Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Di Berardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 07 aprile 2025 in forza del quale la Questura di Rimini, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in data 29 febbraio 2024 ha domandato alla Questura di Rimini la conversione del documento di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato.
La Questura di Rimini, in data 14 marzo 2025, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conversione, dando conto dell’esistenza di pregiudizi/precedenti penali a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/98.
Alla comunicazione ha, quindi, fatto seguito memoria difensiva da parte dello straniero.
La Questura di Rimini, con il provvedimento indicato in epigrafe ha respinto l’istanza, valorizzando, in motivazione, in sintesi, che:
- trova applicazione l’art. 4, comma 3, TUI;
- il ricorrente annovera i seguenti pregiudizi/precedenti penali: a) in data 10 giugno 2020, è stato condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 582 e 612 bis co. 1 c.p. (lesioni personali aggravate e stalking); b) in data 28 marzo 2024, è stato deferito in stato di libertà per i reati di cui agli artt. 582 e 610 c.p. (lesioni personali e violenza privata); c) in data 17 luglio 2024, è stato arrestato in flagranza per i reati di cui agli artt. 572, 614, 612-bis co. 2 c.p. (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio), per i quali è stato poi sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p.; d) in data 19 luglio 2024 è stato deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 582 c.p.;
- le condotte poste in essere dallo straniero si configurano come manifestazioni di elevata pericolosità sociale, avendo dimostrato in più occasioni un disprezzo sistematico per le norme dell'ordinamento giuridico italiano, atteggiamento aggressivo e reiterato nei confronti delle persone con cui è entrato in relazione;
- le fattispecie delittuose per cui risulta indagato e/o condannato rientrano tra quelle che determinano un giudizio di concreta e attuale pericolosità sociale ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUI;
- l’istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere accolta alla luce del giudizio negativo circa l'inserimento sociale dell'interessato e della sua oggettiva pericolosità per la sicurezza pubblica;
- l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza prevale nel caso di specie sull’interesse individuale alla permanenza del cittadino straniero in Italia per fini lavorativi.
Avverso il suddetto diniego lo straniero ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 31 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo in sintesi:
1. il diniego non sarebbe sufficientemente motivato in ordine alla valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, posto che l’unica sentenza di condanna emessa a carico dello straniero era già stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Bologna -sez. Protezione Internazionale- in sede di accertamento del diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale, riconoscendo l'inesistenza, in capo al ricorrente, del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; per quanto concerne gli altri pregiudizi citati nel provvedimento dalla Questura, si tratterebbe di fatti per i quali è stata già emessa o è in procinto di essere emessa una sentenza di “non doversi procedere” per intervenuta remissione di querela, conseguente al risarcimento dei danni da parte del ricorrente in relazione a procedimenti penali peraltro caratterizzati da “denunce incrociate”, anche lo straniero lamentando di essere vittima di fatti criminosi altrui; sarebbe, quindi, mancata la valutazione della concreta e attuale pericolosità sociale di quest'ultimo alla luce dei suoi attuali comportamenti, della sua evidente propensione all'attività lavorativa e soprattutto in ragione del lungo periodo nel quale egli è rimasto nel territorio italiano;
2. secondo parte ricorrente, l’automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti sul territorio italiano, e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale, sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 8 CEDU; in tal senso, quindi, l’Autorità Amministrativa prima avrebbe dovuto effettuare un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, al fine di valutare se esiste o meno una pericolosità attuale e concreta del soggetto, tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli sociali’, nonché ‘all’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, come richiesto dall’art. 5 comma 5 TUI.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio preliminarmente ritiene sussistano i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, cpv, TUI, nella versione applicabile ratione temporis, « … Non è ammesso in Italia lo straniero …..che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite…. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUI, « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Nel caso di specie, i fatti di reato oggetto di condanna ovvero di procedimento penale a carico dello straniero, così come indicati nel provvedimento impugnato, rientrano tra i c.d. reati ostativi di cui all’art. 4, comma 3, TUI.
Va rilevato come questo Tribunale abbia già in precedenza affermato che « dal combinato disposto degli artt. 4, c. 3 e 5, c. 5 del D. Lgs n. 286 del 1998 emerge un quadro normativo nel quale il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, lungi dall’essere esso circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali anche non definitive per i reati elencati dall’art. 380 commi 1 e 2 c. p. p.. - per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del reo - può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi da tali condanne e anche da mere denunce e, infine, anche da elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi, quali ad esempio l’irrogazione di una misura di prevenzione (T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. I, 21 novembre 2019, n. 894; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 9 maggio 2007, n. 300). In particolare anche in “subiecta materia” le mere denunce, ove circostanziate, possono essere apprezzate dall’Amministrazione quali sintomatiche di concreta pericolosità (Consiglio di Stato sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3963; id. sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2546) in considerazione della relativa gravità e del rapporto di continuità, nell’ambito di un giudizio prognostico caratterizzato come noto da ampia discrezionalità amministrativa (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III, 12 marzo 2021, n.2114.) Il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti dell'extracomunitario è giudizio prognostico sfavorevole alla possibile integrazione del richiedente nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro paese, desumibile da un quadro di elementi, dalle caratteristiche della pregressa permanenza in Italia, dalla personalità del reo, dalla gravità in concreto del reato che gli viene attribuito, in comparazione con i suoi interessi personali, familiari e lavorativi, che ben potrebbe essere ricollegato anche alla pendenza di una denuncia penale o ad un accertamento non definitivo di responsabilità, ma senza obliterare il principio generale di non colpevolezza (Consiglio di Stato sez. III, 1 aprile 2015, n.1728). E’ indubbio quindi che le esigenze di prevenzione, tanto più in ipotesi di mere denunce, debbano essere contemperate con altri elementi ovvero l’inserimento sociale, la durata della presenza dello straniero in Italia e l'eventuale esistenza di legami familiari con soggetti residenti, sotto tal ultimo profilo in considerazione della diretta rilevanza convenzionale quale diritto fondamentale della persona (art. 8 CEDU) » (Tar Emilia Romagna, sez. I, 17 maggio 2022, n. 417).
Va rilevato come il Consiglio di Stato, nel confermare la suddetta decisione, abbia anch’esso sottolineato che il giudizio di pericolosità sociale, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, TUI, non è circoscritto e limitato all’esistenza di condanne penali, ma può essere desunto anche da altri fatti ed elementi quali denunce e misure di sicurezza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha subito una condanna alla pena, non irrilevante, della reclusione di anni 2 e mesi 4, per reati gravi quali stalking e lesioni personali aggravate.
Il fatto che tale condanna sia stata ritenuta “superabile” dal Tribunale di Bologna, ai fini del rilascio del permesso per protezione speciale, non comporta automaticamente l’impossibilità, per la Questura di valorizzarne la rilevanza ai fini di una valutazione “aggiornata” tenendo conto delle sopravvenienze.
Infatti, il giudizio prognostico favorevole che, evidentemente, ha orientato il Tribunale di Bologna può ben dirsi, quantomeno, essere stato revocato in dubbio proprio dagli ulteriori procedimenti penali che hanno successivamente interessato lo straniero - ben tre nel 2024, ancorché, eventualmente correlati tra loro – in uno dei quali addirittura lo stesso è stato arrestato in flagranza per reati comunque rilevanti come l’art. 612 bis c.p..
Il fatto che i suddetti procedimenti siano stati o stiano per essere “definiti” mediante remissione di querela, per avere lo straniero “soddisfatto” la presunta vittima, risarcendole i danni, non è elemento idoneo a dimostrare l’assenza di pericolosità in capo al ricorrente, il quale, al contrario, ha dimostrato negli ultimi quattro anni di essere comunque incline a commettere o essere coinvolto in fattispecie di reato gravi e rilevanti.
L’Amministrazione resistente, con una motivazione, seppur succinta, comunque precisa nel considerare gli elementi di rilievo, ha valorizzato proprio questo elemento fattuale, rispetto al quale non è possibile nemmeno, per lo straniero, invocare favorevolmente il lungo periodo di tempo trascorso in Italia e la sua attività lavorativa, elementi che, evidentemente, non hanno sortito alcun effetto positivo in ordine alla sua capacità a non trovarsi coinvolto in situazioni integranti fattispecie di reato gravi.
Quanto precede, fermo restando che il ricorrente non ha dedotto, né documentato la presenza di familiari ex art. 29 TUI, da valorizzare nell’ambito del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 5 TUI, consente di ritenere il provvedimento impugnato ragionevole e proporzionato, con conseguente rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | OL EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.