_1
Si è costituita la resistente, la quale ha eccepito che ella, come all'epoca della separazione e del divorzio, è priva di una stabile occupazione e svolge attività lavorativa esclusivamente durante la stagione estiva per circa sei mesi all'anno, mentre , lavora con contratto a Parte_2
Pagina 3 tempo indeterminato alle dipendenze di una società che gestisce servizi di sorveglianza privata in
Alghero, specificando che le esigenze economiche della famiglia sono sempre state soddisfatte, seppur con molte difficoltà, grazie ai lavori stagionali di mentre il ha Controparte_1 Pt_1
iniziato a svolgere attività lavorativa pressoché continuativa, in seguito alla separazione.
La resistente ha eccepito che il collocamento paritario richiesto non corrisponde alla situazione in essere e alle esigenze di (il quale convive alternativamente col padre solo durante il periodo Per_1
estivo), ma solo alla volontà del ricorrente di sottrarsi al pagamento del mantenimento.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 15.7.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e ritenuta l'opportunità di assumere informazioni dirette dal figlio minore delle parti, considerato che principale motivo di contestazione risultava essere il tempo che egli trascorre col padre, ha fissato udienza per l'audizione del minore . Persona_2
Alla successiva udienza, a fronte dell'intento conciliativo manifestato dal ricorrente, la stessa resistente ha dichiarato che il minore aveva espresso la volontà di trascorrere una settimana con lei e una col padre, alla pari.
Coadiuvate le parti nella formalizzazione di un accordo, le medesime hanno perciò formulato conclusioni conformi.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa alla medesima udienza, il procedimento è stato trattenuto in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi, nonché idonee a formalizzare la volontà espressa, secondo quanto pacificamente riferito dai genitori, dal figlio Per_1
La stessa resistente, invero, come poc'anzi accennato ha esplicitamente riferito che la ripartizione paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore – la quale, peraltro, costituisce massima espressione del principio della bigenitorialità – per il futuro rispecchiava la volontà di
Per_1
La soluzione richiesta può essere condivisa in quanto già ampiamente sperimentata dalle parti durante il periodo estivo, con gradimento e maggior benessere del minore secondo quanto pacificamente emerso dalle dichiarazioni dei genitori. Tra l'altro, anche la resistente ha confermato che il padre di
è sempre stato presente per lui e lo supporta in ogni aspetto, ivi compresi gli adempimenti Per_1
scolastici. Non sussistono, pertanto, ragioni ostative alla modifica.
Pagina 4 La permanenza del figlio minore presso ciascun genitore a tempi alternati comporta che essi si faranno carico in maniera diretta del mantenimento di per l'eguale tempo in cui lo avranno con sé: Per_1
ne consegue la giustificata revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento mediante versamento di assegno a carico del padre.
A fronte di ciò, si segnala l'accordo delle parti circa l'integrale percezione dell'assegno unico in favore della madre: in ragione della differenza economica già emersa in sede di separazione e divorzio tra i coniugi e considerato che pertanto il mantenimento diretto del figlio grava in maniera più onerosa sul genitore economicamente più debole, nulla osta al recepimento di tale condizione.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale in data 31 gennaio 2022, con sentenza n. 157/2023, pubblicata il 03/04/2023 nell'ambito del procedimento di divorzio tra i coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
• Dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione paritaria presso entrambi i Per_1 genitori seguendo il principio dell'alternanza; in particolare, il minore trascorrerà con un genitori una settimana ciascuno dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo, quando l'altro genitore lo preleverà da scuola;
durante il periodo estivo verrà confermata l'alternanza dal lunedì all'ora di pranzo fino al lunedì successivo, quando pranzerà con l'altro genitore;
salvo diverso accordo il minore in relazione alle festività Pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. In relazione alle festività natalizie seguendo il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà il 24 dicembre Per_1 con un genitore e la giornata del 25 dicembre con l'altro genitore, tale alternanza sarà applicata anche alle giornate del 31 dicembre e del 1°gennaio”;
• Revoca a partire dalla mensilità di novembre 2024 dell'assegno previsto attualmente a carico del sig. quale contributo al mantenimento del figlio in relazione alle spese straordinarie Pt_1 Per_1 necessarie per la cura del minore, quali spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e sportive, le quali saranno previamente concordate e documentate dal genitore che le ha sostenute, le stesse saranno ripartite al 50% tra i genitori e rifuse al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Si specifica, fin d'ora, che le spese scolastiche sono da intendersi quelle sostenute per l'acquisto dei libri scolastici e didattici, l'acquisto del materiale didattico di inizio anno,
i viaggi/gite scolastiche, tassa iscrizione scolastica, assicurazione scolastica, spese di trasferimento
Pagina 5 dall'abitazione all'istituto scolastico. Le spese straordinarie relative all'attività sportiva del minore, comprensive di abbigliamento sportivo e retta mensile relativa allo sporto praticato, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate. Parimenti saranno da concordare e da documentare le spese relative alle cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse di lingua straniera, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, viaggi e vacanze. Per quanto non previsto si chiede che il Tribunale Voglia applicare il principio di distribuzione delle spese straordinarie indicato nel Protocollo CNF del 2018;
• Prende atto dell'accordo delle parti circa l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della sig.ra CP_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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