TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 378
TAR
Sentenza breve 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Insufficiente motivazione sulla pericolosità sociale

    Il Tribunale ha ritenuto che la precedente condanna, pur valutata in sede di permesso di protezione speciale, può essere rivalutata dalla Questura alla luce delle sopravvenienze. I successivi procedimenti penali, nonostante la remissione di querela, dimostrano una persistente inclinazione a commettere reati gravi.

  • Rigettato
    Contrasto con il principio di proporzionalità e violazione dell'art. 8 CEDU

    Il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di deduzione o documentazione di familiari ai sensi dell'art. 29 TUI, e considerando la persistente pericolosità sociale dimostrata dai fatti reato, il provvedimento impugnato è ragionevole e proporzionato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 378
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 378
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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